Nuova Sabatini: largo agli investimenti green

Nuova Sabatini green
Nel D.M. Mise 22 aprile 2022 la «nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese»

Nuova Sabatini: largo agli investimenti green. In particolare, all'interno del D.M. Mise 22 aprile 2022 «Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese» (in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139) sono previste agevolazioni per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  a  basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi» .

Al Capo II sono specificati, tra gli altri:

  • i soggetti beneficiari;
  • le modalità di presentazione della domanda;
  • le condizioni per la concessioni del contributo.

Di seguito il testo integrale del Capo II del D.M. 22 aprile 2022.

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 22 aprile 2022 

 

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del  contributo  in
relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari,
impianti  e  attrezzature  da  parte  di  piccole  e  medie  imprese.
(22A03524)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139) 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che

istituisce una misura di aiuto a favore delle micro, piccole e  medie

imprese,  volta  a  favorire  l'accesso  al  credito  delle   stesse,

attraverso  la  previsione  di  finanziamenti  e  contributi  per  la

realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni  di  leasing

finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica

ad uso produttivo («Nuova Sabatini»);

Vista  la  disciplina   della   predetta   misura   dettata   dalle

disposizioni istitutive di cui al medesimo art. 2  del  decreto-legge

n. 69 del 2013, e, in particolare:

a)  i  commi  2  e  3,  che  disciplinano  la   concessione   dei

finanziamenti di cui al comma 1 da  parte  di  banche  aderenti  alla

convenzione di cui al comma 7 del citato  art.  2,  a  valere  su  un

plafond di provvista costituito presso la gestione separata di  Cassa

depositi e prestiti S.p.a.;

b) il comma 4,  che  prevede  che  il  Ministero  dello  sviluppo

economico concede alle imprese  di  cui  al  comma  1  un  contributo

rapportato agli interessi calcolati  sui  finanziamenti  sopraddetti,

nella misura massima e con le modalita' stabilite con il  decreto  di

cui al comma 5;

c) il comma 5, che  demanda  a  un  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, la definizione di requisiti, condizioni di  accesso,  misura

massima e modalita' per la concessione e l'erogazione dei  contributi

di cui al comma 4, nonche' delle relative attivita'  di  controllo  e

delle modalita' di raccordo con i finanziamenti;

d) il comma 6, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo

art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di  garanzia

per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera

a), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  nella  misura  massima

dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento;

e)  il  comma  7,  che  prevede  che,  per   l'attuazione   delle

disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero  dello  sviluppo

economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.

stipulano una o piu' convenzioni;

f)  il  comma  8,  che  prevede   che   l'importo   massimo   dei

finanziamenti  di  cui  al  comma  1  e'  di  2,5  miliardi  di  euro

incrementabili, sulla base delle risorse disponibili  ovvero  che  si

renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino

al limite massimo di  5  miliardi  di  euro  secondo  gli  esiti  del

monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla  Cassa

depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente  al  Ministero

dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  novembre  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  19

del 24 gennaio  2014,  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  del

decreto-legge n. 69 del 2013, detta la  disciplina  per  l'attuazione

delle misure previste dall'art. 2 precitato;

Vista la convenzione stipulata, in attuazione dell'art. 2, comma 7,

del decreto-legge n. 69 del 2013, tra  il  Ministero  dello  sviluppo

economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.

in data 14 febbraio 2014, e successivi aggiornamenti e addendum;

Considerate  le  diverse  modifiche  intervenute  nel  tempo   alla

disciplina della misura sopra indicata, rispetto alla sua  originaria

configurazione;

Visto, in particolare, l'art. 8,  comma  1,  del  decreto-legge  24

gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di  cui  all'art.  2,

comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti

alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  che  abbiano  ottenuto   il

finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a

valere  sul  plafond  di  provvista  costituito  presso  la  gestione

separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  25  gennaio  2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  58

del 10 marzo 2016, che detta la  disciplina  per  l'attuazione  delle

misure previste dall'art. 2 del decreto-legge  n.  69  del  2013,  ai

sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,

(Legge di bilancio 2017), che, al fine di favorire la transizione del

sistema produttivo nazionale  verso  la  manifattura  digitale  e  di

incrementare    l'innovazione    e    l'efficienza    del     sistema

imprenditoriale,  anche  tramite  l'innovazione  di  processo  o   di

prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media  dimensione

di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui  all'art.  2  del

decreto-legge n. 69 del 2013, per l'acquisto di macchinari,  impianti

e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica   aventi   come   finalita'   la

realizzazione   di   investimenti   in   tecnologie,   compresi   gli

investimenti  in  big  data,  cloud  computing,   banda   ultralarga,

cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica,  realta'  aumentata,

manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID)  e  sistemi  di

tracciamento e pesatura dei rifiuti;

Visto il successivo comma 56 del medesimo art. 1 della legge n. 232

del 2016, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le

predette finalita' di cui al comma 55, prevede la  maggiorazione  del

30 per cento del contributo di cui all'art. 2, comma  4,  del  citato

decreto-legge n. 69 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  delle

politiche agricole e forestali 31 maggio 2017, n.  115,  «Regolamento

recante la disciplina per il  funzionamento  del  registro  nazionale

degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge  24

dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che

ha disposto modifiche all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, in

particolare:

a)  estendendo  a  tutti  gli  intermediari  finanziari  iscritti

all'albo  previsto   dall'art.   106,   comma   1,   del   TUB,   che

statutariamente operano nei confronti delle PMI, la  possibilita'  di

concedere finanziamenti, originariamente prevista dall'art. 2,  comma

2, del decreto-legge n. 69 del 2013 solo per le banche aderenti  alla

convenzione di cui al comma 7 del medesimo art. 2;

b) innalzando, da  2  milioni  di  euro  a  4  milioni  di  euro,

l'importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e  dagli

intermediari  finanziari  previsto   all'art.   2,   comma   3,   del

decreto-legge n. 69 del 2013;

c) prevedendo che l'erogazione delle quote del contributo di  cui

all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013  e'  effettuata

sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito  alla

realizzazione dell'investimento;

d) disponendo che,  in  caso  di  finanziamento  di  importo  non

superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in  un'unica

soluzione,  in   luogo   dell'erogazione   in   sei   quote   annuali

originariamente prevista all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69

del 2013;

Visto l'art. 1, comma 226, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160

(Legge di bilancio 2020) che, oltre ad incrementare  l'autorizzazione

di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato decreto-legge  n.  69

del  2013,  prevede,  al  fine  di  rafforzare   il   sostegno   agli

investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese  nel

Mezzogiorno, che la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 56,  della

legge n. 232 del 2016 e' elevata al 100 per  cento  per  le  micro  e

piccole imprese che effettuano investimenti  nelle  Regioni  Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,

nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle  risorse

stanziate per la misura di cui al medesimo comma  226  (nel  seguito,

«Nuova Sabatini Sud»);

Visto l'art. 1, comma 227, della citata legge n. 160 del  2019,  il

quale dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui

al comma 226 e' destinata in favore  delle  micro,  piccole  e  medie

imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di  leasing

finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica

ad  uso  produttivo,  a  basso  impatto  ambientale,  nell'ambito  di

programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e

dei processi produttivi;

Considerato che per le operazioni di cui al citato  art.  1,  comma

227, della legge n. 160 del 2019 e' previsto che i contributi di  cui

all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando

il  rispetto  delle  intensita'  massime  previste  dalla   normativa

dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato,  sono  rapportati

agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul  finanziamento  a

un tasso annuo del  3,575  per  cento.  Ai  fini  dell'ammissione  ai

benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili  rispetto  alle

finalita' di cui al richiamato comma 227, nonche' la  quantificazione

del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni  e  dei

servizi o da un professionista indipendente;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

che ha disposto, a decorrere dal 17 luglio 2020, data di  entrata  in

vigore del medesimo decreto-legge, l'innalzamento, da euro 100.000,00

a euro 200.000,00, dell'importo del finanziamento a fronte del  quale

il contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del  decreto-legge  n.

69  del  2013  e'  erogato  all'impresa  beneficiaria   in   un'unica

soluzione;

Visto l'art. 39, comma 2, del predetto decreto-legge n. 76 del 2020

che,  con  riferimento  alla  «Nuova  Sabatini  Sud»,  ha   apportato

modifiche all'art. 1,  comma  226,  della  legge  n.  160  del  2019,

aggiungendo, dopo il terzo periodo, i seguenti: «I contributi di  cui

al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie  in  un'unica

soluzione, con  modalita'  procedurali  stabilite  con  decreto,  del

Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze. In aggiunta al  predetto  stanziamento

di 60 milioni di euro,  l'intervento  puo'  essere  cofinanziato  con

risorse rivenienti da fondi strutturali e  di  investimento  europei,

anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per

cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle  di  cui

al secondo periodo»;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178

(Legge di bilancio  2021),  che  ha  disposto  che  l'erogazione  del

contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge  n.  69

del  2013  e'  effettuata  dal  Ministero   in   un'unica   soluzione

indipendentemente   dall'importo   del   finanziamento    deliberato,

disponendo, a tal fine, al  successivo  comma  96,  una  integrazione

della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni

di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 11-ter  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  che

ha  disposto  che  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   con

riferimento  alle  domande  di  agevolazione   presentate   in   data

antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata gia' erogata in

favore  delle  imprese  beneficiarie  almeno  la  prima   quota   del

contributo di cui al comma 4, del citato art. 2 del decreto-legge  n.

69 del 2013, procede, secondo criteri cronologici, nei  limiti  delle

risorse autorizzate dal medesimo art.  11-ter  del  decreto-legge  25

maggio 2021, n. 73,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23

luglio 2021, n. 106, pari a 425 milioni di euro per l'anno  2021,  ad

erogare le successive  quote  di  contributo  spettanti  in  un'unica

soluzione,  anche  se  non  espressamente  richieste  dalle   imprese

beneficiarie, previo positivo esito  delle  verifiche  amministrative

propedeutiche al pagamento;

Visto l'art. 1, comma 48, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234

(Legge  di  bilancio   2022),   che   ha   disposto   il   ripristino

dell'erogazione in piu' quote annuali del contributo di cui  comma  4

del citato art. 2 del decreto-legge n.  69  del  2013,  ad  eccezione

delle domande con finanziamento di importo non  superiore  a  200.000

euro, per le quali il medesimo  contributo  puo'  essere  erogato  in

un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Al  fine  di

garantire la continuita' operativa della misura, la medesima legge 30

dicembre  2021,  n.  234,  al  comma  47  ha  previsto   l'incremento

dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8,  del  citato

decreto-legge n. 69 del 2013, rispettivamente di 240 milioni di  euro

per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  di  120  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di  60  milioni  di  euro  per

l'anno 2027;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed

integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive

modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,

n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la

tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in

particolare, gli articoli 7 e 8  riguardanti  gli  oneri  informativi

gravanti sulle imprese;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17

giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea

L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni ed integrazioni,

che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25

giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea

L 193 del 1° luglio 2014, e successive modificazioni ed integrazioni,

che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in  applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale  e

nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea L 149 del  20  maggio  2014,  relativo  al  Fondo

europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  che  abroga  i

regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006  e

(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del

Parlamento europeo e del  Consiglio  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della  Commissione,  del  16

dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione

europea L 369 del 24 dicembre 2014,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni, che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese

attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e

commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato  che,  come  stabilito  dai  regolamenti  di  esenzione

applicabili per categoria, sono esclusi dall'ambito  di  applicazione

del   presente   decreto   gli   aiuti   per    attivita'    connesse

all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri  per  le  quali  le

agevolazioni siano direttamente connesse ai  quantitativi  esportati,

alla costituzione, gestione ed esercizio di una rete di distribuzione

o ad altre spese correnti connesse all'attivita' d'esportazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio  2021,

recante  la  proroga  delle  misure  di  aiuto  di  competenza  della

Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle

modifiche apportate ai regolamenti e  alle  disposizioni  dell'Unione

europea in materia;

Considerata la necessita' di adeguare la disciplina operativa della

misura di cui all'art. 2 del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  alle

intervenute modifiche della normativa di riferimento, sia  nazionale,

in particolare, disposte dall'art. 1, commi 55 e 56, della  legge  n.

232 del  2016,  dall'art.  20  del  decreto-legge  n.  34  del  2019,

dall'art. 1, commi 226 e 227, della legge n. 160 del 2019,  dall'art.

39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 1, commi 95

e 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia unionale;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

a) «ABI»: Associazione bancaria italiana;

b)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

c) «banca»: la banca italiana o la  succursale  di  banca  estera

comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e  autorizzata

all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del  decreto

legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  bancario)  e

successive modificazioni ed integrazioni, aderente  alle  convenzioni

di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

d) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 17 marzo  2016

e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Ministero, sentito

il Ministero dell'economia e delle finanze,  l'ABI  e  CDP  ai  sensi

dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

f) «decreto crescita»: il decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  e

successive modificazioni ed integrazioni;

g) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21  giugno  2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.

98 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24  gennaio  2015,

n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33

e successive modificazioni ed integrazioni;

i) «decreto semplificazioni»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.

120 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli

47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

k) «finanziamento»:  il  finanziamento,  bancario  o  in  leasing

finanziario,  deliberato,  ovvero  contrattualizzato  se  di  importo

inferiore, a favore di una PMI da un soggetto finanziatore;

l) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e

medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge

23 dicembre 1996, n. 662;

m)   «intermediario   finanziario»:   il   soggetto   autorizzato

all'esercizio  dell'attivita'   di   leasing   finanziario,   nonche'

l'intermediario finanziario che statutariamente opera  nei  confronti

delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo  previsto  dall'art.

106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di

cui all'art. 2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  69/2013,  purche'

garantito, ai  soli  fini  dell'utilizzo  del  plafond  di  provvista

costituito  presso  CDP,  da  una  banca   aderente   alle   medesime

convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge  n.

69/2013;

n)   «investimenti   in   beni   strumentali»:   l'acquisto,    o

l'acquisizione nel caso di  operazioni  di  leasing  finanziario,  di

macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi

di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili,  nell'attivo

dello  stato  patrimoniale,  alle  voci  B.II.2,  B.II.3  e   B.II.4,

dell'art. 2424 del codice civile, nonche' di  software  e  tecnologie

digitali  destinati  a  strutture  produttive  gia'  esistenti  o  da

impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

o) «investimenti 4.0»: l'acquisto, o l'acquisizione nel  caso  di

operazioni  di  leasing  finanziario,  di  beni  materiali  nuovi  di

fabbrica e immateriali, aventi come  finalita'  la  realizzazione  di

investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti  in  big  data,

cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e

meccatronica, realta'  aumentata,  manifattura  4D,  Radio  frequency

identification (RFID)  e  sistemi  di  tracciamento  e  pesatura  dei

rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A  e  B  alla

legge n. 232/2016;

p) «investimenti green»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di

operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,   impianti   e

attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  a  basso  impatto

ambientale,  nell'ambito  di  programmi  finalizzati   a   migliorare

l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi;

q) «legge n. 232/2016»: la legge 11 dicembre 2016, n. 232  (Legge

di bilancio 2017);

r) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160  (Legge

di bilancio 2020);

s) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

t) «piattaforma Nuova Sabatini»: la piattaforma informatica  resa

disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti  finanziatori,  per

la gestione delle agevolazioni di cui al Capo II;

u) «piattaforma Nuova Sabatini Sud»: la  piattaforma  informatica

resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti  finanziatori,

per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo III;

v) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola  e

media, come  definite  dalla  raccomandazione  n.  2003/361/CE  della

Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003  e  dal  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 18 aprile  2005,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238  del  12  ottobre

2005;

w) «regioni  del  Mezzogiorno»:  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

x) «registri SIAN  e  SIPA»:  le  sezioni  applicative  del  SIAN

(Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi  dell'art.

15 della legge 4 giugno 1984,  n.  194,  presso  il  Ministero  delle

politiche agricole  alimentari  e  forestali)  e  del  SIPA  (Sistema

italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito  del

SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli  aiuti

«de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e

nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

y) «regolamento ABER»: il  regolamento  (UE)  n.  702/2014  della

Commissione, del 25 giugno  2014,  concernente  l'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti di Stato nei settori  agricolo,  forestale  e  nelle  zone

rurali e successive modificazioni ed integrazioni;

z) «regolamento FIBER»: il regolamento (UE) n. 1388/2014  del  16

dicembre 2014, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese

attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e

commercializzazione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura  e

successive modificazioni ed integrazioni;

aa) «regolamento GBER»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di

aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli

articoli 107 e 108 del trattato (regolamento  generale  di  esenzione

per categoria) e successive modificazioni ed integrazioni;

bb) «RNA»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle  politiche

agricole  e  forestali  31  maggio  2017,  n.   115,   e   successive

modificazioni ed integrazioni;

cc)  «soggetto  finanziatore»:   la   banca   o   l'intermediario

finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento;

dd)  «unita'  locale»:  l'unita',  come  risultante  dai  sistemi

camerali, ubicata in luogo  diverso  da  quello  della  sede  legale,

comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella  quale  e'

esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.

                               Art. 2 

                 Finalita' e ambito di applicazione 

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto

dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i  requisiti,  le

condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal

medesimo art. 2 del decreto-legge  n.  69/2013  e  ne  disciplina  le

modalita' di concessione, erogazione e controllo, nonche' di raccordo

con i finanziamenti di cui agli articoli 8 e 17 del presente decreto,

per gli investimenti in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di

impresa e  attrezzature  ad  uso  produttivo,  hardware,  software  e

tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche  disposte  e  delle

linee di intervento definite dalla normativa intervenuta di cui  alle

disposizioni  di  legge  citate  in  premessa.  In  particolare,  gli

interventi  agevolativi  sono  articolati,  in  conformita'  con   le

predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:

a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;

b) agevolazioni per investimenti 4.0;

c) agevolazioni per investimenti green.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 226, della  legge  n.  160/2019,  il

presente decreto disciplina, altresi', le modalita'  procedurali  per

il riconoscimento del contributo maggiorato previsto  dalla  medesima

legge a favore delle imprese che realizzan o gli interventi di cui  al

comma 1 nelle regioni del Mezzogiorno.

3. Alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali,  gli

investimenti 4.0 e gli investimenti  green  di  cui  al  comma  1  e'

dedicato il Capo II del presente decreto,  mentre,  al  Capo  III  e'

contenuta  la  disciplina  per  il  riconoscimento   del   contributo

maggiorato di cui al comma 2. Il presente Capo, il Capo IV e il  Capo

V recano disposizioni comuni  applicabili  a  tutti  gli  interventi,

fatte salve le previsioni speciali ivi contenute.

                               Art. 3 

                      Gestione dell'intervento 

1. L'intervento agevolativo di cui al presente decreto  e'  gestito

dal  Ministero,  che  puo'  avvalersi,   sulla   base   di   apposita

convenzione, del supporto tecnico-specialistico di societa' in  house

ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti

tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di

un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive  modificazioni

ed integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni  e  contratti

di cui al presente comma si  applica  quanto  previsto  dall'art.  3,

comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  e  dall'art.

19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

                               Art. 4 

                         Risorse finanziarie 

1.  Le  disponibilita'  finanziarie  per   la   concessione   delle

agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto   sono   alimentate   da

stanziamenti di legge, fatte salve le eventuali assegnazioni previste

da disposizioni normative e  amministrative  a  valere  su  fonti  di

finanziamento europee, nazionali e regionali.

2. L'utilizzo delle risorse assegnate avviene  nel  rispetto  delle

eventuali riserve e disposizioni specifiche  stabilite  in  relazione

alle diverse linee di intervento di cui all'art. 2.

                               Art. 5 

         Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile 

1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  concesse  nei

limiti dell'intensita' di aiuto massima concedibile  in  rapporto  ai

programmi ammissibili, in conformita' alle  disposizioni  di  cui  ai

seguenti regolamenti di esenzione applicabili per categoria:

a) regolamento ABER, articoli 14  e  17,  per  il  settore  della

produzione dei prodotti agricoli, con intensita' agevolativa  massima

del 50  per  cento  nelle  regioni  meno  sviluppate,  come  definite

dall'art. 1, punto 37, del predetto regolamento ABER  e  del  40  per

cento nelle restanti regioni;

b) regolamento FIBER, articoli 26, 28, 31, 41, 42, per il settore

della produzione, trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti

della pesca e dell'acquacoltura, con intensita'  agevolativa  massima

del 50 per cento;

c) regolamento GBER, art. 17, per i settori non rientranti  nelle

precedenti lettere a) e b), con intensita' agevolativa massima del 10

per cento per le medie imprese e del 20  per  cento  per  le  piccole

imprese.

                               Art. 6 

                      Cumulo delle agevolazioni 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  cumulabili  con

altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili,  in

tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta  al

superamento dell'intensita' di aiuto o  dell'importo  di  aiuto  piu'

elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti  di

esenzione applicabili in funzione dell'attivita' svolta  dall'impresa

beneficiaria.

Capo II

Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green

                               Art. 7 

                        Soggetti beneficiari 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al  presente  Capo

le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui  all'art.

12, comma 1:

a) sono regolarmente costituite e  iscritte  nel  registro  delle

imprese ovvero nel registro  delle  imprese  di  pesca,  fatto  salvo

quanto previsto al comma 3. Le imprese non residenti  nel  territorio

italiano devono avere personalita' giuridica riconosciuta nello Stato

di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo  registro  delle

imprese;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono

in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure  concorsuali  con

finalita' liquidatoria;

c)  non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli

aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione

europea,  ferma   restando   la   possibilita'   per   l'impresa   di

regolarizzare la propria posizione, anche successivamente  alla  data

di presentazione della domanda;

d) non si trovano in condizioni tali  da  risultare  «impresa  in

difficolta'»  cosi'  come  individuata,  per  i  settori  agricolo  e

forestale, dal punto 14 dell'art. 2  del  regolamento  ABER,  per  il

settore della produzione, trasformazione  e  commercializzazione  dei

prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dal punto 5 dell'art. 3 del

regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal

punto 18 dell'art. 2 del regolamento GBER.

2. Non sono ammesse  alle  agevolazioni  le  imprese  operanti  nel

settore finanziario e  assicurativo  di  cui  alla  sezione  K  della

classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007.

3. Le imprese di  cui  al  comma  1  devono  avere,  alla  data  di

presentazione della domanda di cui all'art.  12,  comma  1,  la  sede

legale o una unita' locale in Italia,  come  risultante  dai  sistemi

camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano di cui

al comma 1, lettera a), il possesso dell'unita' locale in Italia deve

essere dimostrato, pena la revoca  delle  agevolazioni  concesse,  in

sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

                               Art. 8 

                  Caratteristiche del finanziamento 

1. La concessione del contributo e'  condizionata  all'adozione  di

una delibera di finanziamento in favore della  PMI  da  parte  di  un

soggetto finanziatore.

2.  Il  finanziamento,  il  cui  contratto  deve  essere  stipulato

successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di

contributo ed entro i termini indicati all'art.  13,  comma  2,  deve

avere le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura dei programmi di investimento di

cui al successivo art. 9;

b)  avere  durata  massima,  comprensiva   di   un   periodo   di

preammortamento o di prelocazione non superiore  a  dodici  mesi,  di

cinque anni  decorrenti  dalla  data  di  stipula  del  contratto  di

finanziamento ovvero, nel caso  di  leasing  finanziario,  decorrenti

dalla data di consegna del bene.  Qualora  la  fornitura  in  leasing

finanziario riguardi una  pluralita'  di  beni,  la  predetta  durata

massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;

c) essere  deliberato  e  contrattualizzato  per  un  valore  non

inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche

se frazionato in piu' iniziative di acquisto,  per  ciascuna  impresa

beneficiaria, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 7, per

i programmi nel settore della  pesca  e  acquacoltura.  Nel  caso  di

richieste  di  agevolazione  successive  presentate  dalla   medesima

impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto  limite  di

euro 4.000.000,00, rileva  l'importo  complessivo  dei  finanziamenti

gia' ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per

i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come  comunicati

dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;

d) essere erogato in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria,

entro  trenta  giorni  dalla  data  di  stipula  del   contratto   di

finanziamento bancario  ovvero,  nel  caso  di  leasing  finanziario,

essere erogato  al  fornitore  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

consegna  del  bene  o  dalla  data  di  collaudo,   se   successiva.

Nell'ambito dei contratti di leasing,  dopo  la  presentazione  della

domanda, l'impresa richiedente o  l'intermediario  finanziario  puo',

altresi', procedere al versamento di  un  acconto  al  fornitore  per

bloccare il bene; l'importo  di  tale  acconto,  che  e'  oggetto  di

apposita  fattura,   e'   da   intendersi   ricompreso   nell'importo

complessivo  del  contratto  di  leasing  finanziario.   Qualora   la

fornitura in leasing finanziario riguardi  una  pluralita'  di  beni,

l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla data  di  consegna  di

ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva.

3. Il finanziamento copre fino al 100 per cento  dei  programmi  di

cui all'art. 9.

4. Il finanziamento  e'  concesso,  fino  alla  data  dell'avvenuto

esaurimento delle risorse disponibili, dal  soggetto  finanziatore  a

valere sul plafond di provvista di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del

decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione  separata  di

CDP, ovvero a valere su diversa provvista, ai sensi dell'art.  8  del

decreto-legge n. 3/2015.

5.  In  caso  di  leasing  finanziario,  l'impresa  locataria  deve

esercitare anticipatamente, al momento della stipula  del  contratto,

l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui  effetti

decorrono dal termine della  locazione  finanziaria,  fermo  restando

l'adempimento di tutte le  obbligazioni  contrattuali.  Tale  impegno

puo'  essere  assunto  attraverso   un'appendice   contrattuale   che

costituisce parte integrante del contratto stesso.

                               Art. 9 

                        Programmi ammissibili 

1. Il finanziamento di  cui  all'art.  8  deve  essere  interamente

utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti:

a) investimenti in beni strumentali;

b) investimenti 4.0;

c) investimenti green;

d) investimenti in beni strumentali e investimenti  riconducibili

a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c).

2.  I  programmi  di  cui  al  comma  1  devono  essere  realizzati

esclusivamente sul territorio nazionale.  Per  le  imprese  con  sede

legale in Italia, i medesimi programmi  di  cui  al  comma  1  devono

essere  destinati  alla  sede   legale   ovvero   all'unita'   locale

dell'impresa; per le imprese non residenti nel territorio italiano, i

programmi di cui al comma 1 devono essere  destinati  ad  una  unita'

locale ubicata in Italia. I suddetti  programmi  non  possono  essere

comunque frazionati su piu' sedi o unita' locali dell'impresa.

3. Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  i  programmi

devono prevedere investimenti che, considerati  singolarmente  ovvero

nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non e' ammesso  il

finanziamento di componenti o parti di macchinari che non  soddisfano

il suddetto requisito, fatti salvi gli  investimenti  che  integrano,

con  nuovi  moduli,  l'impianto  o   il   macchinario   preesistente,

introducendo una nuova funzionalita' nell'ambito del ciclo produttivo

dell'impresa.  Non  sono,  in  ogni  caso,  ammissibili  i  programmi

concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di

beni esistenti.

4. I programmi realizzati dalle imprese  operanti  nei  settori  di

attivita' rientranti nel campo di applicazione del regolamento  GBER,

ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione,  devono  perseguire  le

finalita'  indicate  dall'art.  17   «Aiuti   agli   investimenti   e

all'occupazione alle PMI» del medesimo regolamento GBER.

5. Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti,  le  spese

relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto

sono  ammissibili  qualora  sostenute  nell'ambito  di  un  programma

rientrante nelle tipologie di cui al comma 4.

6. Nel caso di imprese operanti nel settore agricolo, i  programmi,

ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, devono  perseguire  gli

obiettivi  previsti  agli  articoli  14  «Aiuti   agli   investimenti

materiali o immateriali nelle aziende» e 17 «Aiuti agli  investimenti

nel  settore  della  trasformazione  di  prodotti  agricoli  e  della

commercializzazione di prodotti agricoli» del regolamento ABER e sono

soggetti  alle  prescrizioni  e  ai  divieti  di  cui   allo   stesso

regolamento.

7.  Nel  caso  di  imprese  operanti  nel  settore  della  pesca  e

acquacoltura,    i    programmi,    ai    fini    dell'ammissibilita'

all'agevolazione,  devono  perseguire  gli  obiettivi  previsti  agli

articoli 26 «Aiuti volti a migliorare  l'efficienza  energetica  e  a

mitigare gli effetti dei cambiamenti  climatici»,  28  «Aiuti  per  i

porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e

i ripari di pesca», 31 «Aiuti per  gli  investimenti  produttivi  nel

settore   dell'acquacoltura»,    41    «Aiuti    alle    misure    di

commercializzazione» e 42 «Aiuti  alla  trasformazione  dei  prodotti

della pesca e dell'acquacoltura»  del  regolamento  FIBER.  Ai  sensi

dell'art.  2  del  medesimo  regolamento  FIBER  non  possono  essere

concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a

2 milioni di euro, ne' aiuti di importo superiore a 1 milione di euro

per beneficiario e per anno.

8. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli  e

ittici, l'aiuto e' subordinato al rispetto di  eventuali  restrizioni

alle produzioni  o  limitazioni  del  sostegno  comunitario  previste

nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

9. Il programma, unitariamente  considerato,  deve  essere  avviato

successivamente alla data della domanda  di  accesso  al  contributo,

pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma  si  considera

avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) l'impresa ha assunto impegni  giuridicamente  vincolanti,  ivi

inclusa la stipula di contratti o l'emissione di  conferme  d'ordine,

atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi  altro

impegno che renda irreversibile il  programma,  a  seconda  di  quale

condizione si verifichi prima;

b) sono state emesse fatture relative  a  uno  o  piu'  beni  che

compongono il programma;

c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi  a

uno o piu' beni che compongono il programma.

10. I programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data

di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, e'  presa  in

considerazione la  data  dell'ultimo  titolo  di  spesa  riferito  al

programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario,  la  data

dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

11. I beni oggetto  del  programma  non  possono  essere  alienati,

ceduti  o  distratti  dall'uso  produttivo  previsto  nei  tre   anni

successivi alla data di  ultimazione  del  programma  medesimo,  come

definita al comma 10.

12. Gli obiettivi dei programmi agevolabili ai sensi  del  presente

decreto sono riportati, in relazione al regolamento  di  esenzione  e

alla categoria di aiuti applicabile, nell'allegato n. 1  al  presente

decreto.

                               Art. 10 

                          Spese ammissibili 

1.  Sono  ammissibili   alle   agevolazioni   le   spese   relative

all'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi

di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi

di cui al precedente art. 9.

2. I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e

strumentali  all'attivita'  svolta  dall'impresa  ed  essere  ubicati

presso  l'unita'  produttiva  dell'impresa  in  cui   e'   realizzato

l'investimento.

3. Ad eccezione delle immobilizzazioni  acquisite  tramite  leasing

finanziario, fatto salvo quanto  previsto  dal  successivo  comma  4,

tutti i beni oggetto di agevolazione devono  essere  capitalizzati  e

iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per  almeno

3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.

4. Le imprese in  regime  di  contabilita'  semplificata  esonerate

dalla  redazione  del  bilancio,  nonche'  le  imprese  agricole  che

adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto  dalla

legge, ai  fini  dell'identificazione  dei  beni  acquistati,  devono

trasmettere  una  apposita  DSAN  resa  dal   legale   rappresentante

dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa, redatta con le

modalita' successivamente indicate dal Ministero.

5. Non sono ammesse le spese:

a) per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e

attrezzature  che  non   soddisfano   il   requisito   dell'autonomia

funzionale;

b) relative a macchinari, impianti e  attrezzature  usati,  fatti

salvi i beni «ad  uso  mostra»  e  quelli  venduti  «con  riserva  di

gradimento» o «a prova» ai sensi rispettivamente degli articoli  1520

e 1521 del codice  civile,  che  siano  stati  consegnati  in  «conto

visione»   o   in   «prova»   all'acquirente    beneficiario    anche

preventivamente alla presentazione  della  domanda  di  agevolazione,

purche' acquistati dal beneficiario medesimo, sempreche'  la  vendita

si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature acquistati  con

permute e contributi in natura;

d) connesse a commesse interne;

e) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse

le opere murarie di qualsiasi genere;

f) che si riferiscono a «immobilizzazioni in corso e acconti»;

g) di funzionamento, ivi incluse quelle  per  scorte  di  materie

prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di

qualsiasi genere;

h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;

i) relative alla formazione del personale impiegato dal  soggetto

proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni

previste dal programma;

j) imputabili a imposte e tasse;

k) relative al contratto di finanziamento e  a  spese  legali  di

qualsiasi genere;

l) relative  a  utenze  di  qualsiasi  genere,  ivi  compresa  la

fornitura di energia elettrica e gas;

m) per pubblicita' e promozioni di qualsiasi genere;

n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a

516,46 euro al netto di  IVA.  Qualora,  nell'ambito  della  medesima

fornitura, siano previsti piu' beni strumentali, nel  loro  complesso

funzionali e necessari per  la  realizzazione  dell'investimento,  di

valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi

ammissibili purche' riferibili a  un'unica  fattura  di  importo  non

inferiore a 516,46 euro.

6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma  1  devono

essere pagate esclusivamente tramite bonifici  bancari,  SEPA  credit

transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la  piena

tracciabilita' delle operazioni. Fatte salve  specifiche  fattispecie

che  potranno  essere  eventualmente  disciplinate  nell'ambito   del

provvedimento direttoriale di cui all'art. 12,  comma  1,  non  sono,

comunque,  ammesse  le  spese  che  risultano  pagate  attraverso  la

compensazione con crediti verso i fornitori.

      Art. 11 

                      Agevolazioni concedibili 

1. A fronte del  finanziamento  di  cui  all'art.  8,  e'  concessa

un'agevolazione, nei limiti delle intensita' previste dai regolamenti

di cui all'art. 5, nella forma di contributo in conto impianti,  pari

all'ammontare  complessivo  degli   interessi   calcolati,   in   via

convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni  e  di

importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un

tasso d'interesse annuo pari:

a) al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;

b) al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

2. La concessione del finanziamento di cui all'art. 8  puo'  essere

assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia,  nei  limiti  e  alle

condizioni di operativita' del Fondo stesso  stabiliti  dall'art.  2,

comma 6, del decreto-legge  n.  69/2013.  Le  richieste  di  garanzia

relative ai predetti finanziamenti sono esaminate in via  prioritaria

dal Consiglio di gestione di cui all'art. 1, comma  48,  lettera  a),

della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  Qualora  l'intensita'  massima

dell'agevolazione, per effetto del cumulo con la garanzia  del  Fondo

di garanzia, superi le  soglie  previste  all'art.  5,  il  Ministero

procede alla conseguente riduzione del contributo di cui al  presente

decreto,  fino  alla  misura  massima  concedibile,  fermo   restando

l'importo del finanziamento.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo

1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni

di  cui  al  presente  articolo  esclusivamente  nei   limiti   delle

disponibilita' finanziarie e secondo i criteri definiti dall'art. 12,

comma 3, per soddisfare le richieste di  prenotazione  trasmesse  dai

soggetti finanziatori. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma

del direttore generale per  gli  incentivi  alle  imprese  pubblicato

nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   l'avvenuto

esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente

disponibili ulteriori risorse finanziarie per  la  concessione  delle

agevolazioni di cui al presente articolo, il Ministero provvede  alla

riapertura dei termini per la presentazione  delle  domande,  dandone

pubblicita' con le medesime modalita'.

4. Non sono concedibili agevolazioni  per  spese  eccedenti  quelle

indicate dall'impresa in domanda in corrispondenza di ciascuna  delle

linee di intervento di cui all'art. 2,  comma  1.  Nell'ambito  della

stessa domanda, eventuali spese che non  presentino  i  requisiti  di

ammissibilita' previsti per la relativa linea di intervento  indicata

nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili  a

valere sulle altre linee di intervento.

              Art. 12 

              Modalita' di presentazione della domanda 

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 11,  le

imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore,  unitamente

alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo,

con le modalita', i termini e utilizzando  gli  schemi  definiti  con

successivo provvedimento del direttore  generale  per  gli  incentivi

alle  imprese  del  Ministero,  pubblicato  nel  sito  internet   del

Ministero www.mise.gov.it e della cui pubblicazione e' data  altresi'

notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Il

mancato utilizzo dei predetti schemi e modalita' di invio e' causa di

non procedibilita' della domanda. La sottoscrizione di  dichiarazioni

incomplete  e  l'assenza,  anche  parziale,  dei  documenti  e  delle

informazioni  richieste  in  sede  di   accesso   alle   agevolazioni

costituiscono motivo di non procedibilita' e possono  essere  oggetto

di richiesta di integrazioni  da  parte  del  soggetto  finanziatore,

ferma restando la validita' della data iniziale di trasmissione della

domanda. Le integrazioni devono essere fornite  entro  trenta  giorni

dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.  Con  il

medesimo provvedimento del direttore generale per gli incentivi  alle

imprese del  Ministero  di  cui  al  presente  comma,  sono  altresi'

definiti gli schemi e le modalita' di erogazione delle agevolazioni.

2. Ciascun soggetto finanziatore, verificata la regolarita' formale

e la completezza della documentazione di cui al comma 1,  nonche'  la

sussistenza  dei  requisiti  di  natura  soggettiva   relativi   alla

dimensione di impresa di cui all'art. 7, trasmette al Ministero,  una

sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di  ciascun  mese

ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un

giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la

richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo  delle

operazioni di propria competenza. Nell'ambito delle singole richieste

di prenotazione, ciascun soggetto finanziatore indica, separatamente,

l'ammontare  delle  risorse  destinate  agli  investimenti  in   beni

strumentali, agli investimenti 4.0 e agli investimenti green.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione  della  richiesta

di cui al comma 2, il Ministero provvede  a  comunicare  al  soggetto

finanziatore la disponibilita', parziale o totale, delle risorse.  Le

richieste di  prenotazione  sono  soddisfatte,  secondo  l'ordine  di

presentazione, fino a concorrenza della disponibilita' delle risorse.

Laddove  le  risorse   residue   complessivamente   disponibili   non

consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione,

la stessa prenotazione non puo' essere disposta.

4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di  ricezione

della comunicazione di cui  al  comma  3,  il  soggetto  finanziatore

adotta la delibera del finanziamento di cui all'art. 8 ed entro dieci

giorni  da  tale  termine  trasmette  al   Ministero   l'elenco   dei

finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e

dei dati identificativi dell'impresa richiedente, dell'origine  della

provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione e' a  valere  sulla

provvista costituita presso la gestione separata  di  CDP  ovvero  su

diversa provvista,  dell'importo,  della  durata  e  del  profilo  di

rimborso  del  finanziamento,   allegando   inoltre,   per   ciascuna

operazione deliberata, la documentazione di cui al comma 1.

5. Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento,  puo'

ridurne l'importo e/o rideterminarne la  durata  e/o  il  profilo  di

rimborso indicati dall'impresa in sede di richiesta, in  ragione  del

merito creditizio dell'impresa stessa, fermo restando il mantenimento

delle caratteristiche del finanziamento di cui all'art. 8.  Eventuali

risorse prenotate in eccedenza a valere sui  contributi  rialimentano

la disponibilita' della misura.

            Art. 13 

                     Concessione del contributo 

1.  Entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   dell'elenco   dei

finanziamenti deliberati da ciascun  soggetto  finanziatore  e  della

documentazione inviata dall'impresa in fase  di  presentazione  della

domanda di accesso alle agevolazioni, ferma restando la  possibilita'

di chiedere  integrazioni  o  chiarimenti,  il  Ministero  adotta  il

provvedimento di  concessione  recante  l'indicazione  dell'ammontare

degli investimenti  ammissibili  e  delle  agevolazioni  concedibili,

nonche'  gli  obblighi  e   gli   impegni   a   carico   dell'impresa

beneficiaria. Ai fini dell'adozione del  predetto  provvedimento,  il

Ministero verifica la vigenza  e  gli  altri  requisiti  dell'impresa

richiedente e procede  agli  adempimenti  necessari  ai  sensi  della

vigente normativa in materia di documentazione  antimafia,  nei  casi

previsti, e alla registrazione dell'aiuto sul RNA. Per le  iniziative

riguardanti il settore agricolo  primario  e  quello  della  pesca  e

acquacoltura, il  Ministero  procede  alla  registrazione  dell'aiuto

rispettivamente  sui  registri  SIAN  e  SIPA.  Il  provvedimento  di

concessione e' trasmesso dal Ministero  al  soggetto  finanziatore  e

all'impresa beneficiaria.

2. Successivamente alla trasmissione della domanda di cui  all'art.

12, comma 1, ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di

ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la

decadenza  o  la  revoca  dall'agevolazione  richiesta  o   concessa,

l'impresa  beneficiaria  stipula  con  il  soggetto  finanziatore  il

contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al  finanziamento

gia' oggetto di delibera, fatta salva la  possibilita'  di  riduzione

del relativo ammontare ai sensi del comma 4. A tal fine, il  soggetto

finanziatore che intenda concedere il  finanziamento  utilizzando  il

plafond di provvista costituito presso la gestione  separata  di  CDP

puo' prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a  una  diversa

provvista.

3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore

ha facolta' di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo  messa

a disposizione da CDP ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto-legge  n.

69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun

contratto di finanziamento e' specificata l'origine  della  provvista

con cui l'operazione e'  stata  realizzata  e  tale  informazione  e'

comunicata al Ministero. Le modalita' atte a garantire la trasparenza

nei confronti delle imprese beneficiarie sulla tipologia di provvista

utilizzata sono disciplinate all'interno della convenzione.

4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il

termine di cui al comma 2  ovvero  sia  stipulato  per  un  ammontare

inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art.  8,  comma

1, il soggetto finanziatore e' tenuto a darne motivata  comunicazione

al Ministero, secondo le modalita' definite dalla convenzione,  entro

il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del

contratto di finanziamento, ai  fini  dell'assunzione  da  parte  del

medesimo  Ministero  dei  conseguenti  provvedimenti,   ivi   inclusa

l'eventuale dichiarazione di decadenza o revoca di cui al comma 2. La

convenzione stabilisce le ulteriori modalita' di informativa da parte

del  soggetto   finanziatore   in   merito   ai   casi   di   mancato

perfezionamento del contratto di finanziamento.

5. La concessione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo

non determina alcun  diritto  all'erogazione  a  favore  dell'impresa

beneficiaria, restando l'erogazione subordinata anche al  buon  esito

delle successive verifiche di cui all'art. 14, comma 7.

                               Art. 14 

                      Erogazione del contributo 

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 11, comma 1, avviene

in un'unica soluzione o in  piu'  quote  annuali,  sulla  base  delle

modalita' definite nel provvedimento del direttore generale  per  gli

incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, secondo il  piano

temporale riportato nel provvedimento di concessione di cui  all'art.

13, comma 1.

2. L'erogazione della quota unica o della prima quota di contributo

nei casi per i quali la  normativa  di  riferimento  preveda  che  il

contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali e'  subordinata

alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica

richiesta di erogazione al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova

Sabatini, da presentare successivamente al pagamento a saldo da parte

dell'impresa  beneficiaria  dei  beni  oggetto  dell'investimento  e,

comunque, entro il termine massimo di centoventi giorni  dal  termine

previsto per la conclusione  dell'investimento  di  cui  all'art.  9,

comma 10.  Il  mancato  rispetto  dei  citati  termine  e  condizioni

determina la revoca totale dell'agevolazione.

3. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 2 deve

essere formalizzata attraverso la trasmissione  di  un'apposita  DSAN

redatta secondo lo  schema  definito  con  il  provvedimento  di  cui

all'art. 12, comma 1, attestante l'articolazione e  il  completamento

del programma nei termini di cui all'art. 9, comma 10.

4. La DSAN di cui al comma 3 deve essere corredata da:

a)  un'apposita  DSAN  resa  dal  fornitore  del  bene  agevolato

attestante, altresi', il requisito di nuovo di fabbrica;

b) l'ulteriore  documentazione  indicata  nel  provvedimento  del

direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12,

comma 1.

5. Relativamente ai soli investimenti 4.0, nella  DSAN  di  cui  al

comma 3, il legale  rappresentante  dell'impresa  beneficiaria  deve,

altresi', attestare che i beni  possiedono  caratteristiche  tecniche

tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato

B alla legge n. 232/2016. Nel caso di beni materiali rientranti nella

prima sezione «Beni strumentali il cui funzionamento  e'  controllato

da sistemi computerizzati  o  gestito  tramite  opportuni  sensori  e

azionamenti» dell'allegato A, nella medesima dichiarazione, il legale

rappresentante  e'  tenuto  ad  attestare   che   gli   stessi   sono

interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con  caricamento  da

remoto di istruzioni e/o part program  e  integrati  con  il  sistema

logistico della fabbrica o con la rete di  fornitura  e/o  con  altre

macchine del ciclo produttivo.

6.  Relativamente   ai   soli   investimenti   green,   il   legale

rappresentante dell'impresa beneficiaria deve alternativamente:

i. dichiarare, nella DSAN di cui  al  comma  3,  il  possesso  di

un'idonea certificazione ambientale  di  processo  rilasciata  da  un

organismo  indipendente  accreditato,  tra  quelle  indicate  con  il

provvedimento di cui all'art. 12, comma 1;

ii. fornire la DSAN di cui al comma 4, lettera a), nella quale il

fornitore del  bene  agevolato  deve,  altresi',  attestare  che  con

riferimento al bene in questione  sussiste  un'idonea  certificazione

ambientale di prodotto riconosciuta a  livello  europeo,  tra  quelle

indicate con il provvedimento di cui all'art.  12,  comma  1,  oppure

un'idonea  autodichiarazione  ambientale  rilasciata  da  produttori,

importatori o distributori del medesimo bene.

Eventuali ulteriori modalita' di  attestazione  degli  investimenti

green, anche diverse rispetto  a  quelle  indicate  nelle  precedenti

lettere i) e ii), potranno essere disciplinate con  il  provvedimento

di cui all'art. 12, comma  1,  in  coerenza  con  l'evoluzione  degli

orientamenti e delle strategie unionali e/o nazionali in  materia  di

sostenibilita' ambientale degli investimenti produttivi.

7. Il  Ministero,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della

richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, procede a

erogare la quota unica o la prima quota  di  contributo,  nei  limiti

dell'effettiva  disponibilita'  di   cassa   e   sulla   base   delle

dichiarazioni  prodotte  dall'impresa  beneficiaria  in  merito  alla

realizzazione dell'investimento, previa  verifica  della  completezza

della  documentazione  inviata  dall'impresa   e   acquisite,   anche

attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche  dati

esterne, le eventuali certificazioni  rilasciate  da  altri  soggetti

pubblici.  Le  eventuali  richieste  di  integrazioni  o  chiarimenti

interrompono  i  termini  per  l'erogazione   del   contributo,   che

inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione  della

documentazione richiesta.

8. Nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che  il

contributo sia erogato alle PMI in piu'  quote  annuali,  sulla  base

delle modalita' definite nel provvedimento del direttore generale per

gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, le  richieste

di pagamento delle quote di contributo  successive  alla  prima  sono

presentate al Ministero con cadenza annuale, non prima di dodici mesi

dalla  precedente  richiesta  di  erogazione  della  prima  quota  di

contributo o dalla precedente  richiesta  di  pagamento  delle  quote

successive alla prima ed  entro  i  dodici  mesi  successivi  a  tale

termine. Nel rispetto del piano temporale riportato nel provvedimento

di concessione e in linea con i termini previsti dal  presente  comma

e' data possibilita' all'impresa di richiedere  l'erogazione  di  due

quote di contributo eventualmente maturate. Il mancato  rispetto  del

citato termine determina la revoca parziale del  contributo  relativo

alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano  temporale

riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

9. Il  Ministero,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della

richiesta di pagamento da parte dell'impresa beneficiaria, procede  a

erogare  la  corrispondente   quota   di   contributo,   nei   limiti

dell'effettiva   disponibilita'   di   cassa,   sulla   base    delle

dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria e  acquisite,  anche

attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche  dati

esterne, le eventuali certificazioni  rilasciate  da  altri  soggetti

pubblici.

10. Qualora  l'investimento  ammissibile  effettivamente  sostenuto

risulti inferiore al finanziamento di cui all'art.  8,  il  Ministero

provvede a rideterminare le agevolazioni calcolate nel  provvedimento

di concessione del contributo.

11.  Le  fatture  elettroniche,  sia  di  acconto  che  di   saldo,

riguardanti i beni per i quali sono state  ottenute  le  agevolazioni

devono riportare nell'apposito campo il «Codice unico di  progetto  -

CUP», che sara' reso disponibile in  sede  di  perfezionamento  della

domanda di accesso al  contributo,  unitamente  al  riferimento  alla

norma istitutiva dell'intervento «art. 2, comma 4,  decreto-legge  n.

69/2013» da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, la fattura che, nel

corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista  del  CUP  e

del riferimento alla  norma  istitutiva  dell'intervento  di  cui  al

precedente comma 11, non e' considerata valida e determina la  revoca

della  quota  corrispondente  di   agevolazione,   fatta   salva   la

possibilita' di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.

13. L'impresa beneficiaria e' tenuta a tenere a  disposizione  ogni

fattura,  documento  e  attestazione  predisposti   ai   fini   della

concessione ed erogazione delle agevolazioni per un periodo di  dieci

anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.  In  ogni

caso, tale documentazione  deve  essere  conservata  sotto  forma  di

originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma  di  copie

autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati,  comprese

le  versioni  elettroniche  di  documenti  originali  o  i  documenti

esistenti esclusivamente in versione  elettronica  che  rispondano  a

standard di sicurezza accettati. Nel caso del leasing finanziario, la

fattura  di  acquisto  del  bene  e'  conservata   dall'intermediario

finanziario  che  ne  assicura  la  conservazione  con  le   medesime

modalita' sopra descritte.

[...]

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