Legge europea 2019-2020: le misure su ambiente, sicurezza ed energia

Legge europea 2019-2020
Pubblicata la legge 23 dicembre 2021, n. 238

Legge europea 2019-2020: misure su ambiente, sicurezza ed energia sono riportate nella legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, n. 12.

In particolare, si tratta di disposizioni relative:

  • all'immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi e relative violazioni (art. 13);
  • alle emissioni di gas a effetto serra (artt. 35 e 36);
  • all'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi (art. 38);
  • al monitoraggio sull'attuazione del Pnrr (art. 43).

Di seguito lo stralcio delle misure elencate sopra.

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Legge 23 dicembre 2021, n. 238 

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2019-2020. (22G00004)

(Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, n. 12)

 

(omissis)

 

                               Art. 13

Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori

  di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate

le seguenti modificazioni:

  1. a) nel titolo, dopo le parole: «delle  sostanze  chimiche»  sono

aggiunte le seguenti: «e per la  violazione  delle  disposizioni  del

regolamento (UE) 2019/1148  relativo  all'immissione  sul  mercato  e

all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento  (CE)

1907/2006 e  che  abroga  il  regolamento   (UE)   n.   98/2013.

Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento»;

  1. b) all'articolo 1 e' premessa la seguente partizione:  «Capo

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle  disposizioni  del

regolamento  (CE)  n.  1907/2006  che  stabilisce  i  principi  ed  i

requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la

restrizione delle sostanze chimiche»;

  1. c) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente decreto» sono

sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;

  1. d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente decreto»

sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;

  1. e) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente capo:

 

«Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del

regolamento (UE) 2019/1148  relativo  all'immissione  sul  mercato  e

all'uso di precursori di esplosivi

Art. 17-bis (Ambito di  applicazione  e  definizioni).  -  1.  Il

presente capo reca la  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione

delle disposizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  2019/1148  del

Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  giugno  2019,  relativo

all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi,  che

modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento

(UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".

  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  capo  si

applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

  1. Fatte salve le competenze del  Ministero  dell'interno  quale

punto di contatto per le  segnalazioni  di  cui  all'articolo  9  del

regolamento,  il  Ministero  della  salute  e'  designato,  ai  sensi

dell'articolo 11 del regolamento, quale  autorita'  di  coordinamento

del  sistema  dei  controlli  connessi  alle  prescrizioni   di   cui

all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7,  paragrafi  1  e  2,

all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4  e  5,  e  alle  procedure  di  cui

all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

  1. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di

entrata  in   vigore   della   presente   disposizione,   integrativo

dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente  il  sistema  dei  controlli

ufficiali  e  relative  linee  di  indirizzo  per  l'attuazione   del

regolamento CE  n.  1907  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione  e  la

restrizione  delle  sostanze  chimiche  (REACH),   pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009,  sono  individuate  le

autorita' dello Stato e delle regioni e delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli,  nonche'

le modalita' operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del

regolamento  in  materia  di  messa  a  disposizione,   introduzione,

detenzione e uso illeciti  di  precursori  di  esplosivi  soggetti  a

restrizioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,

chiunque mette a disposizione  di  privati  precursori  di  esplosivi

soggetti a restrizioni e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e

con l'ammenda fino a 1.000 euro.

  1. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' al privato  che

introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di  precursori

di esplosivi soggetti a restrizioni.

  1. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di

esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti  clorati

o perclorati di  cui  all'allegato  I  del  regolamento,  qualora  la

concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi  il

valore limite di una  delle  sostanze  di  cui  alla  colonna  2  del

medesimo allegato.

Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo

7 del regolamento in materia  di  omissioni  nell'informazione  della

catena di approvvigionamento). - 1. Salvo che  il  fatto  costituisca

reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a

18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione  di  altro

operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni

omettendo di informarlo, attraverso la scheda di  dati  di  sicurezza

compilata in conformita' all'allegato  II  del  regolamento  (CE)  n.

1907/2006  o,  ove   non   prevista,   attraverso   altra   modalita'

documentabile per iscritto, che  l'acquisizione,  l'introduzione,  la

detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da  parte  di  privati

sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo  5,  paragrafo  1,

del regolamento.

  1. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche

nel caso di messa  a  disposizione  di  un  precursore  di  esplosivi

disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la

scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato  II

del regolamento (CE) n. 1907/2006 o,  ove  non  prevista,  attraverso

altra  modalita'  documentabile  per  iscritto,  che  le  transazioni

sospette, le sparizioni  e  i  furti  del  precursore  sono  soggetti

all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione

amministrativa  pecuniaria  da  6.000  a  36.000   euro   l'operatore

economico  che  mette  precursori   di   esplosivi   disciplinati   a

disposizione  di  un  utilizzatore  professionale  o  di  un  privato

impiegando personale addetto alle vendite che non e' stato  informato

circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa  gli  obblighi  di

cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione

amministrativa  pecuniaria  da  3.000  a  18.000   euro   l'operatore

economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni

fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce  per  i

successivi cinque anni.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000  a  60.000  euro  l'intermediario

responsabile di un mercato online che  non  adotta  misure  idonee  a

informare  gli  utenti  che  mettono  a  disposizione  precursori  di

esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa  gli  obblighi

previsti dal regolamento.

Art.   17-quinquies   (Violazione   degli   obblighi    derivanti

dall'articolo  8  del  regolamento  in  materia  di  omissioni  nelle

verifiche  all'atto  della  vendita).  -  1.  Salvo  che   il   fatto

costituisca  reato,  e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa

pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

  1. a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un

utilizzatore professionale o  di  un  altro  operatore  economico  un

precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere,

per ciascuna transazione, le  informazioni  di  cui  all'articolo  8,

paragrafo 2, del regolamento, salvo che la  verifica  non  sia  stata

gia' effettuata nei dodici mesi precedenti e che la  transazione  non

si  discosti  in  maniera  significativa  da  quelle  in   precedenza

concluse;

  1. b) l'operatore economico che non conserva  per  diciotto  mesi

dalla  data  della  transazione  la  documentazione   relativa   alle

informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del  regolamento,  o

che  non  la  esibisce  a  richiesta  delle  autorita'  preposte   ai

controlli.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000  a  60.000  euro  l'intermediario

responsabile di un mercato online che  non  adotta  misure  idonee  a

garantire che gli utenti che mettono  a  disposizione  precursori  di

esplosivi disciplinati  attraverso  i  suoi  servizi  rispettino  gli

obblighi di verifica all'atto della vendita di  cui  all'articolo  8,

paragrafo 5, del regolamento.

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e' punito con

l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente

di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni  che,  richiesto

dall'operatore  economico  di  fornire   le   informazioni   di   cui

all'articolo 8, paragrafo 2,  del  regolamento,  rende  dichiarazioni

false o reticenti.

Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo

9 del regolamento in materia di omessa  segnalazione  di  transazioni

sospette, sparizioni e furti). - 1. Salvo che  il  fatto  costituisca

reato, sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

10.000 a 60.000 euro:

  1. a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di  un

mercato online che non predispongono  procedure  per  la  rilevazione

delle transazioni sospette conformemente  alle  disposizioni  di  cui

all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

  1. b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di  un

mercato  online  che,  essendo  richiesti  di  effettuare  o   avendo

effettuato  una  transazione  sospetta  di  precursori  di  esplosivi

disciplinati, omettono nelle ventiquattro  ore  successive  di  darne

segnalazione al punto di contatto nazionale.

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato  sono  puniti

con l'arresto fino a dodici mesi o con  l'ammenda  fino  a  371  euro

l'operatore economico  e  l'utilizzatore  professionale  che,  avendo

subito il  furto  o  constatato  la  sparizione  di  un  quantitativo

significativo di precursori  di  esplosivi  disciplinati  nella  loro

disponibilita', omettono nelle ventiquattro ore successive  di  darne

segnalazione al punto di contatto nazionale»;

f) all'articolo 18 e' premessa la seguente partizione: «Capo III.

Disposizioni finali».

Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio  2015,

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.

43, e' abrogato.

Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.

 

(omissis)

                               Art. 35

Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

  66, in materia di emissioni di gas  ad  effetto  serra.  Caso  ARES

  (2019) 7142023.

  1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo  21  marzo

2005, n. 66, le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricita'  fornita

nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di  riferimento

e dell'elettricita' fornita nell'anno di riferimento».

 

                               Art. 36

Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia  di

  sistema europeo per lo scambio di quote  di  emissione  dei  gas  a

  effetto serra.

  1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) l'articolo 37 e' abrogato;

b) alla  rubrica  dell'allegato  I,  le  parole:  «la   presente

direttiva» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  presente  decreto

legislativo».

(omissis)

 

Capo VII
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 38

Disposizioni sulla  metodologia  di  calcolo  da  utilizzare  per  la

  determinazione  di  energia  prodotta  dai  biocarburanti   e   dai

  bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095.

  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento

di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di

cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;

  1. b) all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento

di attuazione  della  direttiva  2009/30/CE»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;

  1. c) all'allegato 1, parte 2,  recante  «Calcolo  della  quota  di

energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di  trasporto»,  punto

1:

1) alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «lettera  c-bis)  del

presente paragrafo» sono aggiunte le  seguenti:  «e  dalla  parte  1,

punto 2, primo periodo, del presente allegato»;

2) alla lettera c-bis):

2.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) i  biocarburanti  sostenibili  prodotti  a  partire  da

colture coltivate  su  superfici  agricole  come  colture  principali

soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture

amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione  che  sia  dimostrato

che tali colture sono state coltivate su terreni di cui  all'allegato

V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto  legislativo  21

marzo 2005, n. 66»;

2.2) la lettera c) e' abrogata.

  1. La rubrica dell'articolo 10 del decreto  legislativo  21  marzo

2017, n. 51, e' sostituita dalla  seguente:  «Modifiche  all'allegato

V-bis al decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  in  attuazione

degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513».

(omissis)

                               Art. 43

              Monitoraggio parlamentare sull'attuazione

             del Piano nazionale di ripresa e resilienza

  1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni

periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione  del  programma

di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa  e

resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  che

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

  1. Le Commissioni parlamentari competenti  per  l'esame  del  PNRR

esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e  svolgono  ogni

opportuna  attivita'  conoscitiva,  secondo   le   disposizioni   dei

rispettivi regolamenti,  finalizzata  al  monitoraggio  del  corretto

utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla

verifica  del  conseguimento  soddisfacente  dei  traguardi  e  degli

obiettivi intermedi, anche in  considerazione  delle  regole  fissate

dall'articolo 24 del regolamento (UE)  2021/241  sull'erogazione  dei

contributi  finanziari,   nonche'   alla   valutazione   dell'impatto

economico, sociale e  territoriale  derivante  dall'attuazione  delle

riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

  1. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 2, le Commissioni

parlamentari  svolgono  in   particolare   audizioni   dei   soggetti

responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi  nei  luoghi  in

cui sono in  corso  di  realizzazione  i  progetti  del  PNRR  aventi

ricadute sui territori.

  1. Al termine dell'esame di  ogni  relazione  semestrale,  possono

essere  adottati  atti  di  indirizzo  al  Governo  che  indicano  le

eventuali criticita' riscontrate  nel  programma  di  adozione  delle

riforme concordate in sede europea e nello stato di  avanzamento  dei

singoli progetti.

(omissis)

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