Made Green in Italy: pubblicate le regole per l’attuazione

Made Green in Italy
Il D.M. n. 56/2018 ha definito, tra gli altri, la procedura e la modulistica per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole di categoria di prodotto e per la richiesta di adesione allo schema

Ufficializzato il regolamento per l'attuazione del «Made Green in Italy», lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti. Lo schema, di cui all'articolo 21, comma 1, legge n. 221/2015, è riportato nel decreto del ministero dell'Ambiente 21 marzo 2018, n. 56 (in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018), che, tra i vari punti, stabilisce:

  • l'iter per la proposta, l'approvazione e la pubblicazione della RCP (regole di categoria di prodotto);
  • i temini di validità e l'aggiornamento della RCP;
  • la richiesta di adesione allo schema;
  • la verifica indipendente e la convalida;
  • la concessione del logo;
  • le forme di incentivazione.

Infine, negli allegati sono riportati:

  • la procedura e la modulistica per l'elaborazione e l'aggiornamento delle RCP
  • la procedura e la modulistica per la richiesta di adesione allo schema;
  • la procedura per la verifica indipendente e la convalida;
  • la procedura relativa all'utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell'ambito dello schema «Made Green in Italy».

Di seguito il testo integrale del D.M. 21 marzo 2018, n. 56, disponibile anche in formato pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56 

Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la

valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti,

denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo  21,  comma  1,

della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (18G00078)




                          in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018

 Vigente al: 13-6-2018 

                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE




  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto l'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,

che ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione  e

la comunicazione dell'impronta ambientale  dei  prodotti,  denominato

«Made Green in Italy», stabilendo che con  regolamento  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, devono essere

definite le modalita' di funzionamento di tale schema;

  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  451/2008  del  Parlamento  e  del

Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile  2008,

che definisce  una  nuova  classificazione  statistica  dei  prodotti

associata alle attivita' (CPA)  e  abroga  il  regolamento  (CEE)  n.

3696/93 del Consiglio;

  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  952/2013  del  Parlamento  e  del

Consiglio del 9 ottobre  2013,  che  istituisce  il  codice  doganale

dell'Unione;

  Vista la  raccomandazione  2013/179/UE  della  Commissione,  del  9

aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni  per  misurare  e

comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita  dei

prodotti e delle organizzazioni;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

con nota del 19 settembre 2017;

  Vista la comunicazione al Dipartimento per  le  politiche  europee,

con nota del 5 dicembre 2017;




                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:




                               Art. 1

                 Ambito di applicazione e finalita'




  1. In attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre

2015, n. 221, il presente  regolamento  stabilisce  le  modalita'  di

funzionamento dello  schema  nazionale  volontario  denominato  «Made

Green in Italy», per la valutazione e la comunicazione  dell'impronta

ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo

«Made Green in Italy» ai prodotti di cui all'articolo 2, lettera v).




                               Art. 2

                             Definizioni




  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti

definizioni:

    a) «schema Made Green in Italy»: programma  nazionale  volontario

per la valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale;

    b) «gestore dello schema»: il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare;

    c) «prodotto»: «bene» o «servizio», inclusi i prodotti  intermedi

o semilavorati;

    d) «categoria di  prodotto»:  gruppo  di  prodotti  in  grado  di

soddisfare funzioni analoghe;

    e) «linee guida PEF  (Product  Environmental  Footprint)»:  linee

guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di  interesse

comune sviluppati nell'ambito della applicazione pilota  europea  del

metodo PEF e approvate nell'ambito del progetto PEF della Commissione

europea, rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale;

    f)  «metodo  PEF»:   metodo   di   determinazione   dell'impronta

ambientale  di   prodotto   come   definito   dalla   raccomandazione

2013/179/UE della Commissione europea e dalle Linee guida PEF;

    g) «impronta ambientale di prodotto»: il risultato di uno  studio

volto a misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del

ciclo di vita del prodotto;

    h) «ciclo di vita»: fasi consecutive e interconnesse di un  ciclo

produttivo, dall'acquisizione o generazione di materie prime, o dalle

risorse naturali, allo smaltimento finale;

    i)  «regole  di  categoria  di  prodotto  -   RCP»:   indicazioni

metodologiche rilasciate dal gestore  dello  schema  che  definiscono

regole  e  requisiti  obbligatori  e   facoltativi   necessari   alla

conduzione  di  studi  relativi  all'impronta  ambientale   per   una

specifica categoria di prodotto;

    l) «soggetti proponenti le RCP»: soggetti  (privati  o  pubblici)

costituiti da almeno tre aziende - di cui almeno una piccola e  media

impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle

attivita' produttive del 18 aprile 2005 - che rappresentano la  quota

maggioritaria del settore della specifica categoria di  prodotto  per

la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno  dello

schema; per  quota  maggioritaria  si  intende  oltre  il  50%  della

produzione nazionale (fatturato) riferita all'anno solare  precedente

alla proposta di RCP;

    m) «dichiarazione di impronta  ambientale  di  prodotto -  DIAP»:

dichiarazione ambientale che fornisce informazioni  sia  quantitative

che qualitative sulle prestazioni ambientali del prodotto;

    n)  «comunicazione   dell'impronta   ambientale   di   prodotto»:

divulgazione di informazioni sulle prestazioni ambientali, nel  corso

del ciclo di vita di un prodotto, a imprese,  investitori,  organismi

pubblici e consumatori;

    o)  «impatto  ambientale»:   qualsiasi   modifica   all'ambiente,

positiva o negativa, derivante in tutto o in  parte  da  prodotti  di

un'azienda;

    p) «PEFCR - regole di categoria relative all'impronta  ambientale

dei prodotti»: regole, basate  sul  ciclo  di  vita,  specifiche  per

tipologia di  prodotto  elaborate  nell'ambito  del  progetto  pilota

Environmental  Footprint  (EF)   della   Commissione   europea,   che

complementano il metodo PEF identificando ulteriori requisiti per una

data categoria di prodotto;

    q) «requisiti addizionali obbligatori»: informazioni  addizionali

qualitative e quantitative, che devono essere indicate  dai  soggetti

proponenti in ogni RCP;

    r) «requisiti addizionali facoltativi»: informazioni  addizionali

qualitative e quantitative che possono essere indicate  dai  soggetti

proponenti in ogni RCP;

    s) «benchmark»: valore di riferimento utilizzato per la categoria

di prodotto definito nella RCP della specifica categoria di prodotto;

    t) «criteri ambientali minimi - CAM»: criteri di cui  ai  decreti

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

11 aprile 2008 e 10 aprile 2013;

    u) «verificatore»: soggetto (persona  fisica  o  giuridica)  atto

alla verifica  indipendente  perche'  in  possesso  di  requisiti  di

competenza ed esperienza definiti dalla raccomandazione 2013/179/UE e

dalle linee guida PEF;

    v) «prodotti Made in Italy»: prodotti originari  dell'Italia  nel

rispetto di quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (UE) n.

952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,

che istituisce il  codice  doganale  dell'Unione,  e  dalle  relative

disposizioni di applicazione;

    z) «prodotti Made Green in Italy»: i prodotti Made in  Italy  che

presentano prestazioni ambientali pari o superiori  ai  benchmark  di

riferimento, la valutazione delle  quali  e'  effettuata  secondo  il

metodo PEF;

    aa) «soggetto richiedente»: produttore di prodotti classificabili

come Made in Italy ai sensi della lettera  v)  dell'articolo  2,  che

richiedono l'adesione allo schema per almeno un loro prodotto.




                               Art. 3

          Proposta, approvazione e pubblicazione della RCP




  1. I soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema  la

richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una  specifica

categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I.

  2. La richiesta di cui al comma 1,  e'  effettuata  con  una  delle

modalita' di cui all'articolo 65, del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82.

  3. Il gestore dello schema, entro trenta  giorni  dall'acquisizione

della richiesta, con provvedimento motivato accoglie la  richiesta  o

chiede l'integrazione degli atti.

  4. Entro centottanta giorni dall'accoglimento  della  richiesta,  i

soggetti proponenti trasmettono al gestore dello schema  la  proposta

di RCP utilizzando il modulo B di cui all'allegato I.

  5. Qualora per  una  specifica  categoria  di  prodotto  sia  stata

definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella

RCP  ed  integrata  con  i  requisiti   addizionali   obbligatori   e

facoltativi.

  6.  Il  gestore  dello  schema  sottopone  la  proposta  di  RCP  a

consultazione pubblica della durata di trenta giorni.

  7. Le RCP che  recepiscono  le  PEFCR  europee  sono  sottoposte  a

consultazione  pubblica  solo  per  le  parti  delle  RCP  aggiuntive

rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR.

  8. Entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica,  i

soggetti proponenti la RCP trasmettono  la  proposta  revisionata  al

gestore dello schema, corredata da motivazioni scritte  relativamente

ai commenti non recepiti.

  9. Il gestore dello schema rende pubblici, sul  proprio  sito  web,

gli esiti della consultazione pubblica.




                               Art. 4

                  Validita' e aggiornamento della RCP




  1. Le RCP hanno una validita' di quattro anni. Novanta giorni prima

della scadenza del termine di  validita',  il  gestore  dello  schema

avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il

loro aggiornamento.

  2. Il gestore dello schema procede all'aggiornamento  della  RCP  e

alla relativa pubblicazione con validita' di ulteriori quattro anni.

  3. Le RCP in  scadenza  restano  comunque  valide  per  il  periodo

necessario al loro aggiornamento.

  4. Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di RCP

per una categoria di  prodotto,  la  Commissione  europea  elabora  e

redige un documento di PEFCR  relativo  alla  medesima  categoria  di

prodotto,  il  gestore  dello  schema   attiva   una   procedura   di

aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi,  finalizzata  a

recepire  le  indicazioni  elaborate  a  livello  comunitario,   come

indicato nell'allegato I.

  5.  Il  gestore  dello  schema  puo'   avviare   un   processo   di

aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si  verifichino

evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o  sulle  tecnologie

applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.




                               Art. 5

                   Richiesta di adesione allo schema




  1. Possono chiedere l'adesione allo schema i produttori di prodotti

classificabili  come  Made  in  Italy  ai  sensi  della  lettera  v),

dell'articolo 2.

  2. L'adesione allo schema e' limitata a quei prodotti per  i  quali

esiste una RCP in corso di validita'.

  3. Il soggetto richiedente invia la relativa richiesta  al  gestore

dello schema, secondo le modalita' di cui all'allegato II.




                               Art. 6

                   Verifica indipendente e convalida




  1. Il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata  in

allegato II, punto 1  -  numero  2)  ad  una  procedura  di  verifica

effettuata da un verificatore indipendente accreditato ai sensi della

normativa vigente.

  2. Le modalita' di verifica e  di  convalida  che  il  verificatore

applica sono definite nella specifica procedura riportata in allegato

III del presente regolamento.

  3. L'esito positivo della verifica indipendente  viene  determinato

attraverso la convalida della documentazione indicata in allegato II,

punto 1 - numero 2) e l'emissione dell'attestato di verifica da parte

del verificatore.

  4. Dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della

verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.




                               Art. 7

                         Concessione del logo




  1.  Entro  trenta  giorni  dall'acquisizione  della  richiesta   di

adesione di cui all'articolo 5, il gestore dello schema, in  caso  di

verifica positiva ai sensi dell'articolo 6, concede la licenza  d'uso

del logo relativamente ai prodotti  «Made  Green  in  Italy»  per  la

durata di tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso.

  2. La licenza d'uso resta valida per l'intero periodo anche in caso

di successiva modifica delle  RCP.  Per  ottenere  il  rinnovo  della

licenza di uso del logo e' necessario presentare una nuova  richiesta

di adesione allo schema  ai  sensi  dell'articolo  5,  almeno  trenta

giorni prima della  scadenza  della  sua  validita',  utilizzando  il

modulo C contenuto nell'allegato II.

  3. Tutti i provvedimenti o comunicazioni inerenti  l'uso  del  logo

vengono comunicati al titolare, da parte  del  gestore  dello  schema

tramite posta elettronica certificata.

  4. In caso  di  non  corretta  osservanza  delle  disposizioni  del

presente regolamento, il  gestore  dello  schema  puo'  sospendere  o

revocare il diritto d'uso del logo.

  5. Il gestore dello schema pubblica sul proprio sito  web  l'elenco

dei prodotti aderenti allo schema, riportando  anche  il  periodo  di

validita' della licenza d'uso del logo.

  6. La procedura relativa all'utilizzo del logo e  la  comunicazione

dei risultati nell'ambito dello  schema  «Made  Green  in  Italy»  e'

specificata nell'allegato IV.




                               Art. 8

                        Forme di incentivazione




  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare utilizza nei CAM relativi  alle  nuove  categorie  di  prodotti,

nonche' nei CAM gia' approvati e pubblicati, l'adesione  allo  schema

«Made Green in Italy» come strumento di verifica del  rispetto  delle

specifiche tecniche, da  parte  delle  stazioni  appaltanti,  laddove

pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto, tenuto  conto

delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50.




                               Art. 9

                             Norme finali




  1.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

regolamento.

  2. All'attuazione delle disposizioni del  presente  regolamento  si

provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  di

farlo osservare.




Allegato I

                                                 (articolo 3, comma 1)




Procedura e modulistica per l'elaborazione  e  l'aggiornamento  delle

                                 RCP




Premessa

    Gli articoli 3 e 4 riguardano l'iter di sviluppo  delle  RCP,  in

cui  sono  elaborati  i  benchmark  e  le  classi   di   prestazione,

corrispondenti   a   ciascun   prodotto   rappresentativo.   Elemento

caratterizzante delle RCP, rispetto ai contenuti delle PEFCR europee,

e' la presenza di requisiti addizionali obbligatori e facoltativi.

    Lo sviluppo della proposta  di  RCP  deve  essere  conforme  alla

raccomandazione  2013/179/UE  nonche'  alle  Linee  guida  PEF.  Tale

sviluppo si fonda in particolare su uno studio di impronta ambientale

per ciascun prodotto rappresentativo  individuato  per  la  specifica

categoria di prodotto.

 Categorie di prodotto

    Le RCP sono  elaborate  per  le  categorie  di  prodotto  di  cui

all'art. 2. Le categorie di prodotto definite  per  lo  schema  «Made

Green  in  Italy»  sono  recepite  dalle  indicazioni  emergenti  nel

percorso di sviluppo del metodo PEF, quali  le  Linee  guida  PEF,  e

possono  includere  categorie  aggiuntive   relative   a   specifiche

peculiarita' della produzione nazionale italiana.

    In ogni caso, le categorie di prodotto devono essere identificate

in base alla loro funzionalita' e  il  loro  ambito  di  applicazione

viene definito attraverso la classificazione statistica dei  prodotti

associati alle attivita' (Classificazione dei Prodotti per  Attivita'

- CPA), ai sensi del regolamento (CE) n.  451/2008,  identificando  i

prodotti inclusi e quelli esclusi.  La  categoria  di  prodotto  deve

essere basata almeno su una divisione di codici  a  due  cifre  della

CPA. Se la categoria di prodotto e' complessa, sono necessari  codici

a piu' di due cifre.

 Prodotto rappresentativo

    Il prodotto rappresentativo rispetto al quale  e'  elaborata  una

RCP deve essere in grado di riflettere le caratteristiche dei diversi

prodotti che le imprese produttrici del relativo settore offrono  sul

mercato. Una singola RCP puo' anche individuare piu' di  un  prodotto

rappresentativo, come  previsto  dalla  raccomandazione  2013/179/UE,

nonche' nelle linee guida PEF, nel caso, ad esempio, di prodotti  con

applicazioni differenziate o prodotti con  tecnologie  differenti.  I

criteri in base ai  quali  e'  garantita  la  rappresentativita'  del

prodotto saranno riportati all'interno della RCP.

    Nella  definizione  dei  prodotti  rappresentativi  del   settore

agroalimentare si dovra' tener anche in conto  l'esistenza  di  altri

schemi  di  etichettatura  europea  di  qualita'  quali:  agricoltura

biologica, denominazione d'origine protetta,  indicazione  geografica

protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti.

 Requisiti addizionali obbligatori e facoltativi

    La RCP deve contenere i requisiti addizionali obbligatori e  puo'

contenere i requisiti addizionali facoltativi.

    a) Requisiti addizionali obbligatori:

      tracciabilita' del prodotto,

      indicazione   delle   tre   categorie   di   impatto   ritenute

maggiormente significative per la categoria di prodotto in oggetto;

      valore del benchmark, per ciascun prodotto rappresentativo,

      le  due  soglie  che  delimitano  tre  classi  di   prestazione

stabilite come  differenziale  rispetto  al  benchmark  dello  stesso

prodotto rappresentativo.

    b) Requisiti addizionali facoltativi:

      informazioni qualitative relative all'impatto del  prodotto  in

termini di qualita' del paesaggio e sostenibilita' sociale;

      informazioni relative alla qualita' ambientale dei prodotti;

      per i prodotti oggetto di criteri  ambientali  minimi  adottati

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare nell'ambito del Piano per la sostenibilita' ambientale dei

consumi nel settore della pubblica amministrazione, laddove  ritenuti

applicabili e rilevanti per lo  specifico  prodotto,  la  RCP  potra'

comprendere i criteri ambientali riportati nella sezione  «specifiche

tecniche» dei documenti di CAM, da dimostrare con i mezzi di verifica

ivi previsti.

    Nel caso esistano le PEFCR, l'ambito geografico  del  mercato  da

considerare per la definizione del  prodotto  rappresentativo  e  del

relativo benchmark e' quello europeo. Nel caso di non  disponibilita'

di PEFCR, i soggetti proponenti dovranno specificare  all'atto  della

domanda l'ambito geografico proposto per la definizione del  prodotto

rappresentativo, fornendo la motivazione.

    Nel caso siano gia' stati calcolati e resi pubblici  benchmark  a

livello europeo, il proponente traspone questi valori nelle RCP dello

schema «Made Green in Italy», operando l'aggregazione (somma) dei tre

indicatori di impatto  piu'  rilevanti  pesati  adottando  il  metodo

proposto dalla linee  guida  PEF.  Nel  caso  non  siano  disponibili

benchmark a livello europeo, il proponente di una  nuova  RCP  dovra'

svilupparli e proporli con riferimento  al  prodotto  rappresentativo

considerato  nell'ambito  dello   studio   di   impronta   ambientale

propedeutico all'elaborazione della proposta di RCP.

    Il  benchmark  deve  essere  corredato  da  relative  classi   di

prestazione stabilite come  misura  dello  scostamento  dallo  stesso

valore di riferimento, in numero di tre classi [A, B (benchmark), C],

anche nel caso in cui le classi non siano state  definite  a  livello

europeo  oppure  ne  siano  state  definite  un  numero  diverso.   I

valori-limite (soglie)  e  l'ampiezza  delle  classi  di  prestazione

saranno determinati in  modo  specifico  per  ciascuna  categoria  di

prodotto e definite nell'ambito del  relativo  documento  di  RCP,  a

seconda del valore del benchmark e  della  variabilita',  comprensiva

dell'incertezza, per i  tre  indicatori  rilevanti  risultanti  dallo

studio sul prodotto rappresentativo.

Iter procedurale e documentazione da produrre

    La richiesta finalizzata ad elaborare una  proposta  di  una  RCP

relativa a una  specifica  categoria  di  prodotto  e'  avanzata  dai

soggetti proponenti  di  cui  all'art.  2,  lettera  l),  tramite  un

soggetto capofila, formalmente delegato, attraverso  la  compilazione

del modulo B, corredato da:

      1)  copia  fotostatica   del   documento   di   identita'   del

sottoscrittore;

      2) elenco soggetti proponenti;

      3) scheda adesione soggetti proponenti con delega  al  soggetto

capofila e relativi  allegati  (quale  documentazione  attestante  la

rappresentativita' dei soggetti proponenti per la specifica categoria

di prodotto per cui l'istanza e' presentata).

    In caso di approvazione della richiesta di  elaborazione  di  una

RCP su una specifica categoria di  prodotto,  i  soggetti  proponenti

redigono una proposta di RCP,  utilizzando  lo  schema  di  contenuto

elaborato in ambito europeo per le PEFCR, integrato con  i  requisiti

addizionali obbligatori e facoltativi, seguendo  il  modulo  C  e  la

inviano via PEC al gestore dello schema.

    I passi necessari per  sviluppare  la  RCP  sono  indicati  nella

figura seguente:




              Parte di provvedimento in formato grafico




    Nello sviluppare le RCP occorre seguire le indicazioni  riportate

nella raccomandazione 2013/179/EU e le linee guida PEF, integrate con

i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi di cui  all'art.  2

del presente regolamento. In particolare  il  benchmark  per  ciascun

prodotto rappresentativo ricompreso nell'ambito di applicazione della

RCP deve essere calcolato come valore singolo somma dei valori pesati

dei  tre  indicatori  di  impatto  identificati   come   maggiormente

rilevanti per il prodotto in oggetto. Questi indicatori devono essere

gli stessi per tutti i prodotti  rappresentativi  identificati  dalla

RCP. I fattori di normalizzazione e pesatura che si devono  applicare

sono  i  piu'  recenti  pubblicati  dalla  Commissione   europea   da

utilizzare nell'ambito della PEF. Essi sono disponibili  anche  nelle

«linee guida all'implementazione della PEF durante la  fase  pilota»,

rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  e  del

territorio e del mare sul proprio sito istituzionale.

    Ogni revisione della proposta di RCP deve essere  documentata  ed

esplicitata con apposita numerazione.

    Entro novanta giorni dal termine del periodo di  validita'  della

RCP di quattro anni o nel caso in cui la RCP venga sottoposta  ad  un

processo  di  aggiornamento,  il  gestore  dello  schema  avvia   una

consultazione pubblica di sessanta giorni.




              Parte di provvedimento in formato grafico




Allegato B2 - Proposta di RCP

    La proposta di RCP deve essere compilata seguendo lo schema sotto

riportato, mantenendo anche la numerazione dei capitoli e  paragrafi.

Nello schema sottostante, tra parentesi  quadra  [...]  sono  fornite

indicazioni specifiche da seguire  per  compilare  il  contenuto  del

relativo paragrafo.  Inoltre,  le  «linee  guida  all'implementazione

della PEF durante la fase pilota» riportano  ulteriori  istruzioni  e

informazioni  dettagliate  sul  contenuto  da  riportare  in  ciascun

paragrafo. In caso di indicazioni dissimili fra quanto indicato nelle

linee guida PEF e in questo documento, quest'ultimo prevale.

    [Titolo del Documento]

    Schema nazionale volontario «Made Green in Italy»

    Regole di Categoria di Prodotto (RCP)

    [inserire il nome della categoria di prodotto]

    [Indice e contenuto del documento RCP]

1. Informazioni generali sulla RCP

    1.1. Soggetti proponenti

    1.2. Consultazione e portatori di interesse

    1.3. Data di pubblicazione e di scadenza

    1.4. Regione geografica

    [Specificare se la RCP prevede un benchmark relativo ai  prodotti

realizzati solo in Italia, un benchmark relativo  al  prodotto  medio

commercializzato in Europa o altro ambito geografico]

    1.5. Lingua

    [E' possibile adottare come lingua sia l'inglese  sia  l'italiano

(raccomandato).  Per  le  categorie  di  prodotto  coperte  da  PEFCR

europee, le parti in comune possono rimanere in inglese.]

2. Input metodologico e conformita'

3. Revisione della PEFCR e informazione di base della RCP

    3.1. PEFCR review panel

    [si applica solo in caso di esistenza di PEFCR europea]

    3.2. Requisiti di revisione del documento PEFCR

    [si applica solo in caso di esistenza di PEFCR europea]

    3.3. Ragioni per sviluppare la RCP

    [riportare,  qualora  esistente,  il   contenuto   del   relativo

paragrafo della PEFCR; descrizione del contesto di applicazione della

RCP, armonizzazione  con  eventuali  altre  regole  di  categoria  di

prodotto esistenti per altri schemi]

    3.4. Conformita' con le Linee  guida  della  fase  pilota  PEF  e

successive modificazioni.

4. Ambito di applicazione della RCP

    4.1. Unita' funzionale

    4.2. Prodotti rappresentativi

    [Oltre a quanto richiesto per il relativo paragrafo delle  PEFCR,

specificare se per questa categoria di prodotto  esistono  schemi  di

qualita' che identificano specifici segmenti di mercato e per i quali

e' necessario definire uno specifico prodotto rappresentativo. Per il

settore agroalimentare si dovra' tener anche in conto l'esistenza  di

altri schemi di etichettatura europea di qualita' quali:  agricoltura

biologica, denominazione d'origine protetta,  indicazione  geografica

protetta e dei vincoli che ne derivano per i prodotti aderenti]

    4.3. Classificazione del prodotto (NACE/CPA)

    4.4. Confini del sistema - stadi del ciclo di vita e processi

    4.5. Selezione dei tre indicatori di impatto piu' rilevanti

    [Fornire in  allegato  alla  RCP  adeguata  motivazione  di  tale

selezione. Di principio, tale  selezione  deve  essere  basata  sulla

normalizzazione e pesatura degli indicatori di tutte le categorie  di

impatto previste dalla  raccomandazione  2013/179/EU  o  dalle  Linee

guida PEF]

    4.6. Informazioni ambientali aggiuntive

    [Oltre a quanto richiesto  per  le  PEFCR,  riportare  in  questo

paragrafo, qualora ritenuti rilevanti per la categoria  di  prodotto,

gli eventuali criteri obbligatori (specifiche tecniche)  dei  Criteri

Ambientali Minimi  previsti  per  tale  categoria  merceologica,  con

l'identificazione dei relativi mezzi di prova]

    4.7. Assunzioni e limitazioni

    4.8. Requisiti per la denominazione «Made in Italy»

    [Riportare i requisiti che il prodotto deve rispettare per  poter

essere denominato «Made in Italy» sulla base delle norme vigenti.]

    4.9. Tracciabilita'

    [Riportare  indicazioni  su  come  rendicontare   o   descrivere,

nell'ambito della Dichiarazione di Impronta Ambientale  di  Prodotto,

le attivita' condotte nelle  diverse  fasi  del  ciclo  di  vita  del

prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate]

    4.10. Qualita' del paesaggio e sostenibilita' sociale

    [Si applica solo  ai  prodotti  agroalimentari.  Riportare  quali

aspetti di tutela di  qualita'  del  paesaggio  e  di  sostenibilita'

sociali devono  essere  rispettati,  con  eventuale  indicazione  dei

relativi mezzi di prova]

5. Inventario del ciclo di vita (Life Cycle Inventory)

    5.1. Analisi preliminare (Screening step)

    5.2. Requisiti di qualita' dei dati

    5.3. Requisiti relativi alla raccolta di dati specifici  relativi

ai processi sotto diretto controllo (di «foreground» )

    5.4. Requisiti relativi ai dati generici relativi ai processi  su

cui l'organizzazione non esercita alcun controllo (di «background») e

dati mancanti

    5.5. Dati mancanti

    5.6. Fase di uso

    5.7. Logistica

    5.8. Fase di fine vita

    5.9. Requisiti per l'allocazione di  prodotti  multifunzionali  e

processi multiprodotto.

6. Benchmark e classi di prestazioni ambientali

    [Riportare  quanto  previsto  per  le  PEFCR  per  il  benchmark.

Calcolare inoltre il benchmark in termini di  singolo  valore  (somma

dei valori pesati dei tre indicatori di impatto piu'  rilevanti).  Le

classi di prestazione da indicare sono tre, per cui occorre riportare

i valori delle due soglie, sopra e sotto il benchmark, necessari  per

definire le classi di prestazione A, B e C. In particolare i prodotti

con impatto calcolato come valore singolo superiore alla soglia  piu'

elevata sono da  classificare  in  classe  C;  prodotti  con  impatto

inferiore alla soglia inferiore sono da classificare in classe  A;  i

restanti in classe B. I valori  delle  soglie  sono  da  identificare

tenendo conto la variabilita' dei prodotti intorno al  risultato  del

benchmark, considerando anche l'incertezza.]

7. Interpretazione

8. Reporting e comunicazione

9. Verifica

10. Riferimenti bibliografici

11. Informazioni di supporto per le RCP e PEFCR

12. Elenco degli allegati

    Allegato I - Prodotto rappresentativo

    Allegato II - Studi di supporto

    [Si applica solo se esistono le PEFCR]

    Allegato III - Benchmark e classi di prestazioni ambientali

    Allegato  IV  -  Scenari  relativi  ai  processi  a  monte  della

produzione (Upstream) (facoltativo)

    Allegato  V  -  Scenari  relativi  ai  processi  a  valle   della

produzione (Downstream) (facoltativo)

    Allegato VI - Fattori di normalizzazione

    Allegato VII - Fattori di pesatura

    Allegato VIII - Dati di foreground

    Allegato IX - Dati di background

    Allegato X - Formula di allocazione per i materiali  riciclati  e

recuperati (Circular Footprint)

    Allegato XI - Informazioni di  base  sulle  scelte  metodologiche

attuate durante lo sviluppo della RCP




                                                          Allegato II

                                                (articolo 5, comma 3)




  Procedura e modulistica per la richiesta di adesione allo schema




1. Richiesta di adesione allo schema per il primo rilascio  del  logo

  (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento)

    Il soggetto richiedente invia domanda  di  adesione  allo  schema

mediante PEC, utilizzando il modulo C, corredandolo dei documenti qui

di seguito riportati:

      1)  copia  fotostatica   del   documento   di   identita'   del

sottoscrittore;

      2) allegati tecnici:

        a) studio di valutazione dell'impronta ambientale;

        b) DIAP;

        c)  documento  attestante  la   conformita'   normativa   del

prodotto;

        d)  documento  attestante  la   conformita'   alla   RCP   di

riferimento;

        e) documento attestante la «conformita' ai CAM» (in  caso  di

prodotti  che  dichiarino  una  conformita'  ai  criteri   ambientali

riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM);

        f) programma e obiettivi di miglioramento;

      3) certificato di verifica indipendente e convalida;

      4) contenuti della pagina web aziendale raggiungibile a partire

dal collegamento presente nel logo «Made Green in Italy».

    La richiesta di  adesione  allo  schema  deve  essere  presentata

separatamente per ogni singolo prodotto.

    La documentazione tecnica di cui al numero 2) si compone di:

a - Studio di Valutazione dell'Impronta Ambientale

    Lo studio di valutazione  dell'impronta  ambientale  deve  essere

conforme

      a) ai requisiti stabiliti  nella  raccomandazione  2013/179/UE,

nonche' alle linee guida PEF;

      b) alle corrispondenti RCP;

      c) al presente regolamento.

    Lo studio di valutazione dell'impronta ambientale contiene, nello

specifico, il calcolo dei valori degli indicatori ambientali relativi

alle tre principali categorie di impatto individuate  dalle  relative

RCP e del valore singolo ottenuto per aggregazione dei tre principali

indicatori di impatto attraverso  normalizzazione  e  pesatura.  Tali

valori  sono  confrontati  con  il  valore  del  benchmark   definito

all'interno delle stesse RCP e le due soglie, identificando la classe

di prestazione A (migliore del benchmark), B (benchmark), C (peggiore

del benchmark) in cui il prodotto ricade.

    Per la sola applicazione relativa all'adesione allo schema  «Made

Green in Italy», il benchmark viene definito relativamente al  valore

singolo ottenuto per aggregazione (somma) dei valori pesati  dei  tre

indicatori di impatto piu' rilevanti.

b - Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto

    La DIAP e' un documento che sintetizza lo studio  di  valutazione

dell'impatto  ambientale.  I  contenuti  della  DIAP  devono   essere

conformi con quanto stabilito nelle RCP relative alla  corrispondente

categoria di prodotto.

    I contenuti minimi della DIAP sono i seguenti:

      a) identificazione e descrizione dell'organizzazione  o  gruppi

di organizzazioni richiedenti l'adesione allo schema;

      b) identificazione del prodotto (es. nome commerciale, modello,

numero identificativo, ecc.);

      c) descrizione dell'unita' funzionale e  delle  caratteristiche

del  prodotto  rilevanti  per  la  specificazione  dell'unita'   (es.

dimensioni, peso, proprieta' fisiche e chimiche);

      d) descrizione dell'applicazione finale  o  delle  applicazioni

finali, nel caso di prodotto intermedio;

      e) identificazione delle RCP di riferimento;

      f) data di pubblicazione e periodo di validita' della DIAP;

      g)  informazioni  sulla  tracciabilita'   del   prodotto,   con

particolare riferimento a tutte le attivita' condotte  nelle  diverse

fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse  vengono

realizzate;

      h) risultati del calcolo dell'impronta ambientale per tutte  le

categorie di impatto, e classe di prestazione del  prodotto  rispetto

al   benchmark,   corredato   da   informazioni   esplicative   della

prestazione, il relativo andamento nel tempo (nelle  DIAP  successive

alla prima);

      i) informazioni ambientali aggiuntive, all'interno delle  quali

rientrano le indicazioni e i requisiti addizionali;

      j) informazioni in merito ad eventuali fasi del ciclo  di  vita

non considerate, se la dichiarazione non e' basata su uno  studio  di

impronta ambientale che copre tutte le fasi del  ciclo  di  vita  (ad

esempio informazioni sugli scenari di  consumo  o  di  fine  vita  di

prodotti intermedi);

      k) affermazione che dichiarazioni ambientali relative a  schemi

differenti non sono confrontabili;

      l) indirizzo del sito web aziendale del richiedente  dove  sono

disponibili tutte le informazioni e i dati richiesti;

      m) documentazione di verifica indipendente;

      n)  altre  informazioni  ambientali  ritenute  importanti   dal

soggetto richiedente. Nel caso la RCP  lo  preveda  tra  i  requisiti

addizionali  facoltativi,  tali  informazioni   ambientali   potranno

comprendere una dichiarazione di conformita'  ai  criteri  ambientali

riportati nella sezione «specifiche tecniche» dei documenti di CAM.

c - Documento attestante la conformita' normativa del prodotto

    Il documento attestante la  conformita'  a  tutte  le  pertinenti

disposizioni di legge relative all'impatto sull'ambiente del  proprio

prodotto, in tutte le fasi del ciclo di vita, su cui l'organizzazione

ha o puo'  indirettamente  avere  influenza  (incluso  il  fine-vita,

secondo l'approccio della responsabilita' estesa del  produttore)  e'

prodotto dal soggetto richiedente in forma di autocertificazione;

d - Documento attestante la conformita' alla RCP di riferimento

    Dovra' essere prodotto un documento in cui si dichiari  che  sono

stati rispettati tutti i requisiti fissati dalle RCP  di  riferimento

(autodichiarazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  recante  «Testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa»).

e - Documento attestante la «conformita' ai CAM»

    Per i prodotti che dichiarino una conformita'  anche  ai  criteri

ambientali  riportati  nella  sezione   «specifiche   tecniche»   dei

documenti di CAM di cui al punto  n)  della  DIAP  la  documentazione

dovra' comprendere anche i mezzi di verifica  previsti  dal  relativo

decreto  ministeriale  di  approvazione   dei   CAM   per   la   loro

dimostrazione di conformita'.

f - Programma e obiettivi di miglioramento

    Tale documentazione, che non e' necessaria nel caso  il  prodotto

rientri  nella  classe  di  prestazione  A,  ha   come   oggetto   il

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali risultanti  dallo

studio  di  impronta  ambientale,  dove  sono  definiti  obiettivi  e

programmi con un orizzonte triennale  di  miglioramento  dell'impatto

nel ciclo di vita del prodotto, che specifichino almeno:

      - le categorie di impatto che si intendono migliorare,

      - i traguardi  ambientali  che  si  intendono  raggiungere  nel

triennio  di  riferimento  (espressi  secondo  gli  indicatori  delle

categorie  di  impatto  previsti  dalla  raccomandazione  2013/179/UE

nonche' le linee guida PEF),

      - le fasi del ciclo di vita sulle quali si intende intervenire,

      - una descrizione  delle  azioni  e  delle  iniziative  che  si

intendono attuare,

      - la relativa tempistica di realizzazione (nell'arco del  ciclo

triennale di attivita' di riferimento),

      - le responsabilita' definite,

      - le risorse stanziate.

    Gli  obiettivi  di  miglioramento  devono  essere  sostanziali  e

tendenti a raggiungere la classe  di  prestazione  A;  ovvero  devono

essere finalizzati a ridurre l'impatto delle  fasi  o  attivita'  del

ciclo di vita  dei  prodotti  che  maggiormente  contribuiscono  alla

relativa impronta ambientale, sulle  quali  il  soggetto  richiedente

puo' esercitare controllo diretto o influenza indiretta.

    Nel valutare  il  perseguimento  del  miglioramento  continuo  si

terra' conto della classe di prestazione  ambientale  di  partenza  e

degli eventuali effetti «cross media» relativi alla possibilita'  che

il  miglioramento  di  un  parametro  ambientale  possa  indurre   il

peggioramento di altri parametri.  Il  mancato  raggiungimento  degli

obiettivi di miglioramento, non causato da cause  indipendenti  dalla

volonta'  del  soggetto  richiedente,  e'  motivo  di   non   rinnovo

dell'adesione allo schema.

2. Richiesta per il rinnovo della licenza d'uso del  logo  (ai  sensi

  dell'art. 7, comma 3, del regolamento)

    L'azienda che intende rinnovare la  licenza  d'uso  del  logo  e'

tenuta a presentare una nuova  richiesta  di  adesione  allo  schema,

utilizzando il modulo C e scegliendo la seconda opzione.




              Parte di provvedimento in formato grafico







                                                         Allegato III

                                                 (articolo 6, comma 2)




        Procedura per la verifica indipendente e la convalida




    La   verifica   indipendente   e'   essenziale   per   assicurare

l'affidabilita' dello schema «Made Green in Italy» e  per  migliorare

la qualita' degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che  lo

sottendono. Gli obiettivi della verifica sono assicurare che:

      a) i metodi usati per condurre  lo  Studio  di  Valutazione  di

Impronta Ambientale e i relativi risultati sono  consistenti  con  la

raccomandazione  2013/179/UE,  con  le  Linee  guida  PEF  e  con  la

corrispondente RCP;

      b)  che  i  metodi  utilizzati  per  condurre  lo   Studio   di

Valutazione  di   Impronta   Ambientale   sono   scientificamente   e

tecnicamente validi;

      c) i  dati  sono  appropriati,  ragionevoli  e  rispondenti  ai

requisiti di qualita';

      d) l'interpretazione  dei  risultati  riflette  le  limitazioni

identificate;

      e) lo studio e' trasparente, accurato e consistente;

      f) la DIAP riflette correttamente i risultati dello  Studio  di

Valutazione di Impronta Ambientale;

      g) la DIAP e' rispondente ai requisiti della RCP e del presente

regolamento;

      h) l'individuazione della classe di prestazione e' corretta;

      i) sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualita'

delle informazioni quantitative riportate nella DIAP;

      j) sia garantita la correttezza delle informazioni  qualitative

riportate nella DIAP.

    La  verifica  deve  essere  un  bilanciamento  ottimale  tra   la

completezza della verifica e l'esigenza di contenerne i  costi.  Essa

comprende sia  un'analisi  documentale  sia  una  verifica  ispettiva

presso il soggetto richiedente.

    Nel corso dell'analisi documentale il verificatore procede ad  un

dettagliato esame di conformita' ai documenti  di  riferimento  della

documentazione predisposta  dal  soggetto  richiedente.  Il  soggetto

richiedente viene informato delle  eventuali  carenze  riscontrate  e

provvede alla necessaria correzione o integrazione.

    Nel corso della verifica ispettiva, il soggetto richiedente  deve

dare evidenza o assicurare che:

      a) le non conformita' rilevate nell'analisi  documentale  siano

state rimosse;

      b) tutte le registrazioni relative ai dati di inventario  siano

messe a disposizione del verificatore;

      c) il modello software utilizzato per  lo  studio  di  impronta

ambientale sia messo a disposizione del verificatore;

      d) siano messe  in  atto  le  misure  necessarie  affinche'  il

Verificatore possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in  modo

da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della  legislazione

vigente.

    In  particolare  per  lo  Studio  di  Valutazione   di   Impronta

Ambientale, il  verificatore  deve  verificare  la  tracciabilita'  e

validita' delle informazioni e dei dati, sia i primari  del  soggetto

richiedente o dei suoi fornitori, sia gli altri dati secondari  usati

nello studio. Per questo  compito  e'  necessario  un  controllo  con

fatture, bollette e altra documentazione commerciale e,  per  i  dati

piu' rilevanti, controllare sul sito durante la  verifica  ispettiva.

Il Verificatore deve inoltre esaminare, accedendo  anche  al  modello

software utilizzato per lo studio, che:

      a) nello studio  le  unita'  di  processo  sono  definite  come

specificato nella RCP di riferimento;

      b) la  fonte  dei  dati  di  ingresso  ed  uscita  (riferimenti

bibliografici, banche dati, ecc.) usati per  le  unita'  di  processo

sono almeno della qualita' richiesta dalla RCP applicabile;

      c) le informazioni  rilevanti  sono  documentate  per  ciascuna

unita' di processo,  e  sono  consistenti  e  comprensibili  tali  da

rendere possibile una valutazione indipendente  della  rilevanza  dei

dati in accordo con la RCP applicabile.

    Se nello studio sono stati usati dati secondari  gia'  verificati

secondo  le  regole  PEF,  questi  non  devono  essere  ulteriormente

verificati per gli aspetti di consistenza metodologica, completezza e

incertezza. Comunque l'appropriatezza dell'uso di questi  dati  nello

specifico prodotto necessita di essere  verificata,  comprendendo  la

rappresentativita' temporale, geografica e tecnologica.

    Nel verificare i risultati di  inventario  il  verificatore  deve

usare semplici  controlli  sulle  unita'  di  processo  o  moduli  di

informazione  utilizzati,  controllando  che   siano   effettivamente

rispondenti alle  fonti  di  dati  originali.  Il  verificatore  deve

effettuare questi controlli in particolare sui processi unitari  piu'

rilevanti, definiti sulla base del loro  effettivo  contributo  sulle

categorie di impatto selezionate quali rilevanti nella RCP.

    Il verificatore  verifica  inoltre  che  i  risultati  di  impact

assessment  sono  stati  correttamente  calcolati  sulla   base   dei

risultati   di   inventario   e   dei    metodi    raccomandati    di

caratterizzazione, normalizzazione e pesatura.

    Il soggetto richiedente viene informato delle  eventuali  carenze

riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.

    Il verificatore convalida la documentazione di  cui  all'allegato

II, punto 1 - numero 2) e  rilascia  l'attestato  di  conformita'  ai

requisiti del presente regolamento, cosi' come previsto all'art. 6.

    In relazione ai requisiti  di  competenza  dei  verificatori,  la

verifica indipendente potra' essere effettuata da  enti  indipendenti

accreditati presso l'unico organismo nazionale italiano autorizzato.

    Nel corso delle verifiche successive alla prima, il verificatore,

oltre al mantenimento dei requisiti richiesti, valuta in particolare:

      a) l'aggiornamento dello  Studio  di  Valutazione  di  Impronta

Ambientale e della DIAP;

      b) la conformita' ai contenuti della RCP di riferimento;

      c) ove applicabile, l'attuazione delle eventuali  azioni  e  la

realizzazione  degli  interventi  previsti  volti  a  perseguire  gli

obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.




                                                          Allegato IV

                                                          (articolo 7)




Procedura relativa all'utilizzo  del  logo  e  la  comunicazione  dei

  risultati nell'ambito dello schema «Made Green in Italy»




1. Logo MGI

    Il logo MGI qui sotto riportato  e'  di  forma  circolare  ed  e'

caratterizzato  da  tre  elementi  grafici:  il  logo  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare;  la  parte

tipografica costituita dalla dicitura «Made  Green  in  Italy»  posta

sotto il simbolo; una cornice circolare  discontinua  in  tre  punti,

formata da tre linee curve spezzate di colore verde bandiera, rosso e

verde chiaro.




              Parte di provvedimento in formato grafico




    Il logo e' corredato da un Codice a Barre  Bidimensionale  o  CBB

(QR Code o equivalenti o Codice a Barre) specifico per  ogni  singolo

prodotto per il quale e' stata approvata  la  richiesta  di  adesione

allo schema.

    Il CBB deve essere generato dall'azienda aderente allo  schema  e

deve consentire il collegamento, attraverso l'utilizzo di dispositivi

mobili quali smartphone o tablet, al sito web contenente la DIAP.

    Il  contenuto  della  pagina  web  deve  essere   preventivamente

approvato dal gestore dello schema.

2. Regole per l'apposizione del logo sul prodotto

    Una volta ricevuta dal gestore dello schema  l'autorizzazione  ad

applicare  il  logo  MGI,  quest'ultimo  e  il  CBB   devono   essere

posizionati obbligatoriamente sul prodotto oggetto di analisi.

    L'azienda potra' riprodurre il logo MGI e il  CBB  integralmente;

potra' inoltre ingrandire o ridurre entrambi, ma  in  modo  uniforme,

purche' essi siano leggibili e non ne risultino alterati i colori, la

struttura e i contenuti  e  che  siano  di  dimensioni  proporzionate

rispetto al supporto alla comunicazione.

    Il logo non puo' essere adottato come componente del  marchio  di

fabbrica.

    Le etichette del  prodotto  dovranno  essere  condivise  con  gli

uffici competenti del gestore dello schema e  risulteranno  approvate

su risposta dell'amministrazione o dopo  quindici  giorni  dall'invio

dello stesso.

3. Regole  per  l'apposizione  del  logo  su  materiale  aziendale  e

  pubblicitario

    Qualora il logo MGI o riferimenti allo schema vengano  utilizzati

all'interno di pubblicazioni non di carattere scientifico (ad esempio

brochure, lettere d'informazione, depliant,  etc.)  o  sui  materiali

aziendali (ad esempio carta da lettere, buste, stampati  commerciali,

monografie aziendali, pubblicita', stand, strutture aziendali  mobili

o permanenti), e' necessario che  questi  siano  accompagnati  da  un

riferimento chiaro e visibile relativo all'oggetto di studio.

    Sia il logo, che  i  caratteri  della  dicitura  dovranno  essere

leggibili.

    Tali  indicazioni  dovranno  essere   adottate   anche   per   la

realizzazione  di  materiale  audio-visivo  ed  essere   apposte   su

qualsiasi altro materiale pubblicitario indirizzato al pubblico.

    Le autodichiarazioni rese dalle aziende sono di propria esclusiva

responsabilita'.

    Il manuale di  utilizzo  del  logo  e'  reso  pubblico  sul  sito

istituzionale.

    Il materiale di comunicazione predisposto dovra' essere condiviso

con gli uffici competenti  del  gestore  dello  schema  e  risultera'

approvato su risposta dell'amministrazione  o  dopo  quindici  giorni

dall'invio dello stesso.

 

Allegati

D.M. n. 56/2018

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