Novità per ambiente, sicurezza ed energia nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117; in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2019, n. 245).
In particolare, si tratta di:
AMBIENTE
- art. 13 «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE»;
- art. 14 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
- art. 15 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
- art. 16 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».
SICUREZZA
- art. 17 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri) legislazione vigente»;
- art. 18 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri»;
- art. 19 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio»;
- art. 20 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom»;
- art. 21 «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio».
ENERGIA
- art. 23 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
- art. 24 «Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010»;
- art. 25 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale».
Nell'allegato A alla legge di delegazione europea le direttive che il Governo è delegato ad attuare tramite futuri decreti legislativi; tra queste:
- direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
- direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre - 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
- direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
- direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);
- direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); - direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
- direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).
Di seguito il testo delle disposizioni in materia di ambiente, sicurezza ed energia della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
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Legge 4 ottobre 2019, n. 117
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018. (19G00123)
in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2019, n. 245
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
(omissis)
Art. 13
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che
modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle
emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione
(UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica
della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti
dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto
aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di
una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e
della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel
sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2018, il Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli
atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e
criteri direttivi specifici di cui al comma 4.
2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma
1, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure e i
termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni
necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per l'attuazione della
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 ottobre 2015.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura
organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del
miglioramento, della complessita' e della specificita' dei compiti da
svolgere, che richiedono la disponibilita' di personale dedicato, e
tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei
provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita';
b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti
nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra (European union emissions trading system - EU ETS) allineando e
integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione
europea e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al
fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di
consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni
amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al
miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di
prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto
delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema
europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e
coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralita' sui saldi di finanza
pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle
aste delle quote di emissione.
Art. 14
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in
attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE)
2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con
particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilita'
estesa del produttore;
2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il
riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come
ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche'
delle procedure e delle norme di sicurezza;
3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di
tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli, dei veicoli fuori uso e
dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare
riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei
centri di raccolta;
4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo
dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle
migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il
recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;
b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel
rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della
direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) prevedere specifiche modalita' semplificate per la raccolta
dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti
dall'attivita' di enti e imprese;
3) adeguare lo schema di responsabilita' estesa alle nuove
disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al
riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilita' di
realizzare un sistema unico di gestione;
c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della
direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai
sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto
dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) adeguare lo schema di responsabilita' estesa alle nuove
disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al
riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
3) individuare misure per la promozione e la semplificazione
del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei
loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base
volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte
di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli
impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonche' le relative
modalita' di controllo;
6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici
incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche
prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di
cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti
nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle
disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE)
2018/850 nonche' la semplificazione del procedimento per la modifica
degli allegati tecnici;
b) adottare una nuova disciplina organica in materia di
utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire
il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della
direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze
tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative
del settore;
3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative
di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze
nutrienti e in particolare del fosforo;
4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni
di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di
gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno
dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla
chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di
prossimita' e di autosufficienza;
c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e
di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti
tecnici di tipo prestazionale;
d) definire le modalita', i criteri generali e gli obiettivi
progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850
in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in
discarica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della
salute.
Art. 16
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,
e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma
1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di responsabilita' estesa del produttore,
in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della
direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE)
2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento
nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della
concorrenza nonche' del ruolo degli enti locali;
2) definire i modelli ammissibili di responsabilita' estesa per
i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure
omogenee per il riconoscimento;
3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto
obbligato della filiera;
4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di
applicazione e le modalita' di determinazione in relazione alla
copertura dei costi di gestione, nonche' prevedere adeguati sistemi
di garanzia;
5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere
l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione
da parte dei sistemi di responsabilita' estesa autorizzati, in
condizioni di parita' tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta
all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto
conseguimento dell'obiettivo fissato;
6) prevedere, nell'ambito della responsabilita' estesa,
l'obbligo di sviluppare attivita' di comunicazione e di informazione
univoche, chiare e immediate, ai fini della promozione e dello
sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata, di riutilizzo e
di recupero dei rifiuti;
7) disciplinare le attivita' di vigilanza e controllo sui
sistemi di gestione;
8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi
di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;
b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilita'
informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:
1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro
elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle
imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo
professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantita', alla
natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali
ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle
operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi
del Registro sono posti a carico degli operatori;
2) garantire l'omogeneita' e la fruibilita' dei dati, mediante
specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri
di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei
rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro
elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior
efficacia delle attivita' di controllo;
3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi
di sostenibilita' ambientale ed economica per migliorare le strategie
di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti
collegati alla gestione dei rifiuti;
4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di
semplificazione e di proporzionalita';
5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle
autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro
elettronico nazionale;
6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo
agli adempimenti di tracciabilita', secondo criteri di adeguatezza e
di proporzionalita' in funzione dell'attivita' svolta, della
pericolosita' dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
7) garantire l'accesso al Registro elettronico in tempo reale
da parte di tutte le autorita' preposte ai controlli;
c) riformare il sistema delle definizioni e delle
classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e
all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e
modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformita' sul piano
nazionale;
d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di
incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare
le disposizioni di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva
(UE) 2008/98/CE nonche' di garantire il perseguimento degli obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della
direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque
una gestione piu' oculata degli stessi da parte degli utenti;
2) individuare uno o piu' sistemi di misurazione puntuale e
presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una
tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;
3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui
all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di
rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della
direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6),
della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina
di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere
rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori
tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le
quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data,
nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri
generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla
direttiva (UE) 2018/851;
2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla
raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208,
209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia
dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e
misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e
lo scambio di beni riutilizzabili;
g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in
materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE)
2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31
dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato
su tutto il territorio nazionale, nonche' misure atte a favorire la
qualita' dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli
impianti di trattamento nonche' lo sviluppo di sistemi di controllo
della qualita' dei processi di compostaggio e di digestione
anaerobica, predisponendo altresi' sistemi di promozione e di
sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo
dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei
sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di pratiche di
compostaggio di prossimita' come quello domestico e di comunita' e
l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprieta' di
biodegradabilita' e compostabilita', che rispettano gli standard
europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici,
assicurando la tracciabilita' di tali flussi e dei rispettivi dati,
al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi
nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di
imballaggi;
i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei
rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri
3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la
modalita' di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e
lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra;
disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come attivita'
non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni
metodi di misurazione dei flussi;
l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di
pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche
all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione,
del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione,
del 18 dicembre 2014;
m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di
gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive
dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva
del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e
del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare
quelli autorizzatori e quelli normativi;
2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non
normative;
3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione
tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari
di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della
tempestivita' della decisione finale;
4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti
attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di
atti dei quali non sia certa la vincolativita' del contenuto o sia
comunque incerta la misura della vincolativita';
5) con riferimento alle competenze dello Stato:
5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni
per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello
nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di Governo
territorialmente piu' circoscritti a raggiungere efficacemente gli
obiettivi;
5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni
volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di
calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il
territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione
puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta
differenziata dei rifiuti;
5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti
minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208,
215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della
gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della
pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e
criteri, nonche' di casi in cui promuovere la realizzazione di
gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali
devono essere considerate la conformazione del territorio e le
caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre
quanto piu' possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare
adeguatamente le potenzialita' degli impianti esistenti;
5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di
verifica dei contenuti dei piani regionali nonche' della loro
attuazione;
5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del
sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle
funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla legge;
6) con riferimento alle competenze delle regioni:
6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della
gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come
specifica responsabilita' regionale, che deve essere esercitata senza
poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel
rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare
la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per
garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti
ottimali nonche' sull'istituzione e sulla concreta operativita' dei
relativi enti di Governo, fatta salva la facolta' di cui all'articolo
200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento
e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di
criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico,
la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate
infrastrutture d'accesso;
7) con riferimento alle competenze delle province e delle
citta' metropolitane:
7.1) prevedere la possibilita' che l'organizzazione del
servizio sia affidata alla provincia o alla citta' metropolitana, se
l'ambito ottimale e' individuato con riferimento al suo territorio;
7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge
7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in
materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;
8) con riferimento alle competenze dei comuni:
8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in
base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;
8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia
di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo:
prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra,
provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che
l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori
dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate
all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi
in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni,
delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e degli enti
di Governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per
l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
prevedendo altresi' la possibilita' di giovarsi di strutture
amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo
poteri adeguati allo scopo;
10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come
risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti,
come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di
demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente
simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE)
2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli
affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il
recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I
medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1,
lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in
sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
Art. 17
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa
alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri
adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle
disposizioni superate;
b) adeguare, anche mediante provvedimenti di natura
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di
armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;
c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della
navigazione delle navi da passeggeri;
d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a
15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla
lettera c) in materia di navi da passeggeri;
e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti
amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 18
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati
membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione
delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni
necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione
delle disposizioni incompatibili;
b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di
identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva
98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che
effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della
Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre
1999;
d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio
e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri
nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in
partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della
navigazione;
e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a
15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone
a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i
porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati
membri;
f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti
amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da
porti degli Stati membri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 19
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita'
veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la
direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema
di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui
sinistri marittimi;
b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo
2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le
norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione espressa
delle disposizioni superate;
c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della
navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da
passeggeri adibite a servizi di linea;
d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a
15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla
lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci
da passeggeri adibite a servizi di linea;
e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti
amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 20
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom,
anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di
riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al
riordino e all'armonizzazione della normativa di settore, con
abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in
particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresi' il
necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o
integrazione;
b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e
l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi
delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione
della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su
dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati
dalla direttiva 2013/59/Euratom;
c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e
importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori,
trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di
registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e
quantita' di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle
procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di
sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in
caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e
radioprotezione per il trasporto;
e) prevedere il mantenimento, ove gia' previste dalla normativa
nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della
popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla
direttiva 2013/59/Euratom;
f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni
mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la
registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure
mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la
gestione delle apparecchiature nonche' la disponibilita' di
dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresi' una chiara
identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilita'
dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico,
all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi
carico della responsabilita' clinica per le esposizioni mediche
individuali in accordo con i requisiti nazionali;
g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle
responsabilita' delle figure professionali coinvolte nella protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo
coerenza e continuita' con le disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230;
h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei
procedimenti autorizzativi;
i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla
direttiva 2013/59/Euratom, garantire i piu' alti livelli di salute
per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti,
comprese quelle cosmiche;
l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione
dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di
definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonche' di
conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative
di nuova istituzione al finanziamento delle attivita' connesse al
miglioramento delle attivita' dirette alla protezione dell'ambiente,
dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti;
n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di
quanto gia' attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze
di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri,
recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda
adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento
tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di
interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni
pianificate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza
modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste
dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri
per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del
lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 21
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi
in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno,
tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di
zone di conflitto o ad alto rischio
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e
delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale
autorita' nazionale competente, responsabile dell'applicazione
effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione
di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli
importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano
agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento,
nonche' di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con
la Commissione europea, con le autorita' doganali e con le autorita'
competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a
13 del medesimo regolamento;
b) definizione delle modalita' dei controlli ex post di cui alla
lettera a) del presente comma, in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;
c) istituzione, presso l'autorita' nazionale competente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un
Comitato per il coordinamento delle attivita', allo scopo di
assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE)
2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni
coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le attivita'
anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea
entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le
misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di audit
svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformita' alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;
d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate
alla gravita' della violazione delle disposizioni del regolamento
(UE) n. 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle
sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti
legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di
controllo di cui alla lettera b) del presente comma, almeno nella
misura del 50 per cento dell'importo complessivo.
(omissis)
Art. 23
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme
introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione
europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine
di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
Art. 24
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che
abroga il regolamento (UE) n. 994/2010
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre
2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni
nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle
disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di
solidarieta' previsti dallo stesso regolamento e per la definizione
di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche
nelle zone emergenti e isolate;
b) individuazione delle modalita' tecniche e finanziarie per
l'applicazione delle misure di solidarieta' in caso di emergenza del
sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento
(UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti,
nell'applicazione del meccanismo di solidarieta', siano affidati ai
gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas
interessati;
c) individuazione dei criteri per la determinazione delle
compensazioni economiche per le attivita' connesse all'attuazione
dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base
delle indicazioni fornite dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente per gli aspetti di competenza;
d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate
e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 25
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas naturale
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile
2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire
i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma
1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo
49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa
direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato
membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le
sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e
nelle acque territoriali italiane.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e
delle finanze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
(omissis)
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
(termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
(omissis)
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE
del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni
per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva
1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine
di recepimento: 21 dicembre 2019);
(omissis)
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio
2020);
(omissis)
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
(omissis)
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine
di recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
(omissis)
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020
per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24
febbraio 2020).