Milleproroghe: misure per l'ambiente e la sicurezza sul lavoro sono riportate in alcuni articoli del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale del del 30 dicembre 2021, n. 309).
In particolare, si tratta di disposizioni in materia di:
- etichettatura degli imballaggi, fondo per la transizione energetica nel settore industriale e sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metalli (art. 11);
- fondi per le imprese di interesse strategico nazionale (Ilva) destinati a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale e di decarbonizzazione (art. 21);
- operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria e potenziamento delle risorse umane dell'Inail (art. 9);
- assunzioni del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 1 e 2);
- settori di rilevanza strategica (sicurezza informatica; art. 17).
Di seguito il testo delle misure elencate sopra.
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Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309)
Vigente al: 31-12-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche' di
adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e
l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature,
nonche' in materia di innovazione tecnologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni
di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle universita'
statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e
2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del
fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di facolta' assunzionali previste
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e
gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 313, in materia di facolta' assunzionali di personale
della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non
dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per
il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2022»;
b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato,
le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite
dalle seguenti: «50 unita' appartenenti all'Area II, posizione
economica F2,».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro
102.017 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle
facolta' assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e
disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
in materia di facolta' assunzionali del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca mediante apposite
procedure concorsuali pubbliche, le parole «entro il 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».
8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 259:
1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei
concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole
«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e
2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi
negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381,
lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo
19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre
2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;
b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi
di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo
2022».
9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in materia di facolta' assunzionali del Ministero dell'economia e
delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attivita' e i
servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonche' di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture
della giustizia tributaria, le parole «per l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero dello
sviluppo economico, le parole «nel triennio 2019-2021» sono
sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».
11. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, in materia di facolta' assunzionali del Ministero dello sviluppo
economico, le parole: «di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro
18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11.365.430 per l'anno
2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a
decorrere dall'anno 2024».
12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attivita' e
organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR):
1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 marzo 2022»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione» e la parola «adotta» e' sostituita dalle seguenti:
«e' adottato»;
3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di
prima applicazione il Piano e' adottato entro il 30 aprile 2022 e
fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»;
b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di
personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole
«per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
13. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, in materia di regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, le parole «31 gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
14. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio
2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234
del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre
2022.
15. La validita' della graduatoria della procedura speciale di
reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo
Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2022.
16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e
internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale e delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei
componenti in carica del Consiglio centrale interforze della
rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonche' dei
consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del
personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2022.
19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore
del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata
massima di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di
continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali
di durata non superiore al quadriennio.»;
b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore
dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.»;
c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.».
20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite
le seguenti: «e, se non raggiunti dal limite di eta' al termine del
triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta' e comunque
al massimo per un altro anno,»;
b) al comma 4, la parola «mandato» e' sostituita dalla seguente:
«triennio».
21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma
20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n.
189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di
finanza, dopo primo periodo e' inserito il seguente: «Se non
raggiunto dal limite di eta' al termine del triennio, il Comandante
generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e comunque al
massimo per un altro anno.».
23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,
come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche
ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica
dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24
dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al 31 maggio 2022, al fine
di garantire la piena operativita' dell'Istituto.
25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936,
in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con
quella del Consiglio di cui al successivo articolo 7, comma 1, al
fine di assicurare il completamento del programma di attivita', il
termine di scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato
sino al termine della durata del Consiglio».
26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono
sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;
b) alla lettera h), le parole «inderogabilmente entro il 31
luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro
il 31 marzo 2022».
27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno
assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attivita' di
pubblica utilita' di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 1, comma 495,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto a decorrere
dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. La durata degli incarichi di collaborazione gia' autorizzati
alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 253, e' prorogata, se inferiore, fino al limite di durata
massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Alla
compensazione degli oneri di cui al presente comma, nel limite
massimo di euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro
4.000.000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali, e quanto a euro
5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della
cultura.
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, relativo all'acquisizione di certificati e informazioni
attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida
rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo
sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunita' Europea
dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui
guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.
4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma
1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al
contributo economico per i familiari del personale delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze
armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate
nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale
dirigente della Polizia di Stato, le parole «1° gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
(omissis)
Art. 9
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, relativo all'operativita' del personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».
3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i
termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: «10-ter. Le
pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare e
ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla
contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, e
seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi
erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato.».
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre
2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo
3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del
presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della
legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai datori
di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono
soppresse.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere
dal secondo anno successivo a quello di operativita' del registro
unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe
delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad
essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalita'
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato
di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano gia' regolarmente
accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono
accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane
dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove
Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita' dopo l'emergenza
epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
(omissis)
Art. 11
Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, e'
inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione
ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee
guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».
3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la
transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo
23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'
stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1°
gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.
4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6,
della legge 23 luglio 2009, n. 99.
5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza
radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o
prodotti in metallo, e' prorogato di ulteriori 60 giorni.
(omissis)
Art. 17
Proroga in materia di esercizio di poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
(omissis)
Art. 21
Imprese di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il
decimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le somme rivenienti dalla
sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio
dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un ammontare complessivo
non eccedente euro 450 milioni, previa restituzione dei finanziamenti
statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. Quanto alle
disponibilita' eccedenti le predette somme, il suddetto patrimonio e'
destinato a interventi volti alla tutela della sicurezza e della
salute, nonche' di ripristino e di bonifica ambientale del sito
siderurgico di Taranto e della connessa centrale termoelettrica
previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA
S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il
provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del
7 settembre 2018 per un ammontare complessivo non eccedente euro 190
milioni, nonche', fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel
rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a
progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio
presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del
gestore dello stabilimento stesso.».
2. All'articolo 1, comma 6-undecies, primo periodo, del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole «per essere destinate
al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica
ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione
straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e
riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto
e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «per essere destinate al
finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3,
comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015».
3. All'articolo 13 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «per l'attuazione e la
realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale,
compresi gli interventi gia' autorizzati a valere sui finanziamenti
statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'attuazione e la realizzazione degli interventi e progetti di cui
all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015»;
b) al comma 1-ter, le parole «si attua nel senso che, a seguito
del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme
rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate
all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in
amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli
investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante
definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di
trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle
ulteriori finalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le
societa' del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria» sono
sostituite dalle seguenti: «si attua nel senso che, anche a seguito
del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme
rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate
all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui al
medesimo articolo 3, comma 1».
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
(omissis)