MUD 2022: pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 sul S.O. n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, n. 16.
Nell'allegato I sono riportati il modello e le istruzioni per la presentazione della:
- comunicazione rifiuti;
- comunicazione veicoli fuori uso;
- comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio;
- comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
- comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nell'allegato 3 sono riportati schede e moduli per la comunicazione sui rifiuti, mentre nell'allegato 2 è riportata la modulistica per la comunicazione semplificata sui rifiuti ("sezione rifiuti semplificata").
Confermato il termine ultimo per la consegna fissato a 120 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. 17 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale (21 maggio 2022).
Di seguito il testo del D.P.C.M. 17 dicembre 2021; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2022. (22A00346)
(S.O. n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, n.16)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con decreto
del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme
finalizzate a individuare le disposizioni di legge e le relative
norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica ai fini della predisposizione del
modello unico di dichiarazione;
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo
cui, in attesa dell'adozione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, citato, il modello unico di
dichiarazione e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone,
con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione;
Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, ha, a
riferimento, gli «Obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla
presente legge»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», che contiene, tra l'altro, la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione,
gestione, conservazione e trasmissione, nonche' alle firme
elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
«Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della
Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per la tracciabilita' dei
rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del
Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI, con le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che reca
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti
speciali per talune attivita' economiche;
Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto
riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale
leggero;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante
«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che
modificano le direttive 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante
«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849 che modifica la
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo
2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10
dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di
vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25
luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di
rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo
2005, come modificata dalla decisione di esecuzione n. 2018/896/UE
della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle
relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio nonche' dalla decisione di esecuzione n. 2019/665/UE
della Commissione, del 17 aprile 2019, che stabilisce le tabelle
relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 1994/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio;
Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione, del 1° aprile
2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza degli
obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati
nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione n. 2009/851/CE della Commissione, del 25
novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attivita'
di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
Vista la decisione n. 2011/753/UE della Commissione, del 18
novembre 2011, che istituisce regole e modalita' di calcolo per
verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo
2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione n. 2019/1004/UE della Commissione,
del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la
verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione n. 2019/1885/UE della Commissione,
del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica
e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti
urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga
la decisione 2000/738/CE della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione n. 2019/2193/UE della Commissione
del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il calcolo, la
verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la
presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministro della transizione ecologica, del
14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di
combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, del 28
marzo 2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi
dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 15
maggio 2019, n. 62, «Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona
(PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, del 31
marzo 2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da
pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, del 22
settembre 2020, n. 188, «Regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi
dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 2021, S.O. n. 10, recante «Approvazione del modello unico di
dichiarazione ambientale per l'anno 2021»;
Considerata la necessita' di adottare, per l'anno 2022, un nuovo
modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello
vigente, come richiesto dal Ministero della transizione ecologica, in
collaborazione con l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la
protezione ambientale, cosi' da poter acquisire i dati relativi ai
rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della piu'
recente normativa europea;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero
della salute, l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la
protezione ambientale, nonche' l'Unioncamere - Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli e'
stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 e'
integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al
presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sara' utilizzato per le
dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con
riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70.
3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di
dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.