Legge di delegazione europea: novità per ambiente, sicurezza ed energia

Legge delegazione europea
Tra i temi affrontati dalla disposizione rifiuti, discariche, emissioni, agenti cancerogeni e mutageni e radiazioni ionizzanti

Novità per ambiente, sicurezza ed energia nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117; in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2019, n. 245).

In particolare, si tratta di:

AMBIENTE

  •  art. 13 «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE»;
  • art. 14 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
  • art. 15 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
  • art. 16 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».

SICUREZZA

  • art. 17 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri) legislazione vigente»;
  • art. 18 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri»;
  • art. 19 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio»;
  • art. 20 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom»;
  • art. 21 «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio».

ENERGIA

  • art. 23 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
  • art. 24 «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010»;
  • art. 25 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale».

Nell'allegato A alla legge di delegazione europea le direttive che il Governo è delegato ad attuare tramite futuri decreti legislativi; tra queste:

  • direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
  • direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
    direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre
  • 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
  • direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
  • direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
  • direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
  • direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
  • direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);
  • direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
  • direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
  • direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
  • direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
    direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
  • direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
  • direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
  • direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).

Di seguito il testo delle disposizioni in materia di ambiente, sicurezza ed energia della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

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Legge 4 ottobre 2019, n. 117 

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018. (19G00123) 

in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2019, n. 245

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

(omissis)

                                Art. 13 

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che

  modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione  delle

  emissioni piu' efficace sotto il profilo  dei  costi  e  promuovere

  investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione

  (UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale

  alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante  modifica

  della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali  limiti

  dell'ambito di applicazione relativo alle  attivita'  di  trasporto

  aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione  di

  una misura mondiale basata sul mercato  a  decorrere  dal  2021,  e

  della decisione  (UE)  2015/1814,  relativa  all'istituzione  e  al

  funzionamento  di  una  riserva  stabilizzatrice  del  mercato  nel

  sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas  a

  effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE 

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  14  marzo

2018, il Governo e' tenuto ad acquisire il  parere  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli

atti di cui al comma 2 e a  seguire,  oltre  ai  principi  e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e

criteri direttivi specifici di cui al comma 4.

2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi  del  comma

1, il Governo e' delegato ad  adottare,  secondo  le  procedure  e  i

termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,

acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e

delle competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  le  disposizioni

necessarie  per  l'adeguamento   della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per  l'attuazione  della

decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

6 ottobre 2015.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e  2  sono  adottati  su

proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo  e'

tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di

cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a)   razionalizzazione   e    rafforzamento    della    struttura

organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui all'articolo

4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del

miglioramento, della complessita' e della specificita' dei compiti da

svolgere, che richiedono la disponibilita' di personale  dedicato,  e

tenuto  conto  della  rilevanza,  anche  in  termini  economici,  dei

provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita';

b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure  rientranti

nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto

serra (European union emissions trading system - EU ETS) allineando e

integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione

europea e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione  del  sistema  sanzionatorio  al

fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive  e  di

consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni

amministrative di nuova istituzione e destinazione  degli  stessi  al

miglioramento  delle  attivita'   istruttorie,   di   vigilanza,   di

prevenzione e di monitoraggio  nonche'  alla  verifica  del  rispetto

delle condizioni previste dai  procedimenti  rientranti  nel  Sistema

europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

e)  abrogazione  espressa  delle  disposizioni  incompatibili   e

coordinamento delle residue disposizioni del decreto  legislativo  13

marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralita' sui  saldi  di  finanza

pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi  derivanti  dalle

aste delle quote di emissione.

                               Art. 14 

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai  veicoli

  fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e  ai  rifiuti

  di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di  apparecchiature

  elettriche ed elettroniche 

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio

2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei  veicoli  fuori  uso,  in

attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti

indicazioni:

1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno

2003, n. 209, con le  disposizioni  contenute  nella  direttiva  (UE)

2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio  2018,

che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE  relativa  ai  rifiuti,  con

particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di  responsabilita'

estesa del produttore;

2) individuare forme di promozione e di semplificazione per  il

riutilizzo delle  parti  dei  veicoli  fuori  uso  utilizzabili  come

ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,  comma  1,

lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209,  nonche'

delle procedure e delle norme di sicurezza;

3)  rafforzare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei  sistemi   di

tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli, dei veicoli fuori uso e

dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi,  con  particolare

riferimento all'obbligo della pesatura  dei  veicoli  fuori  uso  nei

centri di raccolta;

4) individuare misure per sviluppare o incentivare  il  riciclo

dei rifiuti provenienti da impianti  di  frantumazione  dotati  delle

migliori tecniche  disponibili,  finalizzando  lo  smaltimento  o  il

recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

b) riformare il  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e

accumulatori  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/849,   nel

rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire  obiettivi  di  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e

accumulatori per i produttori, ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della

direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) prevedere specifiche modalita' semplificate per la  raccolta

dei  rifiuti  di  pile  portatili  e   accumulatori   non   derivanti

dall'attivita' di enti e imprese;

3) adeguare lo schema  di  responsabilita'  estesa  alle  nuove

disposizioni, tenendo conto  anche  delle  disposizioni  previste  al

riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

4) armonizzare il sistema di gestione dei  rifiuti  di  pile  e

accumulatori con quello di gestione dei  rifiuti  di  apparecchiature

elettriche ed  elettroniche  (RAEE),  valutando  la  possibilita'  di

realizzare un sistema unico di gestione;

c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione  della

direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai

sensi dell'articolo  8-bis  della  direttiva  2008/98/CE,  introdotto

dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) adeguare lo schema  di  responsabilita'  estesa  alle  nuove

disposizioni, tenendo conto  anche  delle  disposizioni  previste  al

riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) individuare misure per la promozione  e  la  semplificazione

del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei

loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;

4)  prevedere  misure  che  favoriscano  il  ritiro,  su   base

volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da  parte

di  distributori  che  non  vendono  apparecchiature  elettriche   ed

elettroniche;

5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli

impianti  di  trattamento  adeguato  dei  RAEE  nonche'  le  relative

modalita' di controllo;

6)  disciplinare  il  fine  vita  dei   pannelli   fotovoltaici

incentivati immessi sul mercato  prima  del  12  aprile  2014,  anche

prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi  di

cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.

49.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa

acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  su

proposta  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

                               Art. 15 

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2018/850,  che  modifica  la  direttiva  1999/31/CE  relativa  alle

  discariche di rifiuti 

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio

2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti

nelle discariche al fine di consentire  il  pronto  adeguamento  alle

disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della  direttiva  (UE)

2018/850 nonche' la semplificazione del procedimento per la  modifica

degli allegati tecnici;

b)  adottare  una  nuova  disciplina  organica  in   materia   di

utilizzazione dei fanghi, anche modificando la  disciplina  stabilita

dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di  garantire

il  perseguimento  degli  obiettivi  di  conferimento  in   discarica

previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero  4),  della

direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1)   adeguare    la    normativa    alle    nuove    conoscenze

tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative

del settore;

3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme  innovative

di gestione  finalizzate  specialmente  al  recupero  delle  sostanze

nutrienti e in particolare del fosforo;

4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in  condizioni

di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

5) prevedere la  redazione  di  specifici  piani  regionali  di

gestione dei fanghi di depurazione delle  acque  reflue,  all'interno

dei piani regionali di gestione dei  rifiuti  speciali,  mirati  alla

chiusura  del  ciclo  dei  fanghi  nel  rispetto  dei   principi   di

prossimita' e di autosufficienza;

c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e

di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione  verso  requisiti

tecnici di tipo prestazionale;

d) definire le modalita', i  criteri  generali  e  gli  obiettivi

progressivi,  anche  in  coordinamento  con  le   regioni,   per   il

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE)  2018/850

in termini di percentuali massime di rifiuti  urbani  conferibili  in

discarica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa

acquisizione del parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, su proposta del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle

politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  e  della

salute.

                               Art. 16 

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,

  e  della  direttiva  (UE)  2018/852,  che  modifica  la   direttiva

  1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio

2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire,  oltre

ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma

1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di responsabilita' estesa del produttore,

in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1   della

direttiva  (UE)  2018/851  e  all'articolo  1  della  direttiva  (UE)

2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) procedere al riordino dei principi generali  di  riferimento

nel  rispetto  degli  obiettivi  ambientali,   della   tutela   della

concorrenza nonche' del ruolo degli enti locali;

2) definire i modelli ammissibili di responsabilita' estesa per

i sistemi di gestione delle diverse  filiere  e  stabilire  procedure

omogenee per il riconoscimento;

3) prevedere una disciplina  sanzionatoria  per  ogni  soggetto

obbligato della filiera;

4) definire la natura del contributo  ambientale,  l'ambito  di

applicazione e le  modalita'  di  determinazione  in  relazione  alla

copertura dei costi di gestione, nonche' prevedere  adeguati  sistemi

di garanzia;

5)  nel  rispetto  del  principio  di  concorrenza,  promuovere

l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata  e  selezione

da parte  dei  sistemi  di  responsabilita'  estesa  autorizzati,  in

condizioni di parita' tra loro, ed estendere  l'obbligo  di  raccolta

all'intero anno di  riferimento,  indipendentemente  dall'intervenuto

conseguimento dell'obiettivo fissato;

6)  prevedere,  nell'ambito   della   responsabilita'   estesa,

l'obbligo di sviluppare attivita' di comunicazione e di  informazione

univoche, chiare e  immediate,  ai  fini  della  promozione  e  dello

sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata, di  riutilizzo  e

di recupero dei rifiuti;

7) disciplinare le  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  sui

sistemi di gestione;

8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi

di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;

b)  modificare  ed  estendere  il   sistema   di   tracciabilita'

informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:

1) consentire, anche attraverso l'istituzione  di  un  Registro

elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti  e  delle

imprese che producono, trasportano  e  gestiscono  rifiuti  a  titolo

professionale, dei dati  ambientali  inerenti  alle  quantita',  alla

natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e  dei  materiali

ottenuti dalle operazioni di preparazione per  il  riutilizzo,  dalle

operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I  costi

del Registro sono posti a carico degli operatori;

2) garantire l'omogeneita' e la fruibilita' dei dati,  mediante

specifiche procedure per la tenuta in formato digitale  dei  registri

di carico e scarico, dei formulari di trasporto  e  del  catasto  dei

rifiuti,  per  la  trasmissione  dei  relativi   dati   al   Registro

elettronico nazionale,  anche  al  fine  di  conseguire  una  maggior

efficacia delle attivita' di controllo;

3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e  di  analisi

di sostenibilita' ambientale ed economica per migliorare le strategie

di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni  di  impianti

collegati alla gestione dei rifiuti;

4)  perseguire  l'obiettivo   della   riduzione   degli   oneri

amministrativi  a  carico  delle  imprese  in  una   prospettiva   di

semplificazione e di proporzionalita';

5)   garantire   l'acquisizione   dei   dati   relativi    alle

autorizzazioni in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  nel  Registro

elettronico nazionale;

6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio  relativo

agli adempimenti di tracciabilita', secondo criteri di adeguatezza  e

di  proporzionalita'  in  funzione   dell'attivita'   svolta,   della

pericolosita' dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;

7) garantire l'accesso al Registro elettronico in  tempo  reale

da parte di tutte le autorita' preposte ai controlli;

c)   riformare   il   sistema   delle   definizioni    e    delle

classificazioni, di cui agli articoli 183,  184  e  218  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione  delle  disposizioni

di cui all'articolo 1, numero 3), della  direttiva  (UE)  2018/851  e

all'articolo  1,  numero  2),  della  direttiva  (UE)   2018/852,   e

modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti  speciali  ai

rifiuti urbani in  modo  tale  da  garantire  uniformita'  sul  piano

nazionale;

d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di

incoraggiare l'applicazione della gerarchia  dei  rifiuti,  ai  sensi

dell'articolo  4,  paragrafo  3,  della  direttiva   2008/98/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di  attuare

le disposizioni di cui all'allegato IV-bis  alla  medesima  direttiva

(UE) 2008/98/CE nonche' di garantire il perseguimento degli obiettivi

previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12),  della

direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) prevenire la formazione dei rifiuti,  incentivando  comunque

una gestione piu' oculata degli stessi da parte degli utenti;

2) individuare uno o piu' sistemi  di  misurazione  puntuale  e

presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di  una

tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;

3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui

all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n.

549;

e) riformare la disciplina della cessazione  della  qualifica  di

rifiuto, in  attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  6  della

direttiva 2008/98/CE, come modificato  dall'articolo  1,  numero  6),

della  direttiva  (UE)  2018/851,   nel   rispetto   delle   seguenti

indicazioni:

1) disporre che  le  autorizzazioni  in  essere  alla  data  di

entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della  disciplina

di cui alla presente lettera  siano  fatte  salve  e  possano  essere

rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori

tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni  per  le

quali sia stata presentata l'istanza di  rinnovo  alla  stessa  data,

nelle more dell'adozione dei  decreti  e  nel  rispetto  dei  criteri

generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile

2006,  n.  152,  nonche'  nel  rispetto  delle  condizioni   di   cui

all'articolo 6 della  direttiva  2008/98/CE,  come  modificato  dalla

direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio  e  del  mare  un  registro  nazionale  deputato  alla

raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208,

209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) al fine di garantire la corretta applicazione della  gerarchia

dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti  e

misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati  e

lo scambio di beni riutilizzabili;

g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi  in

materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani  stabiliti  dalle

disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva  (UE)

2018/851 e in attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  1,

numero 19), della medesima  direttiva,  prevedere  che  entro  il  31

dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato

su tutto il territorio nazionale, nonche' misure atte a  favorire  la

qualita' dei rifiuti organici raccolti e di  quelli  consegnati  agli

impianti di trattamento nonche' lo sviluppo di sistemi  di  controllo

della  qualita'  dei  processi  di  compostaggio  e   di   digestione

anaerobica,  predisponendo  altresi'  sistemi  di  promozione  e   di

sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e  del  riciclo

dei rifiuti organici, anche  attraverso  l'organizzazione  di  idonei

sistemi di gestione dei  rifiuti,  l'incentivazione  di  pratiche  di

compostaggio di prossimita' come quello domestico e  di  comunita'  e

l'attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  35,  comma  2,  del

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

h)  prevedere  che  i  rifiuti  aventi  analoghe  proprieta'   di

biodegradabilita' e  compostabilita',  che  rispettano  gli  standard

europei per  gli  imballaggi  recuperabili  mediante  compostaggio  e

biodegradazione,  siano  raccolti  insieme   ai   rifiuti   organici,

assicurando la tracciabilita' di tali flussi e dei  rispettivi  dati,

al fine di computare il relativo  riciclo  organico  negli  obiettivi

nazionali  di  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  di

imballaggi;

i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei

rifiuti, in attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,

numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo  1,  numeri

3) e 4),  della  direttiva  (UE)  2018/852,  disciplinando  anche  la

modalita' di raccolta dei rifiuti  dispersi  nell'ambiente  marino  e

lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro  trasporto  a  terra;

disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come attivita'

non soggetta  ad  autorizzazione  ambientale  e  definendo  opportuni

metodi di misurazione dei flussi;

l) riordinare l'elenco dei rifiuti  e  delle  caratteristiche  di

pericolo in attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,

numero  7),  della  direttiva  (UE)   2018/851,   provvedendo   anche

all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014  della  Commissione,

del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione,

del 18 dicembre 2014;

m) in considerazione delle numerose  innovazioni  al  sistema  di

gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle  direttive

dell'Unione europea, procedere a  una  razionalizzazione  complessiva

del sistema delle funzioni dello Stato e degli  enti  territoriali  e

del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) semplificare i procedimenti amministrativi,  in  particolare

quelli autorizzatori e quelli normativi;

2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative  o  non

normative;

3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione

tra l'ente titolare della funzione e gli enti  territoriali  titolari

di  funzioni  connesse,  con  garanzia   della   certezza   e   della

tempestivita' della decisione finale;

4)  garantire  chiarezza  sul  regime  giuridico   degli   atti

attuativi, evitando in particolare che sia prevista  l'emanazione  di

atti dei quali non sia certa la vincolativita' del  contenuto  o  sia

comunque incerta la misura della vincolativita';

5) con riferimento alle competenze dello Stato:

5.1) mantenere o comunque assegnare allo  Stato  le  funzioni

per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di  livello

nazionale  in  ragione  dell'inadeguatezza  dei  livelli  di  Governo

territorialmente piu' circoscritti a  raggiungere  efficacemente  gli

obiettivi;

5.2) mantenere o comunque assegnare allo  Stato  le  funzioni

volte alla fissazione  di  standard,  criteri  minimi  o  criteri  di

calcolo che  devono  essere  necessariamente  uniformi  in  tutto  il

territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di  misurazione

puntuale  e  presuntiva  dei  rifiuti  prodotti   e   alla   raccolta

differenziata dei rifiuti;

5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti

minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli  articoli  208,

215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della

gestione  dei  rifiuti,  anche  con  efficacia   conformativa   della

pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e

criteri, nonche' di  casi  in  cui  promuovere  la  realizzazione  di

gestioni interregionali in base a  specifici  criteri,  tra  i  quali

devono essere  considerate  la  conformazione  del  territorio  e  le

caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre

quanto piu' possibile la movimentazione di  rifiuti  e  di  sfruttare

adeguatamente le potenzialita' degli impianti esistenti;

5.5) assegnare allo Stato la funzione di  monitoraggio  e  di

verifica  dei  contenuti  dei  piani  regionali  nonche'  della  loro

attuazione;

5.6)  disciplinare  il  ruolo   di   supporto   dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  del

sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici  delle

funzioni e alla loro adeguatezza  rispetto  al  raggiungimento  degli

obiettivi previsti dalla legge;

6) con riferimento alle competenze delle regioni:

6.1) configurare la programmazione e la pianificazione  della

gestione  dei  rifiuti,  fatte  salve  eccezioni  determinate,   come

specifica responsabilita' regionale, che deve essere esercitata senza

poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque  nel

rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare

la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;

6.2)  prevedere  idonei  strumenti,  anche  sostitutivi,  per

garantire  l'attuazione  delle  previsioni  sul  riparto  in   ambiti

ottimali nonche' sull'istituzione e sulla concreta  operativita'  dei

relativi enti di Governo, fatta salva la facolta' di cui all'articolo

200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6.3) assegnare alle regioni  la  funzione  di  individuazione

delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di  smaltimento

e di recupero, tenendo conto  della  pianificazione  nazionale  e  di

criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto  idrogeologico,

la  saturazione  del  carico  ambientale  e  l'assenza  di   adeguate

infrastrutture d'accesso;

7) con riferimento  alle  competenze  delle  province  e  delle

citta' metropolitane:

7.1)  prevedere  la  possibilita'  che  l'organizzazione  del

servizio sia affidata alla provincia o alla citta' metropolitana,  se

l'ambito ottimale e' individuato con riferimento al suo territorio;

7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge

7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando  quali  funzioni  in

materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;

8) con riferimento alle competenze dei comuni:

8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate  in

base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;

8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni  in  materia

di  rifiuti  devono  essere  considerate   fondamentali,   ai   sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

9) con riferimento ai compiti  di  vigilanza  e  di  controllo:

prevedere adeguati  poteri  sostitutivi  regionali  e,  ove  occorra,

provinciali, in caso di funzioni  interconnesse,  per  garantire  che

l'inadempimento di una  funzione  da  parte  di  un  ente  di  minori

dimensioni non  pregiudichi  il  buon  esito  di  funzioni  assegnate

all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi

in cui il mancato adempimento di  compiti  da  parte  delle  regioni,

delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e  degli  enti

di Governo d'ambito determina la  sussistenza  delle  condizioni  per

l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della  Costituzione,

prevedendo  altresi'  la  possibilita'  di  giovarsi   di   strutture

amministrative per i relativi  interventi  sostitutivi  e  conferendo

poteri adeguati allo scopo;

10) rispettare le competenze  delle  autonomie  speciali,  come

risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di  rifiuti,

come, a  titolo  esemplificativo,  i  rifiuti  di  costruzione  e  di

demolizione,  presso  i  rivenditori  di  prodotti  merceologicamente

simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

2.  I  decreti  legislativi  di  attuazione  delle  direttive  (UE)

2018/851 e 2018/852 sono adottati,  previa  acquisizione  del  parere

della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per  gli

affari europei e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e

delle finanze, dello sviluppo economico e,  per  quanto  riguarda  il

recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I

medesimi  decreti,  limitatamente  alle  disposizioni  del  comma  1,

lettera m), del presente articolo, sono  adottati  previa  intesa  in

sede di Conferenza unificata, ai sensi  dell'articolo  9  del  citato

decreto legislativo n. 281 del 1997.

                               Art. 17 

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2017/2108, che modifica  la  direttiva  2009/45/CE,  relativa  alle

  disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri) 

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2017/2108  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15

novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e

criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del decreto  legislativo  4  febbraio

2000, n. 45, recante attuazione  della  direttiva  98/18/CE  relativa

alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri

adibite  a  viaggi  nazionali,   con   abrogazione   espressa   delle

disposizioni superate;

b)   adeguare,   anche   mediante   provvedimenti    di    natura

regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23

agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza

della navigazione e della vita umana in mare, di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.  435,  al  fine  di

armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;

c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate

e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla  sicurezza  della

navigazione delle navi da passeggeri;

d) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e

dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a

15.000 euro, in caso di violazioni diverse  da  quelle  di  cui  alla

lettera c) in materia di navi da passeggeri;

e) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita'

competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo

comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti

amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

                               Art. 18 

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2017/2109,  che  modifica  la  direttiva  98/41/CE  del  Consiglio,

  relativa alla registrazione delle persone a  bordo  delle  navi  da

  passeggeri che effettuano viaggi da e verso  i  porti  degli  Stati

  membri della Comunita', e la direttiva  2010/65/UE  del  Parlamento

  europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di  dichiarazione

  delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2017/2109  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15

novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e

criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a)  apportare  alla  normativa  vigente  e,  in  particolare,  al

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le  integrazioni

necessarie al coordinamento ordinamentale, con  espressa  abrogazione

delle disposizioni incompatibili;

b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi  di

identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute

nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,  recante  attuazione

della direttiva 2002/59/CE relativa  all'istituzione  di  un  sistema

comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

c) abrogare  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della

navigazione 13 ottobre  1999,  recante  recepimento  della  direttiva

98/41/CE  del  Consiglio  del   18   giugno   1998,   relativa   alla

registrazione delle persone a bordo  delle  navi  da  passeggeri  che

effettuano viaggi da  e  verso  i  porti  degli  Stati  membri  della

Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25  ottobre

1999;

d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate

e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio

e di registrazione delle persone a bordo  delle  navi  da  passeggeri

nonche' di formalita' di dichiarazione delle  navi  in  arrivo  e  in

partenza, la cui violazione possa compromettere  la  sicurezza  della

navigazione;

e) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e

dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a

15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla

lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle  persone

a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e  verso  i

porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di

dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati

membri;

f) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita'

competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo

comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti

amministrativi in materia  di  conteggio  e  di  registrazione  delle

persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e

verso i porti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  nonche'  di

formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo  e  in  partenza  da

porti degli Stati membri.

2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,

dell'economia e delle finanze,  per  la  pubblica  amministrazione  e

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

                               Art. 19 

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni  per  l'esercizio  in

  condizioni di sicurezza di navi ro-ro da  passeggeri  e  di  unita'

  veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che  modifica  la

  direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio 

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15

novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e

criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) abrogare il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,

recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a  un  sistema

di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di

traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a

servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine  sui

sinistri marittimi;

b) adeguare le disposizioni  del  decreto  legislativo  24  marzo

2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le

norme internazionali per la  sicurezza  delle  navi,  la  prevenzione

dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per  le

navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque

sotto la giurisdizione degli Stati membri, con  abrogazione  espressa

delle disposizioni superate;

c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate

e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla  sicurezza  della

navigazione di navi  ro-ro  da  passeggeri  e  di  unita'  veloci  da

passeggeri adibite a servizi di linea;

d) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e

dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a

15.000 euro, in caso di violazioni diverse  da  quelle  di  cui  alla

lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unita'  veloci

da passeggeri adibite a servizi di linea;

e) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita'

competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo

comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti

amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da

passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di

linea.

2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,

dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare  e  delle  politiche  agricole   alimentari,

forestali e del turismo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

                               Art. 20 

Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva

  2013/59/Euratom, che stabilisce  norme  fondamentali  di  sicurezza

  relative   alla   protezione   contro    i    pericoli    derivanti

  dall'esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le

  direttive    89/618/Euratom,     90/641/Euratom,     96/29/Euratom,

  97/43/Euratom e 2003/122/Euratom 

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre  2013,  il  Governo  e'

tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di

cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri

direttivi specifici:

a) introdurre  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al

corretto e integrale  recepimento  della  direttiva  2013/59/Euratom,

anche  attraverso  l'emanazione  di  un  nuovo  testo  normativo   di

riassetto e  semplificazione  della  disciplina  di  cui  al  decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto  al

riordino  e  all'armonizzazione  della  normativa  di  settore,   con

abrogazione  espressa  delle   disposizioni   incompatibili   e,   in

particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,

del decreto legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,  e  del  decreto

legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  assicurando   altresi'   il

necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto  di  modifica  o

integrazione;

b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104  del  decreto

legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  prevedere  il  rafforzamento  e

l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi

delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini  della  protezione

della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su

dati scientifici riconosciuti a livello internazionale  e  richiamati

dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) prevedere, a carico degli  utilizzatori,  dei  commercianti  e

importatori di sorgenti  radioattive  e  dei  produttori,  detentori,

trasportatori  e  gestori  di  rifiuti   radioattivi,   obblighi   di

registrazione e comunicazione dei  dati  relativi  alla  tipologia  e

quantita' di tali  sorgenti  e  rifiuti  radioattivi  all'Ispettorato

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle

procedure di  autorizzazione  per  la  raccolta  e  il  trasporto  di

sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche  sanzioni  in

caso  di   violazione   delle   norme   di   sicurezza   nucleare   e

radioprotezione per il trasporto;

e) prevedere il mantenimento, ove gia' previste  dalla  normativa

nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e  della

popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime stabilite  dalla

direttiva 2013/59/Euratom;

f) procedere alla revisione,  con  riferimento  alle  esposizioni

mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni  ai  pazienti,  la

registrazione e la comunicazione delle  dosi  dovute  alle  procedure

mediche,  l'adozione  di  livelli  di  riferimento  diagnostici,   la

gestione  delle  apparecchiature   nonche'   la   disponibilita'   di

dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresi'  una  chiara

identificazione dei requisiti, dei compiti  e  delle  responsabilita'

dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al  medico,

all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a  farsi

carico della  responsabilita'  clinica  per  le  esposizioni  mediche

individuali in accordo con i requisiti nazionali;

g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti  e  delle

responsabilita' delle figure professionali coinvolte nella protezione

sanitaria  dei  lavoratori  e  della  popolazione,  anche  garantendo

coerenza e continuita' con le disposizioni del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230;

h) provvedere alla razionalizzazione e alla  semplificazione  dei

procedimenti autorizzativi;

i) nella predisposizione del sistema di controlli,  di  cui  alla

direttiva 2013/59/Euratom, garantire i piu' alti  livelli  di  salute

per il  personale  aeronavigante  esposto  a  radiazioni  ionizzanti,

comprese quelle cosmiche;

l)   provvedere   alla   revisione   e   alla   razionalizzazione

dell'apparato  sanzionatorio  amministrativo  e  penale  al  fine  di

definire sanzioni efficaci, proporzionate  e  dissuasive  nonche'  di

conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

m) destinare i proventi delle eventuali  sanzioni  amministrative

di nuova istituzione al finanziamento  delle  attivita'  connesse  al

miglioramento delle attivita' dirette alla protezione  dell'ambiente,

dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti  dalle

radiazioni ionizzanti;

n) adottare un nuovo Piano nazionale radon  che,  sulla  base  di

quanto gia' attuato in Italia e tenendo conto delle altre  esperienze

di pianificazione in  materia,  anche  realizzate  da  Stati  esteri,

recepisca le disposizioni della  direttiva  2013/59/Euratom,  preveda

adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento

tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori  di

interesse,  e  introduca  indicatori  di   efficacia   delle   azioni

pianificate.

2. I decreti legislativi di cui al  comma  1  sono  adottati  senza

modificare l'assetto e  la  ripartizione  delle  competenze  previste

dalla  disciplina  vigente,  previa  acquisizione  del  parere  della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  dei  Ministri

per gli affari europei, della salute, dello sviluppo  economico,  del

lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e

delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

                               Art. 21 

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi

  in   materia   di   dovere   di   diligenza   nella    catena    di

  approvvigionamento  per  gli  importatori  dell'Unione  di  stagno,

  tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e  di  oro,  originari  di

  zone di conflitto o ad alto rischio 

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui

all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il

parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti

legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al

regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 maggio 2017.

2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli

affari esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e

delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'

tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di

cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione del  Ministero  dello  sviluppo  economico  quale

autorita'  nazionale   competente,   responsabile   dell'applicazione

effettiva e uniforme del regolamento (UE)  2017/821,  dell'esecuzione

di adeguati controlli  ex  post  allo  scopo  di  garantire  che  gli

importatori dell'Unione europea di minerali o  di  metalli  adempiano

agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento,

nonche' di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni  con

la Commissione europea, con le autorita' doganali e con le  autorita'

competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10  a

13 del medesimo regolamento;

b) definizione delle modalita' dei controlli ex post di cui  alla

lettera a) del  presente  comma,  in  conformita'  alle  disposizioni

dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;

c) istituzione, presso l'autorita'  nazionale  competente,  senza

nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  di  un

Comitato  per  il  coordinamento  delle  attivita',  allo  scopo   di

assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del  regolamento  (UE)

2017/821, composto da rappresentanti  delle  diverse  amministrazioni

coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le  attivita'

anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione  europea

entro il 30 giugno di ogni anno, contenente  le  notifiche  circa  le

misure correttive e le relazioni riguardanti gli  obblighi  di  audit

svolti  da  soggetti  terzi   indipendenti,   in   conformita'   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

d) previsione di sanzioni efficaci,  dissuasive  e  proporzionate

alla gravita' della violazione  delle  disposizioni  del  regolamento

(UE) n. 2017/821, conformemente alle disposizioni  dell'articolo  32,

comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte dei proventi  derivanti  dalle

sanzioni  pecuniarie  di  nuova  istituzione  previste  dai   decreti

legislativi  di  cui  al  comma  1  all'attuazione  delle  misure  di

controllo di cui alla lettera b) del  presente  comma,  almeno  nella

misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

(omissis)

                               Art. 23 

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2018/844, che modifica la direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione

  energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza

  energetica 

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  maggio

2018, il Governo, oltre a seguire  i  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo  1,  comma  1,  assicura  che  le  norme

introdotte favoriscano, nel rispetto delle  disposizioni  dell'Unione

europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al  fine

di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'.

2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa

acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  su

proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e

della cooperazione internazionale, della giustizia,  dell'economia  e

delle finanze e dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare.

                               Art. 24 

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni del regolamento  (UE)  2017/1938,  concernente  misure

  volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che

  abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui

all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il

parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti

legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al

regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo,  del  25  ottobre

2017.

2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari

esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e

dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'

tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di

cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino, coordinamento  e  aggiornamento  delle  disposizioni

nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del  decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  del  decreto  legislativo  1°

giugno  2011,  n.  93,  per  l'adeguamento  alle   disposizioni   del

regolamento  (UE)   2017/1938,   con   abrogazione   espressa   delle

disposizioni  incompatibili,  per  l'attuazione  dei  meccanismi   di

solidarieta' previsti dallo stesso regolamento e per  la  definizione

di misure in materia  di  sicurezza  degli  approvvigionamenti  anche

nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle  modalita'  tecniche  e  finanziarie  per

l'applicazione delle misure di solidarieta' in caso di emergenza  del

sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo  13  del  regolamento

(UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che  determinati  compiti,

nell'applicazione del meccanismo di solidarieta', siano  affidati  ai

gestori  del  sistema  di  trasporto  e  agli   operatori   del   gas

interessati;

c)  individuazione  dei  criteri  per  la  determinazione   delle

compensazioni economiche per  le  attivita'  connesse  all'attuazione

dell'articolo 13 del regolamento (UE)  2017/1938,  anche  sulla  base

delle indicazioni fornite dall'Autorita' di regolazione per  energia,

reti e ambiente per gli aspetti di competenza;

d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate

e  dissuasive  applicabili  in  caso  di   mancato   rispetto   delle

disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/1938,  nei  limiti  di  cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

                               Art. 25 

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2019/692, che modifica la direttiva  2009/73/CE  relativa  a  norme

  comuni per il mercato interno del gas naturale 

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile

2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa  a  norme  comuni

per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a  seguire

i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1,  comma

1, definisce le  deroghe  previste  all'articolo  14  e  all'articolo

49-bis della  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 13 luglio 2009,  nei  limiti  stabiliti  dalla  stessa

direttiva, con riferimento ai gasdotti di  trasporto  tra  uno  Stato

membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio  2019  per  le

sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale  e

nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e

della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia  e

delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

(omissis)

                                                           Allegato A 

                                                (Articolo 1, comma 1) 

1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre  2013,

che  stabilisce  norme  fondamentali  di  sicurezza   relative   alla

protezione  contro  i  pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle

radiazioni ionizzanti, e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,

90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  97/43/Euratom   e   2003/122/Euratom

(termine di recepimento: 6 febbraio 2018);

(omissis)

6)  direttiva  (UE)  2017/2102  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 15 novembre 2017,  recante  modifica  della  direttiva

2011/65/UE  sulla  restrizione  dell'uso  di   determinate   sostanze

pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  (Testo

rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);

7)  direttiva  (UE)  2017/2108  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che   modifica   la   direttiva

2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di  sicurezza  per  le

navi da passeggeri (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  (termine  di

recepimento: 21 dicembre 2019);

8)  direttiva  (UE)  2017/2109  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la  direttiva  98/41/CE

del Consiglio, relativa alla  registrazione  delle  persone  a  bordo

delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti

degli Stati membri della Comunita', e  la  direttiva  2010/65/UE  del

Parlamento europeo e  del  Consiglio,  relativa  alle  formalita'  di

dichiarazione delle navi in arrivo e/o in  partenza  da  porti  degli

Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

9)  direttiva  (UE)  2017/2110  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema  di  ispezioni

per  l'esercizio  in  condizioni  di  sicurezza  di  navi  ro-ro   da

passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di

linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e  abroga  la  direttiva

1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine

di recepimento: 21 dicembre 2019);

(omissis)

11)  direttiva  (UE)  2017/2398  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE

sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  derivanti   da

un'esposizione ad agenti cancerogeni o  mutageni  durante  il  lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio

2020);

(omissis)

14)  direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE

per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il

profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse

emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo  rilevante

ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);

(omissis)

18)  direttiva  (UE)  2018/844  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2010/31/UE

sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva  2012/27/UE

sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine

di recepimento: 10 marzo 2020);

19)  direttiva  (UE)  2018/849  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le  direttive  2000/53/CE

relativa  ai  veicoli  fuori  uso,  2006/66/CE  relativa  a  pile   e

accumulatori e ai rifiuti di pile e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui

rifiuti  di  apparecchiature  elettriche   ed   elettroniche   (Testo

rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

20)  direttiva  (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1999/31/CE

relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

(termine di recepimento: 5 luglio 2020);

21)  direttiva  (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini  del  SEE)  (termine  di

recepimento: 5 luglio 2020);

22)  direttiva  (UE)  2018/852  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che  modifica  la  direttiva  94/62/CE

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai  fini

del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

(omissis)

25)  direttiva  (UE)  2018/2002  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che   modifica   la   direttiva

2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante  ai  fini  del

SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e  25  ottobre  2020

per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);

26)  direttiva  (UE)  2019/692  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la  direttiva  2009/73/CE

relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas  naturale

(Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine  di  recepimento:  24

febbraio 2020).

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