Novità importanti sull'end of waste. Dopo la conversione in legge del D.L sblocca cantieri che aveva generato non poche preoccupazioni in merito a un possibile blocco del mercato del recupero, una nuova misura legislativa potrebbe distendere il clima.
Le novità
Si tratta, in particolare, della legge 2 novembre 2019, n. 128 (in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019, n. 257), di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (cosiddetto "DL salva aziende"), che ha introdotto l'art. 14-bis «Cessazione della qualifica di rifiuto».
Di fatto, è stato modificato l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, attraverso:
- la sostituzione della lettera a) del comma 1;
- la sostituzione del comma 3;
- l'inserimento dei commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies.
Sostanzialmente, l'effetto più importante di queste disposizioni è la possibilità, per le Regioni, di procedere - autonomamente, pur sempre nelle more dei criteri della Ue - con i procedimenti di autorizzazione agli impianti, qualora non vi siano specifiche indicazioni comunitarie o nazionali.
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Obblighi e tempistiche
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006[1]«L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto». Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione di questi nuovi decreti, al comma 5 dell'art. 14-bis, è prevista l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare., sono tenuti a presentare alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni:
- i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/2006, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del "DL salva aziende";
- coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore
La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.
Le autorizzazioni saranno comunicate a Ispra, da parte delle autorità competenti al rilascio, entro dieci giorni dalla notifica al soggetto istante.
Ispra, a sua volta procederà a un controllo a campione sulle autorizzazioni regionali, il cui esito dovrà essere avvenire entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. Lo stesso procedimento di controllo sarà comunicato, sempre da Ispra, al ministero dell'Ambiente, entro quindici giorni gli esiti della verifica.
A sua volta, il dicastero, ricevuta la comunicazione, nei sessanta giorni successivi, adotterà proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria
contenuti nella relazione, e le trasmetterà all'autorità competente.
Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione esame o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate.
Il registro nazionale
Presso il ministero dell'Ambiente è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse, le cui modalità di funzionamento e di organizzazione saranno inquadrate da un prossimo decreto dello stesso dicastero.
Le autorità competenti, al momento del rilascio, dovranno comunicare al ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti.
Le autorità competenti devono provvedere alla comunicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame.
Sempre di interesse ambientale, rileva l'articolo 13-bis, inserito dalla legge di conversione, recante «Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili» (vedi il box in fondo alla pagina).
Di seguito il testo dell'articolo 14-bis della legge 2 novembre 2019, n. 128.
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Testo coordinato del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101
Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali». (19A06843)
in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019, n.257
(omissis)
Art. 14 bis
Cessazione della qualifica di rifiuto
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente:
«a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per
scopi specifici».
2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2,
le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al
titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo
svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo,
sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla
base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini
dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la
qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea
con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le
sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto
dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto,
compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio e
l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2,
continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il
recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269».
3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di
cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti
autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni
dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto
Istituto controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui
al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la
conformita' delle modalita' operative e gestionali degli impianti,
ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati
nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non
conformita', apposita relazione. Il procedimento di controllo si
conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica
entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di
assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneita' dei
controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n.
132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando
l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria
contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette
all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un
procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del
soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma,
disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca
dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della
conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la
possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti di
natura cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione
all'autorita' competente, ove il procedimento di cui al comma
3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' provvedere, in via
sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta,
all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al
commissario non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle
funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo
commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri
emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle
verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del
comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di
pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la
raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure
semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi
provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche'
gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di
operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con
decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di
funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente
comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui al
presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende
assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui
al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
4. Le autorita' competenti provvedono agli adempimenti di cui
all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di
operazioni di recupero di rifiuti ai fini del citato articolo
184-ter, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie
concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' istituito
un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' autorizzato a individuare
cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di
cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze
di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio
legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere
scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco,
fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per tutta la
durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In
alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti
libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e
colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla
pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al
secondo periodo. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni
di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della
parte seconda del predetto decreto legislativo, rilasciate o
rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' coloro che svolgono
attivita' di recupero in base ad una procedura semplificata avviata
successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano
alle autorita' competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni
definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza
di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente,
determina la sospensione dell'attivita' oggetto di autorizzazione o
di procedura semplificata.
8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui
al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152
del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto o per le quali e' in corso un
procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali e'
presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla
predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si
applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei
termini e con le modalita' ivi previste.
9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 si
applicano anche alle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
autorita' competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei
confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta
data di entrata in vigore.
10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto
previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Art. 13 bis
Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili
1. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fra il 20 e l’80 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «fra il 10 e il 50 per cento» e le parole:
«ridotte di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotte della
meta’»;
b) al comma 3-quater, le parole: «del 30 per cento della tariffa
incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della
tariffa incentivante» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
applica anche agli impianti ai quali e’ stata precedentemente
applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle
disposizioni previgenti.»;
c) al comma 4-bis, le parole: «del 20 per cento della tariffa
incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della
tariffa incentivante» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
applica anche agli impianti ai quali e’ stata precedentemente
applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle
disposizioni previgenti».
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano
agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti
amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli
definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE)
di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali
pendenti nonche’ di quelli non definiti con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica per i quali non e’ intervenuto il parere di cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell’interessato equivale ad
acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonche’ a rinuncia
all’azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il
provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e
processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna
anche non definitiva.
Note
1. | ↑ | «L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto». Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione di questi nuovi decreti, al comma 5 dell'art. 14-bis, è prevista l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |