Nomina del consulente Adr: quando scatta l’esenzione

Nomina del consulente Adr
Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023

Nomina del consulente Adr: le condizioni per poter applicare l'esenzione sono riportate nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023, n. 220.

In particolare, il provvedimento «individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività' di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR».

I casi di esenzione sono distinti tra quelli:

  • per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
  • per trasporti in colli;
  • per spedizioni occasionali;
  • per esclusione dal campo di applicazione.

Sono comunque definite anche:

  • le prescrizioni di sicurezza;
  • la relazione di incidente.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2023 

Regolamentazione dei casi di esenzione  dall'obbligo  di  nomina  del
consulente ADR in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2
dell'ADR. (23A05141)
(Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023, n.220)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Vista  la  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al  trasporto  interno  di

merci pericolose;

Vista la direttiva 2022/2047/UE della Commissione, del 20 settembre

2022, che  modifica  gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto  interno  di

merci pericolose al fine di tener conto del progresso  scientifico  e

delle innovazioni tecnologiche;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento

della direttiva 2008/68/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

del 23 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -

Serie generale - n. 63  del  21  marzo  2023)  di  recepimento  della

direttiva 2022/2047/UE della Commissione;

Vista il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero

dei trasporti e della navigazione, di  individuazione  delle  imprese

esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza  per  trasporto

di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi  dell'art.  3,

comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;

Considerato il comma 4 dell'art.  11  del  decreto  legislativo  27

gennaio   2010,   n.   35,   che   attribuisce    all'amministrazione

l'individuazione delle condizioni di esenzione  dalla  nomina  di  un

consulente alla sicurezza per il trasporto  di  merci  pericolose  su

strada;

Considerato l'accordo multilaterale M351 promosso dal Regno Unito e

sottoscritto   dall'Italia   il   21   febbraio   2023,   riguardante

l'estensione, allo speditore, dei casi di esenzione dalla  nomina  di

un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose  su

strada;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

1. Ai fini del  presente  decreto,  si  richiamano  le  definizioni

riportate nell'accordo relativo  al  trasporto  internazionale  delle

merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed

in particolare:

a) «Definizioni, unita' di misura  e  abbreviazioni»  di  cui  al

capitolo 1.2 dell'ADR;

b)  «Consulente  per  la  sicurezza»  di  cui  al  capitolo  1.8,

paragrafo 1.8.3 dell'ADR.

 

                               Art. 2

                               Oggetto

1. Il presente  decreto  individua  le  condizioni  alle  quali  le

imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure  una

o piu' delle connesse attivita' di imballaggio,  carico,  riempimento

oppure scarico, di merci pericolose su strada,  sono  esentate  dalla

nomina del consulente  per  la  sicurezza  in  conformita'  a  quanto

previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

 

                               Art. 3

Casi di esenzione per natura del  trasporto,  limiti  quantitativi  o

                        disposizioni speciali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per  la  sicurezza  le

imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il

trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio,

carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;

b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione  delle

condizioni di trasporto di cui:

i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali  applicabili  ad

alcune materie o oggetti»;

ii.  al  cap.  3.4  dell'ADR  «Merci  pericolose  imballate  in

quantita' limitate»;

iii. al  cap.  3.5  dell'ADR  «Merci  pericolose  imballate  in

quantita' esenti».

 

                               Art. 4

              Casi di esenzione per trasporti in colli

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per  la  sicurezza  le

imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il

trasporto   oppure   una   o   piu'   delle    attivita'    correlate

all'imballaggio, al carico oppure allo scarico  di  merci  pericolose

confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)  per  ogni  operatore,  e'  ammesso  un  limite   massimo   di

ventiquattro operazioni per anno solare e  tre  operazioni  per  mese

solare;

b)  ogni  operazione  deve  rispettare  i   limiti   quantitativi

individuati alla  tabella  1.1.3.6.3  dell'ADR  ovvero  alla  sezione

1.1.3.6.4  dell'ADR,  se  tali  merci  appartengono  a  categorie  di

trasporto diverse;

c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di

monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato

dei dati di classificazione e  identificazione  di  ogni  spedizione,

data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere  di  imballaggio,

recipiente  a  pressione,  IBC  o  grande  imballaggio)  e   relativo

quantitativo netto. Tale registro, compilato per  ogni  anno  solare,

dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o  digitale)  per  un

tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in

caso di richiesta.

2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma

1 le materie appartenenti alla classe 7.

 

                               Art. 5

            Casi di esenzione per spedizioni occasionali

  1. Sono esentate dalla nomina del consulente per  la  sicurezza  le

imprese di cui all'art. 2 la cui attivita'  comporti  lo  svolgimento

occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni  connesse

alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu'  delle  correlate

attivita' di riempimento oppure  scarico  di  merci  pericolose,  nei

limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) le materie devono  essere  caricate  alla  rinfusa  oppure  in

cisterna;

b)  le  materie  devono  essere  assegnate  al  terzo  gruppo  di

imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

c) il numero massimo di operazioni e' di dodici per anno solare e

di due per mese solare, con il limite massimo  di  50  tonnellate  di

merci pericolose trasportate, per anno solare;

d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di

monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato

dei dati di classificazione e  identificazione  di  ogni  spedizione,

data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna)

e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno

solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea  o  digitale)

per  un  tempo   minimo   di   cinque   anni   e   reso   disponibile

all'amministrazione in caso di richiesta.

2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma

1 le materie appartenenti alla classe 7.

 

                               Art. 6

     Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per  la  sicurezza  le

imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in

colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per  le  quali  il  luogo  di

ricezione si  configuri  come  destinazione  finale  di  tali  merci.

Rientrano in tale contesto le  imprese  destinatarie  che  provvedono

direttamente allo scarico dei colli ovvero  le  imprese  destinatarie

che affidano a terzi le attivita' di scarico  colli,  svuotamento  di

cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

 

                               Art. 7

                      Prescrizioni di sicurezza

1. Il legale rappresentante  dell'impresa,  che  intenda  avvalersi

dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza  previste

dal presente  decreto,  assicura  che  tutte  le  altre  disposizioni

dell'ADR,  nella  misura  e  nella   modalita'   in   cui   risultino

applicabili, siano  verificate  e  puntualmente  rispettate,  tenendo

conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

2. Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, e'  responsabile

della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose,

secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR.  La  registrazione

dell'avvenuta formazione deve essere  conservata  per  almeno  cinque

anni e resa disponibile all'autorita' competente su richiesta.

 

                               Art. 8

                       Relazione di incidente

1. Nel caso di incidenti gravi o eventi  imprevisti  che  si  siano

verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico  di

merci  pericolose,  e  che  richiedano  una   notifica   secondo   le

indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR,  il  legale  rappresentante

dell'impresa coinvolta in tale evento deve  assicurarsi  dell'inoltro

al competente ufficio di Motorizzazione civile  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei  trasporti  del  rapporto  in  conformita'  alla

sezione  1.8.5.4  dell'ADR,  che  deve  riportare,  nella  pagina  di

copertina del rapporto  stesso,  la  condizione  di  esenzione  della

nomina del consulente.

 

                               Art. 9

                         Disposizioni finali

1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono

abrogati  il  decreto  ministeriale  4  luglio  2000,  n.  90/T,  del

Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione  delle

imprese esenti dalla disciplina dei  consulenti  alla  sicurezza  per

trasporto di merci pericolose su strada  e  per  ferrovia,  ai  sensi

dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo  4  febbraio

2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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