Macchine operatrici e trasporto rifiuti: i chiarimenti dell'Albo gestori sono contenuti nella circolare 9 febbraio 2021, n. 2.
In particolare, il documento il Comitato nazionale prende le mosse dalla richiesta di alcune sezioni regionali in merito alla possibilità iscrivere all’albo veicoli classificati come “macchine operatrici” ai fini della loro utilizzazione, in via eccezionale, su strade che non consentono l’accesso di veicoli destinati al trasporto dei rifiuti.
Il Comitato indica quali siano le condizioni che prevedono una, seppur limitatissima, deroga a quanto previsto dalla circolare n. 11 del 17 dicembre 2019.
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Circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 9 febbraio 2021, n. 2
Oggetto: utilizzo macchine operatrici in particolari condizioni stradali
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto di chiarire se sia possibile iscrivere all’Albo veicoli classificati come “macchine operatrici” ai fini della loro utilizzazione, in via eccezionale, su strade che non consentono l’accesso di veicoli destinati al trasporto dei rifiuti. A riguardo, facendo seguito alla circolare in materia n. 11 del 17 dicembre 2019, si forniscono alcuni elementi atti a consentire le opportune valutazioni in merito all’ambito di operatività di detti veicoli.Si rammenta ancora una volta che l’articolo 58 del Codice della strada prevede che le macchine operatrici possano circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Poiché la disciplina applicabile alle macchine operatrici, la loro classificazione e le caratteristiche costruttive fanno riferimento all’uso al quale esse sono adibite, appare chiaro come la loro funzione rimanga circoscritta ai lavori cui tali veicoli sono destinati, non potendosi ritenere che lo “spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere” prevista dal citato articolo 58 del Codice della strada consenta, in linea generale, il trasporto di cose. Pertanto, fatto salvo quanto già disposto con la citata circolare n. 11 del 17 dicembre 2019, qualora il prelevamento di rifiuti debba avvenire in aree caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell’ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l’utilizzo della macchina operatrice deve ritenersi consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e comunque nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada.In conclusione, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente circolare, è consentita l’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici. In questi casi, nei provvedimenti d’iscrizione, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, è annotato: “l’uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto”.