Medici e radiazioni ionizzanti: modificate le modalità di iscrizione all’elenco

Decreto 23 luglio 2024

(Medici e radiazioni ionizzanti)

In materia di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati alla protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, il decreto 23 luglio 2024 - pubblicato sul sito del ministero del Lavoro - ha modificato l'articolo 8 del decreto 4 maggio 2022.

Qui di seguito il testo con le modifiche.

Medici e radiazioni ionizzanti

Comunicato del ministero del Lavoro e delle politiche sociali
(Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2024)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca, del 23 luglio
2024: modifiche al decreto 4 maggio 2022, in tema di modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. (24A04155) 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
VISTO, in particolare, l’articolo 138, comma 2, del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il quale prevede che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri: […]”;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
VISTO, in particolare, l’articolo 32, comma 1, del predetto decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, il quale prevede “Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'elenco dei medici autorizzati”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022; RITENUTO pertanto necessario intervenire al fine modificare il suddetto decreto 4 maggio 2022

DECRETA

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Università e della Ricerca Articolo 1 (Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022)

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il conseguimento di un corso di formazione post-universitaria, corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica di apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti, della durata minima di 40 ore di didattica frontale e con la previsione di una parte pratica di 30 giorni lavorativi, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell’ambito radioprotezionistico, ovvero il conseguimento di un corso di studio di specializzazione in medicina del lavoro”.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022)

1. All’articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

a) “2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti”.

b) “3. L’aggiornamento professionale, nell’ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, è assicurato mediante corsi Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Università e della Ricerca tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

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