Linee guida per Covid e trasporti pubblici

Ordinanza 1* aprile 2022

Linee guida per Covid e trasporti pubblici.

Con l'ordinanza 1° aprile 2022 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022 - il ministero della Salute ha dettato le indicazioni per l'informazione agli utenti e modalità organizzative utili al contenimento della diffusione del Covid nel traporto pubblico.

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Linee guida per Covid e trasporti pubblici: la tempistica

L'ordinanza resterà in vigore dal 1° aprile 2022  fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

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Linee guida per Covid e trasporti pubblici: i contenuti

Negli allegati all'ordinanza sono dettagliati di ambiti di applicazione e le azioni da mettere in atto per garantire un'0adeguata prevenzione dall'infezione da Covid.

Qui di seguito il testo integrale dell'ordinanza e degli allegati.

 

Ministero della Salute

Ordinanza 1° aprile 2022

Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel trasporto pubblico». (22A02205)

(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 9-quater, concernente l'impiego delle
certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto;
Visto, altresi', l'art. 10-bis del citato decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022,
dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, rubricato
«Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in
materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di
linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19», ai
sensi del quale: «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022
e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il
Ministro della salute, con propria ordinanza: a) di concerto con i
Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, puo' adottare e aggiornare linee
guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei
servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali; (...)»;
Visto l'art. 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 5 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 agosto 2021, recante
«Adozione delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel trasporto pubblico"», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 1° settembre 2021, n. 209;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 novembre 2021,
recante «Adozione del "Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del
trasporto e della logistica"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 15 novembre 2021, n. 272;
Visto il documento recante «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», proposto dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Preso atto del parere reso dal Comitato tecnico scientifico nella
seduta del 30 marzo 2022, nel quale, in merito al predetto documento,
si esprime «un complessivo apprezzamento per il documento, che
declina, in maniera rigorosa e chiara, misure che appaiono
proporzionate all'obiettivo del contenimento dei rischi»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
nazionale e internazionale;
Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente
alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza
del servizio di trasporto pubblico, al fine di contrastare il
diffondersi del contagio da Sars-Cov-2 e di garantire una graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'art. 10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come sostituito
dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il documento
recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
trasporto pubblico»;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi di
trasporto pubblico, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del
documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati dal Comitato
tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce
parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge
vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
trasporto pubblico.

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla
percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si ritiene
di adottare le presenti linee guida che stabiliscono le modalita' di
informazione agli utenti, nonche' le misure organizzative da attuare
nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo
svolgimento nel superato contesto emergenziale da pandemia COVID-19
del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l'esercizio
delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza della necessita' di contemperare, in relazione al
rientro nell'ordinaria attivita' economico-sociale, in maniera
appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19.

Misure «di sistema».
La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la
tenuta di comportamenti corretti; b) l'attuazione di corrette misure
igieniche; c) la prevenzione di comportamenti che possono aumentare
il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni
contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni
autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli a informazione
mobile, e' un punto essenziale per comunicare le necessarie regole
comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
In particolare, ai sensi dell'art. 9-quater del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 6, comma 5, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dal 1° aprile al 30 aprile 2022
e' consentito, sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base,
l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale,
ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello
Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi
da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri
di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, come inserito dall'art. 5 del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022, e' fatto
obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso:
a) ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocita';
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o
regionale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico non di linea
quali taxi, ncc e natanti;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la
chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale
e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
In aggiunta, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
- nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'
opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi
individuali di protezione di tipo FFP2;
- vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessita' e sul
corretto utilizzo negli spazi chiusi di dispositivi individuali di
protezione di tipo FFP2;
- la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro devono riguardare tutte le parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori, compresi i servizi
igienici, ed essere effettuate con le modalita' definite dalle
specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto
superiore di sanita', tra le quali i biocidi ed i presidi
medici/chirurgici comunemente accettati (cfr. l'appendice al presente
allegato, nonche' il rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021
«Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020»).
L'igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una
volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata in
relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto da
prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;
- nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri;
- sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di
trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati
appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche
per la frequente detersione delle mani;
- vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' ai comportamenti che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il
trasporto medesimo;
- vanno adottate misure organizzative per la regolamentazione
degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli
aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti;
- va realizzata, ove strutturalmente possibile, anche con
specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi
di trasporto.
Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto
pubblico:
- non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di
infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre dispositivi
di protezione individuale di tipo FFP2 negli spazi al chiuso;
seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle
stazioni o alle fermate evitando assembramenti;
nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di
toccarsi il viso.

Allegato tecnico - Singole modalita' di trasporto

Settore trasporto aereo

Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali.
In aggiunta alle misure «di sistema», e' necessario osservare le
seguenti misure da parte dei gestori, degli operatori aeroportuali,
dei vettori e dei passeggeri:
adottare interventi organizzativi e gestionali e di
contingentamento degli accessi al fine di:
prevenire affollamenti in tutte le aree e in tutte le
operazioni aeroportuali;
prevedere percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e
nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di
utenti in entrata e uscita;
assicurare, anche tramite segnaletica, le procedure
organizzative per ridurre i rischi di affollamento nella fase di
ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna;
consentire l'accesso nell'area sensibile dell'aeroporto, ad
eccezione del personale che presta la propria attivita' lavorativa
nella predetta area, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base;
svolgere attivita' di igienizzazione e sanificazione in ogni
area dell'infrastruttura, terminal e aeromobili, anche piu' volte al
giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con
specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate
dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco
devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti
di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti
alla prevenzione della contaminazione batterica e virale.

Misure da adottare a bordo degli aeromobili.
In aggiunta alle misure «di sistema»:
le operazioni di imbarco e di sbarco devono avvenire evitando
ogni assembramento;
sia acquisita dal vettore al momento dell'imbarco, una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base;
al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, sia assunto
l'impegno da parte dei viaggiatori, previa indicazione delle
conseguenze giuridiche e delle responsabilita' derivanti dalla
violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e
all'autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di
sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dallo sbarco
dall'aeromobile.

Settore marittimo e portuale

Misure da adottare per il trasporto marittimo di passeggeri.
In aggiunta alle misure «di sistema», nel settore del trasporto
marittimo specifiche previsioni sono dettate in materia di
prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo e di
sanificazione degli ambienti della nave. In particolare, e' prevista
l'adozione delle sottoelencate misure:
consentire l'accesso nelle aree di imbarco esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
assicurare i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali
uffici, servizi igienici, biglietterie e magazzini;
eseguire l'attivita' di disinfezione in modo appropriato e
frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura
che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si
sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini. Le normali
attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro
devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli
stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di
prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute
prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.);
adottare da parte delle imprese misure organizzative per
evitare ogni forma di affollamento e assembramento in tutte le fasi
della navigazione, incluse le operazioni di imbarco e sbarco. Per i
traghetti con trasporto di autoveicoli dovranno essere previste
misure organizzative e di contingentamento per evitare che i
passeggeri affollino le vie di accesso nella fase di recupero dei
veicoli al momento dello sbarco;
fornire a cura delle imprese indicazioni e opportuna
informativa tramite il proprio personale o mediante display delle
misure organizzative adottate.

Misure da adottare per la gestione di terminal passeggeri,
stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri.
In aggiunta alle misure «di sistema», al fine di evitare la
concentrazione di persone nei luoghi soggetti a diffusa
frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le
banchine di imbarco/sbarco di passeggeri, sono indicate le seguenti
misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei
terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di
gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle
aree stesse:
predisposizione di un apposito piano di prevenzione e
protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie
alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni
nazionali in materia di emergenza da COVID-19;
corretta gestione delle infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di
passeggeri avendo cura di:
consentire l'accesso nelle aree di imbarco esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
informare l'utenza in merito ai rischi esistenti e alle
necessarie misure di prevenzione, come l'igiene periodica delle mani;
evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito
attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione
degli accessi;
installare un adeguato numero di distributori di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
programmare un'appropriata sanificazione e igienizzazione
degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici
esposte al contatto, con particolare riguardo ai servizi igienici.

Settore del trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano,
tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e
ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome

In aggiunta alle misure «di sistema», e' prevista l'adozione
delle sottoelencate misure:
- il ricambio dell'aria nei mezzi adibiti al trasporto pubblico
locale ed extraurbano deve essere costante, predisponendo in modo
stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale;
- l'azienda responsabile del servizio di trasporto procede
all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei
mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del
Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in
data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione
almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle
specifiche realta' aziendali come previsto dal citato protocollo. Si
raccomanda un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione
infragiornaliera per i mezzi a piu' elevata frequenza di utilizzo e
capacita' di trasporto;
- negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e
la discesa dall'altra porta, ove possibile. Puo' essere utilizzata la
porta in prossimita' del conducente nel caso in cui siano stati
installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;
vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare
contatto tra chi scende e chi sale;
- per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura
permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in
esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.
Tali misure sono applicabili, in quanto compatibili, alle
metropolitane. Inoltre, nelle stazioni della metropolitana e'
necessario:
- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo
ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle
banchine e dell'uscita;
- installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie)

In aggiunta alle misure «di sistema», per il settore funiviario,
ossia funivie, cabinovie e seggiovie, anche ubicate nei comprensori
sciistici, con finalita' turistico commerciale, trovano applicazione
le seguenti misure minime di sicurezza:
a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli vigono le
seguenti disposizioni:
il dispositivo di protezione individuale di tipo FFP2 potra'
anche essere inserito in strumenti (come fascia scalda collo in
inverno) che ne facilitano l'utilizzabilita';
disinfezione sistematica dei mezzi;
l'accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al
fine di evitare code e assembramenti di persone;
i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase
di trasporto dei passeggeri, devono essere areati, mantenendo i
finestrini aperti;
nelle stazioni:
- deve essere organizzata la disposizione di tutti i percorsi,
nonche' delle file d'attesa, in modo tale da evitare assembramenti;
- va eseguita la disinfezione sistematica dei locali;
vanno installati dispenser di facile accessibilita' per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato

In aggiunta alle misure «di sistema», in relazione alla fruizione
dei servizi di trasporto ferroviario di tipo Intercity, Intercity
Notte e Alta Velocita' ed al fine di definire la tracciabilita' dei
contatti, sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, previa
indicazione delle conseguenze giuridiche e delle responsabilita'
derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare anche al
vettore e all'autorita' sanitaria territoriale competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni
dalla conclusione del viaggio.

Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni:
- garanzia della massima accessibilita' alle stazioni e alle
banchine per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in
deflusso;
- interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare affollamenti
nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita;
- attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni, ivi
compresi i servizi igienici;
- installazione di dispenser di facile accessibilita' per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
annunci di richiamo alle regole di evitare assembramenti sulle
piattaforme.
Nelle attivita' commerciali vanno previsti:
- la separazione dei flussi di entrata/uscita;
- la regolamentazione delle code di attesa.

A bordo treno e' necessario:
- posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove
cio' sia possibile;
- assicurare una adeguata dotazione di mascherine FFP2 da mettere
a disposizione dei passeggeri in caso di necessita';
eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne
alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno
delle carrozze ferroviarie;
- sanificare in modo sistematico i treni;
mantenere un adeguato livello del personale dedito ai servizi
di igiene e decoro;
- individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in
modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche
ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa.

Sui treni a lunga percorrenza:
- al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, i
viaggiatori assumono l'impegno di comunicare, previa indicazione
delle conseguenze giuridiche e delle responsabilita' derivanti dalla
violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e
all'autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di
sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dalla
conclusione del viaggio;
- e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita'
semplificate che prevedano misure organizzative atte ad evitare
assembramenti di passeggeri nei vagoni attraversati al fine di
- recarsi nel vagone bar e nel vagone bar medesimo;
rinnovare l'aria a bordo sia mediante l'impianto di
climatizzazione sia mediante l'apertura alle fermate delle porte
esterne e delle porte degli scompartimenti, ove esistenti, prevedendo
che i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di
garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano
aperte durante le soste programmate nelle stazioni;
- i vettori ferroviari, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche individuali della
certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base, e' effettuata a bordo treno all'atto del
controllo del titolo di viaggio. Nel caso in cui il viaggiatore non
esibisca la predetta certificazione o la stessa risulti essere non
veritiera, il viaggiatore e' invitato a spostarsi in una apposita
zona riservata, con adeguato ricircolo dell'aria, ai passeggeri senza
certificazione verde COVID-19 e dovra' scendere dal mezzo alla prima
fermata utile. Il Capo treno provvedera' il prima possibile a
trasmettere una apposita relazione alla polizia ferroviaria al fine
di verificare la sussistenza dell'eventuale reato di falsa
dichiarazione resa all'atto della prenotazione in relazione al
possesso della certificazione verde COVID-19.

Settore dei servizi di trasporto commerciali e non di linea

Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionali e
di collegamento fra due regioni limitrofe, nonche' per i servizi di
navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le
previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale.
Per i viaggi di lunga percorrenza, al fine di definire la
tracciabilita' dei contatti, e' obbligatoria l'assunzione
dell'impegno da parte dei viaggiatori, previa indicazione delle
conseguenze giuridiche e delle responsabilita' derivanti dalla
violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e
all'autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di
sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dalla fine del
viaggio.
I gestori terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a
verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel
rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base, e' effettuato prima della salita a bordo.

Appendice

Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e
dei mezzi di lavoro.

Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n.
12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:
- l'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274
del Ministero dell'industria e del commercio definisce sanificazione
«quelle attivita' che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante
l'attivita' di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del
microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidita' e la
ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore»;
- si definisce igienizzazione, equivalente di detersione, la
rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in
esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il
risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione
meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura
e durata dell'intervento. La detersione e' un intervento obbligatorio
prima di disinfezione e sterilizzazione, perche' lo sporco e' ricco
di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e' in grado di
ridurre l'attivita' dei disinfettanti;
- si definisce disinfezione l'attivita' che riguarda il complesso
di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di
un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati
direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con
sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali
liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce
disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di
circa 10.000 unita' di quello iniziale. Per le attivita' di
disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi
medico-chirurgici) efficaci nei confronti dei diversi microrganismi.
Poiche' lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi
e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la
sanificazione dell'ambiente e' necessario abbinare la fase di pulizia
(detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o
presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali
prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo
sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.
Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici
possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove,
ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel
caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di
ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici.
Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.
12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e
presentano rischi di tossicita' per cui la sanificazione con prodotti
chimici appare di norma preferibile.
La frequenza deve essere intesa come «almeno giornaliera»,
essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa
frequenza piu' alta non dovrebbe interferire con le attivita' di
servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una
frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina
chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari
nei mezzi di trasporto.
Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno
conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio
2020, n. 17644, del Ministero della salute.

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