Mobility manager: pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 12 maggio 2021 attuativo di una serie di disposizioni (in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021, n. 124).
La figura
Il mobility manager è una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile. L'art. 2 distingue tra il mobility manager:
- aziendale: si occupa degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;
- d'area: supporta il comune territorialmente competente presso il quale è stato nominato e svolge attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.
Il decreto
Tra i punti rilevanti del D.M. 12 maggio 2021:
- l'adozione, la trasmissione e l'aggiornamento del piano spostamento casa-lavoro;
- l'inquadramento delle funzioni e i requisiti del mobility manager aziendale e quello di area;
- la premialità per i comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più piani spostamento casa-lavoro relativi al proprio territorio.
Con successivo decreto Mite-Mims, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, saranno adottate le «Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro».
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 12 maggio 2021.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 12 maggio 2021
Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del
mobility manager. (21A03111)
in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021, n. 124
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che
ha modificato, tra l'altro, la denominazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero
della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, cosi' come modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
novembre 2019, n. 138, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima»,
convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, nel quale
si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a effetto serra
rispetto ai livelli del 1990;
Visto l'Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi
a Parigi nel dicembre 2015;
Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre
2019, recante «Il Green Deal europeo» con la quale si propone il
target di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il
50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art. 5,
comma 6, che istituisce la figura del mobility manager scolastico in
tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il compito,
tra l'altro, di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola
del personale scolastico e degli alunni;
Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
quale prevede che al fine di favorire il decongestionamento del
traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo
di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con singole unita' locali con piu' di 100
dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una citta'
metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con
popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare,
entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti
casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla
riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale
nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto
professionale continuativo alle attivita' di decisione,
pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni
ottimali di mobilita' sostenibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165»;
Considerato che il medesimo art. 229, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, prevede che il mobility manager promuove, anche
collaborando all'adozione del piano di mobilita' sostenibile, la
realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della
domanda di mobilita' delle persone, al fine di consentire la
riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante
dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite
l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le pubbliche
amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo;
Considerato che lo stesso art. 229 sopra richiamato attribuisce a
uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, la definizione delle modalita' attuative
delle disposizioni ivi previste;
Considerata l'esigenza di perseguire obiettivi ambientali e sociali
che garantiscano una maggiore sostenibilita' delle aree urbane
attraverso l'adozione e l'attuazione di piani di spostamento
casa-lavoro che limitino gli spostamenti sistematici effettuati col
il veicolo motorizzato ed il solo conducente a bordo e al contempo
favoriscano lo shift modale verso modalita' di trasporto collettivo,
condiviso e a ridotto o nullo impatto ambientale;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, espresso con nota prot. 18153 del 10 maggio
2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative delle
disposizioni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
2. Il presente decreto e' finalizzato a consentire la riduzione
strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal
traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane,
promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e
gestione della domanda di mobilita' delle persone che consentano la
riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli
spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il
decongestionamento del traffico veicolare.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «mobility manager aziendale»: figura specializzata, ai sensi
dell'art. 5, nel governo della domanda di mobilita' e nella
promozione della mobilita' sostenibile nell'ambito degli spostamenti
casa-lavoro del personale dipendente;
b) «mobility manager d'area»: figura specializzata nel supporto
al comune territorialmente competente, presso il quale e' nominato ai
sensi dell'art. 5, comma 3, nella definizione e implementazione di
politiche di mobilita' sostenibile, nonche' nello svolgimento di
attivita' di raccordo tra i mobility manager aziendali;
c) piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL): strumento di
pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del
personale dipendente di una singola unita' locale lavorativa, di cui
al successivo art. 3.
Art. 3
PSCL
1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 5, comma 6 della legge
28 dicembre 2015, n. 221, le imprese e le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in
un capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo
di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un PSCL del proprio personale dipendente.
2. Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni
singola unita' locale ai sensi del comma 1, si considerano come
dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e
pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza
quotidiana continuativa, presso la medesima unita' locale in virtu'
di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando
o altro.
3. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra
quelle di cui al precedente comma 1 possono comunque procedere
facoltativamente all'adozione del PSCL del proprio personale
dipendente.
4. Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare
privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti
casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilita'
sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a
motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti, delle loro esigenze di mobilita' e dello stato
dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il
PSCL definisce, altresi', i benefici conseguibili con l'attuazione
delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i
dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di
trasporto e comfort di trasporto, sia per l'impresa o la pubblica
amministrazione che lo adotta, in termini economici e di
produttivita', nonche' per la collettivita', in termini ambientali,
sociali ed economici.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 1, con
successivo decreto direttoriale del Ministero della transizione
ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibile, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono adottate le «Linee guida per la redazione e
l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)»,
tenendo conto dei principi previsti nel presente decreto.
Art. 4
Adozione, trasmissione
e aggiornamento del PSCL
1. Il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 3, comma 1, e' trasmesso al comune territorialmente
competente entro quindici giorni dall'adozione.
2. Al fine di ottimizzare le politiche locali di mobilita'
sostenibile, il Comune, con il supporto del mobility manager d'area,
individua, d'intesa con il mobility manager aziendale che ha prestato
la propria attivita' a supporto dell'adozione dello specifico PSCL
trasmesso ai sensi del comma 1, eventuali modifiche al PSCL medesimo,
e puo' stipulare con l'impresa o la pubblica amministrazione che lo
ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione del
PSCL.
Art. 5
Mobility manager aziendale
e mobility manager d'area
1. Ai fini dell'adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, nominano il mobility
manager aziendale, con funzioni di supporto professionale
continuativo alle attivita' di decisione, pianificazione,
programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di
mobilita' sostenibile.
2. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra
quelle di cui all'art. 3, comma 1, possono comunque procedere
facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale.
3. I comuni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, nominano il mobility manager d'area, svolgente
funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti di
supporto ai comuni stessi nella definizione e implementazione di
politiche di mobilita' sostenibile.
Art. 6
Funzioni del mobility manager aziendale
e del mobility manager d'area
1. Al mobility manager aziendale sono attribuite le seguenti
funzioni:
a) promozione, attraverso l'elaborazione del PSCL, della
realizzazione di interventi per l'organizzazione e la gestione della
domanda di mobilita' del personale dipendente, al fine di consentire
la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale
derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
b) supporto all'adozione del PSCL;
c) adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni
ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il
supporto del mobility manager d'area;
d) verifica dell'attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo
eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti
dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del
loro livello di soddisfazione;
2. Al mobility manager aziendale sono altresi' assegnate le
seguenti funzioni:
a) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente
coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
b) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e
sensibilizzazione sul tema della mobilita' sostenibile;
c) promozione con il mobility manager d'area di azioni di
formazione e indirizzo per incentivare l'uso della mobilita'
ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad
esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
d) supporto al mobility manager d'area nella promozione di
interventi sul territorio utili a favorire l'intermodalita', lo
sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l'efficienza
e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di
servizi di mobilita' condivisa e di servizi di infomobilita'.
3. Al mobility manager d'area sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attivita' di raccordo tra i mobility manager aziendali del
territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e
moduli collaborativi, anche mediante convocazione di riunioni, una
tantum o con cadenze periodiche, e organizzazione di incontri e
seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra attivita'
utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;
b) supporto al Comune di riferimento nella definizione e
implementazione di politiche di mobilita' sostenibile;
c) acquisizione dei dati relativi all'origine/destinazione ed
agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti
forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento
dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di
trasporto comunali e regionali.
Art. 7
Requisiti del mobility manager aziendale
e del mobility manager d'area
1. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d'area sono
nominati tra soggetti in possesso di un'elevata e riconosciuta
competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della
mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.
2. I comuni di cui all'art. 5, comma 3 e le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, individuano il mobility
manager d'area e il mobility manager aziendale tra il personale in
ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.
3. Le aziende di cui all'art. 3, comma 1 assicurano che i mobility
manager aziendali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. In ogni caso, le funzioni e le attivita' del mobility manager
aziendale e del mobility manager d'area nelle pubbliche
amministrazioni si conformano a quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dalla legge 6
novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8
Premialita'
1. Nell'ambito dei programmi di finanziamento per la realizzazione
di interventi di mobilita' sostenibile promossi dal Ministero della
transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ovvero congiuntamente dai medesimi Ministeri,
puo' essere assegnata una premialita' ai comuni che presentano un
progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di piu'
PSCL relativi al proprio territorio, adottati e aggiornati ai sensi
del presente decreto.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione, i PSCL sono adottati entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Ai mobility manager d'area e ai mobility manager aziendali che
svolgono la propria attivita' presso o in favore di pubbliche
amministrazioni non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo
incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti,
comunque denominati.