Merci pericolose: novità per il trasporto interno con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2021, n. 71 del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 marzo 2021.
Il provvedimento, che modifica il decreto 29 dicembre 2010, riguarda, tra gli altri:
- la specializzazione relativa alle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475;
- gli esami per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 marzo 2021.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 4 marzo 2021
Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative
dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,
concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al
trasporto interno di merci pericolose. (21A01609)
(Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2021, n. 71)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente
l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto
interno di merci pericolose;
Visto in particolare l'art. 11, comma 10, con il quale si dispone
che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono dettate le disposizioni applicative relative agli
esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, con
particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese
specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose,
ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN;
Visto altresi' l'art. 11, comma 11, con il quale si dispone che con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame,
nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti
e la durata della nomina stessa;
Visto il proprio decreto 29 dicembre 2010 «Norme attuative
dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,
concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al
trasporto interno di merci pericolose»;
Considerata la necessita' di disciplinare in modo organico le
modalita' di esame nell'ipotesi che si chieda l'integrazione della/e
specializzazione/i e/o l'estensione della/e modalita' di trasporto di
un certificato di formazione in corso di validita';
Ritenuto inoltre di razionalizzare il numero di commissioni di
esame sul territorio;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 29 dicembre 2010
1. Il decreto 29 dicembre 2010 recante «Norme attuative dell'art.
11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente
l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto
interno di merci pericolose» e' cosi' modificato:
a) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 2:
2. Non e' possibile richiedere la specializzazione relativa alle
merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il
carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 a coloro
che sono titolari o richiedono la specializzazione relativa alle
merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.»;
b) il comma 1 dell'art. 4 e' cosi' modificato «I direttori
generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione
generale di competenza istituiscono una o piu' commissioni di esame
per il conseguimento del certificato di formazione professionale di
consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose
limitatamente al trasporto stradale e/o ferroviario, fissandone la/e
sede/i.»;
c) dopo il comma 1 dell'art. 4 e' inserito il comma 1-bis
recante: «La Direzione generale territoriale del centro provvede
all'istituzione di una commissione di esame per il conseguimento del
certificato di formazione professionale di consulente per la
sicurezza del trasporto di merci pericolose presso l'Ufficio della
motorizzazione civile di Roma, le cui competenze si estendono anche
al trasporto di merci pericolose per vie navigabili.»;
d) il comma 5 dell'art. 4 e' cosi' sostituito:
«La commissione di esame operante presso l'Ufficio
motorizzazione civile di Roma e' composta inoltre da un funzionario
esperto per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili
designato dal direttore generale per la vigilanza sulle autorita'
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne.»;
e) al comma 6 dell'art. 4 le parole «di qualifica non inferiore
alla sesta» sono sostituite con le parole «appartenenti almeno
all'Area II fascia economica F4» e la frase «Le funzioni di
segretario della commissione istituita presso la Direzione generale
per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3
della Direzione generale per la motorizzazione incaricato della
istruzione delle richieste di esame.» e' soppressa;
f) il comma 7 dell'art. 4 e' abrogato;
g) al comma 9 dell'art. 4 le parole «per darne pubblicita' sul
sito del dipartimento» sono abrogate;
h) il comma 1 dell'art. 5 e' cosi' sostituito:
«La Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione,
coordina le attivita' delle commissioni di esame e mantiene
aggiornata la raccolta delle domande di esame ai sensi del punto
1.8.3.14 dell'ADR/RID/ADN anche con il contributo di esperti
esterni.»;
i) al comma 8 dell'art. 6, dopo le parole «certificato di
formazione,» sono aggiunte le seguenti parole «salvo che per la
modalita' di trasporto per vie navigabili interne,»;
j) dopo la prima frase del punto «1. Domanda di esame»
dell'allegato I al decreto 29 dicembre 2010, e' inserita la seguente
frase:
«La richiesta di esame deve essere firmata digitalmente o
accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validita',
ed inoltrata esclusivamente tramite PEC, unitamente alla copia della
ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo, mediante versamento
sul conto corrente postale 4028. Le attestazioni dei diritti dovuti
in originale, devono essere prodotti preliminarmente all'inizio della
seduta di esame, in assenza il candidato non potra' sostenere la
prova.»;
k) le parole «direzione generale per la motorizzazione -
divisione 3.» riportate alla fine del punto «1. Domanda di esame»
dell'allegato I al decreto 29 dicembre 2010 sono cosi' sostituite:
«commissione di esame operante presso l'Ufficio motorizzazione civile
di Roma»;
l) all'allegato I del citato decreto 29 dicembre 2010 il punto
«4. Esame di candidati gia' titolari di un certificato di formazione
in corso di validita'» e' cosi' modificato:
«Se il certificato gia' posseduto e' relativo alla sola
specializzazione riguardante i prodotti petroliferi il candidato deve
svolgere l'esame di integrazione con le stesse modalita' previste per
il primo rilascio.
Se il candidato richiede l'integrazione della specializzazione
prodotti petroliferi deve svolgere esclusivamente i questionari
relativi a tale specializzazione.
Nel caso venga richiesta l'integrazione di una o piu'
specializzazioni (diversa da quella per i prodotti petroliferi) per
una modalita' di trasporto gia' posseduta verranno somministrati i
questionari relativi alle specializzazioni richieste e lo studio del
caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla
commissione fra le nuove specializzazioni richieste, per la modalita'
di trasporto posseduta.
Nel caso venga richiesta l'integrazione di una o piu'
specializzazioni e la contemporanea estensione per una o piu'
modalita' di trasporto non posseduta verranno assegnati i questionari
relativi alla modalita' di trasporto ed alle specializzazioni
richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una
specializzazione scelta dalla commissione fra quelle relative alla
modalita' di trasporto posseduta o per la quale si chiede
l'estensione.
Nel caso venga richiesta la sola estensione per una o piu'
modalita' di trasporto non posseduta verranno assegnati i soli
questionari relativi alla modalita' di trasporto richiesta senza la
necessita' di svolgere lo studio del caso.
Non e' possibile il rinnovo del certificato posseduto e
contemporaneamente estendere la sua validita' ad altre modalita' e/o
specializzazioni.
I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono i
medesimi di quelli previsti per il primo rilascio.
Ai candidati risultati idonei viene rilasciato un nuovo
certificato comprensivo delle ulteriori specializzazioni e/o
modalita' di trasporto conseguite; la data di scadenza del nuovo
certificato e' la medesima del certificato precedentemente
posseduto»;
m) al fac-simile dopo il campo relativo alla e-mail e' aggiunto
un campo relativo alla Pec.
Alla fine del fac-simile sono riportate le seguenti frasi:
«I candidati che intendono conseguire il certificato di
formazione anche per la modalita' del trasporto per le vie navigabili
interne debbono presentare la domanda alla commissione di esame
operante presso U.M.C. di Roma.»;
n) dove ricorre la denominazione «dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» e' sostituita
con «dipartimento per i trasporti, la navigazione e gli affari
generali ed il personale».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2021.