Mappature acustiche: adottate le linee guida

Mappature acustiche linee guida
Lo rende noto un comunicato del ministero della Transizione ecologica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2022, n. 177

Mappature acustiche: adottate le linee guida con la pubblicazione sul sito del ministero della Transizione ecologica del decreto del direttore della direzione generale valutazioni ambientali 26 maggio 2022, n. 72. A renderlo noto un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2022, n. 177.

Il decreto, emanato in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, è integrato da 3 allegati che ne costituiscono la parte operativa:

  • allegato 1: specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. n. 194/2005);
  • allegato 2: specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. n. 194/2005);
  • allegato 3: definizione del contenuto minimo delle relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappe acustiche e valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore.

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Di seguito il testo del D.D. 26 maggio 2022, n. 72; gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decreto del direttore della direzione generale valutazioni ambientali 26 maggio 2022, n. 72

Adozione delle linee guida per la redazione delle mappature acustiche in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante “Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)”;

VISTA la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

VISTO in particolare, l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 il quale dispone che “Le mappature acustiche sono redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione dell’11 novembre 2021, che istituisce l’archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

SU PROPOSTA dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), formulata con nota prot. n. 0027185/2022 del 13 maggio 2022, acquisita agli atti con prot. n. 0059954 del 13 maggio 2022;

DECRETA

Art. 1
(Adozione delle linee guida)

1. Con il presente decreto sono adottate le linee guida per la redazione delle mappature acustiche, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.

2. Le linee guida di cui al comma 1, riportate in allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, sono nel seguito indicate:

a)  Allegato 1: Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005);

b)  Allegato 2: Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005);

c) Allegato 3: Definizione del contenuto minimo delle relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappe acustiche e valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore.

3. I contenuti della documentazione di cui al comma 1 recepiscono i contenuti delle linee guida di pari argomento emanate dall’Agenzia Europea dell’Ambiente su disposizione della Commissione Europea e sono aggiornati nel caso di modifiche alle linee guida comunitarie.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Le linee guida di cui all’articolo 1, comma 1 del presente decreto ed i successivi eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegati

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