Nuove competenze per il ministero dell'Ambiente per effetto della pubblicazione del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito poi dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023, n. 18).
Di fatto, al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, spetta anche l'individuazione e l'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili.
Nuovi compiti anche per il comitato interministeriale per la Transizione ecologica (Cite) e il comitato interministeriale per le Politiche del mare.
Di seguito i passaggi del D.L. n. 173/2022 coordinato con la legge n. 204/2022 che interessano il Mase, il Cite e il Cipm.
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Testo coordinato del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204
recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative note. (Testo
coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
3 del 4 gennaio 2023). (23A00151)
(Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023, n. 18)
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16
dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «6) Ministero delle
imprese e del made in Italy»;
b) il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
c) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
d) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
e) il numero 11) e' sostituito dal seguente: «11) Ministero
dell'istruzione e del merito».
(omissis)
Art. 4
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione
di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione
ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole:
«sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza
energetica»;
2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste»;
2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi
inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione
delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilita' e la
continuita' degli approvvigionamenti di energia e a promuovere
l'impiego delle fonti rinnovabili;»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni
«Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione
ecologica».
3-bis. In relazione alle accresciute attivita' connesse agli
interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione
della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di
personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa
di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
(omissis)
Art. 11
Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente
la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in
Italy. Il Comitato e' composto dai Ministri dell'ambiente e della
sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. Alle riunioni del Comitato
partecipano, altresi', gli altri Ministri, o loro delegati, aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
poste all'ordine del giorno.»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione
ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica»
e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le
seguenti: «e le misure di incentivazione nazionali ed europee»;
2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di
produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.»;
c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono
soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono inserite le
seguenti: «e indica altresi' le relative fonti di finanziamento gia'
previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e
del Ministro delle imprese e del made in Italy, e' adottato il
regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le
deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica».
2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 57-bis, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo,
continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12
Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e
istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del
mare.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4
e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del
Governo con riferimento alle politiche del mare.».
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il
compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole
amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi
strategici delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano
del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici
in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista
ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento
all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della
pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse
energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema
portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al
miglioramento della continuita' territoriale da e per le isole, al
superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e
alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello
internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese
italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare
riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ed e'
composto dalle Autorita' delegate per le politiche europee, le
politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e
dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made
in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle
infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli
affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato
partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie
oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri
possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario
di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che
interessano le regioni e le province autonome, partecipano il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e,
per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il
presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione
consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa
rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni
trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del
Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, e'
adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il
funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del
giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura le
attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e
all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di
settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna
annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita'
indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a
superare eventuali ostacoli e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una
relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto
tecnico e organizzativo alle attivita' del Comitato, anche mediante
il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
(omissis)
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.