Nuove disposizioni in arrivo per l'ambiente nella legge europea 2018 (legge 3 maggio 2019, n. 37) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2019, n. 109. Si tratta in particolare del Capo VII che contiene gli articoli:
- 18 «Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021»
- 19 «Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI»
- 20 «Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI»
- 21 «Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi»
Di seguito il testo integrale del Capo VII della legge 3 maggio 2019, n. 37.
Legge 3 maggio 2019, n. 37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2018. (19G00044)
in Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2019, n. 109
Capo VII
Disposizioni in materia ambientale
Art. 18
Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla
responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o
rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45,
e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Principi generali). - 1. I soggetti produttori di
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari
di autorizzazioni per attivita' o impianti connessi alla gestione di
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in
via principale della sicurezza della gestione di tali materie
radioattive.
2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte
responsabile, lo Stato e' responsabile in via sussidiaria riguardo
alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi
riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al
fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del
combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale
proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in
cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali
applicabili.
3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano
spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo
per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato e' responsabile, in
via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello
smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive
prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti
qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi
derivanti dalle attivita' di trattamento e ritrattamento.
4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano
spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la
responsabilita' sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile
di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili
come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle
attivita' di trattamento e ritrattamento, e' dello Stato membro
dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie
radioattive sono state spedite.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 19
Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva
2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro
nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati
relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata»;
b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse
siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui
all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della
funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo
sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono
apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla
garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura
elettrica ed elettronica»;
d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono
sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;
e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato e' sostituito dal
seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;
f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi
applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto
2012»;
g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che
agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del
riutilizzo; o»;
h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».
Art. 20
Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle
potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI
1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera
b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle
buone pratiche colturali, nonche' gli sfalci e le potature derivanti
dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in
agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da
tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con
cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».
Art. 21
Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di
incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi
149, 150 e 151 sono abrogati.