Nuove tariffe Inail.
Con la circolare n. 28 del 28 ottobre 2021 - si legge sul sito dell'Istituto - l'Inail ha diramato le istruzioni tecniche per l’applicazione delle tariffe dei premi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle gestioni:
- industria;
- artigianato;
- terziario e altre attività, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.
Scopri le nuove formule di abbonamento
Nuove tariffe Inail: le istruzioni tecniche
Le istruzioni tecniche, che nascono dall’esperienza maturata nel tempo e dall’applicazione del nuovo nomenclatore, riportano le novità principali introdotte nel sistema tariffario del 2019 rispetto a quello previgente del 2000. Con l’aggiornamento, sono state ridefinite alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, aggregate altre lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa, eliminati alcuni cicli produttivi non più attuali, istituite nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo, che corrispondono a nuove forme produttive o di erogazione di servizi.
Nuove tariffe Inail: i criteri di determinazione
La circolare illustra anche i criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico con i nuovi parametri e analizza la rideterminazione del tasso applicabile. Come è noto una delle novità delle Tariffe è stata l’introduzione del nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’Istituto ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze. L’oscillazione viene ora applicata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (Pat) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.
Nuove tariffe Inail: che cosa esce dal perimetro
Ai fini del calcolo della gravità degli eventi acquistano significato anche gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti, mentre non devono essere computati i casi accertati di infezione da coronavirus, né gli oneri effettivamente recuperati dall’Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso, salvo che sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro. Continuano ad essere esclusi gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori in somministrazione e agli apprendisti.
(Fonte Inail)
Qui il testo integrale della circolare e gli allegati.