Mobility manager: le modifiche al D.M. 12 maggio 2021

Sono state disposte dal decreto del ministero della Transizione ecologica 16 settembre 2022

Mobility manager: modifiche al D.M. 12 maggio 2021 sono state disposte dal decreto del ministero della Transizione ecologica 16 settembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2022, n. 271).

In particolare, sono stati riformati:

  • l'art. 3, comma 2 in merito al numero di dipendenti delle società destinatarie del provvedimento;
  • l'art. 7 sull'individuazione del mobility manager da parte delle pubbliche amministrazioni;
  • l'art. 9 sul rimborso delle spese al Mm.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 16 settembre 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 16 settembre 2022 

 

Modifiche al decreto 12 maggio  2021,  recante  «Modalita'  attuative
delle  disposizioni  relative  alla  figura  del  mobility  manager».
(22A06592) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2022, n. 271)

 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modidicazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»  che

ha  modificato,  tra  l'altro,   la   denominazione   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  in  Ministero

della transizione ecologica e del Ministero  delle  infrastrutture  e

dei trasporti in Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40

relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19

giugno 2029,  n.  97,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli

Uffici di diretta collaborazione», cosi' come modificato dal  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria

ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Visto il «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e  del  clima»,

convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,  nel  quale

si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a  effetto  serra

rispetto ai livelli del 1990;

Visto l'Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi

a Parigi nel dicembre 2015;

Vista la comunicazione della Commissione europea  dell'11  dicembre

2019, recante «Il Green Deal europeo» con  la  quale  si  propone  il

target di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il

50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990;

Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della

Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.»;

Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'

dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per

la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'

nella pubblica amministrazione»;

Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante

«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di

incarichi presso le  pubbliche  ammministrazioni  e  presso  gli enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,

della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali.»,   e,   in

particolare, l'art. 5, comma 6, che istituisce la figura del mobility

manager scolastico in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine  e

grado, con il compito, tra l'altro di organizzare  e  coordinare  gli

spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni;

Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e

all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza

epidemiologica da  COVID-19.»,  il  quale  prevede  che  al  fine  di

favorire  il  decongestionamento  del  traffico  nelle  aree   urbane

mediante  la  riduzione  dell'uso  del  mezzo  di  trasporto  privato

individuale,  le  imprese  e  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti  ubicate  in  un

capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo di

provincia ovvero in un comune  con  popolazione  superiore  a  50.000

abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni  anno,

un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del   proprio   personale

dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto

privato individuale nominando, a tal fine, un  mobility  manager  con

funzioni di supporto professionale  continuativo  alle  attivita'  di

decisione, pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di

soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei

dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30

marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto ministeriale 12  maggio  2021  recante  «Modalita'

attuative  delle  disposizioni  relative  alla  figura  del  mobility

manager»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica

italiana 26 maggio 2021, n. 124 (di seguito: «decreto ministeriale 12

maggio 2021») che, tra l'altro, ha  anche  istituito  la  figura  del

mobility manager d'area;

Vista la nota dell'Associazione nazionale  comuni  italiani -  ANCI

del 15 dicembre 2021 nella quale si chiede che tra  il  personale  di

ruolo nell'ambito del  quale  nominare  il  mobility  manager  d'area

dovrebbe essere ricompreso il personale delle strutture in house  e/o

delle aziende partecipate pubbliche o  delle  agenzie  di  mobilita',

soggetti  che  in  molti  comuni  hanno  la  reale  competenza  sulla

mobilita' e  soprattutto  che  da  anni  hanno  consolidato  reti  di

relazioni, know how e metodi/strumenti di lavoro;

Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'

sostenibili  prot.  7995  del  7  marzo  2022  con  cui  il  predetto

Dicastero, alla luce della nota dell'ANCI del 15  dicembre  2021,  ha

formulato delle ipotesi di modifica al decreto ministeriale 12 maggio

2021;

Considerato che il medesimo art. 229, comma 4, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, prevede che il mobility manager  promuove,  anche

collaborando all'adozione del  piano  di  mobilita'  sostenibile,  la

realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e  gestione  della

domanda  di  mobilita'  delle  persone,  al  fine  di  consentire  la

riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale  derivante

dal traffico veicolare nelle aree  urbane  e  metropolitane,  tramite

l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le pubbliche

amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo;

Considerato che lo stesso art. 229 sopra richiamato  attribuisce  a

uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora  Ministro

delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  la  definizione

delle modalita' attuative delle disposizioni ivi previste;

Acquisito il concerto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, espresso con nota del 10 agosto 2022;

 

Decreta:

 

                           Articolo unico 

          Modifiche al decreto ministeriale 12 maggio 2021 

1.  Al  decreto  ministeriale 12  maggio  2021  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo

«In caso di societa' infragruppo ubicate nella stessa unita'  locale,

la soglia dei 100 dipendenti e' calcolata sommando i dipendenti delle

diverse societa' del raggruppamento».

b) all'art. 7:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I comuni di  cui  all'art.  5,  comma  3  individuano  il

mobility manager d'area tra il personale in ruolo del comune, di  una

sua societa' partecipata o  dell'agenzia  della  mobilita'  avente  i

requisiti di cui al comma 1.»;

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma

1, individuano il mobility manager  aziendale  tra  il  personale  di

ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.»;

c) all'art. 9, comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo «Nei limiti di quanto  previsto  dall'art.  9,  comma  2,  ai

soggetti di cui al primo periodo puo' essere riconosciuto il rimborso

delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attivita' di

cui  al  presente  decreto,  debitamente  documentate   e   approvate

dall'amministrazione».

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