Nuova Sabatini: aggiornate le certificazioni ambientali

Circolare n. 28277 del 3 luglio 2023
Nuova Sabatini: aggiornate le certificazioni ambientali. La circolare n. 28277 del 3 luglio 2023 del ministero delle Imprese interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a favore delle imprese attive:
- nel settore della produzione primaria;
- nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

- nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La circolare viene pubblicata dopo la sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2023, dei regolamenti Aber n. 702/2014 e Fiber n. 1388/2014 con il regolamenti vigenti Aber n. 2022/2472 e Fiber n. 2022/2473.

La circolare fornisce indicazioni sulla corrispondenza fra le disposizioni ai sensi e nei limiti delle quali potevano essere concessi gli aiuti nell’ambito del decreto sino al 30 giugno 2023 e le disposizioni dei regolamenti Aber e Fiber vigenti e sostituisce le disposizioni afferenti ai regolamenti Aber n. 702/2014 e Fiber n. 1388/2014 contenute nella circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 e nell’allegato 1, recante il modulo di richiesta delle agevolazioni, con le disposizioni applicabili ai sensi dei nuovi regolamenti, con riferimento alle concessioni successive al 30 giugno 2023.
Infine, aggiorna l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823.
Qui di seguito il testo integrale della circolare e, in coda, i due allegati.

 

Circolare n. 28277 del 3 luglio 2023

Disposizioni per l’attività di concessione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 aprile 2022 (Beni strumentali-Nuova Sabatini), a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2023, del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 e del regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto interministeriale 22 aprile 2022.

 

1. Premessa

L’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, comma 227, ha previsto l’incremento dal 2,75% al 3,575% del tasso annuo su cui è calcolato, in via convenzionale, il contributo in conto impianti “Nuova Sabatini”, a fronte di investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022 (decreto), ha definito la nuova disciplina della misura agevolativa ai fini dell’attuazione delle modifiche apportate alla misura dalla predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute sullo strumento nel corso del tempo.

Le modalità di attuazione del Capo II (Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green) del decreto sono state definite con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 dicembre 2022, n. 410823, che, tra l’altro, individua nell’allegato 6/C le certificazioni ambientali di processo rilasciate o convalidate da un organismo indipendente accreditato, le certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo e le autodichiarazione ambientali rilasciate da produttori, importatori o distributori dei beni, idonee ai fini dell’attestazione degli investimenti green ai quali risulta applicabile la maggiorazione del contributo.

L’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto prevede, per il settore della produzione dei prodotti agricoli, la concessione delle agevolazioni nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (cosiddetto regolamento ABER), il cui periodo di applicazione si è concluso il 31 dicembre 2022, con possibilità di concessione delle agevolazioni fino al 30 giugno 2023.

L’articolo 5 comma 1 lettera b) del decreto prevede quindi, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la concessione delle agevolazioni nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 26, 28, 31, 41, 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (cosiddetto regolamento FIBER), il cui periodo di applicazione si è concluso il 31 dicembre 2022, con possibilità di concessione delle agevolazioni fino al 30 giugno 2023.

I regolamenti ABER n. 702/2014 e FIBER n. 1388/2014 sono stati rispettivamente sostituiti, a partire dal 1° gennaio 2023, dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (regolamento ABER vigente) e dal regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in 3 applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (regolamento FIBER vigente).

La presente circolare interviene, pertanto, sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fornendo indicazioni sulla corrispondenza fra le disposizioni ai sensi e nei limiti delle quali potevano essere concessi gli aiuti nell’ambito del decreto sino al 30 giugno 2023 e le disposizioni dei regolamenti ABER e FIBER vigenti, nonché sostituendo le disposizioni afferenti ai regolamenti ABER n. 702/2014 e FIBER n. 1388/2014 contenute nella circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 e nell’allegato 1, recante il modulo di richiesta delle agevolazioni, con le disposizioni applicabili ai sensi dei nuovi regolamenti.

Inoltre, al fine di sostenere l’accesso alla misura agevolativa delle imprese impegnate in programmi di investimento in beni strumentali a basso impatto ambientale, con la presente circolare si intende aggiornare l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nel predetto allegato 6/C alla Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823.

2. Indicazioni per il decreto interministeriale 22 aprile 2022 per la concessione di agevolazioni in data successiva al 30 giugno 2023

a) Per le agevolazioni successive al 30 giugno 2023 per il settore agricolo e forestale, ogni richiamo al “Regolamento ABER” presente nel decreto, ivi compreso quello fornito nella definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera y), è da intendersi riferito al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

b) per le agevolazioni successive al 30 giugno 2023 per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ogni richiamo al “Regolamento FIBER” presente nel decreto, ivi compreso quello fornito nella definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), è da intendersi riferito al Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore 4 delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

c) fra gli obiettivi dei programmi d’investimento inerenti al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, non è più rilevante l’obiettivo di cui all’articolo 41 “Aiuti alle misure di commercializzazione” del regolamento FIBER n. 1388/2014;

d) nella lettera a) al comma 1 dell’articolo 5 del decreto, i riferimenti al Regolamento ABER e le relative intensità agevolative massime sono da intendersi sostituiti come segue: “regolamento ABER, articoli 14 e 17, per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 65 per cento”;

e) nella lettera b) al comma 1 dell’articolo 5 del decreto, i riferimenti al Regolamento FIBER sono da intendersi sostituiti come segue: “regolamento FIBER, articoli 27, 29, 33 e 46, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con intensità agevolativa massima del 50 per cento;

f) nella lettera d) al comma 1 dell’articolo 7 del decreto, il riferimento al punto 14 dell’articolo 2 del regolamento ABER n. 702/2014, concernente la definizione di “impresa in difficoltà”, è da intendersi come riferito al punto 59 dell’articolo 2 del Regolamento ABER vigente;

g) nella lettera d) al comma 1 dell’articolo 7 del decreto, il riferimento al punto 5 dell’articolo 3 del Regolamento FIBER n. 1388/2014, concernente la definizione di “impresa in difficoltà”, è da intendersi come riferito al punto 29 dell’articolo 2 del Regolamento FIBER vigente;

h) al comma 6 dell’articolo 9 del decreto, i riferimenti agli articoli 14 e 17 del regolamento ABER, sono da intendersi come riferiti agli articoli 14 e 17 del regolamento ABER vigente e deve intendersi che i programmi, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti da tali articoli e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui al regolamento ABER vigente;

i) al comma 7 dell’articolo 9 del decreto, i riferimenti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del Regolamento sono da intendersi come riferiti agli articoli 27, 29, 33 e 46 del regolamento FIBER vigente e deve intendersi che i programmi, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti da tali articoli. Al secondo paragrafo, il riferimento all’articolo 2 del regolamento FIBER deve intendersi sostituito dal seguente riferimento: “Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento FIBER non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro, né aiuti il cui 5 equivalente sovvenzione lordo sia di importo superiore a 1,25 milioni di euro per beneficiario e per anno”.

3. Modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022

La circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è modificata come segue:

a) al punto 2.1, lettera x), la definizione di “Regolamento ABER” è così sostituita: “il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali”;

b) al punto 2.1, lettera y), la definizione di “Regolamento FIBER” è così sostituita: “il Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;

c) al punto 4.1, le parole “al punto 14 dell’articolo 2 del regolamento ABER” e “al punto 5 dell’articolo 3 del regolamento FIBER”, sono rispettivamente sostituite dalle parole “al punto 59 dell’articolo 2 del regolamento ABER” e “al punto 29 dell’articolo 2 del regolamento FIBER”;

d) le lettere a) e b) del punto 6.1 sono sostituite dalle seguenti: “a) articolo 14 - Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; b) articolo 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli.”

e) il punto 6.2 è sostituito integralmente dal seguente: “Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i programmi 6 d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 27, 29, 33 e 46 del regolamento FIBER:

a) articolo 27 - Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;

b) articolo 29 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;

c) articolo 33 - Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura; e) articolo 46 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.”

f) il punto 6.3 è sostituito integralmente dal seguente: “Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacultura, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento FIBER, non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro, né aiuti il cui equivalente sovvenzione lordo sia superiore a 1,25 milioni di euro per beneficiario e per anno.”

g) il punto 8.3 è sostituito integralmente dal seguente: “Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’intensità di aiuto massima stabilita dal comma 11, articolo 14 e dal comma 11, articolo 17 del regolamento ABER, pari al 65 % dei costi ammissibili”;

h) il punto 8.4 è sostituito integralmente dal seguente: “Con riferimento al settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’intensità di aiuto massima stabilita dal comma 5, articolo 27, dal comma 2, articolo 29, dal comma 5, articolo 33 e dal comma 2, articolo 46 del regolamento FIBER, pari al 50 % dei costi ammissibili”;

i) la lettera a) del punto 8.6 è sostituita dalla seguente: “a) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, di cui all’articolo 14 del regolamento, superino i 600.000 euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento;”

j) il punto 8.7 è sostituito integralmente dal seguente: 7 “Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’articolo 3 del regolamento FIBER, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2,5 milioni di euro e di aiuti il cui importo, calcolato in termini di equivalente sovvenzione lordo, sia superiore a 1,25 milioni di euro per beneficiario e per anno.”;

k) l’allegato 1 alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 è sostituito dall’allegato 1 alla presente circolare;

l) l’allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 è sostituito dall’allegato 6/C alla presente circolare.
(Fonte: Mimit)

Allegati

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