Mobilità sostenibile e trasporto scolastico: le misure attuative sono riportate nel decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2020, n. 311.
Le disposizioni sono finalizzate a sanare il vulnus amministrativo venutosi a determinare con le procedure di infrazione comunitaria 10 luglio 2014, n. 2014/2147 e 28 maggio 2015, n. 2015/2043, per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria. In questo senso, i destinatari delle misure sono i singoli comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e interessati dalle suddette procedure di infrazione.
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Definiti anche:
- le modalità e termini di presentazione delle domande;
- le spese ammissibili;
- il monitoraggio e la durata del progetto operativo di dettaglio (Pod);
- le condizioni per la revoca totale o parziale del finanziamento.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 ottobre 2020.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 ottobre 2020
Misure attuative delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. (20A06813)
in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2020, n. 311
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 maggio 2008 relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per
un'aria piu' pulita in Europa;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in
particolare, l'art. 19, comma 6, che prevede che i proventi delle
aste siano destinati a una serie di misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica
dalla normativa vigente, tra le quali ridurre le emissioni dei gas a
effetto serra, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti
climatici, incrementare l'efficienza energetica, incoraggiare il
passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ed in
particolare l'art. 3 il quale prevede un'autorizzazione di spesa di
euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il
finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di
progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del
servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola
dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole
statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici, presentati dai comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la
non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e
2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
Lo stesso art. 3 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del
finanziamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12,
secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495;
Visto il decreto del 31 gennaio 1997 del Ministro dei trasporti e
della navigazione;
Visto il decreto del 1° aprile 2010 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'art. 3 contiene
disposizioni volte a garantire la tracciabilita' dei flussi
finanziari;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art. 5,
comma 6, in materia di mobilita' scolastica;
Vista la legge 12 dicembre 2019, n. 141 di conversione con
modificazioni del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 e in
particolare, l'art. 3 con il quale e' autorizzata la spesa di euro 10
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento
degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti
sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di
trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale
e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di
istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, presentati dai
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'
dell'aria;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Ritenuto di volersi avvalere, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e
dagli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
di societa' in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per la realizzazione delle attivita' connesse
al monitoraggio dei progetti di cui all'art. 3, sopra citato;
Considerato che tale avvalimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'art. 192, comma 2 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' giustificato dalle
esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di ottenere un ampio supporto tecnico specialistico nello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che ricorrendo
all'expertise maturata dalle proprie societa' in house sulle
tematiche di competenza, il Ministero puo' ridurre i costi di
direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a
societa' di diritto privato, garantendosi peraltro una efficace
trasmissione diretta dei propri indirizzi operativi e un controllo
diretto sulla qualita' delle prestazioni rese, con cio' tenendo conto
dei «benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta,
anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita',
di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di
ottimale impiego delle risorse pubbliche» come richiesto dalla norma
citata;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229
del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere
pubbliche ed interventi correlati;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Acquisito il parere del Ministro dell'istruzione espresso con nota
del 17 settembre 2020;
Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze
espresso con nota del 7 settembre 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali espresso nella seduta del 15 ottobre 2020;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, il presente decreto stabilisce le modalita' di
presentazione delle domande e delle spese ammissibili per il
finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di
progetti sperimentali nell'ambito del Programma di finanziamento per
la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto
scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e
comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di
istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.
Art. 2
Destinatari del Programma di finanziamento
1. Possono presentare domanda per il finanziamento dei progetti di
cui all'art. 1 singoli comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 e/o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria.
2. La popolazione di cui al precedente comma 1 e' determinata
secondo i criteri previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I comuni di cui al precedente comma 1 sono elencati
nell'Allegato 1.
Art. 3
Modalita' e termini
di presentazione delle domande
1. I soggetti di cui all'Allegato 1 trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la domanda di
ammissione a finanziamento firmata dal legale rappresentante del
comune istante o da un funzionario delegato con l'indicazione del
dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente e i relativi
recapiti istituzionali, a cui e' allegata la seguente documentazione
redatta nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato 2:
a) un unico progetto operativo di dettaglio (di seguito P.O.D.)
redatto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al presente
decreto;
b) un piano degli spostamenti casa-scuola (PSCS) elaborato per
ciascuna sede scolastica interessata dalle nuove linee di trasporto
scolastico previste nel P.O.D.;
c) la rappresentazione cartografica a scala adeguata del
tracciato (andata + ritorno) di ciascuna nuova linea di trasporto
scolastico prevista dal P.O.D., con indicazione della relativa
lunghezza, dei capilinea e di eventuali fermate intermedie;
d) la deliberazione di Giunta comunale o di Consiglio comunale
del comune istante, o la determinazione del dirigente responsabile
dell'ufficio comunale competente che:
i. approva il P.O.D.;
ii. attesta che il comune non beneficia di altri finanziamenti
provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione del
P.O.D.;
iii. attesta l'impegno del comune a procedere alla gestione e
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste forniture
e infrastrutture con risorse a proprio carico e non incluse nel costo
complessivo del P.O.D.
2. La domanda di ammissione, corredata dalla prescritta
documentazione, e' trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata -
PEC all'indirizzo mobilitasostenibile@pec.minambiente.it entro e non
oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il campo
«Oggetto» della PEC di trasmissione deve riportare la seguente
dicitura: «Programma sperimentale per la promozione del trasporto
scolastico sostenibile».
3. E' consentito trasmettere piu' PEC relative a un'unica domanda e
fino a un massimo di cinque PEC. In tal caso, di seguito alla
dicitura di cui al comma 2, le singole PEC inviate devono riportare
nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale degli
invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3 di 5», «4 di 5», «5 di 5»).
Ciascuna PEC deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte.
4. In caso di presentazione di piu' domande da parte dello stesso
soggetto e' considerata ammissibile la domanda pervenuta per ultima
in ordine temporale e comunque entro i termini di cui al comma 2.
Art. 4
Finanziamento del Programma
1. Per il finanziamento del Programma di cui all'art. 1 si provvede
nell'ambito delle risorse, pari a euro 10 milioni per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, stanziate sul pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
2. L'erogazione del finanziamento e' subordinata alla
disponibilita', da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, delle risorse di cui all'art. 3, comma 1,
del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
Art. 5
Spese ammissibili
1. Nell'ambito di ciascun P.O.D., i soggetti di cui all'Allegato 1
possono chiedere il finanziamento esclusivamente delle seguenti voci
di spesa:
a) spese tecniche risultanti dal livello di progettazione
approvato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' spese per la redazione dei piani degli
spostamenti casa-scuola (PSCS) elaborati in coerenza con le
previsioni dell'art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n.
221, nel limite massimo di euro 65.000,00;
b) spese per:
l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto ibridi o elettrici, che
rispettino le prescrizioni di cui all'Allegato 2, nel limite massimo
di euro 1.100.000,00;
l'acquisto e collocazione di colonnine per la ricarica di
veicoli elettrici nel limite massimo di euro 10.000,00;
l'acquisto e la collocazione di pensiline per le fermate del
servizio di trasporto scolastico nel limite massimo di euro
50.000,00;
la realizzazione di applicazioni mobili (per smartphone e/o
tablet) per l'organizzazione e/o il controllo del servizio di
trasporto scolastico nel limite massimo di euro 10.000,00;
c) spese per attivita' di promozione del servizio di trasporto
scolastico sostenibile nel limite massimo di euro 5.000,00;
d) spese per attivita' di monitoraggio dei benefici ambientali
conseguibili con il servizio di trasporto scolastico sostenibile nel
limite massimo di euro 10.000,00.
2. Non sono rimborsabili le spese di seguito indicate:
a) spese e altri oneri non ricompresi tra quelli indicati al
precedente comma 1;
b) spese sostenute in data antecedente alla notifica del decreto
di cui all'art. 8, con esclusione di quelle per la redazione dei
piani degli spostamenti casa-scuola (PSCS) purche' sostenute
successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) costi del personale interno.
Art. 6
Valutazione dei P.O.D.
1. I P.O.D., ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, sono valutati in base all'entita' del numero
di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento
atmosferico, secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 4.
Art. 7
Commissione per la valutazione dei P.O.D.
1. La valutazione dei P.O.D. e' effettuata da una apposita
commissione nominata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dopo la scadenza del termine di presentazione
delle domande di finanziamento di cui all'art. 3, comma 2. La
commissione e' formata da un numero dispari di componenti non
superiore a cinque membri. La partecipazione ai lavori della
commissione e' a titolo gratuito, non prevede compensi ne' rimborso
spese e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Ai fini della valutazione dei P.O.D., il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare puo' richiedere ai soggetti
proponenti di cui all'art. 2, comma 1, la trasmissione di chiarimenti
e/o integrazioni documentali sulla base delle indicazioni della
commissione di valutazione. A tal fine il Ministero assegna un
termine congruo, comunque non superiore a quarantacinque giorni
dall'invio della richiesta, per provvedere agli adempimenti
richiesti. La mancata integrazione documentale verra' valutata dalla
commissione.
3. La commissione, a seguito delle valutazioni condotte ai sensi di
quanto previsto dall'art. 6, redige la graduatoria in ordine di
punteggio decrescente fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 8
Approvazione della graduatoria
1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si provvede all'approvazione della graduatoria
dei P.O.D. e alla ripartizione delle risorse a favore dei soggetti
beneficiari. Il decreto e' notificato a ciascun soggetto
beneficiario.
Art. 9
Trasferimento delle risorse
1. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare viene trasferita, in favore di
ciascun beneficiario, una prima quota, a titolo di anticipazione,
pari al 50% del finanziamento attribuito. Condizione necessaria al
trasferimento della quota di anticipo e' l'avvenuta stipula del
contratto di fornitura dei mezzi di trasporto scolastico previsti dal
P.O.D. Tale verifica e' effettuata sul sistema di cui al decreto
legislativo n. 229/2011 sulla base delle informazioni correlate al
CIG. Il trasferimento avviene entro trenta giorni dalla data di
ricezione da parte del Ministero della richiesta di erogazione della
prima quota di finanziamento avanzata dal beneficiario ed a seguito
dell'esito positivo della verifica di cui al periodo precedente.
2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvede a trasferire il saldo
finale del finanziamento attribuito, al netto di eventuali economie
e/o ribassi d'asta, a seguito di valutazione positiva della
documentazione di cui al successivo art. 12 trasmessa dal soggetto
beneficiario o riscontrabile attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo n. 229/2011 e dalla quale risulti anche la conclusione
del P.O.D.
Art. 10
Durata del P.O.D. e proposte di modifica
1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 8 attuano il P.O.D.
approvato entro e non oltre il termine di trentasei mesi a partire
dalla notifica del decreto di cui all'art. 8.
2. Le proposte di modifica del P.O.D. possono essere richieste da
parte dei soggetti beneficiari, prima della scadenza del termine di
cui al comma 1, nei casi disciplinati dall'art. 106 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per assestamenti contabili tra le
voci di costo previste nel P.O.D. e per necessita' connesse alla
proroga dei termini per la conclusione del P.O.D. In quest'ultimo
caso il soggetto beneficiario presenta al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare richiesta motivata di proroga
per un massimo di ulteriori dodici mesi.
3. Le proposte di modifica del P.O.D. di cui al precedente comma 1
sono presentate dai soggetti beneficiari al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare a mezzo PEC all'indirizzo
mobilitasostenibile@pec.minambiente.it con l'invio della seguente
documentazione:
a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal
dirigente responsabile dell'ufficio competente del soggetto
beneficiario;
b) P.O.D. redatto sulla base dell'apposito modulo predisposto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) deliberazione di Giunta comunale o di Consiglio comunale, o
determinazione del dirigente competente che:
approva il P.O.D. rimodulato redatto sulla base dell'apposito
modulo predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
attesta che il comune non beneficia di altri finanziamenti
provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione del
P.O.D.;
attesta l'impegno del comune a procedere alla gestione e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste forniture e
infrastrutture con risorse a proprio carico e non incluse nel costo
complessivo del P.O.D.
4. Le proposte di modifica del P.O.D. di cui al comma 2 sono
autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare a seguito di positiva valutazione, entro sessanta giorni
dalla ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3.
Art. 11
Revoca totale o parziale del finanziamento
1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione del
P.O.D. da parte del soggetto beneficiario, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare avvia un procedimento
istruttorio dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario
che, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione, invia i necessari chiarimenti e l'eventuale
documentazione richiesta.
2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio di
cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' disporre la revoca totale o parziale dei
finanziamenti concessi, anche tenendo conto delle risorse gia'
trasferite, se e' accertato il verificarsi di una delle seguenti
condizioni:
a) mancata o parziale esecuzione del P.O.D. entro il termine di
trentasei mesi dalla notifica del decreto di cui all'art. 8, ovvero
nel maggior termine previsto dall'art. 10, comma 2, in caso di
eventuale proroga;
b) difformita' tra gli interventi realizzati e quelli previsti
nel P.O.D. approvato;
c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria
vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e
servizi oggetto di finanziamento;
d) richiesta, da parte del dirigente responsabile dell'ufficio
comunale competente del P.O.D., di trasferimento del saldo del
finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile del
P.O.D. inferiore al 100% del costo complessivo del P.O.D.
3. Le risorse per cui e' stata disposta la revoca, qualora gia'
erogate, sono versate dal comune beneficiario in apposito
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i cui estremi
sono comunicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e restano acquisite definitivamente all'erario.
Art. 12
Modalita' di rendicontazione del P.O.D.
1. Ai fini del trasferimento della quota di finanziamento a saldo
di cui all'art. 9, comma 2, il dirigente responsabile dell'ufficio
comunale competente del P.O.D. provvede a:
a) inserire sulla apposita piattaforma web del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
documentazione amministrativo-contabile (provvedimenti di impegno,
fatture, determinazioni dirigenziali di liquidazione e relative
quietanze di pagamento che riportino nella causale i riferimenti al
P.O.D. ammesso a finanziamento) il cui contenuto non sia
riscontrabile attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n.
229/2011;
b) trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo
mobilitasostenibile@pec.minambiente.it la richiesta di trasferimento
della quota di finanziamento a saldo con allegata la seguente
documentazione:
dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
attestante lo stato di avanzamento contabile del P.O.D. con l'elenco
dei relativi atti caricati sulla piattaforma web di cui alla lettera
a);
dichiarazioni rese dal responsabile unico del procedimento
(RUP) e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico
schema predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, attestanti la conformita' degli interventi
svolti rispetto al P.O.D. e l'avvenuta osservanza della normativa
vigente sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e della disciplina
nazionale e comunitaria in tema di affidamento di lavori, servizi e
forniture;
copia della carta di circolazione di ciascun mezzo di trasporto
acquistato;
documentazione fotografica dimostrativa dello stato di
realizzazione degli interventi previsti nel P.O.D.;
dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non
rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore
al 100% del costo complessivo del P.O.D.
Art. 13
Monitoraggio del Programma
1. Per le attivita' di verifica sulla corretta attuazione del
Programma di cui all'art. 1, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si avvale delle societa' in house,
mediante stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e degli articoli 5 e 192
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere sulle risorse
disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio del Ministero medesimo. A tal fine le societa' in house
provvedono alla verifica tecnica dello stato di avanzamento dei
P.O.D., a seguito di controlli amministrativi, su base documentale,
svolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare per il tramite della piattaforma web di rendicontazione di
cui all'art. 12, nonche' di eventuali verifiche tecniche in loco
effettuate sia in itinere che alla conclusione dei progetti.
2. In ogni caso, al fine di garantire il rispetto del principio di
unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'attivita' di
rendicontazione e monitoraggio dei P.O.D. di cui al comma precedente
avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n.
229/2011. I P.O.D. ammessi a finanziamento devono essere identificati
dal Codice unico di progetto (CUP). Le informazioni di natura
documentale non riscontrabili attraverso il predetto sistema di
monitoraggio sono raccolte per il tramite della piattaforma web di
cui all'art. 12.
Art. 14
Divulgazione dei risultati
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' divulgare i risultati conseguiti per la realizzazione dei
P.O.D. finanziati, attraverso la pubblicazione di informazioni
riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, le
azioni realizzate, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale
e il finanziamento concesso.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
e norme finali
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della
normativa vigente e nei limiti strettamente inerenti la realizzazione
degli scopi specifici di cui al presente decreto.
2. Nelle convenzioni di cui all'art. 13, comma 1, sono individuate
le misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare un adeguato
livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla
distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non
autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' i
tempi di conservazione dei dati.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
______
Avvertenza:
Il testo integrale del decreto con i relativi allegati e'
disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare all'indirizzo internet
https://www.minambiente.it/pagina/promozione-trasporto-scolastico-sostenibile