Mud 2024: pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 (sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52) con il quale è stato ufficialmente approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024.
La tempistica
Anche se il comma 2 dell'articolo 1 del nuovo D.P.C.M. recita che «Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno» (disposizione di carattere, pertanto, generico, come indica la parte "di ogni anno"), in verità il termine di consegna della modulistica è il 30 giugno 2024, ovvero 120 giorni dopo la pubblicazione del nuovo DPCM, come disposto dall’art. 6, comma 2-bis, legge n. 70/1994.
A seguire il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024. Gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina.
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2024. (24A01185)
(Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, rubricato
«Modello unico di dichiarazione», ove si prevede, al comma 1, lettera
a), che, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite norme finalizzate a «individuare, ai fini della
predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni
di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica»;
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, recante
disposizioni transitorie, ove si prevede che, in attesa dell'adozione
del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma
1, citato, il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994,
ove si prevede che, a seguito dell'adozione del modello unico di
dichiarazione, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con
proprio decreto, gli aggiornamenti del modello;
Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, ha come
riferimento, gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla
presente legge»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», che contiene, tra l'altro, la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione,
gestione, conservazione e trasmissione, nonche' alle firme
elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della
Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per la tracciabilita' dei
rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del
Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di «Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti
speciali per talune attivita' economiche;
Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto
riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale
leggero;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante
«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che
modificano le direttive 2006/66/CE, relative a pile e accumulatori
relativa e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante
«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica
la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo
2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10
dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di
vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25
luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di
rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1992 della
Commissione del 21 gennaio 2022 recante «Modalita' di applicazione
della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il
formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»;
Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo
2005, come modificata con decisione di esecuzione n. 2018/896 della
Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle relative
al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio;
Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione, del 1° aprile
2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza degli
obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati
nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione n. 2009/851/CE della Commissione, del 25
novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attivita'
di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
Vista la decisione n. 2011/753/UE della Commissione, del 18
novembre 2011, che istituisce regole e modalita' di calcolo per
verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo
2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22, che adotta il «Regolamento
recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di
determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai
sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 28 marzo
2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art.
184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Vista la decisione delegata (UE) n. 2019/1597 del 3 maggio 2019 che
integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti
minimi di qualita' per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti
alimentari;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1885 della
Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il
calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle
discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del
Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/665 della Commissione
del 17 aprile 2019 che modifica la decisione 2005/270/CE che
stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1004 della
Commissione del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il
calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della
Commissione;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2193 della
Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il
calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i
formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, del 15 maggio 2019, n. 62, «Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti
assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, del 31 marzo 2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina
della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata
derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, del 22 settembre 2020, n. 188, che adotta il «Regolamento
recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da
carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1752 della
Commissione del 1° ottobre 2021 recante «Modalita' di applicazione
della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei
dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di
plastica monouso per bevande»;
Vista la delibera Arera del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF,
recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025»;
Vista la determina Arera del 4 novembre 2021, n. 2 DRIF/2021,
recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la
proposta tariffaria e delle modalita' operative per la relativa
trasmissione all'Autorita', nonche' chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo
2023 recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2023»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 27 settembre
2022, n. 152, recante il «Regolamento che disciplina la cessazione
della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e
demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi
dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 354 del 30 ottobre 2023, che al fine di prevenire e
ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, nonche' di
rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (UE)
2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, definisce il tasso
minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi
contenenti plastica per il riciclaggio;
Vista la nota n. 25586 dell'11 settembre 2023, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Ministero
dell'interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero
della salute, all'Ispra - Istituto superiore per la ricerca e la
protezione ambientale e all'Unioncamere - Unione italiana delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
comunicare se ritenessero necessario, ovvero opportuno, apportare
modifiche ed integrazioni al vigente modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD);
Vista la nota n. 152490 del 26 settembre 2023 con la quale il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la
necessita' di procedere all'aggiornamento, per l'anno 2024, del
modello di dichiarazione ambientale (MUD), rappresentando di aver
avviato, a tal fine, un'interlocuzione con Ispra - Istituto superiore
per la ricerca e la protezione ambientale in collaborazione con
Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Vista la nota n. 207733 del 19 dicembre 2023 con la quale il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in
collaborazione con Ispra - Istituto superiore per la ricerca e la
protezione ambientale, ha trasmesso una proposta di versione
aggiornata del vigente modello di dichiarazione ambientale (MUD),
predisposta al fine di consentire di acquisire, attraverso il
modello, i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di
operatori, in attuazione della piu' recente normativa europea;
Vista la nota n 37265 del 20 dicembre 2023, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Ministero
dell'interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero
della salute, all'Ispra - Istituto superiore per la ricerca e la
protezione ambientale e all'Unioncamere - Unione italiana delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
l'aggiornamento del modello di dichiarazione ambientale (MUD),
predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
chiedendo di far pervenire una nota di condivisione dello schema del
provvedimento, o eventuali osservazioni;
Viste le note di condivisione:
a) n. 37915 del 28 dicembre 2023 del Ministero della salute;
b) n. 699 del 10 gennaio 2024 dell'Unioncamere - Unione italiana
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) n. 778 dell'11 gennaio 2024 del Ministero dell'interno;
d) n. 1691 dell'11 gennaio 2024 dell'Ispra - Istituto superiore
per la ricerca e la protezione ambientale;
e) n. 1283 del 16 gennaio 2024 del Ministero delle imprese e del
made in Italy.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata
conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 e'
integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al
presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sara' utilizzato per le
dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con
riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70.
3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di
dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195.