Nuovo tasso di interesse Inail

Circolare n. 47 del 19 dicembre 2022

Nuovo tasso di interesse Inail.

Dal 21 dicembre 2022 sono modificati il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e la misura delle sanzioni civili.

Con circolare n. 47 del 19 dicembre 2022 L'Inail ha sottolineato che la Banca centrale europea (decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022) ha fissato allo 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

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Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione, presentate dal 21 dicembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,50%.

Per le rateazioni in corso il nuovo tasso di interesse Inail non si applica, restano validi i piani di ammortamento già determinati.

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Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari all'8% a decorrere dal 2 novembre 2022.

Circolare n. 47 del 19 dicembre 2022

Premessa

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 (allegato 1), ha fissato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).

Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 21 dicembre 2022 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti: - 8,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori - 8,00% misura delle sanzioni civili.

1. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti in base all’articolo 3, comma 54 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 21 dicembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,50%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

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