Oli e grassi esausti: approvato lo statuto-tipo per i consorzi

I riferimenti legislativi sono la Parte Quarta, Titoli I  e III, nonché l’art. 233, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Approvato lo schema di statuto-tipo per i consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 giugno 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158.

Con misura analoga è stato approvato lo statuto-tipo per i consorzi  per gli imballaggi (D.M. 24 giugno 2016)

Di seguito il testo integrale del D.M. 2 giugno 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 


Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 giugno 2016


Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli  e

dei grassi vegetali ed animali esausti. (16A05003)


in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE




                           di concerto con




                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO




  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale», e in particolare la Parte Quarta, Titoli I  e

III;

  Vista  la  direttiva  98/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

  Visto l'art. 233, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006  che

demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico

l'approvazione dello  schema  tipo  dello  statuto  dei  Consorzi  di

raccolta e trattamento degli oli e dei  grassi  vegetali  ed  animali

esausti;




                              Decreta:

                               Art. 1


  E' approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi di  raccolta

e trattamento degli oli e dei  grassi  vegetali  ed  animali  esausti

allegato al presente decreto.


                                                            TITOLO I
                                    Struttura ed attività del Consorzio

                                                             Allegato




Schema tipo di Statuto dei Consorzi di raccolta e  trattamento  degli

            oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

                               Art. 1
                     Costituzione del Consorzio

    1. E' costituito il «Consorzio degli oli e dei grassi vegetali ed

animali,  esausti»,  di  seguito  denominato  «Consorzio»,  ai  sensi

dell'art. 233, comma 1, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152.

    2. Il Consorzio ha  personalita'  giuridica  di  diritto  privato

senza scopo di lucro ed opera su tutto  il  territorio  nazionale  al

fine di razionalizzare ed organizzare la gestione  degli  oli  e  dei

grassi vegetali e animali esausti.

    3. Il Consorzio  opera  in  posizione  alternativa  e  coordinata

rispetto agli altri sistemi  di  gestione  degli  oli  e  dei  grassi

vegetali  e  animali  esausti  eventualmente  costituiti   ai   sensi

dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,

senza limitare, impedire  o  comunque  condizionare,  direttamente  o

indirettamente, il diritto alla liberta' d'iniziativa imprenditoriale

degli operatori economici  che  svolgono  attivita'  nei  settori  di

interesse del Consorzio.

                               Art. 2
                           Sede e durata

    1. Il Consorzio ha sede legale in ............. e sede  operativa

in ............ Lo spostamento della sede  nell'ambito  dello  stesso

comune non comporta modifica dello statuto.

    2. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed

interregionali con relative sedi, attraverso modifica dello statuto.

    3. Il Consorzio ha  durata  illimitata  e,  comunque,  fino  alla

permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

    4. Il Consorzio, previo  parere  del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio  e  del  mare  e  del  Ministero  per  lo

sviluppo economico, puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in

liquidazione secondo le modalita' di cui  all'art.  27  del  presente

Statuto.

                               Art. 3
                         Oggetto e finalita'

    1.  Nello  svolgimento  della  sua  attivita',  il  Consorzio  si

conforma alle norme ed ai principi di cui ai  Titoli  I,  II  e  III,

della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  in

particolare nel rispetto dei criteri  individuati  all'art.  237  del

medesimo decreto legislativo.

    2. Il Consorzio, per il raggiungimento delle  proprie  finalita',

svolge i seguenti compiti:

    a)  assicura  la  raccolta,  il  trasporto,  lo  stoccaggio,   il

trattamento ed il recupero  di  oli  e  grassi  vegetali  ed  animali

esausti;

    b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti  in  materia

di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei  grassi  vegetali  ed

animali  esausti  dei  quali  non  sia  possibile  o  conveniente  la

rigenerazione;

    c) promuove lo svolgimento di indagini  di  mercato  e  studi  di

settore al fine di  migliorare,  economicamente  e  tecnicamente,  il

ciclo di raccolta,  trasporto,  stoccaggio,  trattamento  e  recupero

degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

    d) promuove l'innalzamento della qualita' della vita,  la  tutela

dell'ambiente e la tutela della salute.

    3. Il Consorzio per garantire lo svolgimento delle  attivita'  di

cui al comma 2 affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero

ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto

dei criteri di efficacia,  efficienza,  economicita',  trasparenza  e

senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza

nelle attivita' di settore. Gli incarichi di cui sopra sono  affidati

con le modalita' ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal

consiglio di amministrazione. Il  rapporto  tra  il  Consorzio  e  le

imprese incaricate dello svolgimento delle attivita' di  gestione  e'

regolato mediante una o piu' convenzioni. Fino alla definizione delle

convenzioni, le attivita' di raccolta, trasporto, riciclo e  recupero

continuano ad essere svolte  dalle  imprese  consorziate  debitamente

autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    4. Al fine di migliorare la razionalizzazione  ed  organizzazione

delle proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare  le  forme  di

conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attivita'

del Consorzio e conformarle alle regole di  concorrenza,  nonche'  al

fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali  recuperati,

il  Consorzio  puo'  svolgere  tutte  le  attivita'  complementari  e

sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo

consortile. In particolare il Consorzio puo':

    a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare,  immobiliare

e finanziaria ritenute necessarie o utili  alla  realizzazione  degli

scopi consortili,  purche'  comunque  direttamente  o  indirettamente

connesse agli scopi consortili;

    b)  adottare  iniziative  di  ogni   genere   atte   a   favorire

l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema

del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti,  al  fine

di promuovere l'introduzione di buone pratiche di gestione;

    c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini  del

perseguimento delle finalita' consortili, in conformita'  con  quanto

previsto al comma 5;

    d) promuovere accordi con i soggetti,  pubblici  o  privati,  che

effettuano le attivita' di raccolta differenziata;

    e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che

svolgono attivita' similari;

    f) rappresentare  le  imprese  consorziate  presso  le  autorita'

locali, nazionali, europee ed internazionali.

    5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il  Consorzio  puo'

stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del  decreto  legislativo  n.

152  del  2006,  specifici  accordi  o  contratti  di  programma,   o

protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

    a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e il Ministero delle sviluppo economico;

    b) regioni, comuni e loro consorzi, comunita' montane,  autorita'

d'ambito,  aziende   municipalizzate,   concessionari   di   pubblico

servizio, enti e soggetti pubblici e privati;

    c) consorzi, societa', enti ed  istituti  di  ricerca  incaricati

dello svolgimento di attivita' a  contenuto  tecnico,  tecnologico  o

finanziario, comprese tra i fini istituzionali;

    d)  i  soggetti  di  cui  all'art.  233,  comma  9,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

    6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio puo' agire

attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni,  oppure

avvalersi della collaborazione di  associazioni  rappresentative  dei

settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

    7.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il

Consorzio puo' costituire  nuovi  soggetti  di  diritto  privato  e/o

assumere  partecipazioni   in   societa'   gia'   esistenti,   previa

autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,   della   tutela   del

territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo  economico.  La

costituzione  di  nuovi  soggetti   giuridici   e   l'assunzione   di

partecipazioni in altre societa' non e' consentita  se  determina  la

sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle  finalita'  come

definite dal presente Statuto.

    8. Nel perseguimento delle attivita' istituzionali, il  Consorzio

si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile  di

impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed

europeo, con particolare riferimento allo  svolgimento  di  attivita'

economiche e di operazioni di gestione degli oli e grassi vegetali ed

animali esausti  regolarmente  autorizzate  ai  sensi  della  vigente

normativa.

    9. E' fatta salva la possibilita' per i soggetti di cui  all'art.

233, comma 12, del decreto legislativo  3  aprile  2006  n.  152,  di

conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti  ad  operatori  di

altro  Stato  membro  della  Comunita'  europea  in  regola  con   le

specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza  nonche'

dalla  normativa  nazionale  e  dietro  rilascio   di   dichiarazione

attestante la destinazione  al  trattamento,  riutilizzo  o  recupero

degli oli e grassi esausti nello stato membro  di  destinazione,  nel

rispetto delle norme vigenti.

                                                         TITOLO II
                                                      I Consorziati

                               Art. 4
                            I consorziati

    1. Partecipano al Consorzio:

    a) le imprese che producono, importano o detengono oli  e  grassi

vegetali ed animali esausti;

    b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed

animali esausti;

    c) le imprese che effettuano  la  raccolta,  il  trasporto  e  lo

stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

    d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi  di

cui all'art. 233, comma 10, lettera  d)  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.

    2. I soggetti che esercitano attivita' rientranti nelle categorie

di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente

secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da

adottarsi a norma dell'art. 26. La presente disposizione  si  applica

anche in caso di societa' controllate e collegate.

    3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio

tramite   le   proprie   Associazioni   di   categoria   maggiormente

rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono

esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,

pertanto  tutte  le  conseguenze  economiche  e  giuridiche   gravano

esclusivamente sulle imprese rappresentate.

    4. Il numero dei consorziati e' illimitato.

                               Art. 5
                     Ammissione dei consorziati

    1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che

intendano aderire al Consorzio inviano apposita  domanda  scritta  al

consiglio  di  amministrazione,  dichiarando  e  dando  evidenza   di

possedere i necessari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza

delle  disposizioni  di   riferimento,   di   eventuali   regolamenti

consortili e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio.

    2. La domanda  deve  altresi'  contenere  tutte  le  informazioni

relative all'attivita' svolta dal richiedente.

    3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque  per

gli  enti,  organismi  e  associazioni,  la  domanda  dovra'   essere

accompagnata da copia dello Statuto.

    4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e

delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire

contestualmente o successivamente alla domanda, delibera la richiesta

nella prima seduta utile successiva alla presentazione della  domanda

di adesione.

    5. L'assemblea ordinaria ratifica l'ammissione dei consorziati su

proposta dal consiglio di amministrazione.

    6. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi

la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di  cui

all'art. 4 dello  Statuto,  ovvero  in  presenza  di  giustificate  e

comprovate ragioni. La decisione  di  rigetto  della  richiesta  deve

essere adeguatamente motivata e deliberata dall'assemblea ordinaria.

                               Art. 6.
               Quote di partecipazione al Consorzio

    1. Le quote di partecipazione  al  Consorzio  sono  ripartite  in

maniera paritetica.

    2.  Le  quote  di   partecipazione   dei   singoli   consorziati,

all'interno di ciascuna categoria di cui al  comma  1,  dell'art.  4,

sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione secondo

le modalita' indicate in apposito regolamento adottato ai  sensi  del

successivo art. 26 ed in base al rapporto tra la capacita' produttiva

di ciascun consorziato e  la  capacita'  produttiva  complessivamente

sviluppata  da  tutti  i  consorziati  appartenenti   alla   medesima

categoria.

    3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante

al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a  suo  carico,

il pagamento degli importi dovuti e'  condizione  indispensabile  per

poter partecipare all'assemblea.

    4.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere

trasferite a  terzi  solo  in  caso  di  trasferimento  dell'azienda,

contestualmente ad esso, nonche' in caso di fusione e  scissione.  In

ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili  e'  nullo  e

privo di effetti giuridici.

    5. Le quote delle categorie di cui all'art. 4, comma  1,  lettere

a) e c) sono assegnate alle Associazioni di categoria partecipanti al

Consorzio.

                               Art. 7.
                 Diritti e obblighi dei consorziati
    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme

previste dal presente Statuto, alla definizione delle  decisioni  del

Consorzio in vista del conseguimento degli scopi  statutari  ed  allo

svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire

dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

    2. I consorziati sono obbligati a:

    a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le  deliberazioni  degli

Organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

    b) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

    c)  sottoporsi   ai   controlli   disposti   dal   consiglio   di

amministrazione al fine di accertare il  corretto  adempimento  degli

obblighi consortili, con modalita' che fanno  salva  la  riservatezza

dei dati ed i diritti di proprieta' industriale ed intellettuale;

    d) trasmettere al  consiglio  di  amministrazione  i  dati  e  le

informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

    e) operare per  mezzo  del  Consorzio  ed  in  ottemperanza  alle

indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di

cui all'oggetto consortile.

                               Art. 8.
                              Sanzioni
   1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento,  da  parte  dei

consorziati,  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   al

Consorzio, ed  intraprende  le  azioni  necessarie  per  accertare  e

reprimere eventuali  violazioni  a  tali  obblighi,  avvalendosi  dei

propri organi o anche delle competenti autorita' locali e nazionali.

    2. In caso d'inadempimento agli obblighi consortili, il consiglio

di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria commisurata

alla gravita' dell'infrazione. Con apposito  regolamento  consortile,

da adottarsi a norma dell'art. 24, sono individuate le infrazioni, la

misura minima e massima delle sanzioni applicabili  e  le  norme  del

relativo  procedimento.  In  sede  di   assemblea,   il   consorziato

sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto  fino  all'avvenuto

pagamento della sanzione comminata.

                              Art. 9.
  Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione
    1. Le imprese di cui all'art. 4, comma 1,  possono  recedere  dal

Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

    a) cessazione dell'attivita';

    b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita';

    c) perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento

della loro attivita';

    d) organizzazione autonoma della  gestione  degli  oli  e  grassi

vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale ai  sensi

del comma 9, art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    2. Il diritto di recesso viene  esercitato  mediante  l'invio  di

apposita comunicazione al consiglio  di  amministrazione  almeno  sei

mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale e produce  i

suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.

    3. Nei casi indicati nella lettera d) del  comma  1,  il  recesso

diviene efficace dal momento in cui,  intervenuto  il  riconoscimento

del sistema autonomo di gestione, il Ministero dell'ambiente e  della

tutela  del  territorio  e  del   mare   ne   accerti   il   corretto

funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio.

    4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti

nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo  residuo

di permanenza nel corso dell'anno.

    5. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione

dal Consorzio nei confronti del consorziato che:

    a) abbia perso i requisiti di ammissione;

    b) sia sottoposto a procedure concorsuali che non  comportino  la

continuazione dell'esercizio, anche provvisorio,  dell'impresa  e  in

ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla  realizzazione

dell'oggetto consortile;

    c) nelle ipotesi previste da  apposito  regolamento  adottato  ai

sensi dell'art. 26;

    d)  in  ogni  altro  caso  in  cui  non  possa  partecipare  alla

realizzazione dell'oggetto consortile.

    6.  Altre  cause  di  esclusione  dal  Consorzio  possono  essere

previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art. 26

per i casi in cui il  consorziato  si  renda  responsabile  di  gravi

violazioni  agli  obblighi  derivanti  dalla  sua  partecipazione  al

Consorzio medesimo.

    7. Una volta  deliberata  dal  consiglio  di  amministrazione  ed

approvata  dall'assemblea  del  Consorzio,  l'esclusione  ha  effetto

immediato  e  deve  essere  comunicata,  entro  quindici  giorni,  al

consorziato.

    8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto

a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

TITOLO III
Fondo consortile, Fondi di riserva, mezzi finanziari, esercizio e bilancio
                              Art. 10.
                 Fondo consortile - Fondi di riserva
    1. Ciascuno dei consorziati concorre alla costituzione del  fondo

consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui

e' titolare.

    2. Gli eventuali  conguagli  relativi  agli  importi  dovuti  dai

singoli consorziati per la formazione ed il  mantenimento  del  fondo

consortile sono  determinati  dal  consiglio  di  amministrazione  ed

approvati dall'assemblea.

    3. La quota di fondo consortile e' intrasferibile  sia  per  atto

tra  vivi  che  mortis  causa,  se  non  in  caso  di   trasferimento

dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su

medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.

    4. Il fondo consortile, per la quota parte  non  proveniente  dal

contributo ambientale, previa motivata deliberazione del consiglio di

amministrazione approvata dall'assemblea, puo' essere impiegato nella

gestione del Consorzio ove siano  insufficienti  le  altre  fonti  di

provvista finanziaria, ma e'  reintegrato  nel  corso  dell'esercizio

successivo.

    5. L'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali

avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse  dal

socio  receduto  ed  escluso,  salvo  che  vengano   destinate   alla

ricostituzione  del  fondo  consortile  nell'esercizio  in   cui   si

determina il recesso o l'esclusione.  In  ogni  caso  e'  vietata  la

distribuzione  del  fondo  consortile,  sotto  qualsiasi  forma,   ai

consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale

avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale determina la

riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.
                              
                              Art. 11.
             Finanziamento delle attivita' del Consorzio

    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria

gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per  lo  svolgimento  delle

attivita' ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da:

    a) i proventi delle attivita' svolte in attuazione  delle  norme,

dei regolamenti e dello statuto,  ed  in  particolare  il  prezzo  di

cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che

ne effettuano la rigenerazione, eventualmente differenziato  rispetto

alle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione;

    b) i proventi della gestione patrimoniale  del  fondo  consortile

con le modalita' indicate all'art. 10;

    c) le quote di partecipazione consortili;

    d) il contributo  ambientale  sugli  oli  e  grassi  vegetali  ed

animali a carico dei produttori e degli importatori di oli  e  grassi

vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno  e

ricadenti nelle finalita' consortili. Tale contributo e'  determinato

annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  nella  misura

necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio;

    e) eventuali liberalita', contributi e finanziamenti  provenienti

da enti pubblici e/o privati;

    f) l'utilizzazione dei fondi di riserva;

    g) eventuale utilizzazione del fondo consortile con le  modalita'

indicate all'art. 10, comma 4;

    2. Le modalita' ed i  termini  di  riscossione  e  versamento  al

Consorzio del  contributo  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  sono

stabilite   dal   consiglio   di   amministrazione    ed    approvate

dall'assemblea.

                               Art. 12
            Determinazione compensi e prezzo di cessione
    1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e

del prezzo di cessione degli oli e  dei  grassi  vegetali  e  animali

esausti sono individuati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV
Organi
                             Art. 13.
                        Organi del Consorzio

    1. Sono organi del Consorzio:

    a) l'assemblea dei consorziati;

    b) il Consiglio d'amministrazione;

    c) il presidente e vicepresidente;

    d) il collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.

                              Art. 14.
             Composizione e rappresentanza in assemblea
    1. L'assemblea e' costituita dai soci consorziati. Esercitano  il

diritto di voto i  consorziati  in  regola  con  l'adempimento  degli

obblighi consortili. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti

pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

    2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale

rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che

e' conservata dal Consorzio. Il numero delle  deleghe  possedute  dal

singolo partecipante e' limitato a .... La rappresentanza puo' essere

conferita  per  singole  assemblee,  con   effetto   anche   per   la

convocazione successiva o per quelle  convocate  durante  un  periodo

espressamente indicato dal consorziato  nella  delega,  comunque  non

superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la  delega

si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre  ammessa  la

revoca della delega, che deve  essere  comunicata  per  iscritto  dal

delegante al delegato e al Consorzio.

    3.   La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli

amministratori, al collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale

e ai dipendenti del Consorzio.

    4.  La  partecipazione  all'assemblea  puo'  essere   estesa   ai

rappresentanti territoriali piu' significativi delle stesse categorie

produttive dei  settori  inerenti  l'attivita'  del  Consorzio,  alle

Istituzioni  ed  Enti  locali,  mediante  la  stipula   di   appositi

protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.

                              Art. 15.
                     Convocazione dell'assemblea
    1. L'assemblea ordinaria e' convocata dal presidente  su  mandato

del  consiglio  di  amministrazione  almeno  una  volta  l'anno,  per

l'approvazione  del  bilancio  consuntivo.  L'assemblea  e'  altresi'

convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta  cio'  sia

ritenuto necessario da almeno un terzo dei  componenti  dello  stesso

consiglio di amministrazione oppure sia richiesto, con  l'indicazione

degli  argomenti  da  trattare,  da  un  numero  di  consorziati  che

rappresentino almeno un  quinto  delle  quote  di  partecipazione  al

Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 del presente

Statuto. L'assemblea straordinaria e'  convocata  dal  presidente  su

mandato del  consiglio  d'amministrazione,  laddove  quest'ultimo  lo

ritenga  necessario,  con  le  modalita'  previste  al  comma  3.  La

convocazione straordinaria puo', altresi',  essere  richiesta  da  un

numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In  tale

ipotesi  il  presidente  deve  procedere  entro  dieci  giorni  dalla

richiesta alla convocazione dell'assemblea.

    2.  La  convocazione  dell'assemblea  puo'  anche   avvenire   su

richiesta del collegio  dei  revisori  dei  conti/collegio  sindacale

entro dieci giorni dalla stessa.

    3.  La  convocazione  dell'assemblea  avviene   mediante   avviso

depositato presso la sede  del  Consorzio,  divulgato  attraverso  il

relativo sito web,  e  pubblicato  su  tre  quotidiani  a  diffusione

nazionale, di cui uno economico, almeno  quindici  giorni  prima  del

giorno fissato per l'assemblea; in alternativa,  la  convocazione  ha

luogo a mezzo lettera raccomandata o telefax o via posta  elettronica

certificata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso

di particolare urgenza in  cui  deve  comunque  essere  osservato  il

termine  minimo  di  cinque  giorni.  In  ogni   caso   l'avviso   di

convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del

luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che  puo'

essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

    4.  L'assemblea  puo'  tenersi  anche  per  via   telematica   od

informatica   a   condizione   che   sia    assicurata    l'effettiva

partecipazione alla discussione ed al  voto  agli  aventi  diritto  e

l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si  considera

tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.

    5. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consorzio  o,  in

caso di sua assenza o impedimento, dal  vicepresidente.  In  caso  di

assenza o  impedimento  anche  di  quest'ultimo,  e'  presieduta  dal

consigliere piu' anziano.

    6. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi  verbale  che  e'

sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario  nominato

da quest'ultimo.

                              Art. 16.
                         Assemblea ordinaria
    1. L'assemblea ordinaria:

    a)  determina  le  direttive  di   massima   dell'attivita'   del

Consorzio;

    b) determina il numero dei consiglieri di ogni singola categoria;

    c) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio

dei revisori dei  conti/  collegio  dei  sindaci  e  ne  determina  i

compensi;

    d) approva il bilancio  consuntivo  annuale,  da  trasmettere  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al

Ministero dello Sviluppo economico entro 60 giorni  dall'approvazione

ai sensi dell'art. 233, comma 11 del decreto legislativo del 3 aprile

2006 n. 152;

    e)  ratifica  l'ammissione  di  nuovi  consorziati  disposta  dal

consiglio di amministrazione;

    f) delibera l'affidamento dell'incarico  della  revisione  legale

dei conti;

    g) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

    h) approva  i  programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del

Consorzio;

    i) determina, su proposta del consiglio  di  amministrazione,  il

valore unitario delle quote di partecipazione al  Consorzio,  approva

la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato, ridefinisce

la ripartizione delle quote in caso  di  variazione  del  numero  dei

consorziati;

    l) approva la relazione sulla gestione di cui all'art. 233, comma

11 del decreto legislativo 3 aprile  2006  n.  152,  comprendente  il

programma di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio

e nel recupero dei rifiuti degli oli e dei grassi vegetali e  animali

esausti;

    m) delibera circa  l'eventuale  assegnazione  dell'indennita'  di

carica al presidente ed al  vicepresidente,  dell'emolumento  annuale

e/o  dell'indennita'  di  seduta   ai   membri   del   consiglio   di

amministrazione  e  del  collegio  dei  revisori  dei  conti/collegio

sindacale;

    n) delibera ogni  opportuno  provvedimento  in  merito  ai  mezzi

finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;

    o) ratifica sulla istituzione  o  variazione  di  eventuali  sedi

secondarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

    p) delibera su tutti gli altri oggetti  attinenti  alla  gestione

del Consorzio riservati alla sua competenza dal  presente  statuto  o

dalla legge e su quelli sottoposti al  suo  esame  dal  consiglio  di

amministrazione.

    2. L'assemblea  ordinaria  e'  validamente  costituita  in  prima

convocazione con  la  presenza  personale,  o  per  delega  di  tanti

consorziati che rappresentino almeno la meta' delle quote  consortili

e  delibera  a  maggioranza  delle   quote   presenti.   In   seconda

convocazione l'assemblea e' validamente costituita e delibera con  il

voto favorevole di tanti  consorziati  che  rappresentino  almeno  la

maggioranza delle quote presenti qualunque siano le  quote  di  fondo

rappresentate dai consorziati intervenuti personalmente o per delega.

Il numero delle deleghe possedute puo' essere al massimo di ..... per

singolo consorziato.

                              Art. 17.
                       Assemblea straordinaria
    1. L'assemblea straordinaria delibera:

    a) sulle modifiche dello statuto che devono essere approvate  con

il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate

e sottoposte all'approvazione del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare  e  del  Ministero  dello  sviluppo

economico;

    b) sull'eventuale scioglimento anticipato  del  Consorzio  e,  in

questo caso, sulle modalita'  della  liquidazione,  ivi  compresa  la

nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio rimanente una

volta pagate le passivita',  in  osservanza  degli  scopi  sociali  o

affini e nel  rispetto  delle  indicazioni  impartite  dal  Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dal

Ministero dello sviluppo  economico  in  conformita'  alla  normativa

applicabile;

    c)  sulla  proposta   del   consiglio   di   amministrazione   di

costituzione  di  nuovi  soggetti   giuridici   o   l'assunzione   in

partecipazioni in societa' esistenti di  cui  all'art.  3,  comma  7,

previo  parere  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del

territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

    d) su  ogni  altro  argomento  devoluto  espressamente  alla  sua

competenza dalla legge.

    2.  In   prima   convocazione,   l'assemblea   straordinaria   e'

validamente  costituita  e  delibera  con  la  presenza  ed  il  voto

favorevole di tanti consorziati che rappresentino  piu'  della  meta'

delle quote consortili.

    3.  In  seconda  convocazione,   l'assemblea   straordinaria   e'

validamente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e

delibera  con  il  voto   favorevole   di   tanti   consorziati   che

rappresentino almeno  i  due  terzi  delle  quote  di  partecipazione

presenti, salvo le diverse maggioranze previste per altre motivazioni

dello Statuto.

    4. Si osservano per  il  resto  le  disposizioni  dei  precedenti

articoli.

                              Art. 18.
                     Diritto e modalita' di voto

    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti

nell'assemblea pari al numero di quote di cui e'  titolare,  ad  ogni

singolo consorziato potranno essere affidate al massimo ...  deleghe.

Con il regolamento di cui all'art. 26 sono determinate  le  modalita'

operative ed i sistemi di voto.

    2. Esercitano il diritto di voto  i  consorziati  in  regola  con

l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.

                              Art. 19.
            Composizione del consiglio di amministrazione

    1. Il consiglio di amministrazione e'  composto  dal  presidente,

dal  vicepresidente,  e  da   almeno   .....   membri   nominati   in

rappresentanza dei consorziati  ed  espressione  di  questi,  tenendo

conto delle quote di partecipazione e delle necessita' di  assicurare

la presenza di tutte le categorie consorziate.

    2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e

dei  riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello   dei

consiglieri in rappresentanza dei produttori  di  materie  prime,  al

fine di garantire la paritetica rappresentanza  di  cui  all'art.  6,

comma 1 del presente statuto.

    3.  I  membri  in  rappresentanza  dei  consorziati  sono  eletti

mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie  di

consorziati con voto limitato a tre preferenze.

                              Art. 20.

   Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione.

    1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica

tre anni e, comunque, sino all'approvazione del  bilancio  consuntivo

relativo al terzo anno di incarico e sono rieleggibili. La cessazione

degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal  momento

in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.

    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un

componente del consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a

sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di  altro  consigliere

in rappresentanza della categoria di appartenenza  del  predecessore,

con apposita deliberazione, sentito  il  collegio  dei  revisori  dei

conti/il collegio sindacale, al fine di consentire  il  rispetto  del

criterio di rappresentativita' indicato nell'art. 19, comma 2.

    3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica

la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in  carica  convocano

d'urgenza  l'assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei

consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,

l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente

convocata dal collegio dei revisori dei conti/collegio  sindacale  o,

in mancanza, anche da un solo consorziato.

    4. Il diritto di revoca  dei  consiglieri  spetta  all'assemblea;

tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.

    5. Il consiglio di amministrazione e' convocato  mediante  invito

scritto dal presidente e, in caso  di  assenza  od  impedimento,  dal

vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal  consigliere

piu' anziano di eta' tutte  le  volte  in  cui  vi  sia  materia  per

deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da  almeno  un  terzo

dei consiglieri. In tale ultimo caso  il  Consiglio  viene  convocato

entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

    6. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera

raccomandata o fax o via posta elettronica certificata e non  e  deve

indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della  riunione.  La

convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni  prima

dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

    7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se  regolarmente

convocate,  sono  valide  .....  Il  quorum  costitutivo  si  intende

relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie

consorziate. La riunione  si  considera  altresi'  valida  allorche',

anche in assenza di formale convocazione,  sono  presenti  tutti  gli

amministratori e  tutti  i  componenti  effettivi  del  collegio  dei

revisori dei conti/collegio sindacale.

    8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia  nella  sede

del  Consorzio  sia  altrove  purche'  in  Italia.  Le  adunanze  del

consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza

o videoconferenza, a condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano

essere identificati e sia loro consentito seguire la  discussione  ed

intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti

affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   consiglio    di

amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi

presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la

stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto

favorevole ....

    10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono  presiedute

dal  presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal

vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso

Consiglio in caso di assenza del vicepresidente.

    11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di

soggiorno, se deliberato dall'assemblea.

    12. Il verbale  della  riunione  del  Consiglio  e'  redatto  dal

segretario del consiglio di amministrazione nominato dal  presidente,

che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'

sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

    13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del

Consiglio.

    14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni

nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed

indipendente.

    16. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano  i

componenti del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.

                              Art. 21.
             Competenze del consiglio di amministrazione

    1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri per la

gestione ordinaria  e  straordinaria  del  Consorzio  che  non  siano

riservati all'assemblea ed ha la facolta' di compiere tutti gli  atti

che ritenga opportuni per l'attuazione  ed  il  raggiungimento  degli

scopi consortili.

    2. Spetta segnatamente al consiglio di amministrazione:

    a)  nominare  tra  i  propri  componenti  il  presidente   e   il

vicepresidente;

    b) determinare le funzioni ed assegnare le deleghe  operative  al

presidente, al vicepresidente;

    c) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea fissandone

l'ordine del giorno;

    d)  istituire  sedi   secondarie   da   sottoporre   a   ratifica

assembleare;

    e) predisporre ed approvare il bilancio preventivo annuale;

    f)  predisporre  la  bozza  di  bilancio  consuntivo  annuale  da

sottoporre all'assemblea per  l'approvazione,  nonche'  la  relazione

tecnica illustrativa.

    g)  redigere  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.

2615-bis del codice civile;

    h) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi  e  le

loro  successive  integrazioni  e/o   modificazioni   da   sottoporre

all'assemblea  ordinaria  per  l'approvazione  e  da  comunicare   al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al

Ministero dello sviluppo economico;

    i) adottare il programma annuale e pluriennale di attivita' e  di

investimenti;

    k)    sottoporre    all'assemblea    straordinaria,    ai    fini

dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto,  anche  con

riferimento alla costituzione di eventuali articolazione regionali ed

interregionali  del  Consorzio  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2  e

trasmettere, poi, la relativa delibera al Ministero  dell'Ambiente  e

della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo

economico;

    l) deliberare sulle proposte di convenzione con gli  enti  locali

territoriali e le  loro  aziende  di  cui  all'art.  3  del  presente

statuto;

    m) deliberare sulla stipula degli atti e dei  contratti  di  ogni

genere inerenti all'attivita' consortile, e sulle proposte di accordi

di programma, protocolli, intese e convenzioni previsti dal  presente

Statuto;

    n) definire le  strutture  organizzative  interne  al  Consorzio,

determinare l'organico del  Consorzio  e  le  modalita'  di  gestione

amministrativa interna;

    o) vagliare le richieste di ammissione  al  Consorzio,  motivando

quelle respinte ai sensi dell'art. 5;

    p) deliberare,  motivando,  sull'esclusione  dei  consorziati  ai

sensi dell'art. 9;

    q) vigilare  per  l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di  cui

all'art. 7, determinando l'irrogazione di  eventuali  sanzioni  e  la

loro entita' secondo i modi e le procedure previste  in  un  apposito

regolamento adottato ai sensi dell'art. 26;

    r) autorizzare il presidente  o  il  vicepresidente  a  conferire

procure per singoli atti o categorie di atti;

    s) porre in essere gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione  per  quelli  che  per

disposizione di legge o dello statuto siano riservati ad altri organi

del Consorzio;

    t)  proporre  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare ed al Ministero  dello  sviluppo  economico  la

misura del contributo ambientale  di  cui  all'art.  233,  comma  10,

lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    u)  determinare  e  assegnare  le  quote  di  partecipazione   al

consorzio di cui all'art. 11, comma 2  sulla  base  del  loro  valore

unitario come approvato dall'assemblea;

    v)  stabilire  le  modalita'  ed  i  termini  di  riscossione   e

versamento del contributo di cui all'art. 11, comma, comma 1, lettera

d) e all'art. 10, comma 1;

    x) stabilire i requisiti delle aziende per gli incarichi  di  cui

all'art. 3, comma 3 e definire uno schema tipo di convenzione;

    y) stabilire i criteri per la determinazione  del  compenso  alla

raccolta e i prezzi di cessione;

    z) modificare la sede legale  o  la  sede  operativa  nell'ambito

della stessa citta';

    3. Il consiglio di amministrazione puo':

    a)  avvalersi  del   supporto   consultivo   delle   associazioni

rappresentative  dei  settori  imprenditoriali  di  riferimento   dei

consorziati;

    b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a)  lo

svolgimento di determinate attivita'.

    4. Il consiglio di amministrazione puo' delegare al presidente  e

al vicepresidente talune delle proprie attribuzioni,  determinando  i

limiti della delega. Il consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'

affidare al presidente o al vicepresidente o al  direttore  generale,

laddove previsto, specifici incarichi.  Il  Consiglio  puo'  altresi'

delegare le proprie attribuzioni  ad  uno  o  piu'  dei  suoi  membri

determinando i limiti della delega.

    5. Non puo' essere oggetto di delega  la  redazione  dei  bilanci

preventivo e consuntivo.

                              Art. 22.
                     Presidente e vicepresidente

    1. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal consiglio

di amministrazione tra i propri  componenti,  durano  in  carica  ...

ovvero sino alla data di cessazione del consiglio di  amministrazione

che li ha nominati e sono rieleggibili per  .....  ulteriori  mandati

oltre quello di nomina.

    2. Qualora il presidente cessi  dalla  carica,  il  consiglio  di

amministrazione elegge tra i propri componenti  il  nuovo  presidente

che  resta  in  carica  fino  alla  scadenza  del  mandato  del   suo

predecessore.

    3. Il presidente:

    a)  rappresenta  legalmente  il  Consorzio  in  giudizio  e   nei

confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze innanzi all'autorita'

giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

    b) ha la firma sociale;

    c)  rappresenta  il  Consorzio  nei  rapporti  con  le  pubbliche

amministrazioni;

    d) presiede  le  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  e

dell'assemblea;

    e)   attua   le   deliberazioni   adottate   dal   consiglio   di

amministrazione;

    f)   conferisce,   previa   autorizzazione   del   consiglio   di

amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;

    g) accerta  che  si  operi  in  conformita'  agli  interessi  del

Consorzio;

    h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti  e  in

particolare dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio

di amministrazione.

    4. In caso di  assenza  dichiarata  o  impedimento,  le  funzioni

attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente  ed  in  sua

assenza dal consigliere piu' anziano di eta'.

    5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di

convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il presidente  o

altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti

piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica  del

consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

                              Art. 23.
        Collegio dei revisori dei conti/Collegio sindacale

    1. Il collegio  dei  revisori  dei  conti/collegio  sindacale  e'

costituito da un minimo di ... ad un massimo di ... membri  effettivi

e ... supplenti. ... membri effettivi sono nominati uno dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e  uno  dal

Ministero dello sviluppo economico.  Gli  altri  membri  sono  eletti

dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro  dei  revisori

legali.  Per  i  membri  di  nomina  ministeriale  non  e'  richiesta

l'iscrizione nel registro dei revisori legali.

    2. I revisori/sindaci durano in carica 3 anni, scadono alla  data

dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la

relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori/sindaci supplenti

secondo il  criterio  della  maggiore  anzianita'  di  carica  o,  in

subordine,  della  maggiore  eta'  anagrafica.  Il   revisore/sindaco

nominato  in  sostituzione  resta  in   carica   fino   all'assemblea

successiva.

    4. Il diritto di revoca dei revisori/sindaci spetta all'assemblea

che lo esercita  per  giusta  causa.  I  revisori/sindaci  di  nomina

ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che  li  hanno

nominati.

    5. Il collegio dei revisori/collegio sindacale:

    a) controlla la gestione del Consorzio;

    b) vigila  sull'osservanza  della  legge,  dello  statuto  e  del

regolamento  consortile,  sul  rispetto  dei  principi  di   corretta

amministrazione  ed  in  particolare  sull'andamento  della  gestione

economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza  dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e

sul suo concreto funzionamento e ne riferisce  all'assemblea  con  la

relazione sul conto consuntivo;

    c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo.

    6. I revisori/sindaci partecipano all'assemblea e  alle  riunioni

del consiglio di  amministrazione.  Possono,  inoltre  chiedere  agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni  consortili  o

su determinati affari e possono procedere, anche individualmente,  ad

atti di ispezione e di controllo.

    7. Le riunioni  del  collegio  dei  revisori  dei  conti/collegio

sindacale possono svolgersi in teleconferenza  o  in  videoconferenza

nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 8.

    8. Ai revisori/sindaci spetta il rimborso delle spese di  viaggio

e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.

TITOLO V

Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali

                              Art. 24.
                  Esercizio finanziario e bilancio

    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio

e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed

amministrativa e redige un  conto  economico  separato.  Il  bilancio

separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche,  deve

evidenziare le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie

relative al contributo  ambientale  di  cui  all'art.  11,  comma  1,

lettera d) del presente statuto.

    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il

consiglio  di  amministrazione  convoca  l'assemblea  ordinaria   per

l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione puo' avvenire

nel termine  di  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  qualora

particolari esigenze  lo  richiedano;  in  tale  ultima  ipotesi  gli

amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni  che  giustificano

la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.

    4.  Il  bilancio  preventivo,approvato  entro  il  mese  di   ...

dell'anno precedente, e' accompagnato da:

    a) una relazione  illustrativa  sui  programmi  di  attivita'  da

realizzare nell'esercizio;

    b) una relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto

all'esercizio precedente.

    5.  I  documenti  menzionati  ai  commi  3  e  4  devono  restare

depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a

ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima

dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il  bilancio

consuntivo.

    6. Il bilancio consuntivo e' costituito  dal  conto  economico  e

dallo stato patrimoniale del Consorzio ed e' accompagnato dalla  nota

integrativa e dalla relazione sulla gestione.

    7. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  al  collegio

dei revisori/collegio sindacale  almeno  trenta  giorni  prima  della

riunione dell'assemblea o del consiglio  che  deve  deliberare  sulla

loro approvazione.

    8. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo  corredati  da

relazione  tecnica  sull'attivita'  consortile  sono   trasmessi   al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed

al Ministero dello sviluppo economico  entro  sessanta  giorni  dalla

loro approvazione.

    9. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il  consiglio

sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni  successivi

al ricevimento della comunicazione ministeriale.  Le  controdeduzioni

deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai  Ministeri.

Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta  giorni

i bilanci si intendono approvati

    10. La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme

relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'

depositata presso il  Registro  delle  Imprese  entro  2  mesi  dalla

chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

    11. Le norme specifiche di amministrazione, finanza  e  legalita'

sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell' art. 26.

    12. E' vietata la distribuzione degli avanzi  di  gestione  e  di

riserve alle imprese consorziate.


                              Art. 25.
              Rapporti con le pubbliche amministrazioni
    1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in

costante collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo  economico  e

le altre amministrazioni competenti.

    2.  Il  Consorzio,  in   particolare,   comunica   al   Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  ed  al

Ministero dello sviluppo economico gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4,

dell'art. 6.

    3. Il Consorzio trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare  ed  al  Ministero  dello  sviluppo

economico entro il 31 maggio  di  ogni  anno  una  relazione  tecnica

sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli

aderenti nell'anno solare precedente.

                             Art. 26.
                       Regolamenti consortili

    1.  Per  l'applicazione  del  presente   statuto   ed   ai   fini

dell'organizzazione del  Consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue

attivita' il consiglio di amministrazione approva uno o  piu'  schemi

di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria  per

l'approvazione.

    2.  I  regolamenti  approvati  e  le  relative   modifiche   sono

comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del  territorio  e

del mare e  al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  I  Ministeri,

qualora accertino che le norme regolamentari siano in  contrasto  con

le  disposizioni  del  presente  statuto,  possono  in  ogni  momento

richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

                              Art. 27.
                       Scioglimento anticipato

    1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,

l'assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'

liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione

del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte

le passivita'.

    2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle

indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare e dal Ministero dello  sviluppo  economico,  in

conformita' alle norme applicabili.

                              Art. 28.
                             Vigilanza

    1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

del Ministero dello sviluppo economico.

    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o

di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  possono   disporre   lo

scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario

incaricato di  procedere  alla  loro  ricostituzione,  e  se  non  e'

possibile procedere  alla  ricostituzione  di  detti  organi  possono

disporre la nomina di un commissario incaricato  della  gestione  del

Consorzio.

                              Art. 29.
                       Organismo di vigilanza
    1. L'Organismo di vigilanza e' un organo collegiale  composto  di

... membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'Ambiente

della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo

economico.  Tra  i  membri  uno  svolge   funzioni   di   presidente.

L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio  di  amministrazione

del Consorzio, provvede alla nomina dell'Organismo di vigilanza e del

suo presidente. I membri dell'Organismo sono scelti tra  soggetti  in

possesso di comprovata  esperienza  nelle  attivita'  di  verifica  e

vigilanza.  Al  fine  di  garantire  l'autonomia   e   l'indipendenza

dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri

interni privi di compiti operativi.

    2. I componenti dell'Organismo restano in carica  per  anni  tre,

rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione  fino

alla nomina del successore.

    3. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine  al

funzionamento, all'efficacia, all'aderenza  ed  all'osservanza  delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231  e

successive modificazioni e integrazioni.


                              Art. 30.
  Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

    1. Per tutto  quanto  non  esplicitamente  disposto  valgono,  in

quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo  statuto,  le

norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

Allegati

D.M. 2 giugno 2016

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