Nuova proroga per il rifornimento di benzine agli impianti

Slitta al al 31 dicembre 2015 il termine previsto all'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 66/ 2005, sui piani di comunicazioni

Nuova proroga al 31 dicembre 2015 per l'approvazione dei piani relativi al rifornimento diretto agli impianti di distribuzione di benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. E' quanto dispone il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2016, n. 26, e riportato integralmente a seguire

 

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 dicembre 2015 

Proroga del termine previsto dall'articolo 3  comma  2,  del  decreto
legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  recante:  «Attuazione   della
direttiva 2003/17/CE relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
combustibile diesel.». (16A00404)

in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2016, n. 26



 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                           di concerto con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                                  e

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  recante
attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa  alla  qualita'  della
benzina e  del  combustibile  diesel,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il quale individua, tra l'altro, le
specifiche tecniche della benzina destinata all'utilizzo nei  veicoli
con motore ad accensione comandata;
  Vista la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE e
dalla direttiva 2009/30/CE;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo  n.  66/2005,  che
prevede, per la benzina messa in  commercio,  un  tenore  massimo  di
etanolo del 10% e un tenore di massimo di ossigeno del 3,7%, oltre il
rispetto delle altre specifiche stabilite nell'allegato I del decreto
(«benzina  E10»),  imponendo  tuttavia  di  assicurare,  fino  al  31
dicembre 2015, la messa in commercio della tradizionale  benzina  con
un tenore massimo di etanolo del 5% e un tenore massimo  di  ossigeno
del 2,7% («benzina E5»)  presso  almeno  il  30%  degli  impianti  di
distribuzione presenti in ciascuna provincia;
  Considerato che l'art. 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
66/2005 prevede la possibilita' di prorogare, oltre  il  31  dicembre
2015, l'obbligo di messa  in  commercio  della  «benzina  E5»  presso
almeno il 30% degli impianti di distribuzione  presenti  in  ciascuna
provincia;
  Considerato che le specifiche tecniche della benzina  previste  dal
decreto legislativo n. 66/2005 corrispondono a quelle previste  dalla
la direttiva 98/70/CE e successive modifiche ed integrazioni e che la
possibilita' degli Stati di prorogare l'obbligo di messa in commercio
della «benzina E5» e' espressamente ammesso dall'art. 3, comma 3,  di
tale direttiva;
  Considerato che le proroghe possono essere concesse con decreto del
Ministro dell'ambiente di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da
adottare almeno sei mesi prima della scadenza del termine, sulla base
di un'istruttoria in cui si considera la compatibilita'  dei  veicoli
del parco circolante con la «benzina E10»,  nonche'  il  processo  di
perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE,
  Considerato  che,  al  fine  di  consentire  l'esecuzione  di  tale
istruttoria, le societa' di produzione  di  veicoli  stradali  devono
trasmettere  al  Ministero  dell'ambiente  le  informazioni  utili  a
stimare la consistenza del parco  circolante  nel  2014  dei  veicoli
incompatibili con la «benzina E10»;
  Vista la direttiva 2009/28/CE  in  materia  di  fonti  rinnovabili,
recepita con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  che  impone
agli Stati di raggiungere, nel tempo, appositi obiettivi in relazione
alla propria quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 66/2005, che  prevede
un obiettivo di riduzione, nel  tempo,  delle  emissioni  di  gas  ad
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili  per
autotrazione;
  Considerata la stima effettuata dalle  societa'  di  produzione  di
veicoli stradali, in particolare per il tramite delle associazioni di
categoria ANFIA e UNRAE, inviata al Ministero dell'ambiente con  nota
del 20 marzo 2015, dalla quale risulta che le autovetture  del  parco
circolante del  2014  costituenti  la  tipologia  piu'  numerosa  dei
veicoli circolanti,  sono,  per  una  percentuale  prossima  al  40%,
incompatibili con la «benzina  E10»  e  che  circa  390.000  di  tali
veicoli incompatibili sono stati immatricolati dopo il 2000;
  Considerato che, alla luce dell'istruttoria svolta nei  primi  mesi
del  2015  tra  il  Ministero  dell'ambiente  e  le  associazioni  di
categoria del settore, e' emerso che anche il parco circolante  delle
altre tipologie di veicoli e' caratterizzato da  mezzi  incompatibili
con la «benzina E10»;
  Considerato  che  tutti  i  veicoli  del  parco   circolante   sono
compatibili con la tradizionale benzina «E5»;
  Considerato che, per tali motivi, appare  necessario  prorogare  il
termine  dell'obbligo  di  messa  in  commercio  della   tradizionale
«benzina E5» e che la proroga deve  avere  una  durata  coerente  con
l'importante presenza di veicoli incompatibili con la «benzina  E10»,
anche alla luce del presumibile ciclo di  vita  residuo  dei  veicoli
incompatibili immatricolati in epoca piu' recente;
  Considerato che,  alla  luce  degli  elementi  a  disposizione  del
Ministero  dell'ambiente,  nonche'  delle   interlocuzioni   con   le
associazioni di categoria interessate, la concessione della  proroga,
anche per un periodo di alcuni anni, non incide sull'attuale processo
di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE
e dell'obiettivo previsto dall'art. 7-bis del decreto legislativo  n.
66/2005;
  Fermo restando che, per  la  concessione  di  eventuali  successive
proroghe del termine, dovra' essere effettuata una nuova  istruttoria
nei casi e con le  modalita'  previsti  dall'art.  3,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 66/2005;

                              Decreta:

                               Art. 1

Proroga del termine  previsto  dall'art.  3,  comma  2,  del  decreto
                  legislativo 21 marzo 2005, n. 66

  1. Il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'art. 3, comma  2,
del decreto legislativo n. 66/ 2005 e' prorogato al 31 dicembre 2020.
  2. Alla concessione di eventuali ulteriori proroghe del termine  di
cui al comma 1 si procede  nei  casi  e  con  le  modalita'  previste
dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005.

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