Fissati limiti alle emissioni da produzione di biocarburanti in stabilimenti a tecnologia avanzata con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2016, n. 280).
In particolare, l'Allegato 1 interviene sulle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di combustione alimentati a biomasse localizzati negli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2016.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2016
Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione
in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata
nella produzione di biocarburanti. (16A08283)
in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2016, n. 280
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'art. 271, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 relativo agli stabilimenti a tecnologia avanzata nella
produzione di biocarburanti, ai sensi del quale il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro della salute, adotta, al fine di assicurare la tutela della
salute e dell'ambiente, apposite linee guida recanti i criteri per la
fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di
bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte
delle autorita' competenti;
Visto l'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 nel quale si prevedono le modalita' di individuazione dei
valori limite di emissione in atmosfera da applicare agli impianti ed
alle attivita' degli stabilimenti;
Visti gli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 in cui si prevedono le modalita' di
individuazione dei valori limite di emissione da applicare agli
stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre
2013, n. 139 concernente specifiche procedure autorizzative, con
tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di
realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in
sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti
rinnovabili;
Sentito il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e
dell'ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei
valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli
stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
Art. 2
Definizioni
1. Si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e dal decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n.
139.
Art. 3
Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli
stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di
biocarburanti
1. Nell'allegato 1 al presente decreto sono stabiliti i valori
limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a
biomasse combustibili applicabili dalle autorita' competenti in sede
di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni
ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Per i grandi impianti di combustione previsti dall'art. 273 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di
cui e' ammesso l'uso come combustibili, resta fermo il riferimento
all'allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
3. Per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale l'autorita' competente puo'
imporre le misure supplementari di cui all'art. 29-septies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce degli strumenti
di programmazione o di pianificazione ambientale previsti dalla
vigente normativa. In tali casi l'autorita' competente, nella scelta
delle misure supplementari, valuta come prima opzione le misure
prescrivibili dalle autorizzazioni integrate ambientali per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive
prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e servizi,
effettuati nello stabilimento. L'autorita' competente puo' imporre
misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie
disponibili attraverso la fissazione di appositi valori limite di
emissione.
Allegato 1
(Valori di emissione in atmosfera degli impianti di combustione
alimentati a biomasse ubicati negli stabilimenti a tecnologia
avanzata nella produzione di biocarburanti)
1. Valori di emissione in atmosfera per gli impianti previsti
dall'art. 3, comma 1:
1.1 Impianti di combustione a biomasse solide (tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso dell'11%).
Parte di provvedimento in formato grafico
[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di
stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati
superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria per il
materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.
[2] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso
di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati
superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria per il
materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.
[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
[4] Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non e'
utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il
valore si applica come media oraria.
1.2 Impianti di combustione a biomasse liquide (tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 3%).
Parte di provvedimento in formato grafico
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
1.3 Motori fissi a combustione interna a biomasse liquide (tenore di
ossigeno nell'effluente gassoso del 5%).
Parte di provvedimento in formato grafico
[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento
per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
2. I valori di limite di emissione previsti dal presente allegato
sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e con
riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di
esercizio piu' gravose. Si applicano ai periodi di normale
funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento
e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti
tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Si applica, per
i metodi di campionamento e analisi delle emissioni, la normativa
vigente in materia emissioni degli stabilimenti.