Misure urgenti per l'energia: convertito, con modifiche, il D.L. n. 17/2022 sul contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
In particolare, la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n. 98) ha introdotto nuovi articoli relativi a:
- rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia;
- strategia nazionale contro la povertà energetica;
- requisiti degli impianti termici;
- semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti;
- installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale;
- misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici;
- riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli;
- sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano;
- semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche;
- integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali;
- disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica;
- disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici.
Al titolo II sono riportate disposizioni in materia di politiche industriali orientate alla transizione ecologica, il titolo III è dedicato a misure per regioni ed enti locali, mentre il titolo IV, rubricato "Altre misure urgenti", contiene disposizioni sui piani del Pnrr e conferma gli articoli, già presenti nel D.L. n. 17/2022, su commissioni Via/Vas e sorveglianza radiometrica.
Di seguito il testo del D.L. n. 17/2022 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.
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Testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 50 del 1° marzo 2022), coordinato con la legge di
conversione 27 aprile 2022, n. 34 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 5), recante: «Misure urgenti per il contenimento
dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali.». (22A02680)
(Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n.98)
Vigente al: 28-4-2022
Titolo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI
RINNOVABILI
Capo I
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Azzeramento degli oneri di sistema
per il secondo trimestre 2022
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le
aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre
2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate
alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche
connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari
a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31
maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 2
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali
nel settore del gas
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,
l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a
concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo e'
trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 2-bis
Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia
1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse
destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei
settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento
alle disponibilita' in conto residui trasferite alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:
a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n.
171;
5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n.
234;
6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
7) articolo 1 del presente decreto;
b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:
1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n.
130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n.
171;
2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n.
234;
3) articolo 2 del presente decreto.
2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di
cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al
Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas
naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle
risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle
disponibilita' in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto
elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione
ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della
transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una
relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori
elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare
riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel
dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.
Art. 3
Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la
fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate
dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la
fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza
dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla
CSEA entro il 31 maggio 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 3-bis
Strategia nazionale contro la poverta' energetica
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al
comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale
contro la poverta' energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi
indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di
misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle
azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito
delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed
efficace il fenomeno della poverta' energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis e'
sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione
sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della
Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla
Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da
favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione
dell'aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma
6-bis e' attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
Art. 4
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese energivore
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel secondo trimestre 2022.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese
di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo
trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed
utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia
elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo al
prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa
al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di
cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti
energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per
le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici
impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione
degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei
piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in
caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo
svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari,
giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si
considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di
utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al
recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al
periodo precedente, previa comunicazione all'autorita' competente che
ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di
cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31
dicembre 2022.
Art. 5
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese a forte consumo di gas naturale
1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2
e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per
cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,
consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di gas
naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al
decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.
541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha
consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo
di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di
cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 6
Interventi in favore del settore dell'autotrasporto
1. In considerazione degli effetti economici derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al
fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali
risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria, per il
medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma
106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio nel settore
del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o
stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di
trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima
generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonche' Euro
VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, e' riconosciuto, per l'anno
2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un
contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per
cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei
predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con
particolare riguardo alle procedure di concessione del credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.
5. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio e di
compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo
altresi' il processo di incremento dell'efficienza energetica nel
settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede
legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita'
logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di
trasporto ad elevata sostenibilita' ad alimentazione alternativa a
metano liquefatto, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite
massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di
credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese
sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto
di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti
mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito
d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con
particolare riguardo alle procedure di concessione del credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi
79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
Art. 7
Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano
1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le
risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e
societa' sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli
aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i termini
di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i
criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n.
205 del 2017 e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022
per le finalita' di cui al comma 1.
3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma
923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31
luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento
del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto
2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022
devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 8
Sostegno alle esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti agli
aumenti dei prezzi dell'energia
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, e' inserito il
seguente:
« 14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al
presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime
condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di
liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti
dagli aumenti dei prezzi dell'energia. »;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole « A
decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono
inserite le seguenti: « . Fino al 30 giugno 2022 la predetta
commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti
concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle
imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei
prezzi dell'energia».
Capo II
Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica
Art. 9
Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel
caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un
incremento della potenza installata e la necessita' di ulteriori
opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione
delle medesime opere connesse e' soggetta alla procedura semplificata
di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche
degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della
tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 »;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
« 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto
e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di
un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza
pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato,
calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato
per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la superficie
planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo pari alla
superficie autorizzata piu' una tolleranza complessiva del 20 per
cento; la superficie autorizzata e' definita dal perimetro
individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando
sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli
aerogeneratori autorizzati piu' esterni»;
c) il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
« 3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" (h2)
raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende il prodotto tra
l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita' delle
pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i diametri
del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore
esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)».
1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
« 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita',
anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come
individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli
edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti
ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la
realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete
elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle
relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o
adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici,
strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione
ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi,
autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati,
ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a
eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui
all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e
fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo
codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la
realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo
rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente
ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in
presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c),
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai
soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture
non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista
panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in
materiali della tradizione locale ».
1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
« 9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti
fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di
connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati
in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche'
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in
cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i
quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia
attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e di
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello
stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti
agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3
chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e
commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2
dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilita'
alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del
medesimo decreto, e' elevato a 20 MW per queste tipologie di
impianti, purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al
comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale
risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera
f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con
edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative
opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora
la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per
l'edificazione ».
1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2
(M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1
(Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1
(Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la
copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto
adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.
1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:
a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione
energetica a combustibili fossili da parte delle societa' elettriche
di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di
investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da
trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti
locali competenti entro il 31 dicembre 2022;
b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del
comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al
citato allegato 1 al medesimo decreto.
1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui
potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle
norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al
di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono
previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante
dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « da fonte fossile di » sono
sostituite dalle seguenti: « da fonte rinnovabile o da fonte fossile
che abbiano »;
b) alla lettera c), alinea, le parole: « o meno » sono soppresse.
Art. 9-bis
Requisiti degli impianti termici
1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: « installati » sono
inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o »;
b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: « installare » sono
inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o » e le parole: « e
pompe di calore il cui rendimento sia » sono sostituite dalle
seguenti: « e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori
ibridi, che abbiano un rendimento ».
Art. 9-ter
Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici
flottanti
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di realizzazione e di
esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW,
comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica,
collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e
di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o
installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua
che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura
2000.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e
l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo
ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di
soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione
dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino.
Art. 9-quater
Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo
idroelettrico
1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, le parole: « ancorche' scadute, sono prorogate di
diritto » sono sostituite dalle seguenti: « o a data successiva
individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono
prorogate di diritto, ancorche' scadute, ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 10
Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a
50 kW e fino a 200 kW
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sono individuate le condizioni e le modalita' per
l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW,
realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del
presente decreto.
Art. 10-bis
Installazione di impianti a fonti rinnovabili
in aree a destinazione industriale
1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di
copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale e'
consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici
che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area
industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su
strutture di sostegno appositamente realizzate.
Art. 10-ter
Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
e per il contenimento dei prezzi energetici
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
« 2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti rinnovabili
ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale
l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti
devono essere nella disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In
tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente interconnesso all'utenza
del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non
superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate
utenze diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita' di
consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di
produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le
medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione.
L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo
o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di distribuzione
esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti
rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare
lo stesso autoconsumatore »;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
« c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera a),
numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui
all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3,
lettera a); nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla
lettera a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di
incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 ».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
« 1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico,
compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni
di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente
articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al
numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e
consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali
quanto previsto dal primo periodo del presente comma e' applicato
all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione
di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo ».
Art. 11
Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « realizzazione di sistemi
di monitoraggio » sono inserite le seguenti: « , da attuare sulla
base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con
il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, »;
b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:
« 1-septies. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti
solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate
ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove
compatibili con altri usi.
1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici
di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a
seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei
terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di
installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al
rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 ».
Art. 11-bis
Riconversione e incremento dell'efficienza energetica
degli impianti serricoli
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico
derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio
serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente
reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per
la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalita' piu' idonee
al perseguimento delle seguenti finalita':
a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini
dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali
l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonche'
dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti
progettati per assicurarne la sostenibilita' ambientale e
l'efficienza agronomica;
c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale
e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione
dell'impatto delle attivita' agricole sull'ambiente;
d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture
di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia,
rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al
proprio funzionamento;
e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti
climatici;
f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli
impianti serricoli;
g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico
semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a
duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove
installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle
installazioni esistenti;
h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;
i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di
raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di
biomasse e da centrali a biogas;
l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con
caratteristiche di vetusta' e di inefficienza energetica, anche
attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle
strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la
rinaturalizzazione nonche' per il rinnovamento delle strutture con
finalita' produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di
gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli
mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonche'
il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di
garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti
climatici;
n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti
serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con
impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a
incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali
la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture
termicamente isolanti;
o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli
impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga
durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche
capacita' di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini
della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale,
quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di
illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con
l'operatore e con gli impianti di controllo;
q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione
mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in
ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti
rinnovabili;
r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua
piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di
riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta
superficiali o sotto- superficiali, per un'ottimale integrazione
delle riserve idriche del suolo.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalita'
per il raccordo tra le finalita' di cui al presente articolo e gli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto
agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per
l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonche' ai contratti di
filiera come strumento di programmazione complementare.
4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 12
Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 20, » sono
inserite le seguenti: « con decreto del Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».
02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo la parola: « parcheggi » sono inserite le
seguenti: « , nonche' di aree a destinazione industriale,
artigianale, per servizi e logistica ».
03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti
impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata
o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica
sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione,
anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacita' non
superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto
fotovoltaico »;
b) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:
« c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con
moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui
punti distino non piu' di 300 metri da zone a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse
nazionale, nonche' le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti,
questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino
non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non
superiore a 150 metri ».
1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « nei procedimenti di
autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, » sono inserite le
seguenti: « ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale, ».
1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis,
6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi
di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti
fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonche',
senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il
rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici
esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione
di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree
nella disponibilita' del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si
applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la
procedura di autorizzazione unica.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito
all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 ».
1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis
del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente,
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli
impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non
rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa
regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente
decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica
la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo
decreto legislativo n. 199 del 2021.
Art. 12-bis
Sottoprodotti utilizzabili negli impianti
per la produzione di biogas e biometano
1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti
per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai
punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in
ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si
intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se
rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del
digestato prodotto rispetta altresi' le disposizioni previste dal
titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016.
Art. 13
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per
gli impianti offshore
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, il quarto periodo e' soppresso, all'ultimo periodo,
dopo le parole: « Per gli impianti off-shore » sono inserite le
seguenti: « , incluse le opere per la connessione alla rete, » ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di
accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma
4 ».
2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli
ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alinea, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono
inserite le seguenti: « , nonche' nelle aree non sottoposte a vincoli
incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore »;
b) al comma 5, dopo la parola: « moratorie » sono inserite le
seguenti: « , anche con riferimento alla realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con
l'insediamento di impianti off-shore, »;
c) al comma 6, le parole: « con i Ministeri della cultura e delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili » sono sostituite dalle
seguenti: « con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero
della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ».
Art. 13-bis
Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
« 1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica,
si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli
elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva
la possibilita' che la regione, o un comune da essa delegato, possa
esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua
motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per
l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilita'
dell'infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica,
si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le
ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, gia' esistenti, di
cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per
ragioni di obsolescenza, purche' siano realizzate con le migliori
tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della
linea gia' esistente o nelle sue immediate adiacenze »;
b) all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera
puo' disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi
di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe
possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del
termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro
anni ».
2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al quarto periodo, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle
seguenti: « cinque anni » e le parole: « , salvo il caso in cui il
Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta,
la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie » sono
soppresse;
2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « La regione o
le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi.
Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo
precedente, la compatibilita' dell'opera con l'esercizio dell'uso
civico si intende confermata »;
b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: « Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono
realizzabili, mediante denuncia di inizio attivita', le varianti
consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » e, al
secondo periodo, le parole: « strettamente necessari alla » sono
sostituite dalle seguenti: « necessari per lo svolgimento di
attivita' o la »;
c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: « sia
in fase di realizzazione delle opere, » sono inserite le seguenti:
« compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, » e, al secondo periodo, le
parole: « di tracciato » sono soppresse;
d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole:
« realizzate con le migliori tecnologie esistenti » sono inserite le
seguenti: « , compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, »;
e) dopo il comma 4-quinquiesdecies e' inserito il seguente:
« 4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti,
che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le
migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da
quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai
sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono
essere realizzati senza necessita' di previo inserimento in piani e
programmi »;
f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
« 9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete
elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della
rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la
rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per
tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in
favore del gestore della rete elettrica nazionale ».
Art. 14
Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza
energetica nelle regioni del Sud
1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere
la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la
realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti
fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 e' attribuito un contributo
sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita
dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1
corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per
conseguire un livello piu' elevato di efficienza energetica e per
l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle
strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili
all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di
concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri
annuali di cui al comma 1, nonche' alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 e' concessa ai sensi e nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
n. 651/2014.
3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di
risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres,
nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed
energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' convocata, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la
Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la « chimica
verde » a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le
istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per
procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione
degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonche' alla
trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti
e non ancora adempiuti in accordo di programma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 15
Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro della
transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in
opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla
produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre
individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, nonche' i casi in cui l'installazione puo' essere
considerata attivita' edilizia libera, a condizione che tali impianti
abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino
fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la
restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito
della falda superficiale.
6-quater. Sono fatte salve le modalita' operative individuate dalle
regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde
geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo ».
1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1
rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per
gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo
comma 1 ».
Art. 16
Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi
dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza
di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti
finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le
societa' da esso controllate (di seguito « Gruppo GSE ») avviano, su
direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione
nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.
2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione
di gas naturale, situate nella terraferma, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire
alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle
produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni
dal 2022 al 2031, nonche' un elenco di possibili sviluppi, incrementi
o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo
nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di entrata
in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi
investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si
applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati
in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del
Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee,
approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28
dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni
improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle
attivita'. La predetta comunicazione e' effettuata nei confronti del
Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA,
entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai
sensi del primo periodo.
3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere
necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma
2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei
procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono
svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di
durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine
del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e
prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e
sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei
costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri
fiscali, e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di
coltivabilita' economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo
di acquisto e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre i volumi di gas
di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a
clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti dal
decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21
dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorita' per le imprese
a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base
pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle
finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole
e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo
di offerta e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
6. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio
dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti
stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti
finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti
stipulati ai sensi del comma 5.
Art. 16-bis
Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico
con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali
1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di
medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato
elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti al
mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione,
il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica
da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio
nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di
durata pari ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla
stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di
durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo
comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione
predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del
presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili
di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei
valori di investimento standard delle singole tecnologie e della
redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con i valori di
cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25;
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere l'energia nella sua
disponibilita' derivante da impianti a fonti rinnovabili che
beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e
vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si
applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia
ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie
imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati
nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di
interrompibilita' e riduzione istantanea insulare di cui alla
deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;
c) le modalita' con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma
1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente
praticati ai clienti finali con priorita' per i clienti finali
energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1
del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo
II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 17
Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a
decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili
utilizzati in purezza e' pari ad almeno 500.000 tonnellate ed e'
incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo
triennio »;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie
tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse
nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in
purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in
purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del
presente articolo, e' incentivata mediante l'erogazione di un
contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e
un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a
garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento
dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie
del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il
Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle
raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con
una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45
milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi
oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalita' di
attuazione del comma 3-bis nonche' le modalita' di riparto delle
risorse. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo
delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica,
iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2,
comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni
di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
restare acquisite all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni
per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio ».
Art. 18
Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili
1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
« c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di
infrastrutture ferroviarie nonche' delle societa' concessionarie
autostradali ».
2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20,
comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative
opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e
di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilita' ed i relativi
termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in
materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni
competenti.
2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
« 5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono
stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti
rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel
presente articolo ».
Art. 18-bis
Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in
materia di Autorita' per i servizi di pubblica utilita'
1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: « in relazione all'andamento del
mercato » sono inserite le seguenti: « e del reale costo di
approvvigionamento della materia prima ».
Art. 19
Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole « Provveditorati interregionali
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti » sono
inserite le seguenti: « ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso
la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi
definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di
intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento adottate
per il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di
razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra
piu' amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al
contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi
predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalita' piu'
innovative, efficienti ed economicamente piu' vantaggiose, nonche'
utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per
l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del
demanio puo' curare anche l'esecuzione degli interventi gia' oggetto
di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito
dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del
demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del
medesimo Ministero possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA). ».
Art. 19-bis
Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli
stili di vita sostenibili
1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale
del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine
di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di
risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di
azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le
istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro
competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di
risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di
condivisione; possono altresi' promuovere incontri, convegni e
interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico
e degli stili di vita sostenibili.
4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento
di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in
collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il
coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.
Art. 19-ter
Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica
degli impianti di illuminazione pubblica
1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione
pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di
incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione
e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli
standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi
dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di
tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti
stradali, secondo i seguenti criteri:
a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di
temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne,
l'affievolimento dell'intensita' luminosa e il ripristino della piena
luminosita' al rilevamento di pedoni o veicoli;
b) individuazione delle modalita' di ammodernamento o sostituzione
degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di
garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e
tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una
maggiore efficienza energetica;
c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o
extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo
delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19-quater
Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli
edifici
1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere
un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31
marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate
nei singoli ambienti di ciascuna unita' immobiliare per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a
esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi
centigradi, piu' 2 gradi centigradi di tolleranza, ne' inferiore, in
estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.
Art. 20
Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica
nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa,
anche per il tramite della societa' Difesa Servizi S.p.A., affida in
concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del
demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,
per installare impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2,
previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della
transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini
di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai
relativi principi di attuazione.
2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi
concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla
fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai
clienti finali organizzati in Comunita' energetiche rinnovabili ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199. Alle Comunita' energetiche rinnovabili possono partecipare gli
enti militari territoriali.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica e'
l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108.
Art. 21
Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas
naturale
1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas
naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei
clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione
ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonche' misure di
salvaguardia di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo
n. 93 del 2011, finalizzate a:
a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi
nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli
stoccaggi, le relative modalita' di allocazione dello spazio di
stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per
portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle
capacita' di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei
possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo
invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di
stoccaggio 2022-2023;
b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato
prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas
naturale;
c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il
mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche
mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;
d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi
aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti
non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di
contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.
2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione
ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la
necessita'. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al
comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun
anno.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante
specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio,
nonche' ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti
sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA da' attuazione
alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle
proprie competenze.
3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai
finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di
presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti
e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte
dell'amministrazione comunale ».
3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' inserito il seguente:
« 319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma
319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio
si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di
finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione
del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015,
e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di
istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione
delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che
approvano altresi' l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in
attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei
progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto
esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi
di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte
dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare,
per l'attivita' di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le
regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero
della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del
programma ».
Titolo II
POLITICHE INDUSTRIALI
Art. 22
Riconversione, ricerca
e sviluppo del settore automotive
1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli
investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati
all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso
forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi
europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di
sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e
il riciclaggio dei materiali, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione
di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli
interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri
e le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' il
riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
Art. 22-bis
Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale
1. Al fine di garantire la continuita' degli investimenti in
ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche
rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della
sicurezza nazionale gia' destinatari dei finanziamenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n.
808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti
beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio
successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli
scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste
nei provvedimenti di ammissione agli interventi. E' comunque esclusa
l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme gia'
versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti
che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi
previsti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei
finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo
economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti
di regia maturati ai sensi del comma 1 nonche' delle somme non ancora
versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai
sensi del comma 2.
Art. 23
Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative
1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia
dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni
industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione
di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti
nel territorio nazionale, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione
di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i
criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
Art. 24
Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole « transizione ecologica e
digitale » sono inserite le seguenti: « nonche' a coloro che abbiano
sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento
strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla
transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente
risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei
lavoratori ».
Art. 25
Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in
materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti
pubblici
1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni di
euro per l'anno 2022.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in relazione ai contratti in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla
determinazione, con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni
effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della
metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29,
comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, delle variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento,
verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi.
3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti
regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice,
determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno
2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
4. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento
o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al
comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per
cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per
cento complessivo se riferite a piu' anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le
variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla
stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il
responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai
decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma
27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e
dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel
limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i
certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di
cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero
all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5,
del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli
stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del
presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce
limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1
del presente articolo e secondo le modalita' previste dall'articolo
1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari aeuro 150 milioni per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 25-bis
Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 »;
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
« 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di
cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del
valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne
pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica,
anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei
limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai
fini della concessione del credito d'imposta si applica il
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90 ».
2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, e' abrogato.
3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 15 milioni di euro annui da
destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle
disposizioni di cui al comma 2.
Titolo III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
Art. 26
Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e
dalle province autonome. Differimento di termini in materia di
finanza regionale
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' incrementata
di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di
cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi'
differiti, per l'anno 2022:
a) il rendiconto relativo all'anno 2021 e' approvato da parte del
Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da
parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 e' approvato
entro il 30 novembre 2022.
2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla data di entrata in
vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».
Art. 27
Contributi straordinari agli enti locali
1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del
2022, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio
2022.
2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e' riconosciuto
agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da
destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50
milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle
province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidita'
ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari
delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019,
subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione
dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, e'
destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per
l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in
dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi
concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al
presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in proporzione
all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo
comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3
nonche' quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma
possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio
2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla
rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui
al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio
2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 28
Rigenerazione urbana
1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui
all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2
«Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore»,
Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e' autorizzato lo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non
finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022,
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni
di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31
marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella
domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno
del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.
3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2
sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto
del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 40
milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 280 milioni di euro per l'anno 2026 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, e' abrogato.
5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le
parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite
le seguenti: «ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai
sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione
edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici
situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il
ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime
aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o
dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche
e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti
incrementi di volumetria».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di
riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di
almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del
Mezzogiorno,»;
b) al comma 51 e' inserito, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di
assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse
allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».
7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative
al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse
allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1,
comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e
dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160
del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene
conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.
Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI
Art. 28 - bis
Cooperative edilizie di abitazione
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.
59, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge si considerano societa'
cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno
come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la
realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprieta', in
godimento ovvero in locazione, nonche', in via accessoria o
strumentale, attivita' o servizi, anche di interesse collettivo,
svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e senza fini
di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari
nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale
principale e, comunque, sempre riconducibili all'attivita'
caratteristica delle cooperative di abitazione».
Art. 29
Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni e delle partecipazioni
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e'
aumentata al 14 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 245,4
milioni di euro per l'anno 2022, in 278,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e in 33 milioni di euro per
l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 29 - bis
Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
alle banche, in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il
numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i
quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza
facolta' di ulteriore cessione».
2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
alle banche, in relazione ai crediti per i quali e' esaurito il
numero delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i
quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza
facolta' di ulteriore cessione».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio
2022.
Art. 29 - ter
Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del
credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle societa' e per i titolari di partita IVA
1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto
sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' e i titolari
di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei
redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia
delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni
anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente
articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022».
Art. 30
Risorse relative all'emergenza COVID-19
1. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro,
per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire
sull'apposita contabilita' speciale allo stesso intestata, per
l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 183, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati,
come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa
del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e
indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti
di cui al comma 3, puo' avvalersi altresi' delle aziende del servizio
sanitario della regione Calabria, in qualita' di soggetti attuatori,
nonche' del supporto di strutture regionali e di personale in
servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo
pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di
appartenenza.
3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la
realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e' autorizzata
l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del
Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta
contabilita' speciale le residue risorse finanziarie disponibili per
l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano».
Art. 31
Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti
le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e degli operatori socio-sanitari
1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 15
milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla
corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei
figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La
dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementata
mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.»;
b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono
inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata alla
famiglia, di concerto con il Ministro della salute,»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di societa' in
house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti
dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per
cento delle risorse stesse.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 32
Disposizioni urgenti volte all'incremento della capacita' di
accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di
sicurezza
1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza
per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di
Genova-Pra' e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice
al Cornoviglio (La Spezia), e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine e'
vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo
a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, puo' essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori
fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto
del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la
dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a
carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
legge n. 662 del 1996.
Art. 33
Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli
uffici giudiziari e di ufficio per il processo
1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I soggetti assunti
dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il
reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di
addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento
dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere
che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo,
oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato
anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto
mesi di durata complessiva richiesti.».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura
causa di incompatibilita' con l'esercizio della professione forense e
comporta la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale
per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare
comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio
dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata
comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso
nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del
certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato puo'
ricongiungere il periodo gia' svolto a titolo di pratica forense a
quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il
processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi
rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti
iscritto»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 11 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i
concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una
graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a
concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri
distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad
oggetto uno o piu' distretti che presentano residue scoperture nel
profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei
distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma
non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora
capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione
complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
15.»;
2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di
concorso, puo' ammettere a sostenere la prova scritta un numero di
candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del
numero dei posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle
graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai
sensi dei commi 1, 9 e 10.».
Art. 34
Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura
europea «EPPO»
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» e' sostituita
dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei
delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi
innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilita'
a ricoprire tale incarico puo' essere presentata unicamente da
magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di
legittimita'.»;
2) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di
disponibilita' si intende presentata in relazione alla Procura
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;
3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le
parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e» sono soppresse e, dopo
il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nel caso di tramutamento
di funzioni, l'anzianita' di servizio e' valutata unitamente alle
attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita'
periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si
osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo
10, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;
4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le
seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la
Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo:
«Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il
Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione
alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione
dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via
esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di
cassazione.»;
2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le
seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo
periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte
di cassazione»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo
delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda,
alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in
soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo
conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La
riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso,
il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in
precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla
sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato
cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato
alla procura della Repubblica cui e' stato trasferito ai sensi del
comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo,
alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione,
anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;
c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti»
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale
quota risulti gia' computata nel trattamento economico erogato dalla
Procura Europea»;
d) all'articolo 9, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti
in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di
cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma
1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;
e) all'articolo 10, comma 3, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei
delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi
innanzi alla Corte di cassazione.»;
f) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore
europeo delegato occorre avviare un procedimento che possa
comportare, per motivi non connessi alle responsabilita' derivanti
dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di
ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti
disciplinari, prima di dare inizio al procedimento e' data
comunicazione al procuratore capo europeo.»;
g) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo
provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di
cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore
generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere
l'azione disciplinare.».
2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo
1991, n. 71, dopo le parole «di legittimita'», sono inserite le
seguenti: «nonche' magistrati destinati all'esercizio delle funzioni
di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».
Art. 35
Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo
34-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica
amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e
degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del
dipendente e' avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico
permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati
del personale della pubblica amministrazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, strumentale all'erogazione dei servizi
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di
funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
presente decreto e degli enti pubblici economici. Alle attivita'
derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione
pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
Art. 35 - bis
Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio
sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di
emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali
relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una
comunicazione contenente:
a) la tipologia di intervento;
b) la tempistica;
c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
d) il livello progettuale richiesto;
e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.
Art. 36
Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui
all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con
riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza
statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato
per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte
seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo
precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso
priorita', in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore
di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione puo'
derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e quinto periodo in
caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio
dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione
di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis
del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi alle misure
relative allo stato di emergenza»;
b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «settimo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al quarto periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il tempo
pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto
periodo» e dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Nelle
more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in
esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto di voto,
alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;
c) il comma 2-octies e' sostituito dal seguente:
«2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si
avvale altresi' di una struttura di supporto composta da quattro
unita' di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti
all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della
tutela ambientale o nel coordinamento di unita' complesse o nella
gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono
individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui
all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi
di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente
decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della
Commissione».
1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il
medesimo termine, l'autorita' competente avvia la propria attivita'
istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede
al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine
perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».
1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l'autorita' competente,»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo
8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis,», al secondo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8,
comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,»
e, al terzo periodo, le parole: «all'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui all'articolo 8,
comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis,».
1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso
di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento
e le prestazioni ambientali, il proponente puo' ricorrere
prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6,
comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove
sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni;
ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino
applicabili le procedure di verifica di assoggettabilita' a
valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto
ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il
progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a
oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente
indotte dal progetto proposto».
Art. 37
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni
universali
1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite
dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a
favore di Roma Capitale pari a» e le parole: «e di» sono sostituite
dalle seguenti: «e a»;
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione
del presente comma, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa
controllate operano, in qualita' di stazioni appaltanti, con i poteri
e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un
comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attivita'
di promozione della candidatura della citta' di Roma ad ospitare
l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla
costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a
Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo
e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale
e le societa' in house dalla stessa controllate sono autorizzate a
conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per
l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e
a reclutare un contingente di personale fino a 30 unita' con forme
contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre
2023.».
2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite
dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «, terzo e quinto»;
c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario
generale di sezione e' attribuito un compenso in misura non superiore
al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1,
comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di
fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente
comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici
applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
Art. 38
Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale
1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni
internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di
sicurezza afghane, gia' erogati alle predette organizzazioni in
applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni
internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo
anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni
finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari di prima categoria nonche' per il finanziamento di
interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di
crisi.
1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei
contratti di comodato d'uso gratuito con finalita' umanitarie a
favore di cittadini di nazionalita' ucraina e di altri soggetti
provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di
registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della
tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Art. 39
Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital
1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera
a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1-bis. Al fine di garantire la piena operativita' dei fondi per il
venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico,
al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la
gestione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata
l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui
affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la societa'
Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a effettuare operazioni
di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'. Il
Ministero dello sviluppo economico stipula con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina
delle modalita' operative di gestione delle risorse assegnate al
citato conto corrente».
Art. 40
Sorveglianza radiometrica
1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano
operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di
risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal
comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine
di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di
eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la
contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo
quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di
importazione di metallo o presso i principali nodi di transito,
esercitano a scopo industriale o commerciale attivita' di
importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti
in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono
attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano
operazioni doganali.»;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo e'
effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente
decreto, che disciplina:
a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica,
individuate secondo norme di buona tecnica, e i contenuti della
relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo
periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita',
ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza
radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonche' l'elenco dei
grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per
l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede
ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale
dipendente per il riconoscimento delle piu' comuni tipologie di
sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza
radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei
controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento
delle formalita' doganali.
3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si applicano, nel rispetto
della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione
dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova
applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei
Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali,
sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono
essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle
modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle
mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunita' di
adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure
di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza,
nonche' alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei
controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini
dell'espletamento delle formalita' doganali. Le relative modifiche
entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento
dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo' essere
effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura
combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i
medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione
ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri
di importazione di metallo e dei principali nodi di transito e'
definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo
triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati
in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della
sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale,
con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, salva la possibilita' di modifica prima di tale
scadenza, su impulso delle Autorita' competenti o della stessa
Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 e'
sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.
Art. 41
Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei
territori colpiti dal sisma 2016
1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Relativamente ai
mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle
rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e'
altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai
sensi dell'articolo 42.
Art. 41 - bis
Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della
regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del
2018
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti
delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario puo' avvalersi di
un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione
regionale, composta da personale appartenente alla medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche' della
collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali,
comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite
massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al
personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel
numero massimo di quattro unita', per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di
posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per
cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista
dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai
giorni di effettivo impiego».
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 42
Disposizioni finanziarie
1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2022, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.
1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31
dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento».
1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2022:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;
b) al 31 dicembre 2023:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma
1-bis;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata non applicando il comma 1;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo,
determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6
milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e
33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni
di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040
milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno
2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per
l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di
cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati
nell'allegato B al presente decreto;
b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, gia' nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;
d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1
milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1 del presente
articolo;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 42 - bis
Disposizioni finali
1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima
trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle
fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la
riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel
settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal
presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171,
e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate,
rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a
seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus
sociale».
Art. 42 - ter
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.