Merci pericolose: aggiornati i regolamenti per il trasporto

Pubblicato il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 gennaio 2021

Merci pericolose: aggiornati i regolamenti per il trasporto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2021, n. 34, del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 gennaio 2021. Il provvedimento, nel recepire la direttiva (Ue) 2020/1833 della Commissione, di modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, ha variato le lettere a), b)  e  c) dell'art. 3, comma  2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, rispettivamente su Adr, Rid e Adn.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 gennaio 2021.

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Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 gennaio 2021 

Recepimento della direttiva (UE)  2020/1833  della  Commissione,  che
modifica gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  relativa  al  trasporto  interno  di  merci
pericolose. (21A00674)

(Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2021, n. 34)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Vista  la  direttiva  2008/68/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 24 settembre 2008  relativa  al  trasporto  interno  di

merci pericolose, recepita con  il  decreto  legislativo  27  gennaio

2010, n. 35;

Vista la direttiva 2010/61/UE della  Commissione  del  2  settembre

2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico

gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto  del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  3  gennaio  2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;

Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012

che adegua per la seconda volta al progresso  scientifico  e  tecnico

gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto  del

Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  21  gennaio  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;

Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione  del  21  novembre

2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico

gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto  del

Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  16  gennaio  2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;

Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del  16  dicembre

2016, che adegua per la  quarta  volta  al  progresso  scientifico  e

tecnico gli allegati della  direttiva  2008/68/CE,  recepita  con  il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  12  maggio

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;

Vista la direttiva 2018/217/UE della  Commissione  del  31  gennaio

2018, che adegua al progresso  scientifico  e  tecnico  gli  allegati

della direttiva 2008/68/CE, recepita  con  il  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;

Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del  23  novembre

2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE,  recepita

con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  12

febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile

2019;

Vista la direttiva 2020/1833/UE della  Commissione  del  2  ottobre

2020, che modifica  gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE,  che

modifica gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  l'adeguamento   al

progresso scientifico e tecnico, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea n. L408 del 4 dicembre 2020;

Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:

«Nuovo  codice  della  strada»  e  successive  modificazioni,  e,  in

particolare, l'art. 229 che delega  i  Ministri  della  Repubblica  a

recepire,  secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le   direttive

comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo  n.  35

del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento  delle  direttive

comunitarie, concernenti l'adeguamento  al  progresso  scientifico  e

tecnico della materia del trasporto di merci  pericolose  su  strada,

recanti modifiche degli allegati A e B  dell'ADR,  dell'allegato  del

RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti  allegati

all'ADN;

Ritenuto   opportuno   trasporre   nell'ordinamento   interno    le

disposizioni della direttiva 2020/1833/UE;

 

Decreta:

                               Art. 1

 Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

 

  1. Le lettere a), b) e  c)  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili  a  decorrere

dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini "parte contraente"

sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;

b) nell'allegato del RID, che  figura  come  appendice  C  della

COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021,  restando  inteso

che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai  termini

"Stato membro", ove opportuno;

c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con  effetto  a

decorrere dal 1° gennaio 2021, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed  h)

e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'

sostituito con "Stato membro", ove opportuno».

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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