Messa in sicurezza: contributi pubblici e certificazione

Progettazione definitiva ed esecutiva, relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade

Messa in sicurezza per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed  efficientamento energetico  delle  scuole,  degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade. È quanto si legge nel D.M. Interno 31 dicembre 2019 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020 - con il quale vengono dettate le regole indirizzate agli enti locali per accedere ai finanziamenti pubblici.

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La modalita' di certificazione presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali («Area cwrtificati - TBEL, altri certificati») accessibile dal sito web della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa all'attribuzione, per  l'anno  2020.

Di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 dicembre 2019

Approvazione della modalita' di  certificazione  per  l'assegnazione,

nell'anno 2020, del contributo agli  enti  locali  per  la  copertura

della spesa di progettazione definitiva  ed  esecutiva,  relativa  ad

interventi di messa in sicurezza. (20A00061)

(GU n.4 del 7-1-2020)

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

della finanza locale

 

Visto il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

(in S.O. n. 45/L alla Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  30  dicembre

2019),  che  dispone  testualmente:  «Al   fine   di   favorire   gli

investimenti,  sono  assegnati  agli  enti  locali,  per   spesa   di

progettazione definitiva ed  esecutiva,  relativa  ad  interventi  di

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,  di  messa

in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico  delle  scuole,  degli

edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per  investimenti

di  messa   in   sicurezza   di   strade,   contributi   soggetti   a

rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020,  di

128 milioni di euro per l'anno 2021,  di  170  milioni  di  euro  per

l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023

al 2034.»;

Visto il successivo comma 52 del medesimo art.  1  della  legge  27

dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: «Gli enti locali comunicano le

richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro  il  termine

perentorio  del  15  gennaio  dell'esercizio   di   riferimento   del

contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni  riferite

al livello progettuale per il quale si  chiede  il  contributo  e  il

codice unico di progetto  (CUP)  valido  dell'opera  che  si  intende

realizzare;  b)  le  informazioni  necessarie   per   permettere   il

monitoraggio complessivo degli interventi di messa in  sicurezza  del

territorio  a  rischio  idrogeologico,  di  messa  in  sicurezza   ed

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del

patrimonio degli enti locali, nonche' per investimenti  di  messa  in

sicurezza di strade. Ciascun ente locale  puo'  inviare  fino  ad  un

massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e  la

progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione  degli

enti locali, a un intervento compreso negli  strumenti  programmatori

del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»;

Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati i

dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate,  al  fine  di

determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo

da  assegnare,  in  applicazione  dei   criteri   di   priorita'   e,

eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54

del citato art. 1;

Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art.  2  del  decreto

legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  si  intendono  i  comuni,  le

province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'

isolane e le unioni di comuni;

Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle

procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che

prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,

l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la

semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che

gli enti interessati devono rispettare per richiedere  il  contributo

erariale predetto per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto

in  esame  consiste  nella   approvazione   di   una   modalita'   di

certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

 

        Decreta:

                               Art. 1

               Enti locali destinatari del contributo

 

1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  il   contributo   soggetto   a

rendicontazione a copertura della spesa di  progettazione  definitiva

ed esecutiva, relativa  ad  interventi  di  messa  in  sicurezza  del

territorio  a  rischio  idrogeologico,  di  messa  in  sicurezza   ed

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del

patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in  sicurezza

di strade,  i  comuni,  le  province,  le  citta'  metropolitane,  le

comunita' montane, le  comunita'  isolane  e  le  unioni  di  comuni,

presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -  Direzione

centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini  di  cui

ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

   Art. 2

                     Modalita' di certificazione

 

1. E' approvata la modalita' di certificazione  presente  nell'area

riservata del Sistema certificazioni enti locali («AREA CERTIFICATI -

TBEL, altri certificati») accessibile dal sito  web  della  Direzione

centrale       della       finanza        locale        all'indirizzo

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify

relativa all'attribuzione, per  l'anno  2020,  a  favore  di  comuni,

province, citta' metropolitane, comunita' montane, comunita'  isolane

ed unioni di comuni, di un contributo  a  copertura  della  spesa  di

progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  relativa  agli  interventi

definiti dal comma 51 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.

160.

         Art. 3

                       Termini di trasmissione

 

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province,  le

citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le

unioni di comuni, devono presentare  telematicamente,  esclusivamente

con le modalita' di cui all'art. 2, richiesta di contributo entro  il

termine perentorio, a pena di  decadenza,  delle  ore  24,00  del  15

gennaio 2020.

    Art. 4

                       Istruzioni e specifiche

 

1.  La  richiesta  di  contributo,  munita  della   sottoscrizione,

mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante  legale  e

del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalita'  e

termini diversi da quelli previsti dal  presente  decreto  non  sara'

ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli

2 e 3.

2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la

certezza   del   dato   riportato   nel   modello   gia'    trasmesso

telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai  fini  del

corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.

3. E' facolta' degli enti, che avessero necessita' di rettificare i

dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova

certificazione, comunque entro il termine  delle  ore  24,00  del  15

gennaio 2020, previo annullamento della precedente certificazione che

perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

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