Tra i tanti punti messi a fuoco dallo statuto anche le quote di partecipazione al Consorzio, i diritti, gli obblighi e le sanzioni
Approvato lo statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Lo notifica il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2017, n. 270), riportato a seguire e disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Tra i tanti punti dello statuto anche:
- le quote di partecipazione al Consorzio;
- diritti, obblighi e sanzioni;
- il finanziamento delle attività consortili;
- organi, composizione e funzione dell'assemblea e del cda.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017
Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione,
raccolta e trattamento degli oli minerali usati. (17A07790)
in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2017, n. 270
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(omissis)
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 236, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati di cui all'allegato 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Titolo I
Struttura ed attivita' del Consorzio
Allegato 1
Statuto del Consorzio nazionale per la gestione raccolta e
trattamento degli oli minerali usati
Art. 1.
Natura, sede e durata del Consorzio
1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e' costituito il
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati o, in forma abbreviata, «CONOU» (di seguito
«Consorzio»).
2. Il Consorzio e' aperto alla partecipazione di tutti gli
operatori nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera
circolazione e di massimo rendimento possibile, garantendo la
gestione degli oli minerali usati da avviare in via prioritaria alla
rigenerazione tesa alla produzione di oli base, cosi' come disposto
dagli articoli 216-bis, comma 3, 236, comma 1, e 237 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Consorzio espleta le proprie
attivita' nell'interesse dei soggetti consorziati in attuazione del
principio della responsabilita' estesa del produttore di cui all'art.
14 della Direttiva 2008/98/CE.
3. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non
ha fine di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e'
regolato dal presente statuto, dalle norme contenute agli articoli
2602 e seguenti del codice civile.
4. Il Consorzio ha sede in via Virgilio Maroso n. 50, 00142 Roma.
5. Il Consorzio ha durata illimitata sino alla permanenza dei
presupposti di legge per la sua istituzione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del preste statuto si intende per:
a) «oli base vergini»: oli di base minerali prodotti a partire
da olio greggio e utilizzati per la produzione di oli lubrificanti;
b) «oli base prodotti mediante un processo di rigenerazione»:
oli di base minerali prodotti a partire da olio usato;
c) «recupero e raccolta»: il complesso delle operazioni che
consentono il prelievo degli oli usati presso i detentori degli
stessi ai fini del loro trasferimento alle imprese di rigenerazione
(o altre imprese incaricate del loro trattamento);
d) «oli lubrificanti»: prodotti ottenuti dalla miscelazione di
oli base ed additivi ai fini della loro immissione al consumo;
e) «sostituzione e vendita degli oli lubrificanti»: la prima
immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita
dell'olio lubrificante agli utenti finali al fine della sua
sostituzione.
Art. 3.
Oggetto e finalita' del Consorzio
1. Per il raggiungimento delle finalita' definite dal presente
statuto, il Consorzio svolge i seguenti compiti:
a) promuove la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche della raccolta attraverso campagne di comunicazione per il
conseguimento dell'oggetto consortile;
b) assicura e incentiva la raccolta degli oli usati ritirandoli
dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espleta direttamente l'attivita' di raccolta degli oli usati
dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta
risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa ovvero nel caso in
cui nessuna impresa di rigenerazione ne faccia richiesta;
d) seleziona gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta
eliminazione tramite rigenerazione combustione o smaltimento;
e) nel rispetto del comma 2 dell'art. 236 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede affinche' gli oli usati
raccolti siano destinati:
1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla
produzione di oli base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico
economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai
punti precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito
permanente;
f) persegue e incentiva lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego
alternativi, conducendo studi, attivita' di ricerca e analisi
finalizzati a ottimizzare e a rendere piu' efficiente il ciclo delle
attivita' di gestione degli oli usati;
g) svolge attivita' di formazione, attraverso corsi, seminari,
convegni, su tutti gli aspetti concernenti la gestione degli oli
usati;
h) opera nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera
circolazione dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della
tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria,
delle acque del suolo;
i) annota ed elabora tutti i dati tecnici relativi alla
raccolta e all'eliminazione degli oli usati e li comunica annualmente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
al Ministero dello sviluppo economico corredati da una relazione
illustrativa;
l) trasmette entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dello sviluppo economico una relazione tecnica sull'attivita'
complessiva sviluppata dal Consorzio e dai suoi singoli aderenti
nell'anno solare precedente;
m) concorda con le imprese che svolgono attivita' di
rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati
idonei per l'avvio alla rigenerazione;
n) incentiva la raccolta degli oli usati rigenerabili;
o) cede gli oli usati rigenerabili, raccolti direttamente ai
sensi della lettera c), alle imprese di rigenerazione che ne facciano
richiesta, in ragione del rapporto fra quantita' raccolte e
richieste, delle capacita' produttive degli impianti previste dalle
relative autorizzazioni e, per gli impianti gia' in funzione, della
pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualita'
idonea per il consumo;
p) corrisponde alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a
fronte del trattamento determinato in funzione della situazione
corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di
raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al
riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara' erogato con
riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenuta per
tonnellata di olio usato, di qualita' idonea per il consumo ed
effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati
ceduti all'impresa stessa dal Consorzio o da imprese di raccolta che
abbiano ricevuto specifico mandato per l'attivita' di cessione ai
sensi dell'art. 236, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
q) assicura l'avvio alla combustione dell'olio usato non
rigenerabile e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
r) ottempera agli obblighi di adesione, comunicazione ed
informazione alle autorita' competenti previsti dalla legislazione
vigente.
2. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni e al
fine di perseguire le finalita' indicate dal presente statuto, puo'
conferire mandati a imprese per determinati e limitati settori di
attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari
e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' del Consorzio
stesso.
3. Il Consorzio puo' costituire enti, societa' e assumere
partecipazioni in societa' gia' costituite, previa autorizzazione del
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del
Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e
societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' non e'
consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le
finalita' determinati dal presente statuto. L'attivita' delle
societa' e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve,
inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia
di concorrenza, ed eventuali proventi e utili derivanti da tali
partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le
finalita' previste dal presente statuto.
4. Al fine di migliorare la razionalizzazione e l'organizzazione
delle proprie funzioni e di ottimizzare le modalita' di gestione
adottate dal Consorzio conformandole alle regole di concorrenza,
nonche' al fine di favorire l'avvio degli oli usati alla
rigenerazione, il Consorzio puo' svolgere tutte le attivita'
complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente
connesse con lo scopo consortile di cui al presente statuto. In
particolare, il Consorzio puo':
1) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare,
immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla
realizzazione degli scopi consortili, purche' comunque direttamente o
indirettamente connesse agli scopi consortili;
2) stipulare, ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, specifici accordi, convenzioni, contratti di
programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati a
ottimizzare, e rendere piu' efficiente, il ciclo delle attivita' di
gestione degli oli usati.
Art. 4.
Consorziati
1. Al Consorzio partecipano in forma paritetica:
a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio
oli base vergini;
b) le imprese che producono oli base mediante un processo di
igenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli
oli usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli
oli lubrificanti.
2. Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione al
Consorzio, i consorziati che ne facciano richiesta potranno avvalersi
della collaborazione delle rispettive associazioni rappresentative
dei settori imprenditoriali di riferimento.
Art. 5.
Adesione al Consorzio
1. Aderiscono al Consorzio le imprese indicate all'art. 4 del
presente statuto.
2. La domanda di adesione e' sottoscritta dal soggetto giuridico
richiedente e corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda
attesta e comunica:
1) la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e
degli eventuali regolamenti consortili;
2) di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o
altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo
con continuazione dell'attivita', di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria;
b) estremi dell'iscrizione CCIAA;
c) indirizzo della sede legale, delle eventuali sede secondarie
e degli uffici amministrativi;
d) nome, cognome, luogo, data di nascita, di residenza del
titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i.
3. I consorziati sono tenuti a far pervenire al Consorzio, entro
e non oltre il 20 febbraio di ogni anno, comunicazioni scritte
contenenti, oltre a eventuali variazioni dei dati di identificazione
dell'impresa di cui al comma 4, le seguenti indicazioni, distinte per
ciascuna categoria:
a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera a), i quantitativi di oli base vergini prodotti o
importati e i quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in
Italia nell'anno precedente;
b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera b), i quantitativi di oli base rigenerati nell'anno
precedente;
c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera c), i quantitativi di oli usati raccolti e recuperati
nell'anno precedente;
d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera d), i quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo
in Italia o venduti a utenti finali ai fini della sostituzione
nell'anno precedente.
4. Nell'ipotesi in cui un'impresa abbia i requisiti per rientrare
in piu' di una delle categorie indicate all'art. 4 del presente
statuto, essa e' inquadrata nella categoria prevalente secondo i
criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a
norma del successivo art. 24.
5. In ipotesi di produzione degli oli lubrificanti da parte di
un'impresa in conto lavorazione per un'altra impresa, la
comunicazione puo' essere resa dall'impresa committente dando
contestualmente prova dell'accordo in tal senso intervenuto con
l'impresa produttrice.
6. Fermo restando il diritto del Consorzio di compiere tutti gli
atti ritenuti opportuni al fine di verificare la veridicita' delle
dichiarazioni rese e di segnalare alle competenti autorita'
amministrative illeciti di cui all'art. 256, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impresa dichiarante e' tenuta a
trasmettere al Consorzio, su richiesta dello stesso, copia della
documentazione necessaria ai fini delle verifiche di cui sopra.
7. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi
la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di cui
al presente articolo. La decisione di rigetto della richiesta deve
essere adeguatamente motivata.
Art. 6.
Recesso ed esclusione dei consorziati
1. I consorziati iscritti recedono dal Consorzio nel caso di
variazione del loro oggetto sociale o cessazione della loro
attivita'. In tal caso, il consorziato deve inviare comunicazione al
Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il
onsorziato e' comunque tenuto al versamento dell'eventuale quota
annuale per la partecipazione e all'assolvimento delle sue
obbligazioni per l'anno in corso.
2. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione
dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione,
se e' sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la
continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in
ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare alla realizzazione
dell'oggetto consortile.
3. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione,
l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro
quindici giorni, al consorziato.
4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto
a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
Art. 7.
Quote di partecipazione al Consorzio
1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in
parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese
di cui all'art. 4 del presente statuto. Nell'ambito di ciascuna di
esse le quote di partecipazione sono distribuite come segue:
a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera a), in proporzione ai quantitativi di oli base vergini e
di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'anno
precedente;
b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera b), in proporzione ai quantitativi di oli base prodotti,
nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli usati ceduti
dal Consorzio o da raccoglitori mandatari del Consorzio;
c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera c), in proporzione ai quantitativi di oli usati raccolti
in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione,
in qualita' di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso;
d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera d), in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti
immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini della
sostituzione nell'anno precedente. Le imprese che effettuano la
vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali ai fini della sua
sostituzione possono avvalersi delle proprie associazioni di
categoria.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di cui all'art. 18
del presente statuto provvede a determinare le quote di
partecipazione delle singole imprese consorziate valide fino alla
data della successiva deliberazione annuale.
3. Entro la data della prima Assemblea successiva al 31 marzo, il
Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto comunica, o rende
disponibile attraverso idonei sistemi informatici, a ciascuna impresa
esclusivamente i dati di sua pertinenza.
4. Nell'ipotesi in cui il Consorzio debba rimborsare il
contributo obbligatorio di cui all'art. 236, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tale rimborso non incide sulla
determinazione della quota di partecipazione attribuita all'impresa
appartenente alle categorie indicate all'art. 4, lettera a) o d), per
l'anno in cui il rimborso e' perfezionato, e si tiene conto
dell'entita' del rimborso stesso nel calcolo dei quantitativi di oli
lubrificanti immessi al consumo in Italia ai fini della
determinazione della quota di partecipazione da attribuire
all'impresa per l'anno successivo o, in difetto di contribuzione per
uno o piu' anni, per l'anno o gli anni successivi in cui l'impresa
abbia ancora diritto all'attribuzione di quote di partecipazione al
Consorzio.
5. Nella determinazione delle quote di partecipazione, il
Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto e' tenuto ad
uniformarsi ai criteri di cui al presente art. 7.
Art. 8.
Diritti obblighi e sanzioni
1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del
Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo
svolgimento delle attivita' consortili. Oltre ai servizi di cui
beneficiano i consorziati che immettono al consumo olio lubrificante,
i consorziati possono fruire di ulteriori servizi e prestazioni
fornite dal Consorzio.
2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei
consorziati degli obblighi derivanti dalla partecipazione al
Consorzio e intraprende le azioni necessarie per verificare e
reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.
3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il
Consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria
commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con regolamento
consortile, da adottarsi a norma dell'art. 24, sono individuate le
infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e
le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il
consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto fino
all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.
4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) versare la quota di adesione pari a € 200,00 (duecento) per
la costituzione del fondo consortile;
b) versare la quota annuale per la partecipazione, nei casi in
cui non siano obbligati al versamento del contributo di cui all'art.
236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e,
limitatamente alle imprese appartenenti alla categoria indicata
all'art. 4 lettera b), solo per le quantita' per le quali esse non
siano obbligate al versamento di detto contributo;
c) versare il contributo di cui all'art. 236, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nei casi di prima
immissione al consumo dell'olio lubrificante;
d) fornire al Consorzio i dati tecnici di cui all'art. 236,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e
le informazioni da questo richiesti attinenti all'oggetto consortile;
f) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di
amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli
obblighi consortili, fatta salva la riservatezza dei dati dei
consorziati;
g) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
h) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere
attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.
Art. 9.
Fondo consortile - Riserva di patrimonio
1. Il Consorzio e' tenuto alla creazione di un fondo consortile.
2. Il fondo consortile e' costituito da:
a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione;
b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili
acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni o
assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalita';
c) eventuali avanzi di gestione;
d) l'importo delle sanzioni eventualmente versate dai
consorziati.
3. Gli avanzi di gestione non concorrono alla formazione del
reddito. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio
ai consorziati. Ogni residuo attivo di gestione, accantonato alle
riserve del Consorzio, costituisce anticipazione per l'anno
successivo e, qualora proveniente dal contributo di cui all'art. 236,
comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determina la
riduzione dell'importo del contributo obbligatorio nell'anno
seguente.
4. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del
Consorzio con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione
approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di
provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso
dell'esercizio successivo.
5. In caso di recesso o di esclusione dal Consorzio, non si
procede alla liquidazione di quanto versato ai fini della
costituzione del fondo consortile e nulla e' dovuto, a qualsiasi
titolo.
6. L'Assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali
avanzi di gestione conformemente a quanto in precedenza determinato.
Art. 10
Finanziamento delle attivita' del Consorzio
1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio
provengono:
a) dal contributo di cui all'art. 236, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) dalle quote annuali per la partecipazione, cosi' come
determinate dal Consiglio di amministrazione in conformita' ai
criteri stabiliti con regolamento da adottarsi a norma del successivo
art. 24 - con la previsione di un limite massimo per tonnellata pari
a un centesimo del contributo di cui all'art. 236, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - in funzione dei
quantitativi di prodotto oggetto delle attivita' indicate all'art. 4
del presente statuto, corrisposte dai consorziati non obbligati al
versamento del contributo di cui all'art. 236, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
c) dai proventi delle attivita' svolte in attuazione di
disposizioni di legge e statutarie;
d) dai proventi della gestione patrimoniale;
e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le
modalita' indicate all'art. 9;
g) da eventuali contributi, finanziamenti e liberalita'
provenienti da enti pubblici e/o privati.
2. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria.
3. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), determinato dal
Consiglio di amministrazione in funzione dei costi sostenuti su base
annua, permette al Consorzio di svolgere i propri servizi
nell'interesse dei consorziati che immettono al consumo olio
lubrificante.
4. Si da' luogo al rimborso del contributo obbligatorio in tutte
le ipotesi in cui la legislazione vigente preveda il diritto al
rimborso dell'imposta di consumo gravante sull'olio lubrificante in
relazione al quale e' stato calcolato l'importo di tale contributo
obbligatorio. Al rimborso il Consorzio procede, su richiesta
dell'impresa, solo a seguito ed in base al provvedimento
dell'Autorita' doganale che autorizza il rimborso dell'imposta di
consumo, sempreche' l'impresa stessa abbia effettivamente versato il
contributo obbligatorio da rimborsare e sia comunque in regola con il
pagamento dei contributi dovuti. Decadono dal diritto al rimborso di
contributi obbligatori erroneamente versati le imprese che abbiano
incluso nelle rispettive comunicazioni previste all'art. 5
quantitativi di oli lubrificanti per i quali avrebbero avuto diritto
al rimborso gia' al momento della comunicazione e la cui quota di
partecipazione sia stata determinata anche in base ai detti
quantitativi.
Art. 11.
Esercizio finanziario - Bilancio
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed
amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi
successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie
relative al contributo obbligatorio e al suo impiego per gli scopi
cui e' preposto.
3. Entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, il
Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea per
l'approvazione del bilancio consuntivo, ai sensi dell'art. 2364 del
codice civile. La convocazione puo' avvenire nel termine di 180
giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo
richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a
comunicarne le ragioni.
4. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico e
dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio
ed e' accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla
gestione, cosi' come previsto dagli articoli 2423 e 2428 del codice
civile.
5. Entro la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di
amministrazione deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del
bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo e'
accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da
realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto
all'esercizio precedente.
6. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare
depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a
ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima
dello svolgimento dell'Assemblea e finche' sia approvato il bilancio
consuntivo.
7. Il bilancio consuntivo e' depositato presso il registro delle
imprese entro trenta giorni dalla sua approvazione.
8. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere comunicato al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio
sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea
convocata per la sua approvazione.
9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare e al Ministero dello sviluppo economico.
10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e
contabilita' sono definite nel regolamento eventualmente adottato ai
sensi dell'art. 24.
11. E' vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione e
riserve alle imprese consorziate.
Titolo II
Organi
Art. 12.
Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
(a) l'Assemblea;
(b) il Consiglio di amministrazione;
(c) il Presidente ed, in sua assenza o impedimento, il
Vicepresidente;
(d) il Collegio sindacale.
Art. 13.
Composizione e funzioni dell'Assemblea
1. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola
con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'art. 8. Ogni
consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari alla
propria quota di partecipazione, calcolata tenendo conto dei soli
consorziati in regola con l'adempimento dei menzionati obblighi
consortili.
2. L'Assemblea:
a) elegge i dodici componenti del Consiglio di amministrazione
in conformita' con le modalita' e i criteri di cui all'art. 15;
b) elegge i cinque componenti del Collegio sindacale di cui uno
ciascuno di nomina del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
c) nomina il Presidente tra le persone designate dalle imprese
consorziate;
d) nomina il Vicepresidente tra le persone designate dalle
imprese consorziate;
e) discute e approva il bilancio preventivo annuale e il
bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti ai sensi
dell'art. 11 del presente statuto;
f) delibera sulle modifiche dello statuto. Le deliberazioni di
modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico;
g) delibera l'emolumento annuale e l'indennita' di rimborso
spese al Presidente, al Vicepresidente e agli altri componenti del
Consiglio di amministrazione e ai membri del Collegio sindacale;
h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla
gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente
statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal
Consiglio di amministrazione;
i) determina la variazione della sede consortile al di fuori
del Comune di Roma;
l) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche,
secondo quando disposto all'art. 24;
m) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale
dei conti a una societa' di revisione, ai sensi dell'art. 22;
n) delibera sull'eventuale scioglimento del Consorzio.
Art. 14.
Funzionamento dell'Assemblea
1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente o, in caso di sua
dichiarata assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente, nei casi
espressamente previsti dal presente statuto, ovvero in base a
deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione. Nel caso in
cui il Presidente ed il Vicepresidente, essendovi tenuti a norma del
comma precedente, non provvedano alla convocazione per qualsiasi
causa, l'Assemblea puo' essere convocata dal Presidente del Collegio
sindacale.
2. La convocazione dell'Assemblea puo' anche avvenire su
richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di
amministrazione e' tenuto a procedere alla convocazione
dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.
3. L'Assemblea puo' essere convocata entro e non oltre trenta
giorni dal ricevimento di una richiesta scritta con indicazione delle
materie da trattare dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico che
esercitano la vigilanza sul Consorzio ai sensi di legge.
4. L'Assemblea e' convocata dal Presidente almeno due volte
l'anno nei termini previsti dall'art. 11, commi 3 e 5, del presente
statuto.
5. La convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta
elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima
dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve
comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. La
convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data
della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza
da tale data, della seconda convocazione.
6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale
rappresentante. Il consorziato puo' altresi' farsi rappresentare con
delega scritta, purche' rilasciata ad una persona fisica o a
un'associazione di categoria rappresentativa della categoria del
delegante, da conservarsi da parte del Consorzio, secondo le
disposizioni, in quanto compatibili, dell'art. 2372 del codice
civile.
7. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione,
quando i consorziati presenti rappresentano almeno la meta' delle
quote di partecipazione. In seconda convocazione, l'Assemblea e'
validamente costituita qualunque sia il numero di quote rappresentato
dai partecipanti. Le Assemblee convocate per deliberare sulle
seguenti materie sono validamente costituite, in prima convocazione,
quando i consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle
quote di partecipazione; e, in seconda convocazione, quando i
consorziati presenti rappresentano almeno la meta' della quote di
partecipazione:
l'approvazione di eventuali regolamenti consortili;
modifiche dello statuto.
8. L'Assemblea delibera con la maggioranza delle quote presenti,
anche per delega, eccezione fatta per le deliberazioni attinenti le
nomine del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri di
amministrazione e dei membri del Collegio sindacale, da assumersi con
le modalita' e criteri previsti rispettivamente dagli articoli 15, 20
e 21 del presente statuto.
9. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari alla
quota di partecipazione spettantegli, ai sensi dell'art. 7, al
momento in cui il voto viene espresso.
10. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consorzio o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in
assenza del Vicepresidente, da un partecipante eletto dalla
maggioranza dei presenti nell'Assemblea medesima.
11. All'Assemblea possono partecipare i dirigenti apicali del
Consorzio con funzioni consultive.
12. La rappresentanza puo' essere conferita per singole
assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per
quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal
consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In
mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per
la singola Assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che
deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al
Consorzio.
13. Al Presidente dell'Assemblea spetta il potere di designare il
Segretario della seduta; di verificare i requisiti per l'ammissione
al voto; di regolamentare lo svolgimento dei lavori e di determinare
le modalita' di voto non specificamente regolamentate dal presente
statuto.
14. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono risultare da
verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal
Presidente dell'Assemblea e dal Segretario medesimo, in conformita'
alle modalita' di cui all'art. 2375, codice civile, in quanto
applicabili. I verbali cosi' redatti ed approvati, sono inseriti in
apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.
Art. 15.
Composizione del Consiglio d'amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si compone di quattordici
membri nominati dall'Assemblea, tra cui un Presidente e un
Vicepresidente, nominati con le maggioranze previste all'art. 20 del
presente statuto.
Il numero di membri nominati dall'Assemblea fra le persone
designate dalle imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettere a) e d) e' pari a quattro ciascuna.
Il numero di membri nominati dall'Assemblea fra le persone
designate dalle imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettere b) e c) e' pari a due ciascuna.
2. L'Assemblea procede alla nomina dei membri del Consiglio di
amministrazione, garantendo l'elezione dei soggetti che le categorie
di imprese di cui all'art. 4 hanno designato nel numero indicato al
comma precedente, con le modalita' previste nelle seguenti
disposizioni.
3. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base
di liste presentate dai consorziati nelle quali i candidati, pari al
numero degli amministratori da eleggere per ciascuna categoria di cui
all'art. 4, devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilita'
prescritti dalla normativa vigente per i membri degli organi di
controllo delle societa' quotate.
4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i consorziati
che, da soli o insieme ad altri consorziati, siano complessivamente
titolari di una quota di partecipazione al Consorzio pari ad almeno
il 2,5 per cento delle quote aventi diritto al voto nell'Assemblea.
Ciascuna lista deve essere sottoscritta da coloro che la presentano e
deve essere depositata presso la sede del Consorzio almeno dodici
giorni prima del giorno fissato per la deliberazione dell'Assemblea
sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il
Consorzio comunica almeno nove giorni prima del giorno fissato per la
deliberazione dell'Assemblea se la lista non soddisfa la soglia del
2,5 per cento. In questo caso, nei tre giorni successivi, puo' essere
presentata una nuova lista in rappresentanza anche di altri
consorziati. Qualora tale nuova lista non soddisfi la soglia del 2,5
per cento, tale lista dovra' ritenersi non accoglibile e di cio' il
Consorzio ne dara' comunicazione agli interessati entro tre giorni
dalla presentazione della nuova lista.
5. Ogni consorziato puo' presentare o concorrere alla
presentazione di una sola lista e ogni candidato puo' presentarsi in
una sola lista a pena di ineleggibilita'.
6. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi altresi' le
accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le
dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria
responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita' e l'esistenza dei requisiti di onorabilita'.
7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.
8. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene mediante
quattro distinte votazioni, ciascuna per ogni categoria di cui
all'art. 4. Ciascun consorziato puo' esprimere il proprio voto
esclusivamente per una delle liste presentate all'interno della
categoria di appartenenza.
9. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi
successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero
degli consiglieri da eleggere, seguendo il numero progressivo che
contraddistingue ciascun candidato all'interno della lista. I
quozienti cosi' ottenuti per ciascun candidato sono ordinati in
un'unica graduatoria decrescente, per ciascuna delle categorie di cui
all'art. 4. Risultano designati coloro che, per ciascuna delle
categorie di cui all'art. 4, ottengono i quozienti piu' elevati.
Qualora dovesse persistere una parita' di voti per l'ultimo
consigliere da designare, risultera' designato il candidato della
lista con il maggiore numero di consiglieri designati. L'assemblea in
forma collegiale sara' chiamata ad eleggere tutti i consiglieri
designati con un'unica votazione. Per la validita' della
deliberazione e' necessario il voto favorevole della maggioranza
delle quote di partecipazione rappresentate dai presenti.
Art. 16.
Funzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al
raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 3 del presente
statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per
statuto all'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione:
a. determina il contributo di cui all'art. 10, comma 1, lettera
a), del presente statuto;
b. convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
c. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante
aggiornamento;
d. puo' proporre le modalita' ed i termini di accertamento,
riscossione e versamento del contributo obbligatorio di cui all'art.
236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al
Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello sviluppo
economico per la predisposizione del decreto di cui all'art. 236,
comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e. redige e approva il bilancio preventivo annuale ed il
bilancio consuntivo annuale, nonche' la relazione afferente
quest'ultimo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, ai sensi
dell'art. 2423 del codice civile. I bilanci preventivi e consuntivi
devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente del territorio e
del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta
giorni dalla loro approvazione;
f. approva i programmi di attivita' e di investimento del
Consorzio;
g. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del
Consorzio ed i criteri di finanziamento;
h. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative
modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
i. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita' del
Consorzio;
l. determina l'organico del personale del Consorzio e le
modalita' della gestione amministrativa interna, su proposta del
Presidente;
m. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei
consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di
eventuali sanzioni e la relativa entita';
n. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli
che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano
riservati ad altri organi del Consorzio;
o. delibera l'esclusione dei consorziati;
p. nomina l'Organismo di vigilanza e stabilisce l'emolumento e
l'indennita' di rimborso spese dei suoi membri;
q. dispone lo spostamento della sede del Consorzio nell'ambito
del Comune di Roma.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare proprie
attribuzioni a uno dei suoi componenti, ad eccezione di quanto
previsto sub lettera d).
4. I consiglieri sono tenuti ad agire in modo informato. A tal
fine, il Consiglio di amministrazione puo' chiedere agli organi
delegati informazioni relative alle attivita' proprie di ciascuno.
Art. 17.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che delibera
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eleggibili
con limite massimo di tre mandati. La cessazione dei consiglieri per
scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di
amministrazione e' stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un
componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a
sostituirlo tramite cooptazione del soggetto designato dalle imprese
che hanno presentato la lista di appartenenza del consigliere
cessato. La nomina del nuovo consigliere deve essere ratificata dalla
prima Assemblea successiva. Il nuovo consigliere resta in carica fino
a scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, mediante invito
scritto, dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal
Vicepresidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare,
oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. In
tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
4. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve
seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e
deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.
La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni
prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente
convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza
dei componenti.
6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi
anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio
di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi
presiede e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute
dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal
Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso
Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente. Alle riunioni del
Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio
sindacale ed eventualmente, con funzioni consultive, i dirigenti
apicali del Consorzio.
8. Ogni consigliere ha diritto a un voto.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale
il voto di chi presiede la riunione.
10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno per le funzioni svolte, se deliberato dall'Assemblea.
11. Il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione e'
redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal
Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del
Consiglio e' sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario. I
verbali, sottoscritti ed approvati, sono inseriti in apposito libro
che viene conservato presso la sede del Consorzio.
Art. 18.
Comitato per la determinazione
delle quote di partecipazione al Consorzio
1. E' costituito un Comitato per la determinazione delle quote di
partecipazione al Consorzio (di seguito «Comitato Quote»).
2. Il Comitato Quote e' composto dal Presidente del Consorzio,
dal Vicepresidente e dal direttore Amministrazione finanza e
controllo.
Art. 19.
Compiti del Comitato per la determinazione
delle quote di partecipazione al Consorzio
1. Il Comitato Quote e' incaricato di determinare le quote di
partecipazione al Consorzio delle singole consorziate sulla base dei
criteri di cui all'art. 7, secondo modalita' definite con regolamento
da adottarsi a norma del successivo art. 24, che assicurino il
trattamento riservato dei dati inerenti le quote di partecipazione al
Consorzio.
2. Per lo svolgimento delle predette attivita', il Comitato Quote
si avvale degli uffici del Consorzio.
Art. 20.
Presidente e Vicepresidente
1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati
dall'Assemblea tra le persone candidate dalle imprese consorziate.
Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di
preferenze espresse per quote e durano in carica fino alla cessazione
del Consiglio di amministrazione. La presentazione delle candidature
per le cariche di Presidente e Vicepresidente deve essere depositata
presso la sede del Consorzio almeno 15 giorni prima del giorno
fissato per la deliberazione dell'Assemblea. Il Presidente ed il
Vicepresidente del Consorzio non rientrano tra i membri nominati ai
sensi dell'art. 15 del presente statuto.
Il Presidente e il Vicepresidente devono soddisfare, anche nei
confronti delle imprese consorziate, le condizioni di cui all'art.
2399, lettere a), b) e c) del codice civile.
2. Qualora il Presidente o il Vicepresidente cessino
anticipatamente dalla carica, la loro sostituzione avra' luogo
tramite nomina di altro Presidente o Vicepresidente da parte
dell'Assemblea ordinaria dei consorziati, che dovra' essere all'uopo
convocata entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di
amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. Il nuovo
Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal
suo predecessore.
3. Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei
terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze
innanzi ad ogni autorita' giurisdizionale, anche arbitrale, ed
amministrativa;
b) la presidenza delle riunioni del Consiglio di
amministrazione e dell'Assemblea;
c) la presidenza del Comitato di cui all'art. 18 del presente
statuto;
d) accertare che si operi in conformita' agli interessi del
Consorzio;
e) sovraintendere ed assicurare il funzionamento delle
strutture del Consorzio;
f) assumere, determinare le mansioni e le retribuzioni,
risolvere rapporti di lavoro e compiere ogni atto inerente il
personale del Consorzio nell'ambito dell'organico determinato dal
Consiglio di amministrazione;
g) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei
documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea
e del Consiglio di amministrazione;
h) l'attuazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e
dal Consiglio di amministrazione;
i) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni e gli Istituti previdenziali, ivi inclusi i
rapporti di natura contributiva, assicurativa e tributaria, ordinari
o contenziosi, con potere di stipulare accordi, concordati e
transazioni;
l) stipulare contratti di durata non superiore ai cinque anni
laddove sussista un'utilita' pluriennale, ivi inclusi negozi con
banche ed istituti di credito;
m) ricevere, esigere nonche' eseguire pagamenti da e per
qualsiasi soggetto pubblico o privato, compiere operazioni inerenti
assegni, titoli di credito, titoli rappresentativi di merci, titoli
pubblici e privati, vaglia e valori in genere, in conformita' con il
bilancio preventivo approvato.
4. Nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio, il Presidente
puo' conferire procura speciale per le attivita' di cui alle lettere
da g) a m) del precedente comma 3.
5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o,
in sua vece, il Vicepresidente puo' adottare temporaneamente i
provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla
ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
6. In caso di assenza dichiarata od impedimento, le funzioni
attribuite al Presidente in occasione delle sedute dell'Assemblea e
del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Vicepresidente o, in
caso di assenza dichiarata o impedimento anche di quest'ultimo, dal
consigliere piu' anziano.
Art. 21.
Collegio sindacale
1. Il Collegio sindacale e' composto di cinque membri. Il
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e il
Ministero dello sviluppo economico designano un componente ciascuno.
Gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea tra professionisti
iscritti al registro dei revisori contabili e in possesso dei
requisiti di onorabilita' prescritti dalla normativa vigente per i
membri degli organi di controllo delle societa' quotate, le cui
candidature devono essere depositate, da imprese consorziate che
rappresentano quanto meno il 2,5 per cento delle quote consortili,
presso la sede del Consorzio almeno dodici giorni prima del giorno
fissato per la deliberazione dell'Assemblea. Le modalita' di
accertamento e comunicazione del raggiungimento della soglia del 2,5
per cento sono le medesime stabilite all'art. 15, comma 4, del
presente statuto. Ogni consorziato puo' esprimere fino a tre voti.
Risultano eletti quali sindaci i tre candidati che hanno ricevuto il
maggior numero di preferenze espresse per quote.
2. I sindaci restano in carica tre esercizi e cessano dalla
carica alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono eleggibili con limite
massimo di tre mandati.
3. Nella prima riunione successiva alla nomina il presidente del
Collegio sindacale e' eletto dalla maggioranza assoluta dei
componenti dello stesso Collegio.
4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno
dei membri eletti dall'Assemblea, la relativa sostituzione ha luogo
tramite elezione da parte dell'Assemblea dei consorziati convocata
entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di
amministrazione e' venuto a conoscenza della cessazione. In caso di
cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei membri
designati dai Ministeri, la relativa sostituzione ha luogo tramite
nomina da parte del Ministero che aveva designato il componente
cessato. In quest'ultimo caso, la nomina del nuovo membro del
Collegio sindacale deve essere ratificata dalla prima Assemblea
successiva. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino
all'elezione del nuovo Collegio sindacale.
5. Nel caso la cessazione concerna il Sindaco che, all'atto della
cessazione stessa, rivesta la carica di Presidente del Collegio, il
Sindaco nominato in sostituzione non assume automaticamente la
medesima carica ed i Sindaci provvedono a rieleggere il Presidente
nella medesima riunione successiva alla sostituzione.
6. La cessazione dei membri del Collegio per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.
7. Il Collegio sindacale:
a) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e
dei regolamenti consortili, ove approvati, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal
Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
b) redige annualmente la relazione di competenza a commento del
bilancio consuntivo.
8. Il Collegio sindacale non svolge la revisione legale dei
conti, disciplinata dall'art. 22 del presente statuto.
9. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle
riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere
agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
consortili o su determinati affari e possono procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
10. Le riunioni e le verifiche dei Sindaci devono risultare da
idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene
conservato presso la sede del Consorzio.
11. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in
teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto
in proposito all'art. 17, comma 6.
Art. 22.
Revisione legale dei conti
1. La revisione legale dei conti sul Consorzio e' svolta da una
societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale,
conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il
corrispettivo spettante alla societa' di revisione legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico puo' essere
rinnovato.
Art. 23.
Organismo di vigilanza
1. L'Organismo di vigilanza e' un organo collegiale composto di
tre membri. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, su
proposta del Presidente, provvede con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti alla nomina dei membri dell'Organismo di
vigilanza e provvede alla nomina del Presidente dell'Organismo
medesimo.
2. L'Organismo di vigilanza ha durata in carica pari a quella del
Consiglio di amministrazione. I membri dell'Organismo sono scelti tra
soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attivita' di
verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e
l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri
esterni sia membri interni privi di compiti operativi.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei
componenti dell'Organismo di vigilanza, il Consiglio di
amministrazione provvede a nominare un nuovo componente. In ogni
caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del
successore.
4. L'Organismo di vigilanza ha le funzioni di vigilanza e
controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed
all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Titolo III
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 24.
Regolamenti consortili
1. Nei casi previsti dallo statuto e ai fini dell'organizzazione
del Consorzio e dello svolgimento delle sue attivita', il Consiglio
di amministrazione propone uno o piu' regolamenti consortili
all'approvazione dell'Assemblea.
2. I regolamenti approvati dall'Assemblea e le relative modifiche
sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. I
Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in
contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni
momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.
3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o
libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere
conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve
risultare il libro dei consorziati.
Art. 25.
Vigilanza e sanzioni
1. L'attivita' del Consorzio e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero per lo sviluppo economico.
2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o
di impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e il Ministero per lo sviluppo economico possono disporre lo
scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario
incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non e'
possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono
disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del
Consorzio.

