Nomina del consulente Adr: le condizioni per poter applicare l'esenzione sono riportate nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023, n. 220.
In particolare, il provvedimento «individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività' di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR».
I casi di esenzione sono distinti tra quelli:
- per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
- per trasporti in colli;
- per spedizioni occasionali;
- per esclusione dal campo di applicazione.
Sono comunque definite anche:
- le prescrizioni di sicurezza;
- la relazione di incidente.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del
consulente ADR in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2
dell'ADR. (23A05141)
(Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023, n.220)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di
merci pericolose;
Vista la direttiva 2022/2047/UE della Commissione, del 20 settembre
2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di
merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e
delle innovazioni tecnologiche;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento
della direttiva 2008/68/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 23 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 63 del 21 marzo 2023) di recepimento della
direttiva 2022/2047/UE della Commissione;
Vista il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero
dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese
esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto
di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;
Considerato il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 35, che attribuisce all'amministrazione
l'individuazione delle condizioni di esenzione dalla nomina di un
consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su
strada;
Considerato l'accordo multilaterale M351 promosso dal Regno Unito e
sottoscritto dall'Italia il 21 febbraio 2023, riguardante
l'estensione, allo speditore, dei casi di esenzione dalla nomina di
un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su
strada;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni
riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed
in particolare:
a) «Definizioni, unita' di misura e abbreviazioni» di cui al
capitolo 1.2 dell'ADR;
b) «Consulente per la sicurezza» di cui al capitolo 1.8,
paragrafo 1.8.3 dell'ADR.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto individua le condizioni alle quali le
imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure una
o piu' delle connesse attivita' di imballaggio, carico, riempimento
oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla
nomina del consulente per la sicurezza in conformita' a quanto
previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.
Art. 3
Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o
disposizioni speciali
1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le
imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il
trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio,
carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:
a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;
b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle
condizioni di trasporto di cui:
i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad
alcune materie o oggetti»;
ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in
quantita' limitate»;
iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in
quantita' esenti».
Art. 4
Casi di esenzione per trasporti in colli
1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le
imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il
trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate
all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose
confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di
ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese
solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi
individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione
1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di
trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di
monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato
dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione,
data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio,
recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo
quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare,
dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un
tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in
caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma
1 le materie appartenenti alla classe 7.
Art. 5
Casi di esenzione per spedizioni occasionali
1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le
imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti lo svolgimento
occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse
alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu' delle correlate
attivita' di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei
limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in
cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di
imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c) il numero massimo di operazioni e' di dodici per anno solare e
di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di
merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di
monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato
dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione,
data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna)
e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno
solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale)
per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile
all'amministrazione in caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma
1 le materie appartenenti alla classe 7.
Art. 6
Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione
1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le
imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in
colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di
ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono
direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie
che affidano a terzi le attivita' di scarico colli, svuotamento di
cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Art. 7
Prescrizioni di sicurezza
1. Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi
dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste
dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni
dell'ADR, nella misura e nella modalita' in cui risultino
applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo
conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
2. Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, e' responsabile
della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose,
secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione
dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque
anni e resa disponibile all'autorita' competente su richiesta.
Art. 8
Relazione di incidente
1. Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano
verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di
merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le
indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante
dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro
al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformita' alla
sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di
copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della
nomina del consulente.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del
Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle
imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per
trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio
2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.