Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 sul S.O. n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, n. 16. Confermato il termine ultimo per la consegna a 120 giorni dalla pubblicazione

MUD 2022: pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 sul S.O. n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, n. 16.

Nell'allegato I sono riportati  il modello e le istruzioni per la presentazione della:

  1. comunicazione rifiuti;
  2. comunicazione veicoli fuori uso;
  3. comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio;
  4. comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  5. comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
  6. comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nell'allegato 3 sono riportati schede e moduli per la comunicazione sui rifiuti, mentre nell'allegato 2 è riportata la modulistica per la comunicazione semplificata sui rifiuti ("sezione rifiuti semplificata").

Confermato il termine ultimo per la consegna fissato a 120 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. 17 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale (21 maggio 2022).

Di seguito il testo del D.P.C.M. 17 dicembre 2021; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2022. (22A00346)

 

(S.O. n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, n.16)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 1, comma 1,  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,

rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con  decreto

del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma

2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  norme

finalizzate a individuare le disposizioni  di  legge  e  le  relative

norme di attuazione che stabiliscono obblighi  di  dichiarazione,  di

comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia  ambientale,

sanitaria e di sicurezza pubblica ai fini della  predisposizione  del

modello unico di dichiarazione;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo

cui,  in  attesa  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, citato, il  modello  unico  di

dichiarazione e' adottato con decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri;

Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n.  70  del  1994,

secondo il quale il Presidente del Consiglio  dei  ministri  dispone,

con  proprio  decreto,  gli  aggiornamenti  del  modello   unico   di

dichiarazione;

Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato

art.  6,  comma  1,  della  citata  legge  n.  70  del  1994,  ha,  a

riferimento, gli «Obblighi di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di

denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle

relative norme di attuazione di cui  alla  tabella  A  allegata  alla

presente legge»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice

dell'amministrazione  digitale»,  che  contiene,  tra   l'altro,   la

disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro  formazione,

gestione,  conservazione   e   trasmissione,   nonche'   alle   firme

elettroniche;

Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico

all'informazione ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo  I  della

Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per  la  tracciabilita'  dei

rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa  agli

imballaggi e rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.

152 del 2006, che prevede l'obbligo di  comunicazione  da  parte  del

Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI,  con  le  modalita'  previste

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo

degli imballaggi per ciascun materiale  e  per  tipo  di  imballaggio

immesso sul mercato, nonche', per  ciascun  materiale,  la  quantita'

degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio  riciclati

e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione

della  direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori   uso»   e

successive modificazioni ed integrazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188,   di

«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori

e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  che  reca

«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche  (RAEE)»  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali»,   che   ha

introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di  rifiuti

speciali per talune attivita' economiche;

Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.

123, recante «Disposizioni urgenti  per  la  crescita  economica  nel

Mezzogiorno»,  che  introduce  disposizioni   di   attuazione   della

direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

29 aprile  2015,  che  modifica  la  direttiva  94/62/CE  per  quanto

riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale

leggero;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i

rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  118,  recante

«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)  2018/849,  che

modificano le direttive 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori  e

2012/19/UE   sui   rifiuti   di   apparecchiature    elettriche    ed

elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  119,  recante

«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849 che modifica la

direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio  del  31  marzo

2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami

metallici cessano di  essere  considerati  rifiuti,  ai  sensi  della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012  della  Commissione  del  10

dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami  di

vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della  direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.  715/2013  della  Commissione  del  25

luglio 2013, recante i criteri che determinano quando  i  rottami  di

rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi  della  direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre

2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare

per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione, del  22  marzo

2005, come modificata dalla decisione di  esecuzione  n.  2018/896/UE

della Commissione, del 19 giugno  2018,  che  stabilisce  le  tabelle

relative al sistema di basi dati ai sensi  della  direttiva  94/62/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e  i  rifiuti

di imballaggio nonche' dalla decisione di esecuzione  n.  2019/665/UE

della Commissione, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  le  tabelle

relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva  1994/62/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e  i  rifiuti

di imballaggio;

Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione, del 1°  aprile

2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza  degli

obiettivi di reimpiego/recupero e  di  reimpiego/riciclaggio  fissati

nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio

relativa ai veicoli fuori uso;

Vista  la  decisione  n.  2009/851/CE  della  Commissione,  del  25

novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini  dell'attivita'

di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione  della

direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa

a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;

Vista  la  decisione  n.  2011/753/UE  della  Commissione,  del  18

novembre 2011, che istituisce  regole  e  modalita'  di  calcolo  per

verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11,  paragrafo

2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione n. 2019/1004/UE della Commissione,

del 7 giugno 2019, che  stabilisce  le  regole  per  il  calcolo,  la

verifica e la comunicazione  dei  dati  sui  rifiuti  a  norma  della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che

abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione n. 2019/1885/UE della Commissione,

del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica

e la comunicazione dei  dati  relativi  alle  discariche  di  rifiuti

urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che  abroga

la decisione 2000/738/CE della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione n. 2019/2193/UE della  Commissione

del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il  calcolo,  la

verifica e la comunicazione dei dati e definisce  i  formati  per  la

presentazione  dei  dati  ai  fini  della  direttiva  2012/19/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio  sui  rifiuti  di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, ora Ministro della transizione ecologica,  del

14 febbraio  2013,  n.  22,  «Regolamento  recante  disciplina  della

cessazione della qualifica di rifiuto  di  determinate  tipologie  di

combustibili solidi secondari  (CSS),  ai  sensi  dell'art.  184-ter,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive

modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica,  del  28

marzo 2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina  della  cessazione

della qualifica  di  rifiuto  di  conglomerato  bituminoso  ai  sensi

dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152»;

Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  del  15

maggio 2019, n. 62, «Regolamento recante disciplina della  cessazione

della qualifica di rifiuto da  prodotti  assorbenti  per  la  persona

(PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica,  del  31

marzo 2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina  della  cessazione

della qualifica di rifiuto  della  gomma  vulcanizzata  derivante  da

pneumatici  fuori  uso,  ai  sensi  dell'art.  184-ter  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica,  del  22

settembre  2020,  n.  188,  «Regolamento  recante  disciplina   della

cessazione della qualifica di rifiuto da carta e  cartone,  ai  sensi

dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

dicembre 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  16

febbraio 2021, S.O. n. 10, recante «Approvazione del modello unico di

dichiarazione ambientale per l'anno 2021»;

Considerata la necessita' di adottare, per l'anno  2022,  un  nuovo

modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di  quello

vigente, come richiesto dal Ministero della transizione ecologica, in

collaborazione con l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca  e  la

protezione ambientale, cosi' da poter acquisire i  dati  relativi  ai

rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della  piu'

recente normativa europea;

Sentiti il Ministero  dell'interno,  il  Ministero  dello  sviluppo

economico, il Ministero della  transizione  ecologica,  il  Ministero

della salute, l'ISPRA -  Istituto  superiore  per  la  ricerca  e  la

protezione ambientale, nonche' l'Unioncamere - Unione italiana  delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13

febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli e'

stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e  dei

provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei

ministri;

Decreta:

                               Art. 1

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del  23  dicembre  2020  e'

integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni  allegati  al

presente decreto.

2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le

dichiarazioni da presentare entro il  30  aprile  di  ogni  anno  con

riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio

1994, n. 70.

3. L'accesso alle  informazioni  contenute  nel  modello  unico  di

dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto  legislativo  19

agosto 2005, n. 195.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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