Nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017 anche i criteri per fare fronte a eventuali situazioni di sabotaggio delle installazioni nucleari
Stabilire i requisiti per la protezione fisica passiva del materiale nucleare durante le fasi di impiego, stoccaggio e trasporto, nonché delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 58/2015. Queste le finalità del decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2017, n. 236, che si occupa anche dei seguenti punti:
- eventi di rimozione illecita;
- rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva e dell'attestato;
- pianificazione del piano di risposta e delle basi tecniche per l'emergenza;
- interventi di manutenzione, modifica dei sistemi di protezione fisica e cosa fare in caso di malfuzionamento;
- aggiornamento dei requisiti e della revisione periodica dei piani di protezione fisica;
- protezione delle informazioni e delle funzioni ispettive.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017 Requisiti di protezione fisica passiva e modalita' di redazione dei piani di protezione fisica. (17A06749) in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2017, n. 236 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con Il MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»; Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»; Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorita' di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione definendone, tra l'altro, le relative funzioni, e l'art. 9 che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA il compito di continuare a svolgere dette funzioni, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Ispettorato; Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 della legge 28 aprile 2015, n. 58, ove viene stabilito che i requisiti di protezione fisica passiva e le modalita' di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2, della legge stessa; Visto, in particolare, l'art. 2A della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari come emendata ove sono stabiliti i principi fondamentali della protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari; Considerate le raccomandazioni riportate nel documento della IAEA Nuclear Security Series No. 13 - Nuclear security recommendations on physical protection of nuclear material and nuclear facilities (INFCIRC/225/REVISION 5); Vista la proposta dei requisiti di protezione fisica passiva e delle modalita' di redazione dei relativi piani trasmessa dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA con nota del 9 agosto 2016, prot. 051054, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 58/2015; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione Il presente decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio e il trasporto, nonche' i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 58/2015. Il presente decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del documento relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli attestati di protezione fisica passiva per le attivita' di trasporto, di cui all'art. 6 della suddetta legge. Art. 2 Definizioni 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge n. 58/2015, ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «materie nucleari»: si intende il plutonio, ad eccezione dei casi in cui la concentrazione isotopica in plutonio-238 sia superiore all'80%; l'uranio-233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 e 233; l'uranio contenente la miscela di isotopi come presente in natura in forma diversa dallo stato minerale o di residuo di miniera; ogni materia contenente uno o piu' dei precedenti isotopi; b) «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: uranio contenente gli isotopi 235 o 233 in un quantitativo tale che il rapporto di abbondanza della somma di detti isotopi rispetto all'isotopo 238 e' maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 presente in natura; c) «installazione nucleare»: installazione (inclusi gli edifici e le apparecchiature ad essa associati) in esercizio o comunque in uno stato in cui non siano state completate le operazioni di disattivazione ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995, nella quale sono o sono state prodotte, utilizzate, processate, lavorate, stoccate o smaltite materie nucleari; d) «sabotaggio»: un qualsiasi atto commesso deliberatamente contro un'installazione nucleare o contro materie nucleari durante il loro impiego, stoccaggio o trasporto tale da causare, direttamente o indirettamente un danno ai lavoratori, alla popolazione o all'ambiente a seguito dell'esposizione alle radiazioni o al rilascio di sostanze radioattive; e) «manutenzione ordinaria»: interventi da effettuarsi sui sistemi di protezione fisica passiva che richiedano l'adozione temporanea di eventuali misure sostitutive di quelle previste dal piano di protezione fisica per un periodo non superiore alle 24 ore; f) «manutenzione straordinaria»: interventi da effettuarsi sui sistemi di protezione fisica passiva che, pur richiedendo l'adozione temporanea di eventuali misure sostitutive di quelle previste dal piano di protezione fisica passiva in vigore per un periodo superiore alle 24 ore, non comportino modifiche della configurazione fisica e funzionale dei sistemi di protezione fisica previsti dal piano di protezione fisica passiva in vigore; g) «barriera fisica»: una o piu' recinzioni, pareti o strutture di interdizione che determinano un impedimento o un ritardo nell'accesso e costituiscono un'integrazione al controllo degli accessi; h) «misure di protezione fisica»: le barriere fisiche, il personale, le procedure e le apparecchiature che concorrono alla protezione fisica passiva; i) «sistema di protezione fisica»: insieme integrato di misure di protezione fisica atte a prevenire un atto di rimozione illecita di materie nucleari o di sabotaggio; j) «area ad accesso limitato»: area delimitata con presenza al suo interno di un'installazione nucleare o di materie nucleari dotata di accesso controllato e limitato a fini di protezione fisica passiva; k) «area protetta»: area, all'interno di un'area ad accesso limitato, contenente materie nucleari di categoria I e II e/o obiettivi di possibili atti di sabotaggio, circondata da barriere fisiche e dotata di misure di protezione fisica; l) «area interna»: area all'interno di un'area protetta dotata di misure aggiuntive di protezione fisica dove si trovano in uso o stoccaggio materie nucleari di categoria I; m) «area vitale»: area collocata all'interno di un area protetta contenente sistemi o apparecchiature o materie nucleari o sostanze radioattive il cui sabotaggio potrebbe causare eventi con significative conseguenze radiologiche; n) «guardia»: persona incaricata di svolgere attivita' di pattugliamento, controllo di accessi, scorta d'individui o di operazioni di trasporto e di assicurare una prima risposta ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materiale o al sabotaggio; o) «piano di risposta»: insieme di azioni coordinate per rispondere ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materie nucleari o al sabotaggio ovvero a tentativi di compiere tali atti; p) «misure di prudente gestione»: presidi necessari ad evitare che le materie nucleari vengano a contatto con persone diverse da quelle autorizzate e preposte a conservazione delle materie sotto chiave durante il deposito e il trasporto». Art. 3 Classificazione delle materie nucleari 1. Ai fini della definizione dei requisiti di protezione fisica passiva per le materie nucleari di cui al presente decreto, le suddette materie sono classificate nelle tre categorie di cui alla tabella in allegato I, stabilite sulla base dell'isotopo, della quantita', dell'arricchimento (riportato tra parentesi ed espresso in percentuale del contenuto di fissile) e dell'irraggiamento. Art. 4 Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il loro impiego, stoccaggio e trasporto 1. I requisiti che devono essere adottati dai detentori per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio sono i seguenti: a) un'installazione nucleare deve essere dotata di un sistema di protezione fisica; b) le materie nucleari devono essere impiegate e custodite almeno in aree ad accesso limitato; c) devono essere adottate adeguate misure, graduate secondo la categoria delle materie, per rilevare tentativi di intrusioni o di rimozione illecita e deve essere posto in atto un piano di risposta; d) devono essere predisposte misure per assicurare il controllo degli accessi alle aree di custodia delle materie nucleari, adottando un'adeguata gestione dei mezzi che consentono l'accesso a dette aree, tra i quali le chiavi; e) devono essere poste in atto misure idonee ad individuare prontamente gli ammanchi di materie nucleari e nel caso effettuare la pronta notifica all'Autorita' di cui all'art. 4 della legge n. 58/2015 e all'Autorita' di pubblica sicurezza; f) l'esercente di un'installazione nucleare deve periodicamente valutare gli aspetti d'interfaccia tra le misure di protezione fisica, di sicurezza nucleare e di tenuta della contabilita' delle materie nucleari in modo da escludere possibili interferenze e garantirne una gestione coordinata; g) i sistemi computerizzati rilevanti per la sicurezza nucleare, la protezione fisica e la tenuta della contabilita' delle materie nucleari debbono essere protetti; h) la movimentazione delle materie nucleari, all'interno di un'installazione, ivi incluso il passaggio di consegne tra operatori dell'installazione stessa, deve essere regolata da procedure scritte. 2. Nell'allegato II al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II che devono essere adottati durante l'impiego e lo stoccaggio delle stesse. 3. I requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari che devono essere adottati dai trasportatori autorizzati durante il trasporto sono i seguenti: a) l'organizzazione del trasporto deve essere ottimizzata, minimizzando il tempo totale di trasporto, il numero e la durata dei trasferimenti, tra un mezzo di trasporto e l'altro o da un'area di sosta temporanea all'altra, ed evitando di adottare programmi di trasporto prevedibili; b) durante il trasporto deve essere assicurata la continua sorveglianza delle materie nucleari; c) la gestione delle chiavi di accesso ai mezzi di trasporto e dei sistemi di chiusura dei contenitori di trasporto deve essere regolata da apposite procedure scritte; d) prima dell'effettuazione del trasporto devono essere stabiliti accordi scritti tra lo speditore, il trasportatore ed il destinatario in merito a tempi, luoghi e modalita' di trasferimento delle materie nucleari; e) il trasporto deve essere effettuato utilizzando contenitori disposti all'interno di mezzi di trasporto, compartimenti o contenitori merci chiusi e sigillati, adeguati alla categoria delle materie nucleari trasportate. L'integrita' dei sigilli deve essere verificata durante le varie fasi del trasporto. 4. Nell'allegato III al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II da adottare durante il loro trasporto. 5. Le materie nucleari in quantita' inferiore ai limiti della categoria III, come pure l'uranio naturale nella forma diversa dallo stato minerale, l'uranio depleto e il torio devono essere protetti dalla rimozione illecita adottando misure di prudente gestione. Art. 5 Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio e delle installazioni nucleari 1. Ai fini della predisposizione o dell'aggiornamento del piano di protezione fisica di cui al successivo art. 7 gli esercenti di installazioni nucleari devono svolgere un'analisi delle potenziali conseguenze radiologiche associate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015, in assenza di misure di protezione fisica o di mitigazione. 2. Per le installazioni nucleari in cui si determinino, a seguito delle valutazioni degli scenari di cui al comma 1, valori di dose efficace agli individui della popolazione superiori a 10 mSv, il piano di protezione fisica dovra' prevedere misure di protezione fisica di tipo ingegneristico e/estionale rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV. 3. Fuori dai casi di cui al comma 2, tutte le altre installazioni nucleari devono essere protette con misure di protezione fisica graduate secondo la natura e i quantitativi delle materie nucleari, delle sostanze radioattive e la rilevanza per la sicurezza nucleare dei sistemi presenti, secondo i requisiti di cui all'allegato IV, adottando un approccio graduato. 4. Per le installazioni esistenti l'analisi di cui al comma 1 deve essere utilizzata per la verifica e l'eventuale aggiornamento dei piani di protezione fisica vigenti. Art. 6 Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il trasporto 1. Il trasportatore autorizzato deve adottare le misure di protezione fisica passiva di cui all'art. 4, commi 3 e 4, integrate, ove necessario, con misure addizionali risultanti da specifiche valutazioni correlate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015. Art. 7 Rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva e contenuti del piano di protezione fisica 1. Ai fini del rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015, l'esercente di un'installazione nucleare deve presentare apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. Copia dell'istanza deve essere trasmessa all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'istanza deve essere allegato il piano di protezione fisica o l'aggiornamento di quello vigente. 2. Il piano di protezione fisica deve almeno contenere: a) l'individuazione delle materie nucleari e delle sostanze radioattive presenti nell'installazione; b) la classificazione delle materie nucleari ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente decreto; c) l'individuazione delle aree ad accesso limitato, interne, protette e vitali; d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti con la classificazione di cui al punto b) e con le risultanze delle valutazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, adottate tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei requisiti di protezione fisica passiva fissati dal presente decreto in relazione ad eventi di rimozione illecita delle materie nucleari nonche' ad atti di sabotaggio; e) la descrizione delle misure per la protezione da attacchi informatici; f) la descrizione delle modalita' di attivazione delle forze dell'ordine nel caso di tentativi d'intrusione o di sabotaggio; g) la descrizione dell'organizzazione del sistema di vigilanza e l'elenco delle principali procedure operative; h) la descrizione della centrale operativa di gestione degli allarmi; i) il programma delle prove periodiche dei sistemi di protezione fisica; j) le modalita' di registrazione degli eventi a carico dei sistemi di protezione fisica; k) il piano di risposta di cui all'art. 9 del presente decreto. 3. Unitamente al piano di protezione fisica deve essere trasmessa la seguente documentazione: a. le valutazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto come approvate dall'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015; b. la dimostrazione di adeguatezza delle misure di protezione fisica adottate a fronte degli scenari di riferimento come definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015. Art. 8 Rilascio dell'attestato di protezione fisica passiva in caso di trasporto di materie nucleari e contenuti del piano di protezione fisica 1. L'attestato di protezione fisica passiva viene rilasciato per ciascun trasporto di materie nucleari classificate nelle categorie I e II secondo la procedura di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015. 2. Nel caso di trasporti di materie nucleari classificate in categoria III e' rilasciato un attestato di protezione fisica passiva unico da rinnovarsi ogni tre anni o, comunque, entro sei mesi dall'aggiornamento dei requisiti fissati nel presente decreto. Il piano di protezione fisica deve essere sviluppato adottando, in maniera graduata, i contenuti di cui al comma 5 del presente articolo. 3. Nel caso di trasporto di materie nucleari in quantita' inferiori ai valori della categoria III il trasportatore deve adottare prudenti modalita' di gestione in accordo a specifiche procedure. 4. L'istanza per il rilascio dell'attestato deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico e in copia all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, corredata del piano di protezione fisica. 5. Il piano di protezione fisica per il trasporto di materie nucleari di categoria I e II deve contenere quanto segue: a) classificazione delle materie nucleari trasportate e descrizione delle relative modalita' di trasporto; b) indicazioni degli accordi preventivi definiti con lo speditore e il destinatario, riguardanti, il luogo, la tempistica e le modalita' di trasferimento delle responsabilita' riguardo la protezione fisica; c) descrizione degli aspetti organizzativi del trasporto, con indicazione delle responsabilita', del personale coinvolto e della relativa qualificazione e tipo di addestramento; d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti con la classificazione di cui al precedente punto a) e con le risultanze delle valutazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto, adottate tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei requisiti di protezione fisica passiva fissati dal presente decreto in relazione ad eventi di rimozione illecita delle materie nucleari nonche' ad atti di sabotaggio; e) descrizione delle misure di protezione fisica relative al mezzo di trasporto utilizzato, con particolare riferimento alle modalita' di ancoraggio del carico, dei sigilli utilizzati e alla modalita' di gestione di tutte le chiavi utili all'accesso ai mezzi di trasporto e al carico; f) descrizione delle interfacce con le forze dell'ordine preposte alla scorta del mezzo di trasporto; g) programma di trasporto con l'indicazione dei criteri di scelta del percorso, sue possibili alternative ed indicazioni sul ricovero al sicuro in caso di anomalie o eventi anomali. 2. Unitamente al piano di protezione fisica devono essere trasmesse le valutazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto, elaborate tenendo conto delle caratteristiche progettuali dei contenitori e dei mezzi di trasporto. Art. 9 Pianificazioni di risposta e basi tecniche per la pianificazione di emergenza 1. L'esercente di una installazione nucleare e, nel caso di trasporto di materie nucleari, il trasportatore autorizzato devono allegare al piano di protezione fisica il piano di risposta. 2. Il piano di risposta deve contenere: a) l'indicazione delle azioni da porre in essere per reagire ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materie nucleari o al sabotaggio di materie nucleari e di installazioni nucleari; b) le procedure per rilevare prontamente eventuali ammanchi delle materie nucleari detenute; le modalita' di attivazione delle forze dell'ordine e dell'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015; c) il programma di formazione ed aggiornamento del personale coinvolto; d) il programma delle esercitazioni periodiche di verifica dell'adeguatezza dei piani di risposta, anche in relazione alle interfacce operative con i piani di emergenza. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresi' allegare le valutazioni delle possibili conseguenze radiologiche ragionevolmente ipotizzabili considerando gli scenari di cui all'art. 5 della legge n. 58/2015 e tenendo conto delle misure di protezione fisica previste dal piano di protezione fisica proposto. 4. Il piano di risposta deve integrarsi con le pianificazioni e le procedure di emergenza dei soggetti di cui al comma 1 e raccordarsi con quelle predisposte ai sensi del capo X del decreto legislativo n. 230/1995. 5. Le valutazioni di cui al comma 3 sono trasmesse all'autorita' competente di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, che unitamente ad una relazione critica riassuntiva, le trasmette al prefetto della provincia in cui e' presente l'installazione nucleare ovvero, nel caso trasporto di materie nucleari, al prefetto delle provincia di partenza, affinche' provvedano ad integrare le pianificazioni di emergenza ai sensi del capo X del decreto legislativo n. 230/1995. Art. 10 Interventi di manutenzione o modifica sui sistemi di protezione fisica delle installazioni nucleari 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere comunicati all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, almeno una settimana prima della loro effettuazione. 2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali i rifacimenti delle recinzioni, gli interventi sui sistemi per l'adozione di tecnologie diverse e le modifiche dei sistemi di gestione e trasmissione dati, devono essere comunicati all'Autorita' di cui al comma 1 almeno 1 mese prima della loro effettuazione, con l'indicazione delle misure sostitutive che si intendono adottare durante la loro esecuzione. 3. Gli interventi che comportino modifiche dei sistemi di protezione fisica rispetto alla configurazione definita nel piano di protezione fisica passiva in vigore devono essere preventivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico. 4. Per tutti gli interventi deve essere mantenuta una apposita registrazione sul sito, secondo le modalita' previste nel piano di protezione fisica di cui all'art. 7, comma 2, lettera j) del presente decreto. Art. 11 Malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica 1. Nel caso di malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica gli esercenti devono intraprendere immediate misure/o azioni sostitutive o di integrazione dandone immediata comunicazione all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015. Art. 12 Aggiornamento dei requisiti di protezione fisica passiva 1. I requisiti di protezione fisica passiva stabiliti con il presente decreto sono aggiornati in relazione all'evoluzione dello stato dell'arte e delle raccomandazioni internazionali su proposta dell'Autorita' competente di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 58/2015. Art. 13 Revisione periodica dei piani di protezione fisica 1. Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 che rendano necessaria la revisione dei piani di protezione fisica, ogni cinque anni l'esercente di un'installazione nucleare in possesso del nulla osta di protezione fisica deve effettuare un riesame del piano di protezione fisica in relazione all'aggiornamento degli scenari come definiti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015 o dei requisiti del presente decreto, all'esperienza di esercizio del sistema di protezione fisica, ad eventuali sviluppi della tecnologia o variazioni delle condizioni dell'installazione, e trasmettere una relazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' competente di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 58/2015. Ove ricorrano le condizioni per una revisione del piano di protezione fisica, l'esercente presenta una richiesta di modifica del nulla osta secondo le procedure di cui all'art. 7 del presente decreto, allegando il piano di protezione fisica aggiornato. Art. 14 Protezione delle informazioni 1. Le informazioni specifiche e di dettaglio sui sistemi di protezione fisica devono essere protette attraverso un'opportuna classifica di segretezza ai sensi della normativa vigente per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, attribuita tenendo conto della categoria delle materie nucleari e delle caratteristiche dell'installazione nucleare. Art. 15 Funzioni ispettive 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 58/2015 gli ispettori possono accedere a tutte le aree dell'installazione nucleare e procedere a tutti gli accertamenti che reputino necessari ai fini del controllo del sistema di protezione fisica nonche' procedere alle azioni di vigilanza in caso di trasporto. Art. 16 Norme transitorie 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli esercenti delle installazioni nucleari devono presentare le valutazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto stesso per l'approvazione da parte dell'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015. 2. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione di cui al comma 1 gli esercenti devono inoltrare l'istanza per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6 della legge n. 58/2015, allegando un aggiornamento del vigente piano di protezione fisica, elaborato sulla base dei requisiti stabiliti con il presente decreto e delle valutazioni di cui al comma 1, con le eventuali indicazioni e prescrizioni fissate nell'approvazione rilasciata dall'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015. 3. Nelle more del rilascio del nulla osta di cui al comma 2 continuano a valere i piani di protezione fisica vigenti. Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico Allegato II Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari in categoria i e ii durante il loro impiego e stoccaggio. Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto sono definiti i seguenti requisiti specifici: a) le materie nucleari devono essere impiegate ed utilizzate almeno in un'area protetta; b) l'area protetta deve essere collocata all'interno di un'area ad accesso limitato e deve essere dotata di barriere fisiche e di sistemi di rilevamento di intrusioni o accessi non autorizzati; le misure adottate devono essere tali da assicurare un tempo adeguato per la valutazione degli allarmi e l'approntamento della correlata risposta; c) il numero delle vie di accesso all'area protetta deve essere ridotto al minimo necessario e ciascuna via deve essere equipaggiata con allarmi; d) tutti i veicoli, le persone e le merci in ingresso all'area protetta devono essere controllati per impedire accessi non autorizzati o l'introduzione di sostanze materiali vietate, tra i quali materiali esplosivi e infiammabili; l'accesso ai veicoli deve essere limitato a quelli strettamente necessari, per comprovate esigenze di servizio, e le aree di sosta devono essere a distanza di sicurezza; devono essere previsti sistemi per la localizzazione di esplosivi industriali, militari o improvvisati; e) l'accesso all'area protetta e' limitato al solo personale autorizzato. Devono essere poste in atto efficaci misure di controllo per evitare l'accesso di persone non autorizzate. Il numero delle persone autorizzate deve essere quello minimo necessario. Il personale delle imprese di manutenzione ed i visitatori devono essere sempre accompagnati; f) il personale autorizzato, le ditte ed i visitatori che accedono all'area protetta devono essere muniti di badge di riconoscimento sempre visibile; g) deve essere predisposto un registro di tutti gli accessi all'area protetta; h) il trasferimento di materie nucleari tra aree protette diverse, ma all'interno della stessa installazione, deve essere effettuato come un trasporto di materie nucleari della stessa categoria, tenuto conto dei sistemi di protezione fisica perimetrali; i) devono essere previste una sala operativa principale ed una secondaria. La sala operativa principale deve essere presidiata in maniera permanente, la secondaria svolge funzione di riserva con replica delle funzioni di sicurezza piu' rilevanti. La sala operativa principale deve avere le stesse misure di protezione di un'area protetta qualora fosse collocata all'esterno della stessa; j) i sistemi di allarme, i sistemi di comunicazione degli allarmi e la sala operativa principale devono essere dotati di alimentazione elettrica ridondante; i sistemi di controllo devono essere protetti da atti di manipolazione e falsificazione; k) devono essere predisposti mezzi di comunicazione a due vie dedicati, ridondanti e sicuri tra il personale a presidio della sala operativa principale e le unita' esterne predisposte alla rilevazione ed al contrasto; l) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in modalita' H24, adeguato per numero di guardie e mezzi, addestrato ad operare in una installazione nucleare e dotato dei necessari mezzi di comunicazione con le forze di polizia per le azioni di contrasto e repressione; m) deve essere previsto un pattugliamento del perimetro dell'installazione e di tutta la viabilita' interna dell'impianto con frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare individuare potenziali aggressori o tracce del loro passaggio, verificare visivamente l'integrita' dei principali componenti dei sistemi di protezione fisica, predisporre eventuali misure compensative e dare l'allarme in caso di necessita', fornendo supporto alle forze dell'ordine nelle azioni di risposta; n) devono essere predisposte procedure di intervento sia in orario di lavoro che al di fuori di esso; o) devono essere previste prove periodiche di funzionamento di tutti i sistemi di protezione fisica, inclusa la verifica dei tempi d'intervento del servizio di vigilanza e delle forze dell'ordine, mantenendo un'apposita registrazione. Eventuali significative anomalie devono essere notificate. Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari in categoria I durante il loro impiego e stoccaggio. Oltre ai requisiti di cui sopra per la categoria I devono essere rispettati i seguenti requisiti: a) le materie nucleari devono essere impiegate o immagazzinate solo all'interno dell'area interna; un'area interna puo' anche essere un'area vitale; b) l'area interna deve essere dotata di ulteriori sistemi di protezione fisica atti ad individuare, impedire o ritardare ogni tentativo di rimozione illecita. Sistemi di allarme dedicati devono essere previsti ed attivati ogni volta che l'area resta non presidiata. I sistemi a protezione dell'area vitale devono essere efficaci sia nei confronti di un aggressore esterno che di uno interno o da una qualsiasi combinazione delle due tipologie; c) il numero degli accessi alle aree interne deve essere ridotto al minimo necessario. Gli accessi devono essere adeguatamente resistenti ed allarmati; d) devono essere predisposte barriere antisfondamento ad adeguata distanza dall'area interna, tenendo conto degli scenari definiti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015; e) l'accesso all'area interna e' limitato alle persone autorizzate. Circostanze particolari possono prevedere l'accesso motivato di persone non autorizzate per un tempo limitato e accompagnate da personale autorizzato ed addestrato; f) i veicoli, le persone e le merci che accedono all'area interna devono essere controllati per impedire l'introduzione di sostanze vietate. Gli stessi controlli devono essere effettuati in uscita per evitare la rimozione illecita di materie nucleari. Devono essere utilizzate apparecchiature dedicate per la localizzazione di metalli ed esplosivi; g) l'accesso ai veicoli e' consentito solo per comprovate esigenze di servizio e deve essere predisposto un elenco dei mezzi autorizzati; h) deve essere predisposto un registro delle persone che accedono alle aree interne, che hanno accesso alle chiavi ed in generale di coloro che dispongono di credenziali e mezzi di accesso informatici; i) le materie nucleari all'interno delle aree interne devono essere stoccate in contenitori tipo cassaforte ad ulteriore protezione durante il loro non utilizzo. Qualora le materie nucleari vengano estratte dall'area interna, come nel caso della preparazione di un loro trasporto, devono essere applicate idonee misure di protezione fisica compensative; j) devono essere poste in atto misure di rinforzo della sala operativa e di tutti i sistemi che ad essa forniscono servizi essenziali; k) deve essere prevista un'esercitazione con frequenza almeno annuale con la partecipazione del personale di vigilanza e delle forze dell'ordine. Allegato III Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il trasporto. A.III.1. Requisiti comuni per il trasporto di materie nucleari in categoria I e II. In aggiunta ai requisiti definiti nell'art. 4, comma 3) devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) durante il trasporto i mezzi debbono essere continuamente sorvegliati da un servizio di guardia; b) prima dell'inizio del trasporto il trasportatore deve aver ricevuto conferma scritta dal destinatario a ricevere le materie nei tempi concordati; c) prima dell'inizio del trasporto i mezzi debbono essere sottoposti ad ispezione e collocati in un'area sorvegliata in attesa della partenza; d) devono essere predisposte procedure scritte con le istruzioni per il personale incaricato della protezione fisica del trasporto; e) i sistemi di fissaggio del carico devono ostacolare la sua rimozione e garantire un tempo utile all'intervento delle forze dell'ordine per assicurare una adeguata azione di risposta; f) prima della partenza il trasportatore deve verificare l'efficienza dei sistemi di protezione fisica previsti nel piano; g) i sigilli dei contenitori devono essere opportunamente registrati. Ad ogni trasferimento intermodale deve essere altresi' verificata l'integrita' degli stessi; h) devono essere disponibili ed operabili sistemi di comunicazione tra i conduttori dei mezzi di trasporto, il servizio di guardia, le forze dell'ordine di risposta ed ove necessario lo speditore ed il destinatario; i) in relazione al modo di trasporto la spedizione deve essere organizzata come segue: strada: convoglio ad uso esclusivo; ferrovia: treno merci ad uso esclusivo; via mare o acque interne: in compartimenti o «container» dedicati, chiusi e sigillati; aereo: in aereo cargo, in compartimenti o «container» dedicati chiusi e sigillati; j) deve essere predisposto il piano di risposta da integrare con le pianificazioni di emergenza applicabili in relazione alle materie nucleari trasportate. Requisiti per le materie nucleari in categoria I. In aggiunta ai requisiti definiti nell'art. 4, comma 3 e al precedente punto A.III.1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) i sistemi di comunicazione devono essere ridondanti e diversificati. Inoltre, il personale coinvolto nel trasporto e le guardie di scorta devono essere istruiti per comunicare frequentemente con il centro di controllo; b) deve essere operativo un centro di controllo per il trasporto in grado di monitorare l'andamento delle operazioni e di attivare le forze dell'ordine di risposta; c) nel caso di trasporto stradale i mezzi devono essere ad uso esclusivo e ove possibile adeguatamente progettati per resistere ad atti ostili. Il mezzo di trasporto deve avere a bordo almeno due conducenti e deve essere scortato; d) nel caso di trasporto ferroviario il convoglio di scorta deve viaggiare quanto piu' vicino possibile al mezzo di trasporto con a bordo le materie nucleari; e) il trasporto via mare e via aerea devono essere effettuati con mezzi di trasporto ad uso esclusivo. Allegato IV Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari nelle installazioni nucleari: a) le materie nucleari, le sostanze radioattive e i sistemi il cui danneggiamento potrebbe causare significative conseguenze radiologiche devono essere adeguatamente protetti, collocandoli in aree vitali, poste all'interno di un'area protetta; b) ciascuna area protetta deve essere collocata all'interno di un'area ad accesso limitato, deve essere protetta da idonee barriere fisiche e da sistemi di rilevamento antintrusione e comunque dotata di misure idonee a prevenire accessi non autorizzati; c) il numero delle vie di accesso a ciascuna area protetta deve essere il minimo necessario e comunque ciascun accesso deve essere equipaggiato con sistemi di allarme; d) i veicoli, le persone e i materiali che entrano nelle aree protette debbono essere sottoposti a controllo con adeguata strumentazione. L'accesso dei veicoli deve essere ristretto al minimo e comunque circoscritto ad aree di parcheggio dedicate; e) l'accesso alle aree protette deve essere riservato alle persone autorizzate. Deve essere verificata l'identita' di tutte le persone che accedono nelle aree protette. Il numero delle persone autorizzate deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile. Eventuali altre persone che debbono accedere per operazioni specifiche debbono essere scortate da persone autorizzate; f) le aree vitali debbono essere dotate di ulteriori barriere e punti di controllo rispetto alle aree protette all'interno delle quali esse sono collocate; g) le aree vitali debbono essere progettate in modo tale da assicurare adeguate linee di ritardo nei confronti della conduzione di atti di sabotaggio (interno ed esterno); h) l'accesso alle aree vitali deve essere riservato alle persone autorizzate. Deve essere verificata l'identita' di tutte le persone che accedono nelle aree vitali. Il numero delle persone autorizzate deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile. Eventuali altre persone possono accedere solo per motivi eccezionali e limitati periodi di tempo e debbono essere scortate da persone autorizzate; i) le barriere di protezione delle aree vitali debbono esse progettate tenendo conto degli scenari definiti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015; j) deve essere proibito l'accesso dei veicoli nelle aree vitali; k) deve essere mantenuta la registrazione di tutte le persone che accedono alle aree vitali o sono in possesso delle relative chiavi di accesso, anche attraverso sistemi computerizzati; l) nell'installazione deve esse presente, in area protetta, una sala operativa per la ricezione degli allarmi, l'attuazione delle risposte a tentativi d'intrusione e le comunicazioni con le forze dell'ordine; le informazioni acquisite dalla sala operativa debbono essere conservate in sicurezza; l'accesso alla sala operativa deve essere riservato solo alle persone autorizzate; m) i sistemi di allarme e la sala operativa debbono essere alimentati con sorgenti di alimentazione elettrica non interrompibili; n) i sistemi di comunicazione con le forze dell'ordine debbono essere diversificati e ridondanti; o) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in modalita' H24 per assicurare un'adeguata e pronta risposta a tentativi di atti di sabotaggio; il personale deve essere adeguatamente addestrato; p) deve essere previsto un pattugliamento del perimetro dell'area protetta con frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare individuare potenziali aggressori o tracce del loro passaggio, verificare visivamente l'integrita' dei principali componenti dei sistemi di protezione fisica, predisporre eventuali misure compensative e dare l'allarme in caso di necessita' fornendo supporto alle forze dell'ordine nelle azioni di risposta; q) devono essere condotte delle verifiche periodiche dell'operabilita' dei sistemi di protezione fisica. Ad idonea distanza dalle aree vitali debbono essere installate adeguate barriere antisfondamento; r) i sistemi informatici posti a servizio degli apparati di protezione fisica e di gestione delle emergenze devono essere protetti da manipolazioni e falsificazioni; s) gli interventi di manutenzione in area vitale da parte di ditte esterne devono essere sempre presidiati da personale autorizzato dell'impianto con competenze specifiche sul tipo di intervento in corso e condotti sotto videosorveglianza. Gli stessi interventi devono essere registrati; t) il piano di risposta deve contenere una sezione apposita per il contrasto al sabotaggio che descriva le possibili azioni per prevenire ulteriori danneggiamenti e minimizzare le conseguenze radiologiche; u) ogni evento riconducibile ad un atto o tentativo di sabotaggio deve essere prontamente riferito all'Autorita' di pubblica sicurezza e all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.