Mobilità sostenibile: i contributi per le imprese di trasporto sono l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 settembre 2022 (nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2022, n. 273).
In particolare, il provvedimento riguarda l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione di autobus ad alta sostenibilità a favore di imprese che erogano servizi di trasporto di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
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Definiti:
- i criteri per il rimborso delle spese sostenute;
- le fasi procedimentali;
- le figure del soggetto gestore e della commissione di validazione;
- la cumulabilità degli aiuti;
- le verifiche e i controlli.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 settembre 2022.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 13 settembre 2022
Modalita' per la concessione del contributo per l'acquisto di
carburante destinato all'alimentazione di autobus ad alta
sostenibilita' a favore di imprese che erogano servizi di trasporto
di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico. (22A06621)
(Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2022, n. 273)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 9, commi 3 e 4, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali»;
Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131 «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina»;
Visto il punto 59, sezione 4, comunicazione della Commissione
2022/C 131, in base al quale la stessa si applica a partire dal 1°
febbraio 2022;
Visto il punto 16, sezione 2, comunicazione della Commissione
2022/C 5342 del 20 luglio 2022, recante «Modifica del quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina», che ha elevato il limite dell'importo complessivo degli
aiuti per impresa da 400.000 EUR a 500.000 EUR previsto dal punto 41,
lettera a), sezione 2.1, comunicazione della Commissione (2022/C
131);
Considerato che e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una
dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di
fronteggiare il turbamento economico e la crisi di liquidita' che
hanno subito le imprese di trasporto di persone mediante autobus,
provocati dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei
prodotti energetici, derivanti dall'aggressione della Russia
all'Ucraina;
Considerato che, fino a concorrenza delle risorse disponibili, il
contributo e' concedibile, entro il limite di 500.000 EUR previsto
dal punto 41, lettera a), sezione 2.1, comunicazione della
Commissione (2022/C 131), a favore di ciascuna impresa di trasporto
esercente servizi di linea, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi
delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' esercente servizi di noleggio con
conducente, resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
Considerato che il contributo e' concedibile fino al 20 per cento
della spesa sostenuta da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre
dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per
l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi
adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione
alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida
(diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno
alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
Considerato che il contributo erogato ai sensi del comma 3 del
decreto-legge n. 115 del 2022 non concorre alla formazione del
reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore
della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
Considerato che sono benificiarie del contributo di cui al comma 1,
del medesimo citato art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, per
l'acquisto del carburante per l'alimentazione degli autobus, le
imprese che erogano servizi di trasporto pubblico locale e regionale
di passeggeri su strada, sottoposto a obbligo di servizio pubblico;
Considerato che rientrano tra le imprese beneficiarie del
contributo di cui al comma 1 del medesimo citato art. 9 del
decreto-legge n. 115 del 2022 quelle che erogano servizi, svolti
mediante autobus, di trasporto pubblico locale e regionale di
passeggeri su strada, sottoposto a obblighi di servizio pubblico;
Considerato che tra le imprese beneficiarie del contributo di cui
al citato art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022
rientrano le imprese che erogano servizi di linea sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi
delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
Ritenuto che, al fine di non avere i medesimi costi ammissibili
oggetto di entrambe le misure previste rispettivamente dai commi 1 e
3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, il trasporto,
effettuato mediante autobus, dalle imprese di cui al comma 3
dell'art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, e' quello che non e'
soggetto a obblighi di servizio pubblico, anche quando e' svolto
sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti
locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Considerato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e di
evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio di
trasporto di persone su strada presta sia servizi compensati soggetti
a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attivita' di
trasporto commerciali, la contabilita' dei suddetti servizi pubblici
e' tenuta separata;
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;
Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli
effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Considerata la grave crisi di liquidita' economica della totalita'
delle imprese di trasporto su strada di persone, rientrante tra i
settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi
aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle
fonti di energia e dei carburanti;
Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione
(2022/C 131), che cosi' tra l'altro recita: «Il mercato dell'energia
ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo
registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del gas nell'UE.
Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina
aveva gia' avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane
precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno
un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli
particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti
e il turismo»;
Considerato che nell'ambito dello sforzo complessivo degli Stati
membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica,
la comunicazione della Commissione (2022/C 131), individua le
possibilita' di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme
dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidita' per le
imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a
difficolta' economiche nel contesto dell'attuale crisi;
Considerato che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, le
sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le
contromisure adottate dalla Russia, hanno creato notevoli incertezze
economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di
approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente
elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas
naturale e l'energia elettrica, per molte altre materie prime e
conseguentemente per ogni bene e servizio che rientra nella filiera
di produzione del servizio di trasporto. Le interruzioni della catena
di approvvigionamento, l'accresciuta incertezza e l'aumento dei
prezzi dell'energia e soprattutto di quella da trazione incidono
praticamente su ogni attivita' economica, tra cui senz'altro quella
del trasporto di persone mediante autobus, che e' pertanto colpita da
una crisi di liquidita' e un grave turbamento economico;
Considerato che, ai sensi della sezione 2.4, punto 51, della
comunicazione della Commissione (2022/C 131), i contributi in parola
potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste
ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi
attuale;
Ritenuto che, per porre rimedio a questo grave turbamento
dell'economia della Repubblica italiana, risulta necessaria, adeguata
e proporzionata e, pertanto, compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni
individuate dalla sezione 2.1., punto 41, comunicazione della
Commissione (2022/C 131), la misura di aiuto di Stato, di cui
all'art. 9, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, del ristoro
del 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno
2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di
carburante destinato all'alimentazione degli autobus a trazione
alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida
(diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno
alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016;
Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili alla voce
«Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Sentite le associazioni di categoria;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di
servizi di trasporto mediante autobus, le disposizioni del presente
decreto disciplinano le modalita' di erogazione, alle imprese che ne
fanno domanda, per l'annualita' 2022, delle risorse finanziarie nel
limite di spesa pari a quindici milioni di euro, di cui all'art. 9,
comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, nonche' le modalita' ed
i termini di presentazione delle domande di ammissione, le connesse
fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese
istanti, fatto salvo quanto dovuto nel limite massimo del 2% alla
societa' CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica
amministrazione con unico socio, quale soggetto gestore
dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto,
ai sensi dell'art. 4.
Art. 2
Criteri di ristoro
1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono
attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima pari al
limite di cui alla lettera a), sezione 2.1, comunicazione della
Commissione (2022/C 131), per il ristoro fino al 20 per cento della
spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto, comprovato mediante
le relative fatture quietanzate, di carburante destinato
all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di
categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas
naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a
motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui
al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009.
2. Le imprese richiedenti, autorizzate all'esercizio alla
professione di trasportatore su strada di persone, sono esercenti i
servizi di trasporto, non soggetti a obblighi di servizio pubblico,
resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate
dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche'
esercenti i servizi di trasporto resi ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218.
3. Il ristoro non concorre alla formazione del reddito d'impresa
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie di cui all'art.
4, comma 1, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla
somma dei ristori richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare
alle imprese richiedenti e' proporzionalmente ridotto per ciascuna
impresa beneficiaria.
5. L'impresa, qualora le sia stata riconosciuta o abbia percepito
un ristoro in eccedenza, e' tenuta a comunicare, entro il 30 luglio
2023, tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, nel caso il pagamento sia gia' stato
effettuato, a restituire all'erario dello Stato la compensazione
eventualmente ricevuta in eccedenza. Qualora il soggetto gestore
accerti, a seguito dei controlli di cui all'art. 4, comma 2, ultimo
periodo, che tale comunicazione non e' stata effettuata o che
l'impresa non restituisce la parte del ristoro ai sensi del periodo
precedente, l'impresa decade dal diritto al ristoro e l'intero
importo eventualmente erogato e' recuperato all'erario dello Stato.
Art. 3
Fasi procedimentali
1. La domanda per richiedere il ristoro di cui all'art. 2, comma 1,
e' sottoscritta digitalmente e trasmessa dal rappresentante legale
dell'impresa di cui all'art. 2, comma 2, tramite la piattaforma
https//carburantebus2022 del soggetto gestore, che acquisisce i dati
secondo specifico modello in essa disponibile.
2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale
sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale sono attestati:
i dati dell'impresa, ivi compresi i riferimenti del titolo legale
in base al quale svolge almeno uno dei servizi di cui all'art. 2,
comma 2, e il numero di iscrizione al registro elettronico nazionale,
di cui all'art. 16, regolamento (CE) n. 1071/2009;
i dati di immatricolazione (targa, alimentazione, motorizzazione
e etc.) di ciascun autobus per la cui alimentazione e' stata emessa
la fattura;
l'entita' del ristoro richiesto;
gli estremi per l'effettuazione del versamento del ristoro
riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
3. Alla domanda di cui al comma 2 sono allegate copia delle fatture
quietanzate - oppure di documentazione attestante il pagamento -
dell'acquisto, avvenuto in Italia, del carburante per l'alimentazione
degli autobus di cui all'art. 2, comma 1, emesse nel secondo
quadrimestre 2022.
4. La Commissione di cui all'art. 4, comma 3, qualora sia conclusa
l'istruttoria con esito favorevole dal soggetto gestore, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, propone il provvedimento di accoglimento della
domanda di cui al comma 1 da adottare da parte del direttore generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
5. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto sara' individuata la data di avvio delle procedure da
parte del soggetto gestore ai sensi dell'art. 4, comma 2.
Art. 4
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
- Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
delega, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in
capo a quest'ultima, le attivita' di cui al comma 2 al soggetto
gestore di cui all'art. 1 comma 1, mediante atto convenzionale, da
sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell'art. 19,
comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le risorse
attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A. al 22%
a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione
sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del
bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attivita' di gestione
non da' luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a
conseguimento di utili.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede
alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica
che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza alle
imprese in sede di presentazione della domanda, all'istruttoria della
documentazione di cui all'art. 3, agli adempimenti in ordine alla
concessione di aiuti di Stato, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto
quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1.
3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto e' nominata una commissione, senza oneri
per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta
dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate,
composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di seconda
fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilita'
sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di
area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un
componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di
segreteria. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 5
Cumulabilita' degli aiuti
1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi entro e
non oltre il termine previsto dalla sezione 2.1, punto 41, della
comunicazione della Commissione (2022/C 131) e successive modifiche
ed integrazioni, e compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
2. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 1,
possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente alle
disposizioni di cui alla sezione 1, punto 39, comunicazione della
Commissione (2022/C 131).
Art. 6
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del
relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 3, comma 3, e
disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello
Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di
cui all'art. 5, o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi
irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte
dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente articolo
sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le
risorse gia' previste a legislazione vigente.
Art. 7
Entrata in vigore
1. L'efficacia della presente misura e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del
TFUE.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.