Merci pericolose: novità per il trasporto via nave con la modifica del D.M. n. 303/2014 recante: «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose».
È quanto dispone il decreto del ministero delle Infrastrutture 23 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2020, n. 166, riportato di seguito.
Clicca qui per le ultime novità in materia di Reach e di agenti cancerogeni e mutageni.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero delle Infrastrutture 23 giugno 2020
Modifica del decreto n. 303 del 7 aprile 2014, recante: «Procedure
per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo
e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi
(transhipment) delle merci pericolose». (Decreto n. 583/2020).
(20A03459)
(in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2020, n. 166)
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e
integrazioni, recante riordino della legislazione in materia
portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili
dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci
pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva 2002/59/CE, e
successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale e d'informazione come modificata dalla direttiva 2009/17/CE;
Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303 recante
procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto
marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre
navi (transhipment) delle merci pericolose;
Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2019, n. 565 inerente la
modifica del decreto 7 aprile 2014, recante: «Procedure per il
rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per
il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment)
delle merci pericolose»;
Vista la proposta avanzata dalla Federazione nazionale agenti
raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferente la modifica
del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzata con nota prot. n.
106-MP/cc in data 14 maggio 2019, con la quale si richiede di
inserire per tutte le tipologie di unita' la possibilita' di
presentare ulteriori istanze, successive alla prima, finalizzate ad
ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci
pericolose in colli di ulteriori carichi riferiti alla medesima nave;
Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria come da circolare
Serie merci pericolose n. 36/2019 in data 23 luglio 2019;
Ritenuto necessario aggiornare i contenuti del citato decreto
dirigenziale n. 303/2014, allo scopo di semplificare le procedure di
imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 6, punto 6.2, secondo capoverso dell'allegato al decreto 7
aprile 2014, n. 303, cosi' come modificato con l'art. 1 del decreto
in data 25 giugno 2019, n. 565 citato in premessa, e' abrogato e
sostituito dal seguente:
«Possono essere presentate ulteriori istanze, successive alla
prima, tese ad ottenere autorizzazioni all'imbarco e trasporto,
ovvero nulla osta allo sbarco, delle merci pericolose in colli di
ulteriori carichi riferiti alla medesima nave (utilizzando il modello
in annesso 3).»
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.