Mud 2021: le ultime istruzioni e le scadenze per il modello unico di dichiarazione ambientale

D.P.C.M. 23 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021

Mud 2021.

Con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021) è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale, che sostituisce integralmente il modello allegato al D.P.C.M. del 24 dicembre 2018

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Mud 2021: gli allegati

Per svolgere le procedure secondo le istruzioni del nuovo Mud 2021, il decreto riporta quattro allegati (il terzo contiene più moduli).

Gli allegati del Mud 2021 sono riportati anche in coda al provvedimento, pubblicato qui di seguito.

In particolare, l'allegato 3 - il più articolato - ha i seguenti contenuti:

  • Sezione anagrafica
  • Comunicazione rifiuti
  • Comunicazione veicoli fuori uso
  • Comunicazione imballaggi (sezione consorzi)
  • Comunicazione imballaggi (sezione gestori rifiuti di imballaggi)
  • Comunicazione Raee

Clicca qui per il commento

Mud 2021: accesso alle informazioni

L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Qui di seguito il testo integrale del D.P.C.M. 23 dicembre 2020. In coda la modulistica per il Mud 2021.

Mud 2021: la tempistica

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 16 giugno 2021.

Clicca qui per le istruzioni di compilazione

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2021. (21A00773)

(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 - Suppl. Ordinario n. 10)

 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con decreto
del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme
finalizzate a individuare le disposizioni di legge e le relative
norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica ai fini della predisposizione del
modello unico di dichiarazione;
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo
cui, in attesa dell'adozione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, citato, il modello unico di
dichiarazione e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone,
con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione;
Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, ha, a
riferimento, gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla
presente legge»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», che contiene, tra l'altro, la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione,
gestione, conservazione e trasmissione, nonche' alle firme
elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
«Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della
Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per la tracciabilita' dei
rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del
Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che reca
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante
«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che
modificano le direttive 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante
«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849 che modifica la
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo
2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10
dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di
vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25
luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di
rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo
2005, come modificata con decisione di esecuzione n. 2018/896 della
Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle relative
al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio;
Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione, del 1° aprile
2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza degli
obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati
nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione n. 2009/851/CE della Commissione, del 25
novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attivita'
di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
Vista la decisione n. 2011/753/UE della Commissione, del 18
novembre 2011, che istituisce regole e modalita' di calcolo per
verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo
2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione n. 2019/1885/UE della Commissione,
del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica
e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti
urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga
la decisione 2000/738/CE della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione n. 2019/2193/UE della Commissione
del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il calcolo, la
verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la
presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE);
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti
speciali per talune attivita' economiche;
Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto
riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale
leggero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22
febbraio 2019, Supplemento Ordinario n. 8, recante «Approvazione del
modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019»;
Considerata la necessita' di adottare, per l'anno 2021, un nuovo
modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello
vigente, come richiesto dal Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in
collaborazione con l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la
protezione ambientale, cosi' da poter acquisire i dati relativi ai
rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della piu'
recente normativa europea;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il Ministero della salute, l'ISPRA - Istituto superiore per
la ricerca e la protezione ambientale, nonche' l'Unioncamere - Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo
Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti
e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 e'
integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al
presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sara' utilizzato per le
dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con
riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70.
3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di
dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

ARTICOLAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Premessa
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale e' articolato in
Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti
all'adempimento.
Il presente provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la
presentazione delle seguenti Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e
dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti
in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

SEZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

SEZIONE ANAGRAFICA

Parte di provvedimento in formato grafico

COMUNICAZIONE RIFIUTI
Parte di provvedimento in formato grafico

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

Parte di provvedimento in formato grafico

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI
SEZIONE CONSORZI

Parte di provvedimento in formato grafico

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI
Sezione gestori rifiuti di imballaggio

Parte di provvedimento in formato grafico

COMUNICAZIONE RAEE

Parte di provvedimento in formato grafico

COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

COMUNICAZIONE AEE - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) VIA TELEMATICA

Parte di provvedimento in formato grafico

 

(Mud 2021)

Allegati

ALLEGATO 4

ALLEGATO 3_8_COMUNICAZIONE AEE – APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

ALLEGATO 3_7_COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

ALLEGATO 3_6_COMUNICAZIONE RAEE

ALLEGATO 3_5_COMUNICAZIONE IMBALLAGGI

ALLEGATO 3_4_COMUNICAZIONE IMBALLAGGI_CONSORZI

ALLEGATO 3_3_OMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

ALLEGATO 3_2_COMUNICAZIONE RIFIUTI

ALLEGATO 3_1_SEZIONE ANAGRAFICA

ALLEGATO 2

ALLEGATO 1

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