Merci pericolose: recepita la direttiva 2025/149/Ue con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025, n. 65. Viene così completato il processo di recepimento dell'Adr 2025, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025.
Modificati gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento:
- agli allegati A e B dell'Adr;
- all'allegato del Rid;
- ai regolamenti allegati all'Adn.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2025.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2025
Recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione, che
modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci
pericolose. (25A01649)
(Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025, n. 65)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di
merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35;
Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre
2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012
che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre
2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;
Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre
2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;
Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio
2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati
della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;
Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre
2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile
2019;
Vista la direttiva 2020/1833/UE della Commissione del 2 ottobre
2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10
febbraio 2021;
Vista la direttiva 2022/2407/UE della Commissione del 20 settembre
2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
23 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21
marzo 2023;
Vista la direttiva 2025/149/UE della Commissione del 15 novembre
2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso
scientifico e tecnico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea serie L del 24 gennaio 2025;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada» e successive modificazioni e, in
particolare, l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive
comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35
del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive
comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e
tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada,
recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del
RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati
all'ADN;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2025/149/UE;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere
dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini "parte contraente"
sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;
b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della
COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2025, restando inteso
che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini
"Stato membro", ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2025, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h)
e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'
sostituito con "Stato membro", ove opportuno».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.