Nautica da diporto sostenibile: al via i fondi

Nel decreto interministeriale 5 settembre 2024 i  criteri, modalità e procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica

Nautica da diporto sostenibile: al via i fondi per l'incentivazione. È quanto stabilisce il decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, e con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministro dell’Economia e delle finanze 5 settembre 2024, pubblicato sul sito del Mimit.

A renderlo noto un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2024, n. 249.

Nel provvedimento sono riportati criteri, modalità e procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, in attuazione di quanto previsto all’articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

 

Di seguito il testo del decreto interministeriale 5 settembre 2024.

Nautica da diporto sostenibile

 

Decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, e con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministro dell’Economia e delle finanze 5 settembre 2024

Fondo per l’incentivo alla nautica da diporto sostenibile

 

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy

di concerto con

il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

e con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

il Ministro dell’economia e delle finanze

(omissis)

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “legge”: la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2023;

b)  “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
c)  “Registro Nazionale degli Aiuti”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “de minimis” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

d) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

e) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;

f) “Codice della nautica da diporto”: il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», e successive modificazioni e integrazioni;

g) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto;

h) “licenza di navigazione”: la licenza di navigazione, anche provvisoria, dell’imbarcazione da diporto registrata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di cui all’articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;’

i) “DCI”: la dichiarazione di costruzione o importazione contenente i dati tecnici dell’unità da diporto, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n.152 e all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 aprile 2021.

 

Art. 2.

(Oggetto, finalità e dotazione finanziaria)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, della legge, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi di cui al medesimo articolo 13, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato, finalizzati a promuovere la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica, per favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto.

2. All’attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono destinate le risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Art. 3.

(Soggetto gestore)

1. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto, il Ministero si avvale del Soggetto gestore.

2. Con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono regolati i reciproci rapporti tra il Ministero e il Soggetto gestore connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Gli oneri della convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, entro il limite massimo del 3% (tre per cento) delle medesime risorse.

3. Pur a seguito dell’affidamento delle attività di cui al comma 1 al Soggetto gestore, il Ministero resta titolare responsabile della misura agevolativa di cui al presente decreto, esercitando altresì la necessaria vigilanza sul Soggetto gestore, ai fini del buon andamento dell’istruttoria amministrativa.

 

Art. 4.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per:

a) navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Codice della nautica da diporto;

b)  fini commerciali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Codice della nautica da diporto;
c)  nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da
diporto.

2. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche di cui al comma 1 devono:

a)  essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
b)  essere nel pieno godimento dei diritti civili;
c)  non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

3. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

b)  aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
c)  non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4.
4. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) che operano nei settori, non rientranti nel campo di applicazione del regolamento de minimis, della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) che si trovano in stato di liquidazione o che sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

e) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

 

Art. 5.

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese per la sostituzione e contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, nonché per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto, che rispettino le specifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai fini dell’ammissibilità, le spese possono riguardare l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto:

a)  di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità;
b)  di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB);
c)  di tipo “POD” di propulsione.
3. I motori elettrici di cui al comma 2 devono essere commercializzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ove applicabile e rispondere:

a)  allo standard UNI EN 16315 e successivi emendamenti, per i motori di propulsione elettrici;
b)  allo standard ISO/TS 23625:2021 e successivi emendamenti, per le batterie al litio;
c)  alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per le batterie di altra tipologia.

4. Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese di cui al presente articolo devono essere sostenute successivamente alla concessione di cui all’articolo 8 e pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

5. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Art. 6.

(Misura del contributo)

1. L’agevolazione, fermi i limiti soggettivi di cui al successivo comma 2, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1, nel limite dei seguenti importi:

a)  euro 2.000,00 (duemila/00), per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
b)  euro 10.000,00 (diecimila/00) per:
motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna;
motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.
2. Ciascun soggetto beneficiario di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di agevolazione, riferita all’acquisto di uno o più motori di cui all’articolo 5, entro i seguenti limiti:

a) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di un massimo di due motori di cui all’articolo 5, fino a un importo di contributo complessivamente concedibile di euro 8.000,00 (ottomila/00);

b) nel caso in cui il richiedente sia un’impresa, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di più motori di cui all’articolo 5, fino a un importo massimo di contributo complessivamente concedibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nel caso di imprese, ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

 

Art. 7.

(Procedura di accesso al contributo)

1. Per accedere all’agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).

2. Nell’istanza di agevolazione, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, il soggetto richiedente fornisce:

a)  i dati anagrafici;
b)  gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell’Archivio
telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l’indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;

c) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto, accompagnata da idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all’articolo 5, nonché il costo dell’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto;

d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.

3. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono stabiliti le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze. Con il medesimo provvedimento è reso disponibile lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione e sono precisati l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.

 

Art. 8.

(Concessione del contributo)

1. I soggetti richiedenti aventi i requisiti previsti dal presente decreto sono ammessi alle agevolazioni sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il Ministero comunica tempestivamente sul proprio sito internet nonché con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso, per un periodo massimo di 90 giorni. Trascorso il predetto termine, in mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute.

3. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, ovvero successivamente alla chiusura dello sportello disposta ai sensi del comma 2 per l’intervenuto esaurimento delle risorse disponibili, provvede a comunicare ai soggetti richiedenti il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato, con le modalità indicate all’articolo 9, comma 2, lettera a), su ciascun giustificativo delle spese di cui all’articolo 5 e, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente in sede di istanza, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto, la completezza dell’istanza e determina l’agevolazione concedibile entro il limite della misura massima di cui all’articolo 6, tenendo in considerazione anche l’importo dell’agevolazione richiesto in sede di istanza.

4. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 3 si concludono con esito positivo, il Ministero procede, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 3, ad adottare uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mimit.gov.it), provvedendo, per le imprese, ai connessi adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti.

5. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, ovvero qualora, tramite Registro Nazionale degli Aiuti, venga accertato il superamento, da parte delle imprese richiedenti, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 9.

(Erogazione del contributo)

1. Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari trasmettono al Ministero, con le modalità e termini indicati nel medesimo provvedimento di cui all’articolo 7, comma 3, un’apposita istanza.

2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata, comunque, non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 8, comma 4, a pena di decadenza del soggetto beneficiario dall’agevolazione. Con l’istanza è fornita:

a) la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative all’acquisto di uno o più motori elettrici aventi le caratteristiche di cui all’articolo 5. Ogni fattura deve riportare il CUP nell’apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID ............. CUP ...............”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserire per esteso tale dicitura, è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica;

b) l’IBAN del conto corrente sul quale deve essere accreditato il contributo, nonché il nome e cognome dell’intestatario o cointestatario dello stesso conto corrente, che deve coincidere con il soggetto richiedente o con la denominazione sociale in caso di domanda presentata da persona giuridica;

c) la dichiarazione, su carta intestata, rilasciata dal rivenditore del motore elettrico acquistato, attestante l’avvenuto ritiro del motore endotermico da rottamare, identificato con marca, modello e matricola e, per i motori fuoribordo e per i natanti, della relativa Dichiarazione di potenza di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2006 ovvero, per i motori immessi sul mercato precedentemente, del Certificato d’uso del motore;

d) la dichiarazione, su carta intestata, rilasciata dal rivenditore del motore elettrico acquistato, attestante la conformità del predetto motore ai requisiti indicati all’articolo 5.

3. Il Ministero, ricevuta la domanda di erogazione di cui al comma 1, provvede a verificare:

a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi

dell’articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) solo per le imprese, la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

4. Il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 3, all’erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario.

5. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 3, lettere b) e c), il Ministero provvede all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti, secondo quanto previsto all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

 

Art. 10.

(Controlli)

1. Il Ministero, successivamente all’erogazione dell’agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di agevolazione nonché di istanza di erogazione dell’agevolazione concessa, anche mediante accesso all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e agli archivi resi disponibili dai soggetti abilitati al rilascio della DCI.

2. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

3. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, ai sensi del comma 1.

 

Art. 11.

(Revoche)

1. L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, nonché per la formazione o l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;

c) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all’articolo 10.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, dell’agevolazione e procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Art. 12.

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell’adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Con il provvedimento di cui all’articolo 7, comma 3, è definito l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

4. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) dedicata alla misura sarà resa disponibile l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

 

[fonte foto: https://tinyurl.com/2yjm8ecm]

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