Merci pericolose: recepita la direttiva 2025/149/Ue

Merci pericolose direttiva 2025/149/Ue
Con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2025 è stato completato il processo di recepimento dell'Adr 2025, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025

Merci pericolose: recepita la direttiva 2025/149/Ue con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025, n. 65. Viene così completato il processo di recepimento dell'Adr 2025, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025.

Merci pericolose direttiva 2025/149/Ue

Modificati gli  allegati  della  direttiva  2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento:

  • agli allegati A e B dell'Adr;
  • all'allegato del Rid;
  • ai regolamenti allegati all'Adn.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2025.

Merci pericolose direttiva 2025/149/Ue

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2025 

Recepimento  della  direttiva  2025/149/UE  della  Commissione,   che
modifica gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  relativa  al  trasporto  interno  di  merci
pericolose. (25A01649)

 

(Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025, n. 65)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Vista  la  direttiva  2008/68/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 24 settembre 2008  relativa  al  trasporto  interno  di

merci pericolose, recepita con  il  decreto  legislativo  27  gennaio

2010, n. 35;

Vista la direttiva 2010/61/UE della  Commissione  del  2  settembre

2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico

gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto  del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  3  gennaio  2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;

Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012

che adegua per la seconda volta al progresso  scientifico  e  tecnico

gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto  del

Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  21  gennaio  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;

Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione  del  21  novembre

2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico

gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto  del

Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  16  gennaio  2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;

Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del  16  dicembre

2016, che adegua per la  quarta  volta  al  progresso  scientifico  e

tecnico gli allegati della  direttiva  2008/68/CE,  recepita  con  il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  12  maggio

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;

Vista la direttiva 2018/217/UE della  Commissione  del  31  gennaio

2018, che adegua al progresso  scientifico  e  tecnico  gli  allegati

della direttiva 2008/68/CE, recepita  con  il  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;

Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del  23  novembre

2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE,  recepita

con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  12

febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile

2019;

Vista la direttiva 2020/1833/UE della  Commissione  del  2  ottobre

2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE,  recepita

con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del

13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  34  del  10

febbraio 2021;

Vista la direttiva 2022/2407/UE della Commissione del 20  settembre

2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE,  recepita

con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del

23 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  68  del  21

marzo 2023;

Vista la direttiva 2025/149/UE della Commissione  del  15  novembre

2024, che modifica  gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE,  del

Parlamento europeo e del Consiglio per  tenere  conto  del  progresso

scientifico  e   tecnico,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione europea serie L del 24 gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:

«Nuovo  codice  della  strada»  e  successive  modificazioni  e,   in

particolare, l'art. 229 che delega  i  Ministri  della  Repubblica  a

recepire,  secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le   direttive

comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo  n.  35

del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento  delle  direttive

comunitarie, concernenti l'adeguamento  al  progresso  scientifico  e

tecnico della materia del trasporto di merci  pericolose  su  strada,

recanti modifiche degli allegati A e B  dell'ADR,  dell'allegato  del

RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti  allegati

all'ADN;

Ritenuto   opportuno   trasporre   nell'ordinamento   interno    le

disposizioni della direttiva 2025/149/UE;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

            Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo

                 27 gennaio 2010, n. 35

 

1. Le lettere a), b)  e  c)  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili  a  decorrere

dal 1° gennaio 2025, restando inteso che i termini "parte contraente"

sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;

b) nell'allegato del RID,  che  figura  come  appendice  C  della

COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2025,  restando  inteso

che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai  termini

"Stato membro", ove opportuno;

c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili  con  effetto  a

decorrere dal 1° gennaio 2025, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed  h)

e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'

sostituito con "Stato membro", ove opportuno».

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

[photo credits]

 

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