Nucleare: ripartiti i contributi 2014 tra i comuni e le province

La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 luglio 2017 definisce i ciriteri di ripartizione e la modalità di erogazione delle somme

Ripartiti i contributi 2014 a favore dei comuni e delle province che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Lo rende noto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 luglio 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2017, n. 244) che definisce:

  • i ciriteri di ripartizione;
  • la ripartizione tra comuni e province;
  • la modalità di erogazione delle somme.

In allegato alla delibera l'elenco dei soggetti beneficiari.

A seguire il testo della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 luglio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 luglio 2017 

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno  2014  a  favore  dei
siti che  ospitano  centrali  nucleari  ed  impianti  del  ciclo  del
combustibile nucleare  (decreto-legge  n.  314/2003,  art.  4,  comma
1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche
e integrazioni). (Delibera n. 61/2017). (17A07035)


         in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2017, n. 244

                   IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.   368,   recante

disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,

in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

  Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n.  314/2003  che

stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che

ospitano centrali nucleari ed impianti  del  ciclo  del  combustibile

nucleare, prevedendo che alla  data  della  messa  in  esercizio  del

Deposito  nazionale  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del   medesimo

decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che  ospita

il Deposito  in  misura  proporzionale  all'allocazione  dei  rifiuti

radioattivi;

  Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art.  4  il  quale

stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo  sia  effettuata

con   deliberazione   del   Comitato   interministeriale    per    la

programmazione  economica,  sulla  base  delle  stime  di  inventario

radiometrico  dei  siti,  determinato  annualmente  con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  su

proposta dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca

ambientale (ISPRA);

  Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato  articolo,  come

modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante  misure  straordinarie

in materia di risorse idriche e di protezione  dell'ambiente  prevede

che il contributo sia ripartito, per ciascun  territorio,  in  misura

del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio  e'  ubicato

il sito, in  misura  del  25  per  cento  in  favore  della  relativa

Provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  Comuni

confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che  il

contributo spettante a questi ultimi  sia  calcolato  in  proporzione

alla superficie e alla popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci

chilometri dall'impianto;

  Considerato  altresi'  che  l'ammontare   complessivo   annuo   del

contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, da ultimo modificato

dall'art. 6 comma 9 del decreto-legge 30  dicembre  2016  n.  244  e'

definito  mediante  la  determinazione  di  aliquote  della   tariffa

elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi  di  euro

per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo  di

connessione di terzi, con  aggiornamento  annuale  sulla  base  degli

indici ISTAT dei prezzi al consumo;

  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311

(legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°

gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una

quota pari al 70 per cento degli importi derivanti  dall'applicazione

dell'aliquota della componente della  tariffa  elettrica  di  cui  al

comma 1-bis del richiamato art. 4;

  Visto l'art. 1 comma 493, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266

(legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro,  quanto  disposto

dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

  Visto il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito  con

modificazioni dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  che  all'art.  28

istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del  territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito  il

compito di svolgere le funzioni dell'APAT  di  cui  all'art.  38  del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  Vista la nota n. 5602 del 15 maggio 2015  con  la  quale  la  Cassa

conguaglio per il settore elettrico (oggi CSEA - Cassa per i  servizi

energetici ed  ambientali)  ha  comunicato  l'entita'  delle  risorse

disponibili  per  il  finanziamento  delle  misure  di  compensazione

territoriale relative  all'anno  2014,  pari  a  14.464.147,00  euro,

determinate in sede  di  contabilizzazione  dei  valori  relativi  al

bilancio per il medesimo anno;

  Vista la nota n. 5630/GAB del 2 marzo 2017, con la quale il Capo di

Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso  al  DIPE  sia  il

decreto n. 44 del 2 marzo 2017 del competente Ministro  dell'ambiente

e della tutela del territorio e del  mare,  recante  la  ripartizione

percentuale,  per  l'anno  2014,  delle   misure   di   compensazione

territoriale a favore dei Comuni e alle Province beneficiarie, sia la

relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo 2016, nonche'  la

proposta di riparto finanziario, in forma di tabella,  che  individua

la corrispondente assegnazione in  euro  per  ciascun  sito  ed  Ente

beneficiario;

  Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio  e  del  mare  n.  44,  e'  approvata  la

ripartizione  percentuale,  per  l'anno   2014,   delle   misure   di

compensazione  territoriale  relative  ai  Comuni  e  alle   Province

ospitanti centrali nucleari ed impianti del  ciclo  del  combustibile

radioattivo,  nonche'  ai  Comuni  confinanti  con  quello  nel   cui

territorio e' ubicato il  sito,  ai  sensi  del  citato  comma  1-bis

dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato  dall'art.

7-ter della legge n. 13/2009;

  Vista altresi' la relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo  2016,

concernente le quote di ripartizione  delle  misure  compensative  in

applicazione dei criteri  relativi  all'inventario  radiometrico  dei

siti nucleari italiani esplicitati nella  relazione  medesima,  dalla

quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della

quota spettante ai comuni confinanti, sono  stati  applicati  i  dati

ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

  Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di

mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione

di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo

ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

  Considerato che la legge n. 56 del  7  aprile  2014,  «Disposizioni

sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni» (c.d. legge  «Delrio»)  ha  previsto  la  costituzione  delle

citta'  metropolitane,  ridefinendo  il  sistema  delle  province   e

disciplinando le unioni e fusioni di comuni;

  Tenuto conto che, in particolare, il comma  16  dell'art.  1  della

suddetta legge ha  stabilito  che  dal  1°  gennaio  2015  la  citta'

metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente  Provincia

di Roma, subentrando ad essa in  tutti  i  rapporti  e  in  tutte  le

funzioni e che di conseguenza la quota spettante  alla  Provincia  di

Roma, riportata in tabella,  si  intende  destinata  all'ente  Citta'

metropolitana di Roma Capitale;

  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente

regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,

n. 62);

  Vista l'odierna nota,  Prot.  DIPE  n  3407  del  10  luglio  2017,

predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e

il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,

contenente le osservazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella

presente delibera;

  Su  proposta  del  ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare;

  Ritenuto di dover approvare tale proposta;

                              Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

  Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  Comuni  e  alle

Province  che  ospitano  gli  impianti  di   cui   all'art.   4   del

decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003  e  alle

successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa,  vengono

ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

    la radioattivita' presente nelle strutture stesse  dell'impianto,

in forma di  attivazione  e  di  contaminazione,  che  potra'  essere

eliminata al termine delle procedure di disattivazione  dell'impianto

stesso;

    i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso  esercizio

dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

    il  combustibile  nucleare  fresco  e,  soprattutto,   irraggiato

eventualmente presente.

2. Ripartizione tra Comuni e Province.

  In applicazione dei criteri di cui  al  precedente  punto  1  e  di

quanto previsto dal comma 1-bis  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.

314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili  come  misure

compensative  per  l'anno  2014,  pari  a  14.464.147,00  euro,  sono

ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli Enti  beneficiari

in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio  e'

ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della  relativa

Provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  Comuni

confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito,  secondo

le percentuali e gli  importi  riportati  nell'allegata  tabella  che

costituisce parte integrante della presente delibera.

  Il contributo spettante ai Comuni confinanti  con  quello  nel  cui

territorio e' ubicato il sito viene  calcolato  in  proporzione  alla

superficie  ed  alla  popolazione  residente  nel  raggio  di   dieci

chilometri dall'impianto.

3. Modalita' di erogazione delle somme.

  Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa  per

i servizi energetici e ambientali agli Enti locali sopra individuati,

secondo le modalita' previste dal sistema di Tesoreria unica  di  cui

alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e  successive  modificazioni,  sul

capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato.

  Le suddette risorse  finanziarie  dovranno  essere  destinate  alla

realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di

compensazione in campo ambientale e in  particolare  in  materia  di:

tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti  inquinati;  gestione

dei  rifiuti;  difesa  e  assetto  del  territorio;  conservazione  e

valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della

biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero;  prevenzione

e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed

elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare

e' chiamato a relazionare a questo Comitato,  entro  il  31  dicembre

2018, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente

delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del  suddetto

vincolo   di   destinazione   delle   risorse,   sulla   base   della

rendicontazione che gli Enti beneficiari sono chiamati  a  presentare

al Ministero dell'ambiente.

 Allegato 
  
                   Parte di provvedimento in formato grafico


Allegati

Delibera n. 61/2017

Allegato

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