Merci pericolose: aggiornati i regolamenti per il trasporto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2021, n. 34, del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 gennaio 2021. Il provvedimento, nel recepire la direttiva (Ue) 2020/1833 della Commissione, di modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, ha variato le lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, rispettivamente su Adr, Rid e Adn.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 gennaio 2021.
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Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 gennaio 2021
Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che
modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci
pericolose. (21A00674)
(Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2021, n. 34)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di
merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35;
Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre
2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012
che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre
2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;
Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre
2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;
Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio
2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati
della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;
Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre
2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile
2019;
Vista la direttiva 2020/1833/UE della Commissione del 2 ottobre
2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, che
modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al
progresso scientifico e tecnico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L408 del 4 dicembre 2020;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e, in
particolare, l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive
comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35
del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive
comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e
tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada,
recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del
RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati
all'ADN;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2020/1833/UE;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
- Le lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere
dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini "parte contraente"
sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;
b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della
COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso
che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini
"Stato membro", ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2021, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h)
e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'
sostituito con "Stato membro", ove opportuno».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.