Obiettivi di efficienza energetica: è stata pubblicata la raccomandazione Ue della Commissione 17 giugno 2024, n. 2024/1722, che stabilisce gli orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente agli obiettivi e ai contributi nazionali di efficienza energetica.
In particolare, l'art. 4 prevede che gli Stati membri garantiscano collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento Ue 2020.
Di seguito il testo della raccomandazione Ue della Commissione 17 giugno 2024, n. 2024/1722; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Raccomandazione (UE) 2024/1722 della Commissione, del 17 giugno 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi e i contributi nazionali di efficienza energetica
(G.U.U.E. L del 19 giugno 2024)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).ha introdotto l’obbligo di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo principale di risparmio energetico pari almeno al 32,5 % a livello dell’Unione.
(2) La direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj). è stata adottata il 13 settembre 2023. È la rifusione della direttiva 2012/27/UE, di cui lascia inalterate una serie di disposizioni introducendo al tempo stesso alcune nuove. Tra le novità vi è l’innalzamento significativo del livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, anche per quanto riguarda gli obiettivi e i contributi nazionali di efficienza energetica dell’Unione per il 2030.
(3) Con la direttiva (UE) 2023/1791 l’Unione si è posta l’obiettivo di consumare almeno l’11,7 % in meno di energia entro il 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, secondo le quali nel 2030 il consumo di energia primaria sarà di 1 124 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) e il consumo di energia finale di 864 Mtep. Ciò si traduce in un obiettivo indicativo di consumo di energia primaria di 992,5 Mtep e in un obiettivo vincolante di consumo di energia finale di 763 Mtep a livello dell’Unione entro il 2030.
(4) Affinché l’Unione raggiunga l’obiettivo finale nell’arco di tempo prestabilito, ogni Stato membro deve notificare entro giugno 2024, nell’ambito del piano nazionale per l’energia e il clima, l’obiettivo nazionale indicativo del consumo di energia finale per il 2030, insieme alla traiettoria indicativa per conseguirlo.
(5) La direttiva (UE) 2023/1791 introduce nell’allegato I una formula per calcolare, in modo equo e trasparente, i contributi nazionali indicativi di tutti gli Stati membri per il consumo di energia primaria e finale. La formula tiene conto dei primi interventi, della ricchezza, dell’intensità energetica e del potenziale di risparmio energetico dello Stato membro.
(6) Si evince dalla direttiva (UE) 2023/1791 che lo Stato membro ha ampio margine di scelta delle modalità con cui calcolare il contributo nazionale. Tuttavia, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791, deve far sì che il suo contributo espresso in Mtep non sia superiore di oltre il 2,5 % a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all’allegato I. In ogni caso gli Stati membri sono tenuti a descrivere le modalità di calcolo dell’obiettivo e i dati utilizzati per il calcolo.
(7) Per garantire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione per il 2030, la direttiva (UE) 2023/1791 rafforza i meccanismi di governance introdotti dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).. Se la somma degli obiettivi notificati dagli Stati membri per il consumo di energia finale non raggiunge l’obiettivo vincolante dell’Unione, la direttiva (UE) 2023/1791 prevede un meccanismo inteso a colmare il divario. La direttiva introduce, infine, un meccanismo per ovviare a risultati inadeguati, che sarà usato per chiedere agli Stati membri di elaborare e notificare nuove misure se si discostano dalla traiettoria prestabilita verso il loro obiettivo di consumo di energia finale da raggiungere entro il 2030.
(8) L’introduzione della formula nell’allegato I della direttiva (UE) 2023/1791 e i meccanismi di governance non limitano la flessibilità di cui dispongono gli Stati membri nel decidere gli obiettivi da stabilire o come raggiungerli. Questi meccanismi assicurano però che tutti gli Stati membri facciano la loro parte per raggiungere l’obiettivo vincolante collettivo a livello di Unione per il consumo di energia finale, e facciano del loro meglio per raggiungere l’obiettivo indicativo collettivo a livello di Unione per il consumo di energia primaria.
(9) Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere come recepire e attuare le prescrizioni sui servizi energetici, optando per le modalità che più si confanno alle circostanze nazionali. In questo contesto, è raccomandabile interpretare le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2023/1791 in modo concorde, così da contribuire a una lettura uniforme della direttiva (UE) 2023/1791 in tutti gli Stati membri in sede di elaborazione delle misure di recepimento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti interpretativi di cui all’allegato della presente raccomandazione al momento di recepire nell’ordinamento nazionale l’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791.
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Allegati
Note
1. | ↑ | Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj). |
2. | ↑ | Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj). |
3. | ↑ | Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj). |