Mobility manager: modifiche al D.M. 12 maggio 2021 sono state disposte dal decreto del ministero della Transizione ecologica 16 settembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2022, n. 271).
In particolare, sono stati riformati:
- l'art. 3, comma 2 in merito al numero di dipendenti delle società destinatarie del provvedimento;
- l'art. 7 sull'individuazione del mobility manager da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 9 sul rimborso delle spese al Mm.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 16 settembre 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 16 settembre 2022
Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita' attuative
delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».
(22A06592)
(Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2022, n. 271)
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modidicazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che
ha modificato, tra l'altro, la denominazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero
della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2029, n. 97, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione», cosi' come modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima»,
convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, nel quale
si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a effetto serra
rispetto ai livelli del 1990;
Visto l'Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi
a Parigi nel dicembre 2015;
Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre
2019, recante «Il Green Deal europeo» con la quale si propone il
target di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il
50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche ammministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.», e, in
particolare, l'art. 5, comma 6, che istituisce la figura del mobility
manager scolastico in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, con il compito, tra l'altro di organizzare e coordinare gli
spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni;
Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.», il quale prevede che al fine di
favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane
mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato
individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in un
capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo di
provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con
funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di
soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2021 recante «Modalita'
attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility
manager» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 26 maggio 2021, n. 124 (di seguito: «decreto ministeriale 12
maggio 2021») che, tra l'altro, ha anche istituito la figura del
mobility manager d'area;
Vista la nota dell'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI
del 15 dicembre 2021 nella quale si chiede che tra il personale di
ruolo nell'ambito del quale nominare il mobility manager d'area
dovrebbe essere ricompreso il personale delle strutture in house e/o
delle aziende partecipate pubbliche o delle agenzie di mobilita',
soggetti che in molti comuni hanno la reale competenza sulla
mobilita' e soprattutto che da anni hanno consolidato reti di
relazioni, know how e metodi/strumenti di lavoro;
Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili prot. 7995 del 7 marzo 2022 con cui il predetto
Dicastero, alla luce della nota dell'ANCI del 15 dicembre 2021, ha
formulato delle ipotesi di modifica al decreto ministeriale 12 maggio
2021;
Considerato che il medesimo art. 229, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, prevede che il mobility manager promuove, anche
collaborando all'adozione del piano di mobilita' sostenibile, la
realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della
domanda di mobilita' delle persone, al fine di consentire la
riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante
dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite
l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le pubbliche
amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo;
Considerato che lo stesso art. 229 sopra richiamato attribuisce a
uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la definizione
delle modalita' attuative delle disposizioni ivi previste;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, espresso con nota del 10 agosto 2022;
Decreta:
Articolo unico
Modifiche al decreto ministeriale 12 maggio 2021
1. Al decreto ministeriale 12 maggio 2021 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo
«In caso di societa' infragruppo ubicate nella stessa unita' locale,
la soglia dei 100 dipendenti e' calcolata sommando i dipendenti delle
diverse societa' del raggruppamento».
b) all'art. 7:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I comuni di cui all'art. 5, comma 3 individuano il
mobility manager d'area tra il personale in ruolo del comune, di una
sua societa' partecipata o dell'agenzia della mobilita' avente i
requisiti di cui al comma 1.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma
1, individuano il mobility manager aziendale tra il personale di
ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.»;
c) all'art. 9, comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo «Nei limiti di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, ai
soggetti di cui al primo periodo puo' essere riconosciuto il rimborso
delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente decreto, debitamente documentate e approvate
dall'amministrazione».