Milleproroghe: le misure per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro

Milleproroghe ambiente sicurezza
Disposizioni su imballaggi, sorveglianza radiometrica e ispettorato nazionale del Lavoro nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

Milleproroghe: misure per l'ambiente e la sicurezza sul lavoro sono riportate in alcuni articoli del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale del del 30 dicembre 2021, n. 309).

In particolare, si tratta di disposizioni in materia di:

  • etichettatura degli imballaggi, fondo per la transizione energetica nel settore industriale e sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metalli (art. 11);
  • fondi per le imprese di interesse strategico nazionale (Ilva) destinati a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale e di decarbonizzazione (art. 21);
  • operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, contribuzione di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria e potenziamento delle risorse umane dell'Inail (art. 9);
  • assunzioni del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 1 e 2);
  • settori di rilevanza strategica (sicurezza informatica; art. 17).

 

Di seguito il testo delle misure elencate sopra.

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Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309)

 

Vigente al: 31-12-2021

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla

proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di

garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  nonche'  di

adottare  misure  organizzative   essenziali   per   l'efficienza   e

l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e  magistrature,

nonche' in materia di innovazione tecnologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

                    Proroga di termini in materia

                    di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.

216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.

14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di  personale

a  tempo  indeterminato,  le  parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.

15, in materia di autorizzazioni alle  assunzioni  per  esigenze  del

comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2022».

3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle  assunzioni

di personale a tempo indeterminato presso  le  amministrazioni  dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici

non economici, gli uffici giudiziari e il sistema  delle  universita'

statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e

2020» e  le  parole  «31  dicembre  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono

sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;

b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale  a

tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del

fuoco e soccorso pubblico, le parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre

2017,  n.  205,  in  materia  di   facolta'   assunzionali   previste

nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi  i  Corpi

di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie  e

gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2022».

5. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313, in materia di facolta' assunzionali di personale

della  carriera  prefettizia  e  di  livello   dirigenziale   e   non

dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per

il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31

dicembre 2022»;

b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad

assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato,

le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:

«per i  trienni  2019-2021  e  2022-2024»  e  le  parole  «50  unita'

appartenenti all'Area II, posizione economica  F1,»  sono  sostituite

dalle  seguenti:  «50  unita'  appartenenti  all'Area  II,  posizione

economica F2,».

6. Agli oneri derivanti dal  comma  5,  lettera  b),  pari  a  euro

102.017 a  decorrere  dall'anno  2022  si  provvede  a  valere  sulle

facolta'  assunzionali  dell'Avvocatura  dello   Stato   maturate   e

disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,

in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dell'istruzione  e

del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  mediante  apposite

procedure concorsuali pubbliche, le  parole  «entro  il  31  dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».

8.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 259:

1) al comma 1, in materia di svolgimento  delle  procedure  dei

concorsi  indetti  o  da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle

qualifiche delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco,  del  personale  dell'amministrazione

penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole

«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;

2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli  anni  2020  e

2021, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi

negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e  d),

della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dall'articolo  1,  comma  381,

lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dall'articolo

19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.

8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30  dicembre

2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;

b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi

di formazione previsti per il personale  delle  Forze  armate,  delle

Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le

parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti  «31  marzo

2022».

9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

in materia di facolta' assunzionali  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze al fine di potenziare e accelerare  le  attivita'  e  i

servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonche'  di

incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle  strutture

della  giustizia  tributaria,  le  parole  «per  l'anno  2021»   sono

sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo  20  febbraio

2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dello

sviluppo  economico,  le  parole  «nel   triennio   2019-2021»   sono

sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».

11. All'articolo 1, comma 328, della legge  27  dicembre  2019,  n.

160, in materia di facolta' assunzionali del Ministero dello sviluppo

economico, le parole: «di euro 11.365.430 per l'anno  2021,  di  euro

18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno

2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11.365.430 per  l'anno

2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a

decorrere dall'anno 2024».

12.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di  attivita'  e

organizzazione delle pubbliche amministrazioni per  il  rafforzamento

della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR):

1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni  dall'entrata

in vigore del presente  decreto»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«Entro il 31 marzo 2022»;

2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»,  sono

sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la  pubblica

amministrazione» e la parola «adotta» e' sostituita  dalle  seguenti:

«e' adottato»;

3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In sede  di

prima applicazione il Piano e' adottato entro il  30  aprile  2022  e

fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle

seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo  27  ottobre

2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165.»;

b) all'articolo 7-bis, comma 1, in  materia  di  reclutamento  di

personale per il Ministero dell'economia e delle finanze,  le  parole

«per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

13. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.

77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.

108, in  materia  di  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero

dell'economia e delle finanze,  le  parole  «31  gennaio  2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

14. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio

2018-2020 e per  il  triennio  2019-2021,  rispettivamente  ai  sensi

dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo  13  del

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  agosto  2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  234

del 5 ottobre 2019, possono essere  espletate  sino  al  31  dicembre

2022.

15. La validita' della  graduatoria  della  procedura  speciale  di

reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del  medesimo

Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019,

e' prorogata fino al 31 dicembre 2022.

16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

155, in materia  di  autorizzazione  del  personale  dei  servizi  di

informazione per la sicurezza a colloqui  personali  con  detenuti  e

internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle

seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».

17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,

in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del

personale e delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per  la

sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle

seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».

18.  Il  XII  mandato,  relativo  al  quadriennio  2018-2022,   dei

componenti  in  carica  del  Consiglio  centrale   interforze   della

rappresentanza militare, in  scadenza  a  luglio  2022,  nonche'  dei

consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano,  della

Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri

e del Corpo della Guardia di  finanza,  eletti  nelle  categorie  del

personale militare in servizio permanente e volontario, e'  prorogato

fino al 31 dicembre 2022.

19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato  del  direttore

del Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza  (DIS),  il

secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la  durata

massima  di  otto  anni  ed  e'  conferibile,  senza   soluzione   di

continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno  dei  quali

di durata non superiore al quadriennio.»;

b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato  del  direttore

dell'Agenzia informazioni e  sicurezza  esterna  (AISE),  il  secondo

periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima

di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche

con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non

superiore al quadriennio.»;

c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato  del  direttore

dell'Agenzia informazioni  e  sicurezza  interna  (AISI)  il  secondo

periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima

di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche

con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non

superiore al quadriennio.».

20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare  di  cui

al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  in  materia   di

attribuzione  dei  gradi  di  vertice,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono  inserite

le seguenti: «e, se non raggiunti dal limite di eta' al  termine  del

triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque

al massimo per un altro anno,»;

b) al comma 4, la parola «mandato» e' sostituita dalla  seguente:

«triennio».

21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui  al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato  dal  comma

20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in  corso  alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23  aprile  1959,  n.

189, in materia di mandato del Comandante generale della  Guardia  di

finanza,  dopo  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Se  non

raggiunto dal limite di eta' al termine del triennio,  il  Comandante

generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque  al

massimo per un altro anno.».

23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,

come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica  anche

ai mandati in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

24. Il mandato del  Presidente  e  degli  altri  organi  in  carica

dell'Istituto  per  il  credito  sportivo,  istituito  con  legge  24

dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al 31 maggio 2022, al  fine

di garantire la piena operativita' dell'Istituto.

25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.  936,

in  materia  di  mandato  del  Presidente  del  Consiglio   nazionale

dell'economia e  del  lavoro,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con

quella del Consiglio di cui al successivo articolo  7,  comma  1,  al

fine di assicurare il completamento del programma  di  attivita',  il

termine di scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato

sino al termine della durata del Consiglio».

26. All'articolo 1, comma 446, della legge  30  dicembre  2018,  n.

145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'alinea,  le  parole  «Nel   triennio   2019-2021,»   sono

sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;

b) alla lettera h),  le  parole  «inderogabilmente  entro  il  31

luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente  entro

il 31 marzo 2022».

27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno

assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attivita'  di

pubblica utilita' di cui agli articoli 2 del decreto  legislativo  1°

dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.

280, o che procedono alla loro assunzione a tempo  indeterminato,  ai

sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30  dicembre  2018,  n.

145, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 1, comma  495,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  riconosciuto  a  decorrere

dall'anno 2022 il contributo di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del

decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere  dal  2022,

si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28. La durata degli incarichi di  collaborazione  gia'  autorizzati

alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ai  sensi

dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre

2020, n. 253, e' prorogata, se inferiore, fino al  limite  di  durata

massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Alla

compensazione degli oneri  di  cui  al  presente  comma,  nel  limite

massimo di euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro

4.000.000, mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dei beni e delle attivita' culturali, e  quanto  a  euro

5.340.500, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte

corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  della

cultura.

 

                               Art. 2

Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero

  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del

  Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in

materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole  «31  dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n.  35,  relativo  all'acquisizione  di  certificati  e  informazioni

attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31  dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo  30

aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di  guida

rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio

economico europeo, i titolari di  patenti  di  guida  rilasciate  dal

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti  in  Italia

alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   in

considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo

sul  recesso  dall'Unione   Europea   e   dalla   Comunita'   Europea

dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del

Nord, possono condurre sul  territorio  nazionale  veicoli  alla  cui

guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.

4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma

1,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  relative  al

contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di

polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze

armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di

gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate

nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

5. Alla compensazione  degli  oneri  in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni  di  euro

per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo  al  Ministero

dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo

al Ministero della difesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29

maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del  personale

dirigente della Polizia di Stato, le parole «1°  gennaio  2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

(omissis)

Art. 9

             Proroga di termini in materie di competenza

         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31  dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre

2018,   n.   145,    relativo    all'operativita'    del    personale

dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».

3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante  i

termini  di  prescrizione  riferiti  agli  obblighi   relativi   alla

contribuzione di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) dopo il comma 10-bis e'  inserito  il  seguente:  «10-ter.  Le

pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare  e

ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi  relativi  alla

contribuzione di previdenza  e  di  assistenza  sociale  obbligatoria

dovuti alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,  e

seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai  compensi

erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e

figure assimilate. Sono fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti

giurisdizionali passati in giudicato.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  dell'articolo  116  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31  dicembre

2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni  di  previdenza  e  di

assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis  dell'articolo

3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3  del

presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo  articolo  3  della

legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non

si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.

5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  14  settembre

2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai  datori

di lavoro che occupano mediamente fino a quindici  dipendenti,»  sono

soppresse.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a  decorrere

dal secondo anno successivo a quello  di  operativita'  del  registro

unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle  organizzazioni

non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10  del

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  all'anagrafe

delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le  quali  continuano  ad

essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalita'

stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23

luglio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del  volontariato

di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del  decreto-legge

25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22

maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022.  Le  Organizzazioni  di

volontariato e le associazioni di promozione sociale,  coinvolte  nel

processo  di  trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del  decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non  siano  gia'  regolarmente

accreditate  al  cinque  per  mille  nell'esercizio   2021,   possono

accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita'

stabilite dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

7. Le disposizioni di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle  risorse  umane

dell'INAIL, sono ulteriormente  prorogate  fino  al  31  marzo  2022.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per

l'anno 2022, si provvede  a  valere  sul  bilancio  dell'INAIL.  Alla

compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   parte

corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77,  relativo  alla  costituzione  del  «Fondo  Nuove

Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita'  dopo  l'emergenza

epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono  sostituite

dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

(omissis)

      Art. 11

       Proroga di termini in materia di transizione ecologica

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.

183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.

21, relativo all'etichettatura degli imballaggi,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «1°  gennaio  2022»   sono

sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

dopo il comma 5,  relativo  all'etichettatura  degli  imballaggi,  e'

inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente disposizione, il Ministro della  transizione

ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare,  le  linee

guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».

3. Il termine per l'erogazione  delle  risorse  del  fondo  per  la

transizione energetica nel settore industriale  di  cui  all'articolo

23, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e'

stabilito, con esclusivo riferimento ai costi  sostenuti  tra  il  1°

gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.

4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorita' per l'energia  elettrica

e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6,

della legge 23 luglio 2009, n. 99.

5. Il  termine  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto

legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza

radiometrica  su  materiali,  o  prodotti  semilavorati  metallici  o

prodotti in metallo, e' prorogato di ulteriori 60 giorni.

(omissis)

Art. 17

         Proroga in materia di esercizio di poteri speciali

                 nei settori di rilevanza strategica

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,

relativo all'esercizio di poteri speciali nei  settori  di  rilevanza

strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le  parole  «fino  al  31  dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b)  al  comma  3-quater,  le  parole  «31  dicembre  2021»   sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

(omissis)

Art. 21

              Imprese di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il

decimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le somme rivenienti dalla

sottoscrizione delle  obbligazioni  sono  versate  in  un  patrimonio

dell'emittente destinato  all'attuazione  e  alla  realizzazione  del

piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria

di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29

settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un  ammontare  complessivo

non eccedente euro 450 milioni, previa restituzione dei finanziamenti

statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4

dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º

febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. Quanto alle

disponibilita' eccedenti le predette somme, il suddetto patrimonio e'

destinato a interventi volti alla  tutela  della  sicurezza  e  della

salute, nonche' di ripristino  e  di  bonifica  ambientale  del  sito

siderurgico di  Taranto  e  della  connessa  centrale  termoelettrica

previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di  ILVA

S.p.A.  e  dal  gestore  dello  stabilimento  in  coerenza   con   il

provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559  del

7 settembre 2018 per un ammontare complessivo non eccedente euro  190

milioni, nonche', fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel

rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a

progetti  di  decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio

presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del

gestore dello stabilimento stesso.».

2.  All'articolo  1,   comma   6-undecies,   primo   periodo,   del

decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole «per essere  destinate

al finanziamento di interventi  per  il  risanamento  e  la  bonifica

ambientale dei siti facenti capo ad Ilva  S.p.A.  in  amministrazione

straordinaria  e,  in  via  subordinata,  alla   riqualificazione   e

riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di  Taranto

e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «per essere destinate al

finanziamento degli interventi e  progetti  di  cui  all'articolo  3,

comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015».

3. All'articolo  13  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «per l'attuazione e  la

realizzazione di interventi di  risanamento  e  bonifica  ambientale,

compresi gli interventi gia' autorizzati a valere  sui  finanziamenti

statali di cui  all'articolo  1,  comma  6-bis  del  decreto-legge  4

dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°

febbraio  2016,  n.  13»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per

l'attuazione e la realizzazione degli interventi e  progetti  di  cui

all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015»;

b) al comma 1-ter, le parole «si attua nel senso che,  a  seguito

del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva,  le  somme

rivenienti dalla sottoscrizione  delle  obbligazioni  sono  destinate

all'attuazione  e  realizzazione  del  piano  delle  misure  e  delle

attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in

amministrazione straordinaria nei  limiti  di  quanto  eccedente  gli

investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta  vincolante

definitiva   del   soggetto   aggiudicatario   della   procedura   di

trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte,  alle

ulteriori finalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le

societa' del  gruppo  Ilva  in  amministrazione  straordinaria»  sono

sostituite dalle seguenti: «si attua nel senso che, anche  a  seguito

del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva,  le  somme

rivenienti dalla sottoscrizione  delle  obbligazioni  sono  destinate

all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui  al

medesimo articolo 3, comma 1».

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  e'

subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi

dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea.

(omissis)

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