Ripartiti i ruoli tra agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf), Rfi, imprese ferroviarie e altri soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose
In attuazione della direttiva n. 238/2018, recante "Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID", il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2018, n. 131) ha individuato compiti e ruoli di:
- agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf);
- rete ferroviaria italiana (Rfi);
- imprese ferroviarie e altri soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose.
Previsti anche obblighi comuni a tutti i soggetti come, ad esempio, garantire anche attraverso specifiche clausole contrattuali ovvero attraverso accordi con società terze il ripristino delle anormalità minori rilevate dalle autorità di controllo.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 maggio 2018.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 maggio 2018 Attuazione della direttiva n. 238 dell'8 maggio 2018, recante: «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35». (18A03937) in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2018, n. 131 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose che abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i correlati provvedimenti di attuazione; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, «Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, recante autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 ed in particolare l'allegato all'appendice C - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia (RID); Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2017 n. 585 - Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018); Vista la direttiva (UE) n. 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie in fase di recepimento; Vista la direttiva (UE) n. 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea in fase di recepimento; Vista la circolare n. 59 del 23 novembre 2017 della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie relativa al rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container); Vista la circolare ANSF n. 14110 del 27 dicembre 2017 contenente le istruzioni operative per l'irrogazione di sanzioni da parte dell'ANSF; Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato rilasciato con nota prot. CT 18266/2017 sez. VII relativo agli obblighi di accertamento delle violazioni nell'ambito del trasporto di merci pericolose per ferrovia; Vista la direttiva del Ministro prot. n. 238 dell'8 maggio 2018 con cui sono state date indicazioni per riordinare e regolamentare i rapporti tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei compiti loro gia' attribuiti dalla normativa vigente nel trasporto di merci pericolose per ferrovia; Ritenuto di dover dare immediata attuazione alla succitata direttiva; Ravvisata la necessita' di garantire un rafforzamento delle attivita' di controllo e vigilanza in materia di trasporto ferroviario delle merci pericolose. Cio' anche alla luce delle direttive europee di recente emanazione ed in fase di recepimento che hanno inserito nell'ambito di tali direttive nuove figure ed attribuito specifiche responsabilita' a nuovi soggetti; Decreta: Art. 1 Definizioni ed acronimi Ai fini del presente decreto, si definiscono: 1. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; 2. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; 3. ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; 4. codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose, adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965; 5. convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione; 6. Dipartimento: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale; 7. ANSF: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; 8. RFI: Gestore dell'infrastruttura nazionale; 9. POLFER: Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio polizia ferroviaria. Art. 2 Obiettivi 1. Obiettivi del presente decreto sono: a) riordinare in un unico atto le attivita' dei soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose per ferrovia: R.F.I., imprese ferroviarie ed altri soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose, Dipartimento ed A.N.S.F; b) riepilogare i compiti specifici dei diversi soggetti al fine di garantire i piu' elevati livelli di sicurezza dei trasporti di merci pericolose per ferrovia nel rispetto del quadro normativo vigente e nelle more del riordino complessivo delle norme di settore. Art. 3 Autorita' competenti RID 1. Al Dipartimento in qualita' di Autorita' competente sono attribuite fra quelle previste nel testo del RID le competenze in materia di: a. relazioni con organismi internazionali; b. aspetti attinenti all'intermodalita' del trasporto di merci pericolose; c. approvazione della classificazione di pericolo delle sostanze; d. autorizzazioni al trasporto per i casi previsti ai comma 5 e 6 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35; e. stipula e notifica di accordi multilaterali tra Stati, in deroga alle disposizioni del RID; f. riconoscimento, notifica e vigilanza di Organismi di certificazione ed ispezione per attivita' svolte in ambito RID; g. rilascio del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose per ferrovia. 2. Restano fermi i compiti e le responsabilita' gia' attribuiti dalla normativa vigente ad altri Organi statali e regionali riguardo alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia. Art. 4 ANSF 1. L'ANSF nell'ambito della propria attivita' sul trasporto di merci pericolose svolge i seguenti compiti: a) monitora nell'ambito dei controlli a campione in forma di audit, sopralluoghi ed ispezioni l'adeguatezza dei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture ferroviari, con particolare riguardo alla formazione del personale circa l'assolvimento degli obblighi di cui alla sezione 1.4.3.6 ed al capitolo 1.11 del RID; b) propone al Dipartimento, se del caso, un elenco di misure per l'individuazione, la classificazione e la gestione delle non conformita' e dei rilievi e ove approvate le fa proprie ed emana le relative disposizioni e se del caso le sanzioni a carico dei soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose per ferrovia in applicazione dell'art. 18 della legge n. 122/2016; c) garantisce idoneo supporto tecnico per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale POLFER dedicato alle attivita' di vigilanza e controllo; d) nell'ambito della relazione annuale che trasmette al Dipartimento sulle attivita' svolte fornisce, anche sulla base delle risultanze delle attivita' di vigilanza condotte, eventuali segnalazioni, contributi e valutazioni tecniche per l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose ivi comprese proposte di norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive di interesse nazionale e prescrizioni ai fini dell'autorizzazione di cui al art. 3 comma 2 lettera d; e) promuove e sostiene anche su input del Dipartimento scambi di esperienze con le autorita' di vigilanza e controllo di altri Stati; f) emana apposite linee guida al fine di garantire la sicurezza nei casi di cui al punto 1.4.2.2.4 del RID relativi alla prosecuzione del trasporto per il quale non e' possibile il ripristino della conformita' al RID; g) cura l'ammissione tecnica e l'autorizzazione di messa in servizio di carri adibiti al trasporto di merci pericolose nonche' le eventuali modifiche del fascicolo e del libretto cisterna anche acquisendo le certificazioni relative al RID rilasciate dagli organismi a tal fine riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; h) garantisce che la formazione dei cui al capitolo 1.3 del RID sia accessibile a tutti anche attraverso i Centri di formazione riconosciuti, in osservanza dell'art. 17 del decreto legislativo n. 162/2007».; i) segnala eventuali criticita' e fornisce al Dipartimento tutto il necessario supporto per la formazione della posizione italiana in seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali (UE, OTIF, UNECE). Art. 5 RFI 1. RFI garantisce l'assolvimento degli obblighi di cui alla sottosezione 1.4.3.6 ed ai capitoli 1.10 ed 1.11 del RID, anche attraverso il proprio Responsabile di scalo, secondo quanto previsto nei propri sistemi di gestione della sicurezza. 2. RFI provvede a: a. predisporre una pianificazione annuale delle attivita' di controllo per verificare la conformita' al RID dei trasporti di merci pericolose per come previsti dalla sez. 1.8.1 del RID ed ad effettuare controlli a campione o mirati su richiesta di ANSF o del Dipartimento; b. emanare proprie disposizioni ed a fornire la necessaria assistenza amministrativa al trasportatore rispetto a quanto previsto al punto 1.4.2.2.4 del RID, nel rispetto dei principi indicati da ANSF; c. fornire supporto tecnico all'autorita' competente di cui al precedente art. 3 ed ad ANSF in ordine a: disposizioni di standard tecnici e tecnologici e di procedure applicative per il trasporto di merci pericolose su ferrovia; autorizzazioni al trasporto di particolari merci pericolose (esplosivi radioattivi, infettanti e particolari perossidi) e di materie non ricomprese in quelle gia' autorizzate nel certificato di omologazione della cisterna; deroghe temporanee nazionali e proposte di accordi multilaterali; d. segnalare eventuali criticita' e fornire al Dipartimento tutte le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana in seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali (UE, OTIF, UNECE); e. garantire con proprie disposizioni affinche' sulle proprie linee e nei propri scali venga predisposto da parte degli operatori coinvolti un servizio di ripristino delle anormalita' rilevate ai fini della prosecuzione del trasporto in tempi brevi, anche attraverso l'inserimento di specifiche penalita' contrattuali; f. supportare il Dipartimento nelle attivita' di sviluppo di piattaforme logistiche ed informatiche nazionali ed europee volte a garantire l'incremento della sicurezza e la tracciabilita' delle informazioni relativamente al trasporto di merci pericolose. Art. 6 Altri gestori dell'infrastruttura Le disposizioni di cui al precedente art. 5, sono valide anche per gli altri gestori delle infrastrutture delle reti interconnesse fermo restando quanto disposto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80 relativamente agli obblighi di vigilanza, mentre riguardo alle ferrovie isolate, l'ANSF emanera', come necessario, specifiche indicazioni nell'ambito dell'individuazione degli standard tecnici prevista ai sensi dell'art. 15-ter del decreto-legge n. 148, del 16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172, del 4 dicembre 2017. Art. 7 Obblighi per tutti i soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose per ferrovia 1. Tutti gli operatori della catena logistica che hanno responsabilita' nel trasporto di merci pericolose per ferrovia sono tenuti a: a) rispettare gli obblighi loro assegnati dal RID con particolare riguardo a quelli richiamati, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3; b) garantire anche attraverso specifiche clausole contrattali ovvero attraverso accordi con societa' terze il ripristino delle anormalita' minori rilevate dalle autorita' di controllo o da altri soggetti coinvolti nel trasporto sia lungo la rete che presso gli scali terminali al fine di consentire la prosecuzione in tempi brevi del trasporto; c) garantire in maniera tracciabile l'avvenuto assolvimento dei succitati obblighi. 2. In particolare le imprese ferroviarie e le imprese che forniscono il servizio di manovra o che effettuano attivita' di trasporto ferroviario di merci pericolose devono prevedere, anche all'interno dei propri sistemi di gestione della sicurezza, che i responsabili di scalo dell'impresa imprese: forniscano al gestore tutte le informazioni attinenti all'attivita' nel trasporto di merci pericolose delle imprese ferroviarie necessarie per l'elaborazione delle «Procedure organizzative»; attivino anche attraverso strumenti informatici gli specifici accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998, finalizzati ad assicurare la prenotazione della partenza e l'informazione della consegna delle unita' di carico e/o dei carri al fine di evitare le soste al di fuori degli stabilimenti di arrivo; elaborino le procedure di controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima della partenza; rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in particolare quelle inerenti alla permanenza nello scalo dei carri di merci pericolose; verifichino che le ditte speditrici/destinatarie adempiano a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente del 20 ottobre 1998 (dotazione di apparecchiature portatili di rilevazione gas, di materiali per l'assorbimento e il contenimento dello spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di controllo e verifica visiva dell'integrita' e idoneita' di ogni singolo carro prima dello svincolo); prevedano apposite procedure e specifiche clausole contrattuali per garantire in tempi brevi il ripristino in loco di piccole anomalie. Le suddette attivita', ricomprese tra quelle relative al trasporto di merci pericolose, saranno oggetto di controllo da parte dei soggetti individuati dalla vigente normativa (RFI, ANSF e POLFER). Art. 8 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.