Modifiche al Tusl: il parere dell’Inl

Legge n. 203/2024

(Modifiche al Tusl: il parere dell'Inl)

Con la nota prot. 9740 del 30 dicembre 2024, l'Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto su alcuni contenuti di interesse della legge n. 203/2024, il cosiddetto "collegato lavoro".

Modifiche al Tusl: il parere dell'InlIn particolare, l'intervento esplicativo riguarda l'art. 1 dal titolo «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Lo stralcio della legge lo trovi qui, mentre di seguito trovi il testo della nota.

Nota prot. 9740 del 30 dicembre 2024

OGGETTO: legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” – Prime indicazioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 203/2024 recante «Disposizioni in materia di lavoro», in relazione alla quale si ritiene opportuno evidenziarne i contenuti che più interessano l’attività di questo Ispettorato.

Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

L’art. 1 apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 fra le quali si segnalano le seguenti:

- introduce l’art. 14-bis, prevedendo che “entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”;

- modifica l’art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria, che individua fra l’altro (al comma 9) la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell’”organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione);

- modifica l’art. 65 in materia di destinazione al lavoro di “Locali sotterranei o semisotterranei”, consentendo l'uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” (comma 2). A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo (comma 3). Ai fini dell’applicabilità della disciplina in questione occorrerà dunque attendere l’emanazione della circolare di questo Ispettorato concernente l’individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008;

- modifica l’art. 304, comma 1 lett. b), prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36- bis del D.L. n. 223/2006 (conv. dalla L. n. 248/2006), che introducevano l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato, nell'ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento e quello, da parte dei lavoratori, di esporla trattandosi di obblighi sostanzialmente già previsti all’art. 26, comma 8 e all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Si ricorda che la violazione dei predetti obblighi è punita, rispettivamente, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente indicata dall’art. 55, comma 5 lett. i) e, per l’ipotesi di cui all’art. 20, comma 3, cit., con la sanzione amministrativa in capo al lavoratore indicata all’art. 59, comma 1 lett. b).

(...)

(Modifiche al Tusl: il parere dell'Inl)

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