Al via la nuova legislazione sul trasporto di merci pericolose. Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017 (in Gazzetta ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139) ha, infatti, recepito la direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Le disposizioni si applicano:
- all'ADR (accordo internazionale per il trasporto su gomma);
- al RID (regolamento internazionale per il trasporto via ferrovia);
- all'ADN (accordo internazionale per il trasporto per vie di navigazione interna).
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017 (modificato ai sensi dell’errata corrige pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, n. 148), disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017 (modificato ai sensi dell’errata corrige pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, n. 148) Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (17A04092) in Gazzetta ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35; Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della su indicata direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011; Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della su menzionata direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013; Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della richiamata direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015; Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della piu' volte richiamata direttiva 2008/68/CE; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 229 che delega i ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati all'ADN; Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2016/2309/UE; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 1. Le lettere a), b) e c) dell'all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti: «a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno; b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno; c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» e' sostituito con "Stato membro", come opportuno.». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.