Nuove competenze per il ministero dell’Ambiente

Il decreto-legge n. 173/2022, convertito dalla legge n. 204/2022, ha modificato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Nuove competenze per il ministero dell'Ambiente per effetto della pubblicazione del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito poi dalla legge 16 dicembre 2022,  n.  204 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023, n. 18).

Di fatto, al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, spetta anche l'individuazione e l'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili.

Nuovi compiti anche per il comitato interministeriale per la Transizione ecologica (Cite) e il comitato interministeriale per le Politiche del mare.

Di seguito i passaggi del D.L. n. 173/2022 coordinato con la legge n. 204/2022 che interessano il Mase, il Cite e il Cipm.

 

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Testo coordinato del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 

 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173
coordinato con la legge di  conversione  16  dicembre  2022,  n.  204
recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri», corredato delle  relative  note.  (Testo
coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.
3 del 4 gennaio 2023). (23A00151)

 

(Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023, n. 18)

 

 

 

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  11

novembre 2022, n. 173, coordinato con  la  legge  di  conversione  16

dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in  materia  di

riordino delle attribuzioni dei Ministeri», corredato delle  relative

note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del  regolamento  di  esecuzione

del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,

sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle

pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con

D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo

qui trascritto.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

 

                               Art. 1 

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

                                 300 

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «6)  Ministero  delle

imprese e del made in Italy»;

b) il  numero  7)  e'  sostituito  dal  seguente:  «7)  Ministero

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;

c) il  numero  8)  e'  sostituito  dal  seguente:  «8)  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

d) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9)  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti»;

e) il numero 11)  e'  sostituito  dal  seguente:  «11)  Ministero

dell'istruzione e del merito».

 

(omissis)

                               Art. 4 

        Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 

 

1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione

di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) il comma 1 e' abrogato;

2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: «Al  Ministero  della  transizione

ecologica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Al    Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica»  e  dopo  le  parole:

«sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e  alla  sicurezza

energetica»;

2.2. alle  lettere  a)  e  f)  le  parole:  «Ministero  delle

politiche agricole alimentari  e  forestali»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e

delle foreste»;

2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad  essi

inerenti;» sono inserite le seguenti:  «individuazione  e  attuazione

delle misure atte a garantire la sicurezza,  la  flessibilita'  e  la

continuita'  degli  approvvigionamenti  di  energia  e  a  promuovere

l'impiego delle fonti rinnovabili;»;

3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo  IV  e'  sostituita  dalla

seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

3. Le  denominazioni  «Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica»

sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni

«Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione

ecologica».

3-bis.  In  relazione  alle  accresciute  attivita'  connesse  agli

interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la  promozione

della produzione di energia da fonti rinnovabili, il  contingente  di

personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del   Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a  un

massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la  spesa

di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro  annui

a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,

nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della

transizione ecologica.

(omissis)

                               Art. 11 

   Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE 

 

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il CITE e' presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri,  che  puo'  delegare  il  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente

la politica industriale, il Ministro delle  imprese  e  del  made  in

Italy. Il Comitato e' composto dai  Ministri  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica,  delle  imprese   e   del   made   in   Italy,

dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,

del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  dell'agricoltura,  della

sovranita' alimentare e delle foreste.  Alle  riunioni  del  Comitato

partecipano, altresi', gli altri Ministri, o  loro  delegati,  aventi

competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche

poste all'ordine del giorno.»;

b) al comma 3:

1) all'alinea,  dopo  le  parole:  «Piano  per  la  transizione

ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica»

e, dopo  le  parole:  «coordinare  le  politiche»  sono  inserite  le

seguenti: «e le misure di incentivazione nazionali ed europee»;

2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:

«f-ter) sostegno e  sviluppo  delle  imprese  in  materia  di

produzione energetica;

f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;

f-quinquies) sicurezza energetica.»;

c) al comma 4, le parole: «le  fonti  di  finanziamento,»  sono

soppresse e  dopo  le  parole:  «singole  misure»  sono  inserite  le

seguenti: «e indica altresi' le relative fonti di finanziamento  gia'

previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;

d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e

del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  e'  adottato  il

regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.  Le

deliberazioni  del   CITE   sono   pubblicate   nel   sito   internet

istituzionale  del  Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica».

2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei

ministri di cui all'articolo 57-bis, comma 8, del decreto legislativo

3 aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente  articolo,

continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE  vigente  alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 12 

Funzioni in materia di  coordinamento  delle  politiche  del  mare  e

  istituzione del Comitato interministeriale  per  le  politiche  del

  mare. 

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4

e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis  (Politiche  del  mare  e  istituzione  del  Comitato

interministeriale per le politiche del mare). - 1. Il Presidente  del

Consiglio dei ministri coordina, indirizza e  promuove  l'azione  del

Governo con riferimento alle politiche del mare.».

2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  il

Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con  il

compito di assicurare, ferme restando  le  competenze  delle  singole

amministrazioni, il coordinamento e la  definizione  degli  indirizzi

strategici delle politiche del mare.

3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del  Piano

del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi  strategici

in materia di:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di  vista

ecologico, ambientale, logistico, economico;

b) valorizzazione economica del mare con particolare  riferimento

all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della

pesca  e  dell'acquacoltura  e  dello  sfruttamento   delle   risorse

energetiche;

c) valorizzazione delle vie  del  mare  e  sviluppo  del  sistema

portuale;

d)  promozione  e  coordinamento   delle   politiche   volte   al

miglioramento della continuita' territoriale da e per  le  isole,  al

superamento degli svantaggi derivanti  dalla  condizione  insulare  e

alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e)   promozione   del   sistema-mare    nazionale    a    livello

internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo  strategico  in

materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle   imprese

italiane;

f)  valorizzazione  del  demanio   marittimo,   con   particolare

riferimento  alle  concessioni  demaniali  marittime  per   finalita'

turistico-ricreative.

4. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o dal Ministro delegato per le politiche  del  mare,  ed  e'

composto dalle  Autorita'  delegate  per  le  politiche  europee,  le

politiche di coesione e il coordinamento del PNRR,  ove  nominate,  e

dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made

in Italy,  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste,  dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,   delle

infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli

affari  regionali  e  le  autonomie.  Alle  riunioni   del   Comitato

partecipano  gli  altri  Ministri  aventi  competenza  nelle  materie

oggetto delle tematiche  poste  all'ordine  del  giorno.  I  Ministri

possono delegare a partecipare un vice Ministro o un  Sottosegretario

di Stato.

5.  Alle  riunioni  del  CIPOM,  quando  si  trattano  materie  che

interessano  le  regioni  e  le  province  autonome,  partecipano  il

presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o

un presidente di regione o di provincia autonoma da lui  delegato  e,

per   i   rispettivi   ambiti   di    competenza,    il    presidente

dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI)   e   il

presidente dell'Unione delle province  d'Italia  (UPI).  Puo'  essere

invitato a partecipare  alle  riunioni  del  Comitato,  con  funzione

consultiva,  ogni  altro  soggetto  ritenuto  utile   alla   completa

rappresentazione  degli  interessi  coinvolti   e   delle   questioni

trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del  Comitato

non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri

emolumenti comunque denominati.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  del

Ministro delegato  per  le  politiche  del  mare,  ove  nominato,  e'

adottato il regolamento interno del Comitato, che  ne  disciplina  il

funzionamento.

7. Il Presidente convoca il Comitato,  ne  determina  l'ordine  del

giorno, ne definisce le modalita'  di  funzionamento  e  ne  cura  le

attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento  dei  lavori  e

all'attuazione delle  deliberazioni.  Il  CIPOM  garantisce  adeguata

pubblicita' ai propri lavori.

8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, e'

pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e

costituisce  riferimento  per  gli  strumenti  di  pianificazione  di

settore.

9.  Il  CIPOM  monitora  l'attuazione  del   Piano,   lo   aggiorna

annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle  priorita'

indicate anche in sede  europea  e  adotta  le  iniziative  idonee  a

superare eventuali ostacoli e ritardi.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui

delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno,  una

relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura  il  supporto

tecnico e organizzativo alle attivita' del Comitato,  anche  mediante

il ricorso ad esperti ai sensi  del  decreto  legislativo  30  luglio

1999, n. 303.

(omissis)

                               Art. 15

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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