Mud 2025: al via il modello unico di dichiarazione ambientale con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, n. 49.
Per effetto, il termine ultimo per presentare la dichiarazione è sabato 28 giugno.
La modifica principale riguarda gli adempimenti per i Comuni, con particolare riferimento ai costi della raccolta differenziata per effetto dell'introduzione di un nuovo coefficiente.
Negli allegati sono riportati:
- allegato 1 - istruzioni per la compilazione;
- allegato 2 - modello per la comunicazione semplificata;
- allegato 3 - modello per la raccolta dei dati;
- allegato 4 - indicazioni per la presentazione telematica.
Chiude il quadro un'appendice recante la sintesi degli aggiornamenti apportati al modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025.
Approfondimenti a breve su Ambiente&Sicurezza cartacea e on-line.
Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 gennaio 2025; gli allegati e l'appendice sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 gennaio 2025
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2025 - MUD. (25A01274)
(Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, n. 49)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con decreto
del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme
finalizzate a individuare le disposizioni di legge e le relative
norme di attuazione che prevedono obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, ai fini della predisposizione del
modello unico di dichiarazione;
Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo
cui, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, il modello unico di
dichiarazione e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone,
con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione;
Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art. 6, comma 1, della predetta legge n. 70 del 1994, ha come
riferimento gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla
presente legge»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», che contiene, tra l'altro, la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione,
gestione, conservazione e trasmissione, nonche' alle firme
elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della
Parte IV ove sono stabiliti gli obblighi per la tracciabilita' dei
rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativo agli
imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del
Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalita' disposte
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di «Attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di «Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti
speciali per talune attivita' economiche;
Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto
riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale
leggero;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante
«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che
modificano le direttive 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante
«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica
la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo
2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;
Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10
dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di
vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25
luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di
rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/92 della
Commissione del 21 gennaio 2022, recante «Modalita' di applicazione
della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il
formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»;
Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione del 17 ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione del 22 marzo
2005, come modificata con decisione di esecuzione n. 2018/896 della
Commissione del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle relative al
sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione del 1° aprile
2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza degli
obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati
nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione n. 2009/851/CE della Commissione del 25 novembre
2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attivita' di
rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
Vista la decisione n. 2011/753/UE della Commissione del 18 novembre
2011, che istituisce regole e modalita' di calcolo per verificare il
rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che adotta il «Regolamento
recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di
determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai
sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 28 marzo
2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art.
184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Vista la decisione delegata (UE) n. 2019/1597 del 3 maggio 2019 che
integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti
minimi di qualita' per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti
alimentari;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1885 della
Commissione del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo,
la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di
rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che
abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/665 della Commissione
del 17 aprile 2019, che modifica la decisione 2005/270/CE che
stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1004 della
Commissione del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il
calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della
Commissione;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2193 della
Commissione del 17 dicembre 2019, che stabilisce le modalita' per il
calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i
formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 maggio
2019, n. 62, «Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai
sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 31 marzo
2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici
fuori uso, ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 22 settembre
2020, n. 188 che adotta il «Regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi
dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1752, recante
«Modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la
verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei
rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande»;
Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF,
recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025»;
Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/Rif,
recante «Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario
rifiuti (MTR-2)»;
Vista la determina ARERA del 4 novembre 2021, n. 2 DRIF/2021,
recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la
proposta tariffaria e delle modalita' operative per la relativa
trasmissione all'Autorita', nonche' chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025»;
Vista la determina ARERA del 6 novembre 2023, n. 1 DTAC/2023,
recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti
l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e
delle modalita' operative per la relativa trasmissione all'Autorita',
nonche' chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle
deliberazioni n. 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif»;
Vista la deliberazione ARERA del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/Rif,
recante «Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione
seconda, n. 10548, n. 10550, n. 10775 del 2023, in materia di
regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di
cui alla deliberazione dell'autorita' n. 363/2021/R/Rif, e ulteriori
disposizioni attuative»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
gennaio 2024, recante «Approvazione del modello unico di
dichiarazione ambientale per l'anno 2024» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 27 settembre
2022, n. 152 recante il «Regolamento che disciplina la cessazione
della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e
demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi
dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 354 del 30 ottobre 2023, che al fine di prevenire e
ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, nonche' di
rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (UE)
2021/958 della Commissione del 31 maggio 2021, definisce il tasso
minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi
contenenti plastica per il riciclaggio;
Vista la nota n. 21456 del 22 luglio 2024, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Ministero
dell'interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero
della salute, all'ISPRA e all'Unioncamere di comunicare se
ritenessero necessario, ovvero opportuno, apportare modifiche ed
integrazioni al vigente modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD);
Vista la nota n. 216782 del 26 novembre 2024 e la successiva nota
di parziale rettifica n. 218341 del 28 novembre 2024, con le quali il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso una
proposta di versione aggiornata del modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD);
Considerata la necessita' di adottare, per l'anno 2025, un nuovo
modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di
quello vigente, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, in collaborazione con l'ISPRA - Istituto
superiore per la ricerca e la protezione ambientale, cosi' da poter
acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di
operatori, in attuazione delle piu' recenti normative;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle imprese e del
made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, il Ministero della salute, l'ISPRA - Istituto superiore
per la ricerca e la protezione ambientale, nonche' l'Unioncamere -
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano e' stata
conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 e'
integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al
presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sara' utilizzato per le
dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con
riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70.
3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di
dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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