Legge europea 2019-2020: misure su ambiente, sicurezza ed energia sono riportate nella legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, n. 12.
In particolare, si tratta di disposizioni relative:
- all'immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi e relative violazioni (art. 13);
- alle emissioni di gas a effetto serra (artt. 35 e 36);
- all'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi (art. 38);
- al monitoraggio sull'attuazione del Pnrr (art. 43).
Di seguito lo stralcio delle misure elencate sopra.
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Legge 23 dicembre 2021, n. 238
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2019-2020. (22G00004)
(Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, n. 12)
(omissis)
Art. 13
Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori
di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148
- Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- a) nel titolo, dopo le parole: «delle sostanze chimiche» sono
aggiunte le seguenti: «e per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e
all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE)
1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013.
Designazione delle autorita' competenti e di coordinamento»;
- b) all'articolo 1 e' premessa la seguente partizione: «Capo
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche»;
- c) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;
- d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;
- e) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente capo:
«Capo II
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e
all'uso di precursori di esplosivi
Art. 17-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il
presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2019/1148 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che
modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento
(UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".
- Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si
applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.
- Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale
punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del
regolamento, il Ministero della salute e' designato, ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento, quale autorita' di coordinamento
del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui
all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2,
all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, integrativo
dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli
ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del
regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le
autorita' dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonche'
le modalita' operative dei controlli ufficiali.
Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del
regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione,
detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a
restrizioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi
soggetti a restrizioni e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e
con l'ammenda fino a 1.000 euro.
- La pena di cui al comma 1 si applica altresi' al privato che
introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori
di esplosivi soggetti a restrizioni.
- Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di
esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati
o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la
concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il
valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del
medesimo allegato.
Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo
7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della
catena di approvvigionamento). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro
operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni
omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza
compilata in conformita' all'allegato II del regolamento (CE) n.
1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalita'
documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la
detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati
sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
del regolamento.
- La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche
nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi
disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la
scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato II
del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso
altra modalita' documentabile per iscritto, che le transazioni
sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti
all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.
- Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore
economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a
disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato
impiegando personale addetto alle vendite che non e' stato informato
circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di
cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.
- Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore
economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni
fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i
successivi cinque anni.
- Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario
responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a
informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di
esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi
previsti dal regolamento.
Art. 17-quinquies (Violazione degli obblighi derivanti
dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle
verifiche all'atto della vendita). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:
- a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un
utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un
precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere,
per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata
gia' effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non
si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza
concluse;
- b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi
dalla data della transazione la documentazione relativa alle
informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o
che non la esibisce a richiesta delle autorita' preposte ai
controlli.
- Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario
responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a
garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di
esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli
obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8,
paragrafo 5, del regolamento.
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e' punito con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente
di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto
dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni
false o reticenti.
Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo
9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni
sospette, sparizioni e furti). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro:
- a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un
mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione
delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;
- b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un
mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo
effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi
disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne
segnalazione al punto di contatto nazionale.
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato sono puniti
con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro
l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo
subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo
significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro
disponibilita', omettono nelle ventiquattro ore successive di darne
segnalazione al punto di contatto nazionale»;
f) all'articolo 18 e' premessa la seguente partizione: «Capo III.
Disposizioni finali».
Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015,
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.
43, e' abrogato.
Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
(omissis)
Art. 35
Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES
(2019) 7142023.
-
All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricita' fornita
nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di riferimento
e dell'elettricita' fornita nell'anno di riferimento».
Art. 36
Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di
sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra.
- Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 37 e' abrogato;
b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: «la presente
direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente decreto
legislativo».
(omissis)
Capo VII
Disposizioni in materia di energia
Art. 38
Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la
determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai
bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095.
- Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento
di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
- b) all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento
di attuazione della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
- c) all'allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto
1:
1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del
presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla parte 1,
punto 2, primo periodo, del presente allegato»;
2) alla lettera c-bis):
2.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da
colture coltivate su superfici agricole come colture principali
soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture
amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato
che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato
V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66»;
2.2) la lettera c) e' abrogata.
- La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo
2017, n. 51, e' sostituita dalla seguente: «Modifiche all'allegato
V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione
degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513».
(omissis)
Art. 43
Monitoraggio parlamentare sull'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
- Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni
periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma
di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR
esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni
opportuna attivita' conoscitiva, secondo le disposizioni dei
rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto
utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla
verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli
obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate
dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei
contributi finanziari, nonche' alla valutazione dell'impatto
economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle
riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
- Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 2, le Commissioni
parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti
responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in
cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi
ricadute sui territori.
- Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono
essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le
eventuali criticita' riscontrate nel programma di adozione delle
riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei
singoli progetti.
(omissis)