Slitta al al 31 dicembre 2015 il termine previsto all'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 66/ 2005, sui piani di comunicazioni
Nuova proroga al 31 dicembre 2015 per l'approvazione dei piani relativi al rifornimento diretto agli impianti di distribuzione di benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. E' quanto dispone il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2016, n. 26, e riportato integralmente a seguire
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 dicembre 2015
Proroga del termine previsto dall'articolo 3 comma 2, del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante: «Attuazione della
direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel.». (16A00404)
in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2016, n. 26
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante
attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il quale individua, tra l'altro, le
specifiche tecniche della benzina destinata all'utilizzo nei veicoli
con motore ad accensione comandata;
Vista la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE e
dalla direttiva 2009/30/CE;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005, che
prevede, per la benzina messa in commercio, un tenore massimo di
etanolo del 10% e un tenore di massimo di ossigeno del 3,7%, oltre il
rispetto delle altre specifiche stabilite nell'allegato I del decreto
(«benzina E10»), imponendo tuttavia di assicurare, fino al 31
dicembre 2015, la messa in commercio della tradizionale benzina con
un tenore massimo di etanolo del 5% e un tenore massimo di ossigeno
del 2,7% («benzina E5») presso almeno il 30% degli impianti di
distribuzione presenti in ciascuna provincia;
Considerato che l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.
66/2005 prevede la possibilita' di prorogare, oltre il 31 dicembre
2015, l'obbligo di messa in commercio della «benzina E5» presso
almeno il 30% degli impianti di distribuzione presenti in ciascuna
provincia;
Considerato che le specifiche tecniche della benzina previste dal
decreto legislativo n. 66/2005 corrispondono a quelle previste dalla
la direttiva 98/70/CE e successive modifiche ed integrazioni e che la
possibilita' degli Stati di prorogare l'obbligo di messa in commercio
della «benzina E5» e' espressamente ammesso dall'art. 3, comma 3, di
tale direttiva;
Considerato che le proroghe possono essere concesse con decreto del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
adottare almeno sei mesi prima della scadenza del termine, sulla base
di un'istruttoria in cui si considera la compatibilita' dei veicoli
del parco circolante con la «benzina E10», nonche' il processo di
perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE,
Considerato che, al fine di consentire l'esecuzione di tale
istruttoria, le societa' di produzione di veicoli stradali devono
trasmettere al Ministero dell'ambiente le informazioni utili a
stimare la consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli
incompatibili con la «benzina E10»;
Vista la direttiva 2009/28/CE in materia di fonti rinnovabili,
recepita con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che impone
agli Stati di raggiungere, nel tempo, appositi obiettivi in relazione
alla propria quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 66/2005, che prevede
un obiettivo di riduzione, nel tempo, delle emissioni di gas ad
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili per
autotrazione;
Considerata la stima effettuata dalle societa' di produzione di
veicoli stradali, in particolare per il tramite delle associazioni di
categoria ANFIA e UNRAE, inviata al Ministero dell'ambiente con nota
del 20 marzo 2015, dalla quale risulta che le autovetture del parco
circolante del 2014 costituenti la tipologia piu' numerosa dei
veicoli circolanti, sono, per una percentuale prossima al 40%,
incompatibili con la «benzina E10» e che circa 390.000 di tali
veicoli incompatibili sono stati immatricolati dopo il 2000;
Considerato che, alla luce dell'istruttoria svolta nei primi mesi
del 2015 tra il Ministero dell'ambiente e le associazioni di
categoria del settore, e' emerso che anche il parco circolante delle
altre tipologie di veicoli e' caratterizzato da mezzi incompatibili
con la «benzina E10»;
Considerato che tutti i veicoli del parco circolante sono
compatibili con la tradizionale benzina «E5»;
Considerato che, per tali motivi, appare necessario prorogare il
termine dell'obbligo di messa in commercio della tradizionale
«benzina E5» e che la proroga deve avere una durata coerente con
l'importante presenza di veicoli incompatibili con la «benzina E10»,
anche alla luce del presumibile ciclo di vita residuo dei veicoli
incompatibili immatricolati in epoca piu' recente;
Considerato che, alla luce degli elementi a disposizione del
Ministero dell'ambiente, nonche' delle interlocuzioni con le
associazioni di categoria interessate, la concessione della proroga,
anche per un periodo di alcuni anni, non incide sull'attuale processo
di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE
e dell'obiettivo previsto dall'art. 7-bis del decreto legislativo n.
66/2005;
Fermo restando che, per la concessione di eventuali successive
proroghe del termine, dovra' essere effettuata una nuova istruttoria
nei casi e con le modalita' previsti dall'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo n. 66/2005;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66
1. Il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo n. 66/ 2005 e' prorogato al 31 dicembre 2020.
2. Alla concessione di eventuali ulteriori proroghe del termine di
cui al comma 1 si procede nei casi e con le modalita' previste
dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005.