Nuova Sabatini: largo agli investimenti green. In particolare, all'interno del D.M. Mise 22 aprile 2022 «Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese» (in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139) sono previste agevolazioni per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi» .
Al Capo II sono specificati, tra gli altri:
- i soggetti beneficiari;
- le modalità di presentazione della domanda;
- le condizioni per la concessioni del contributo.
Di seguito il testo integrale del Capo II del D.M. 22 aprile 2022.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 22 aprile 2022
Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in
relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
(22A03524)
(in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139)
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
istituisce una misura di aiuto a favore delle micro, piccole e medie
imprese, volta a favorire l'accesso al credito delle stesse,
attraverso la previsione di finanziamenti e contributi per la
realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo («Nuova Sabatini»);
Vista la disciplina della predetta misura dettata dalle
disposizioni istitutive di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge
n. 69 del 2013, e, in particolare:
a) i commi 2 e 3, che disciplinano la concessione dei
finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche aderenti alla
convenzione di cui al comma 7 del citato art. 2, a valere su un
plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa
depositi e prestiti S.p.a.;
b) il comma 4, che prevede che il Ministero dello sviluppo
economico concede alle imprese di cui al comma 1 un contributo
rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 5;
c) il comma 5, che demanda a un decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura
massima e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi
di cui al comma 4, nonche' delle relative attivita' di controllo e
delle modalita' di raccordo con i finanziamenti;
d) il comma 6, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo
art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento;
e) il comma 7, che prevede che, per l'attuazione delle
disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
stipulano una o piu' convenzioni;
f) il comma 8, che prevede che l'importo massimo dei
finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro
incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si
renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del
monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19
del 24 gennaio 2014, che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del
decreto-legge n. 69 del 2013, detta la disciplina per l'attuazione
delle misure previste dall'art. 2 precitato;
Vista la convenzione stipulata, in attuazione dell'art. 2, comma 7,
del decreto-legge n. 69 del 2013, tra il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
in data 14 febbraio 2014, e successivi aggiornamenti e addendum;
Considerate le diverse modifiche intervenute nel tempo alla
disciplina della misura sopra indicata, rispetto alla sua originaria
configurazione;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti
alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il
finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a
valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione
separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 10 marzo 2016, che detta la disciplina per l'attuazione delle
misure previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;
Visto l'art. 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
(Legge di bilancio 2017), che, al fine di favorire la transizione del
sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di
incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema
imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di
prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione
di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del
decreto-legge n. 69 del 2013, per l'acquisto di macchinari, impianti
e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalita' la
realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli
investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga,
cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata,
manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti;
Visto il successivo comma 56 del medesimo art. 1 della legge n. 232
del 2016, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le
predette finalita' di cui al comma 55, prevede la maggiorazione del
30 per cento del contributo di cui all'art. 2, comma 4, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
politiche agricole e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
ha disposto modifiche all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, in
particolare:
a) estendendo a tutti gli intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del TUB, che
statutariamente operano nei confronti delle PMI, la possibilita' di
concedere finanziamenti, originariamente prevista dall'art. 2, comma
2, del decreto-legge n. 69 del 2013 solo per le banche aderenti alla
convenzione di cui al comma 7 del medesimo art. 2;
b) innalzando, da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro,
l'importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli
intermediari finanziari previsto all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge n. 69 del 2013;
c) prevedendo che l'erogazione delle quote del contributo di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 e' effettuata
sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla
realizzazione dell'investimento;
d) disponendo che, in caso di finanziamento di importo non
superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un'unica
soluzione, in luogo dell'erogazione in sei quote annuali
originariamente prevista all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69
del 2013;
Visto l'art. 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Legge di bilancio 2020) che, oltre ad incrementare l'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 69
del 2013, prevede, al fine di rafforzare il sostegno agli
investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel
Mezzogiorno, che la maggiorazione di cui all'art. 1, comma 56, della
legge n. 232 del 2016 e' elevata al 100 per cento per le micro e
piccole imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse
stanziate per la misura di cui al medesimo comma 226 (nel seguito,
«Nuova Sabatini Sud»);
Visto l'art. 1, comma 227, della citata legge n. 160 del 2019, il
quale dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui
al comma 226 e' destinata in favore delle micro, piccole e medie
imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di
programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e
dei processi produttivi;
Considerato che per le operazioni di cui al citato art. 1, comma
227, della legge n. 160 del 2019 e' previsto che i contributi di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando
il rispetto delle intensita' massime previste dalla normativa
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati
agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a
un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai
benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle
finalita' di cui al richiamato comma 227, nonche' la quantificazione
del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei
servizi o da un professionista indipendente;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che ha disposto, a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge, l'innalzamento, da euro 100.000,00
a euro 200.000,00, dell'importo del finanziamento a fronte del quale
il contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n.
69 del 2013 e' erogato all'impresa beneficiaria in un'unica
soluzione;
Visto l'art. 39, comma 2, del predetto decreto-legge n. 76 del 2020
che, con riferimento alla «Nuova Sabatini Sud», ha apportato
modifiche all'art. 1, comma 226, della legge n. 160 del 2019,
aggiungendo, dopo il terzo periodo, i seguenti: «I contributi di cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica
soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento
di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con
risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui
al secondo periodo»;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Legge di bilancio 2021), che ha disposto che l'erogazione del
contributo di cui comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69
del 2013 e' effettuata dal Ministero in un'unica soluzione
indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato,
disponendo, a tal fine, al successivo comma 96, una integrazione
della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni
di euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che
ha disposto che il Ministero dello sviluppo economico, con
riferimento alle domande di agevolazione presentate in data
antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata gia' erogata in
favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota del
contributo di cui al comma 4, del citato art. 2 del decreto-legge n.
69 del 2013, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle
risorse autorizzate dal medesimo art. 11-ter del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, pari a 425 milioni di euro per l'anno 2021, ad
erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica
soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese
beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative
propedeutiche al pagamento;
Visto l'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Legge di bilancio 2022), che ha disposto il ripristino
dell'erogazione in piu' quote annuali del contributo di cui comma 4
del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ad eccezione
delle domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000
euro, per le quali il medesimo contributo puo' essere erogato in
un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di
garantire la continuita' operativa della misura, la medesima legge 30
dicembre 2021, n. 234, al comma 47 ha previsto l'incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, rispettivamente di 240 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni di euro per
l'anno 2027;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, gli articoli 7 e 8 riguardanti gli oneri informativi
gravanti sulle imprese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni ed integrazioni,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014, e successive modificazioni ed integrazioni,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e
nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modificazioni ed
integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Considerato che, come stabilito dai regolamenti di esenzione
applicabili per categoria, sono esclusi dall'ambito di applicazione
del presente decreto gli aiuti per attivita' connesse
all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri per le quali le
agevolazioni siano direttamente connesse ai quantitativi esportati,
alla costituzione, gestione ed esercizio di una rete di distribuzione
o ad altre spese correnti connesse all'attivita' d'esportazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2021,
recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle
modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione
europea in materia;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina operativa della
misura di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, alle
intervenute modifiche della normativa di riferimento, sia nazionale,
in particolare, disposte dall'art. 1, commi 55 e 56, della legge n.
232 del 2016, dall'art. 20 del decreto-legge n. 34 del 2019,
dall'art. 1, commi 226 e 227, della legge n. 160 del 2019, dall'art.
39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 1, commi 95
e 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia unionale;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «ABI»: Associazione bancaria italiana;
b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera
comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) e
successive modificazioni ed integrazioni, aderente alle convenzioni
di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
d) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016
e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Ministero, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e CDP ai sensi
dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
f) «decreto crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e
successive modificazioni ed integrazioni;
g) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
e successive modificazioni ed integrazioni;
i) «decreto semplificazioni»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli
47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing
finanziario, deliberato, ovvero contrattualizzato se di importo
inferiore, a favore di una PMI da un soggetto finanziatore;
l) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
m) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato
all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche'
l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti
delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art.
106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purche'
garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista
costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime
convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n.
69/2013;
n) «investimenti in beni strumentali»: l'acquisto, o
l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi
di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo
dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4,
dell'art. 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie
digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da
impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
o) «investimenti 4.0»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di
fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di
investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency
identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla
legge n. 232/2016;
p) «investimenti green»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto
ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare
l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi;
q) «legge n. 232/2016»: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge
di bilancio 2017);
r) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge
di bilancio 2020);
s) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
t) «piattaforma Nuova Sabatini»: la piattaforma informatica resa
disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori, per
la gestione delle agevolazioni di cui al Capo II;
u) «piattaforma Nuova Sabatini Sud»: la piattaforma informatica
resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori,
per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo III;
v) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e
media, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003 e dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre
2005;
w) «regioni del Mezzogiorno»: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
x) «registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art.
15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema
italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del
SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e
nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
y) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone
rurali e successive modificazioni ed integrazioni;
z) «regolamento FIBER»: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e
successive modificazioni ed integrazioni;
aa) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione
per categoria) e successive modificazioni ed integrazioni;
bb) «RNA»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche
agricole e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
cc) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario
finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento;
dd) «unita' locale»: l'unita', come risultante dai sistemi
camerali, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale,
comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella quale e'
esercitata stabilmente una o piu' attivita' dell'impresa.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le
condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal
medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le
modalita' di concessione, erogazione e controllo, nonche' di raccordo
con i finanziamenti di cui agli articoli 8 e 17 del presente decreto,
per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e
tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle
linee di intervento definite dalla normativa intervenuta di cui alle
disposizioni di legge citate in premessa. In particolare, gli
interventi agevolativi sono articolati, in conformita' con le
predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:
a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
b) agevolazioni per investimenti 4.0;
c) agevolazioni per investimenti green.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 160/2019, il
presente decreto disciplina, altresi', le modalita' procedurali per
il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima
legge a favore delle imprese che realizzan o gli interventi di cui al
comma 1 nelle regioni del Mezzogiorno.
3. Alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, gli
investimenti 4.0 e gli investimenti green di cui al comma 1 e'
dedicato il Capo II del presente decreto, mentre, al Capo III e'
contenuta la disciplina per il riconoscimento del contributo
maggiorato di cui al comma 2. Il presente Capo, il Capo IV e il Capo
V recano disposizioni comuni applicabili a tutti gli interventi,
fatte salve le previsioni speciali ivi contenute.
Art. 3
Gestione dell'intervento
1. L'intervento agevolativo di cui al presente decreto e' gestito
dal Ministero, che puo' avvalersi, sulla base di apposita
convenzione, del supporto tecnico-specialistico di societa' in house
ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni
ed integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti
di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dall'art.
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 4
Risorse finanziarie
1. Le disponibilita' finanziarie per la concessione delle
agevolazioni di cui al presente decreto sono alimentate da
stanziamenti di legge, fatte salve le eventuali assegnazioni previste
da disposizioni normative e amministrative a valere su fonti di
finanziamento europee, nazionali e regionali.
2. L'utilizzo delle risorse assegnate avviene nel rispetto delle
eventuali riserve e disposizioni specifiche stabilite in relazione
alle diverse linee di intervento di cui all'art. 2.
Art. 5
Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei
limiti dell'intensita' di aiuto massima concedibile in rapporto ai
programmi ammissibili, in conformita' alle disposizioni di cui ai
seguenti regolamenti di esenzione applicabili per categoria:
a) regolamento ABER, articoli 14 e 17, per il settore della
produzione dei prodotti agricoli, con intensita' agevolativa massima
del 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, come definite
dall'art. 1, punto 37, del predetto regolamento ABER e del 40 per
cento nelle restanti regioni;
b) regolamento FIBER, articoli 26, 28, 31, 41, 42, per il settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura, con intensita' agevolativa massima
del 50 per cento;
c) regolamento GBER, art. 17, per i settori non rientranti nelle
precedenti lettere a) e b), con intensita' agevolativa massima del 10
per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le piccole
imprese.
Art. 6
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con
altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in
tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al
superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu'
elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di
esenzione applicabili in funzione dell'attivita' svolta dall'impresa
beneficiaria.
Capo II
Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green
Art. 7
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo
le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art.
12, comma 1:
a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle
imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca, fatto salvo
quanto previsto al comma 3. Le imprese non residenti nel territorio
italiano devono avere personalita' giuridica riconosciuta nello Stato
di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle
imprese;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con
finalita' liquidatoria;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea, ferma restando la possibilita' per l'impresa di
regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data
di presentazione della domanda;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare «impresa in
difficolta'» cosi' come individuata, per i settori agricolo e
forestale, dal punto 14 dell'art. 2 del regolamento ABER, per il
settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dal punto 5 dell'art. 3 del
regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal
punto 18 dell'art. 2 del regolamento GBER.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel
settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007.
3. Le imprese di cui al comma 1 devono avere, alla data di
presentazione della domanda di cui all'art. 12, comma 1, la sede
legale o una unita' locale in Italia, come risultante dai sistemi
camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano di cui
al comma 1, lettera a), il possesso dell'unita' locale in Italia deve
essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in
sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Art. 8
Caratteristiche del finanziamento
1. La concessione del contributo e' condizionata all'adozione di
una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un
soggetto finanziatore.
2. Il finanziamento, il cui contratto deve essere stipulato
successivamente alla data di presentazione della domanda di
contributo ed entro i termini indicati all'art. 13, comma 2, deve
avere le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura dei programmi di investimento di
cui al successivo art. 9;
b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di
preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di
cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di
finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti
dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing
finanziario riguardi una pluralita' di beni, la predetta durata
massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;
c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non
inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche
se frazionato in piu' iniziative di acquisto, per ciascuna impresa
beneficiaria, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 7, per
i programmi nel settore della pesca e acquacoltura. Nel caso di
richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima
impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di
euro 4.000.000,00, rileva l'importo complessivo dei finanziamenti
gia' ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per
i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati
dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;
d) essere erogato in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria,
entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto di
finanziamento bancario ovvero, nel caso di leasing finanziario,
essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di
consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva.
Nell'ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della
domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario puo',
altresi', procedere al versamento di un acconto al fornitore per
bloccare il bene; l'importo di tale acconto, che e' oggetto di
apposita fattura, e' da intendersi ricompreso nell'importo
complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la
fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralita' di beni,
l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di
ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva.
3. Il finanziamento copre fino al 100 per cento dei programmi di
cui all'art. 9.
4. Il finanziamento e' concesso, fino alla data dell'avvenuto
esaurimento delle risorse disponibili, dal soggetto finanziatore a
valere sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di
CDP, ovvero a valere su diversa provvista, ai sensi dell'art. 8 del
decreto-legge n. 3/2015.
5. In caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve
esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto,
l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti
decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando
l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno
puo' essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che
costituisce parte integrante del contratto stesso.
Art. 9
Programmi ammissibili
1. Il finanziamento di cui all'art. 8 deve essere interamente
utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti:
a) investimenti in beni strumentali;
b) investimenti 4.0;
c) investimenti green;
d) investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili
a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c).
2. I programmi di cui al comma 1 devono essere realizzati
esclusivamente sul territorio nazionale. Per le imprese con sede
legale in Italia, i medesimi programmi di cui al comma 1 devono
essere destinati alla sede legale ovvero all'unita' locale
dell'impresa; per le imprese non residenti nel territorio italiano, i
programmi di cui al comma 1 devono essere destinati ad una unita'
locale ubicata in Italia. I suddetti programmi non possono essere
comunque frazionati su piu' sedi o unita' locali dell'impresa.
3. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi
devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero
nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non e' ammesso il
finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano
il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano,
con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente,
introducendo una nuova funzionalita' nell'ambito del ciclo produttivo
dell'impresa. Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi
concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di
beni esistenti.
4. I programmi realizzati dalle imprese operanti nei settori di
attivita' rientranti nel campo di applicazione del regolamento GBER,
ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, devono perseguire le
finalita' indicate dall'art. 17 «Aiuti agli investimenti e
all'occupazione alle PMI» del medesimo regolamento GBER.
5. Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, le spese
relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto
sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma
rientrante nelle tipologie di cui al comma 4.
6. Nel caso di imprese operanti nel settore agricolo, i programmi,
ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, devono perseguire gli
obiettivi previsti agli articoli 14 «Aiuti agli investimenti
materiali o immateriali nelle aziende» e 17 «Aiuti agli investimenti
nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della
commercializzazione di prodotti agricoli» del regolamento ABER e sono
soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso
regolamento.
7. Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e
acquacoltura, i programmi, ai fini dell'ammissibilita'
all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli
articoli 26 «Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici», 28 «Aiuti per i
porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e
i ripari di pesca», 31 «Aiuti per gli investimenti produttivi nel
settore dell'acquacoltura», 41 «Aiuti alle misure di
commercializzazione» e 42 «Aiuti alla trasformazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura» del regolamento FIBER. Ai sensi
dell'art. 2 del medesimo regolamento FIBER non possono essere
concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a
2 milioni di euro, ne' aiuti di importo superiore a 1 milione di euro
per beneficiario e per anno.
8. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
ittici, l'aiuto e' subordinato al rispetto di eventuali restrizioni
alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste
nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
9. Il programma, unitariamente considerato, deve essere avviato
successivamente alla data della domanda di accesso al contributo,
pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera
avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi
inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine,
atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro
impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale
condizione si verifichi prima;
b) sono state emesse fatture relative a uno o piu' beni che
compongono il programma;
c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a
uno o piu' beni che compongono il programma.
10. I programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data
di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, e' presa in
considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al
programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data
dell'ultimo verbale di consegna dei beni.
11. I beni oggetto del programma non possono essere alienati,
ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni
successivi alla data di ultimazione del programma medesimo, come
definita al comma 10.
12. Gli obiettivi dei programmi agevolabili ai sensi del presente
decreto sono riportati, in relazione al regolamento di esenzione e
alla categoria di aiuti applicabile, nell'allegato n. 1 al presente
decreto.
Art. 10
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative
all'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi
di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi
di cui al precedente art. 9.
2. I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e
strumentali all'attivita' svolta dall'impresa ed essere ubicati
presso l'unita' produttiva dell'impresa in cui e' realizzato
l'investimento.
3. Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing
finanziario, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4,
tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e
iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per almeno
3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.
4. Le imprese in regime di contabilita' semplificata esonerate
dalla redazione del bilancio, nonche' le imprese agricole che
adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla
legge, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono
trasmettere una apposita DSAN resa dal legale rappresentante
dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa, redatta con le
modalita' successivamente indicate dal Ministero.
5. Non sono ammesse le spese:
a) per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e
attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia
funzionale;
b) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti
salvi i beni «ad uso mostra» e quelli venduti «con riserva di
gradimento» o «a prova» ai sensi rispettivamente degli articoli 1520
e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in «conto
visione» o in «prova» all'acquirente beneficiario anche
preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione,
purche' acquistati dal beneficiario medesimo, sempreche' la vendita
si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature acquistati con
permute e contributi in natura;
d) connesse a commesse interne;
e) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse
le opere murarie di qualsiasi genere;
f) che si riferiscono a «immobilizzazioni in corso e acconti»;
g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie
prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di
qualsiasi genere;
h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
i) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto
proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni
previste dal programma;
j) imputabili a imposte e tasse;
k) relative al contratto di finanziamento e a spese legali di
qualsiasi genere;
l) relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la
fornitura di energia elettrica e gas;
m) per pubblicita' e promozioni di qualsiasi genere;
n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a
516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nell'ambito della medesima
fornitura, siano previsti piu' beni strumentali, nel loro complesso
funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di
valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi
ammissibili purche' riferibili a un'unica fattura di importo non
inferiore a 516,46 euro.
6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono
essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA credit
transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni. Fatte salve specifiche fattispecie
che potranno essere eventualmente disciplinate nell'ambito del
provvedimento direttoriale di cui all'art. 12, comma 1, non sono,
comunque, ammesse le spese che risultano pagate attraverso la
compensazione con crediti verso i fornitori.
Art. 11
Agevolazioni concedibili
1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 8, e' concessa
un'agevolazione, nei limiti delle intensita' previste dai regolamenti
di cui all'art. 5, nella forma di contributo in conto impianti, pari
all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via
convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di
importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un
tasso d'interesse annuo pari:
a) al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
b) al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.
2. La concessione del finanziamento di cui all'art. 8 puo' essere
assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle
condizioni di operativita' del Fondo stesso stabiliti dall'art. 2,
comma 6, del decreto-legge n. 69/2013. Le richieste di garanzia
relative ai predetti finanziamenti sono esaminate in via prioritaria
dal Consiglio di gestione di cui all'art. 1, comma 48, lettera a),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora l'intensita' massima
dell'agevolazione, per effetto del cumulo con la garanzia del Fondo
di garanzia, superi le soglie previste all'art. 5, il Ministero
procede alla conseguente riduzione del contributo di cui al presente
decreto, fino alla misura massima concedibile, fermo restando
l'importo del finanziamento.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni
di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle
disponibilita' finanziarie e secondo i criteri definiti dall'art. 12,
comma 3, per soddisfare le richieste di prenotazione trasmesse dai
soggetti finanziatori. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma
del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto
esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente
disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle
agevolazioni di cui al presente articolo, il Ministero provvede alla
riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone
pubblicita' con le medesime modalita'.
4. Non sono concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle
indicate dall'impresa in domanda in corrispondenza di ciascuna delle
linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1. Nell'ambito della
stessa domanda, eventuali spese che non presentino i requisiti di
ammissibilita' previsti per la relativa linea di intervento indicata
nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a
valere sulle altre linee di intervento.
Art. 12
Modalita' di presentazione della domanda
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 11, le
imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente
alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo,
con le modalita', i termini e utilizzando gli schemi definiti con
successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi
alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del
Ministero www.mise.gov.it e della cui pubblicazione e' data altresi'
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
mancato utilizzo dei predetti schemi e modalita' di invio e' causa di
non procedibilita' della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni
incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle
informazioni richieste in sede di accesso alle agevolazioni
costituiscono motivo di non procedibilita' e possono essere oggetto
di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore,
ferma restando la validita' della data iniziale di trasmissione della
domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni
dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. Con il
medesimo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero di cui al presente comma, sono altresi'
definiti gli schemi e le modalita' di erogazione delle agevolazioni.
2. Ciascun soggetto finanziatore, verificata la regolarita' formale
e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonche' la
sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla
dimensione di impresa di cui all'art. 7, trasmette al Ministero, una
sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese
ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un
giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la
richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo delle
operazioni di propria competenza. Nell'ambito delle singole richieste
di prenotazione, ciascun soggetto finanziatore indica, separatamente,
l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti in beni
strumentali, agli investimenti 4.0 e agli investimenti green.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta
di cui al comma 2, il Ministero provvede a comunicare al soggetto
finanziatore la disponibilita', parziale o totale, delle risorse. Le
richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di
presentazione, fino a concorrenza della disponibilita' delle risorse.
Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non
consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione,
la stessa prenotazione non puo' essere disposta.
4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione
della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto finanziatore
adotta la delibera del finanziamento di cui all'art. 8 ed entro dieci
giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei
finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e
dei dati identificativi dell'impresa richiedente, dell'origine della
provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione e' a valere sulla
provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su
diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di
rimborso del finanziamento, allegando inoltre, per ciascuna
operazione deliberata, la documentazione di cui al comma 1.
5. Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, puo'
ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di
rimborso indicati dall'impresa in sede di richiesta, in ragione del
merito creditizio dell'impresa stessa, fermo restando il mantenimento
delle caratteristiche del finanziamento di cui all'art. 8. Eventuali
risorse prenotate in eccedenza a valere sui contributi rialimentano
la disponibilita' della misura.
Art. 13
Concessione del contributo
1. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei
finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore e della
documentazione inviata dall'impresa in fase di presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni, ferma restando la possibilita'
di chiedere integrazioni o chiarimenti, il Ministero adotta il
provvedimento di concessione recante l'indicazione dell'ammontare
degli investimenti ammissibili e delle agevolazioni concedibili,
nonche' gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa
beneficiaria. Ai fini dell'adozione del predetto provvedimento, il
Ministero verifica la vigenza e gli altri requisiti dell'impresa
richiedente e procede agli adempimenti necessari ai sensi della
vigente normativa in materia di documentazione antimafia, nei casi
previsti, e alla registrazione dell'aiuto sul RNA. Per le iniziative
riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca e
acquacoltura, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto
rispettivamente sui registri SIAN e SIPA. Il provvedimento di
concessione e' trasmesso dal Ministero al soggetto finanziatore e
all'impresa beneficiaria.
2. Successivamente alla trasmissione della domanda di cui all'art.
12, comma 1, ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la
decadenza o la revoca dall'agevolazione richiesta o concessa,
l'impresa beneficiaria stipula con il soggetto finanziatore il
contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento
gia' oggetto di delibera, fatta salva la possibilita' di riduzione
del relativo ammontare ai sensi del comma 4. A tal fine, il soggetto
finanziatore che intenda concedere il finanziamento utilizzando il
plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP
puo' prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa
provvista.
3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore
ha facolta' di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo messa
a disposizione da CDP ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n.
69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun
contratto di finanziamento e' specificata l'origine della provvista
con cui l'operazione e' stata realizzata e tale informazione e'
comunicata al Ministero. Le modalita' atte a garantire la trasparenza
nei confronti delle imprese beneficiarie sulla tipologia di provvista
utilizzata sono disciplinate all'interno della convenzione.
4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il
termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare
inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 8, comma
1, il soggetto finanziatore e' tenuto a darne motivata comunicazione
al Ministero, secondo le modalita' definite dalla convenzione, entro
il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del
contratto di finanziamento, ai fini dell'assunzione da parte del
medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa
l'eventuale dichiarazione di decadenza o revoca di cui al comma 2. La
convenzione stabilisce le ulteriori modalita' di informativa da parte
del soggetto finanziatore in merito ai casi di mancato
perfezionamento del contratto di finanziamento.
5. La concessione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo
non determina alcun diritto all'erogazione a favore dell'impresa
beneficiaria, restando l'erogazione subordinata anche al buon esito
delle successive verifiche di cui all'art. 14, comma 7.
Art. 14
Erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 11, comma 1, avviene
in un'unica soluzione o in piu' quote annuali, sulla base delle
modalita' definite nel provvedimento del direttore generale per gli
incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, secondo il piano
temporale riportato nel provvedimento di concessione di cui all'art.
13, comma 1.
2. L'erogazione della quota unica o della prima quota di contributo
nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che il
contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali e' subordinata
alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica
richiesta di erogazione al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova
Sabatini, da presentare successivamente al pagamento a saldo da parte
dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento e,
comunque, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine
previsto per la conclusione dell'investimento di cui all'art. 9,
comma 10. Il mancato rispetto dei citati termine e condizioni
determina la revoca totale dell'agevolazione.
3. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 2 deve
essere formalizzata attraverso la trasmissione di un'apposita DSAN
redatta secondo lo schema definito con il provvedimento di cui
all'art. 12, comma 1, attestante l'articolazione e il completamento
del programma nei termini di cui all'art. 9, comma 10.
4. La DSAN di cui al comma 3 deve essere corredata da:
a) un'apposita DSAN resa dal fornitore del bene agevolato
attestante, altresi', il requisito di nuovo di fabbrica;
b) l'ulteriore documentazione indicata nel provvedimento del
direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12,
comma 1.
5. Relativamente ai soli investimenti 4.0, nella DSAN di cui al
comma 3, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve,
altresi', attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche
tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato
B alla legge n. 232/2016. Nel caso di beni materiali rientranti nella
prima sezione «Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato
da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti» dell'allegato A, nella medesima dichiarazione, il legale
rappresentante e' tenuto ad attestare che gli stessi sono
interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da
remoto di istruzioni e/o part program e integrati con il sistema
logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo.
6. Relativamente ai soli investimenti green, il legale
rappresentante dell'impresa beneficiaria deve alternativamente:
i. dichiarare, nella DSAN di cui al comma 3, il possesso di
un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata da un
organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate con il
provvedimento di cui all'art. 12, comma 1;
ii. fornire la DSAN di cui al comma 4, lettera a), nella quale il
fornitore del bene agevolato deve, altresi', attestare che con
riferimento al bene in questione sussiste un'idonea certificazione
ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo, tra quelle
indicate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, oppure
un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori,
importatori o distributori del medesimo bene.
Eventuali ulteriori modalita' di attestazione degli investimenti
green, anche diverse rispetto a quelle indicate nelle precedenti
lettere i) e ii), potranno essere disciplinate con il provvedimento
di cui all'art. 12, comma 1, in coerenza con l'evoluzione degli
orientamenti e delle strategie unionali e/o nazionali in materia di
sostenibilita' ambientale degli investimenti produttivi.
7. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, procede a
erogare la quota unica o la prima quota di contributo, nei limiti
dell'effettiva disponibilita' di cassa e sulla base delle
dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria in merito alla
realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza
della documentazione inviata dall'impresa e acquisite, anche
attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche dati
esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti
pubblici. Le eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti
interrompono i termini per l'erogazione del contributo, che
inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della
documentazione richiesta.
8. Nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che il
contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali, sulla base
delle modalita' definite nel provvedimento del direttore generale per
gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, le richieste
di pagamento delle quote di contributo successive alla prima sono
presentate al Ministero con cadenza annuale, non prima di dodici mesi
dalla precedente richiesta di erogazione della prima quota di
contributo o dalla precedente richiesta di pagamento delle quote
successive alla prima ed entro i dodici mesi successivi a tale
termine. Nel rispetto del piano temporale riportato nel provvedimento
di concessione e in linea con i termini previsti dal presente comma
e' data possibilita' all'impresa di richiedere l'erogazione di due
quote di contributo eventualmente maturate. Il mancato rispetto del
citato termine determina la revoca parziale del contributo relativo
alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano temporale
riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
9. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta di pagamento da parte dell'impresa beneficiaria, procede a
erogare la corrispondente quota di contributo, nei limiti
dell'effettiva disponibilita' di cassa, sulla base delle
dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria e acquisite, anche
attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche dati
esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti
pubblici.
10. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto
risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 8, il Ministero
provvede a rideterminare le agevolazioni calcolate nel provvedimento
di concessione del contributo.
11. Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo,
riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni
devono riportare nell'apposito campo il «Codice unico di progetto -
CUP», che sara' reso disponibile in sede di perfezionamento della
domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla
norma istitutiva dell'intervento «art. 2, comma 4, decreto-legge n.
69/2013» da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.
12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, la fattura che, nel
corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista del CUP e
del riferimento alla norma istitutiva dell'intervento di cui al
precedente comma 11, non e' considerata valida e determina la revoca
della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la
possibilita' di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.
13. L'impresa beneficiaria e' tenuta a tenere a disposizione ogni
fattura, documento e attestazione predisposti ai fini della
concessione ed erogazione delle agevolazioni per un periodo di dieci
anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime. In ogni
caso, tale documentazione deve essere conservata sotto forma di
originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie
autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese
le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti
esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a
standard di sicurezza accettati. Nel caso del leasing finanziario, la
fattura di acquisto del bene e' conservata dall'intermediario
finanziario che ne assicura la conservazione con le medesime
modalita' sopra descritte.
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