Operatori forestali: definiti i criteri minimi per la formazione nel decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2020, n. 121).
Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un secondo decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 che riporta i criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali.
Di seguito i testi di entrambi i decreti.
Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020
Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione
professionale degli operatori forestali. (20A02481)
(in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2020, n. 121)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo
e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»;
Visto in particolare l'art. 10, comma 7 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che prevede che le regioni
definiscano coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al
comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli
operatori forestali e i requisiti professionali minimi per
l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla
loro natura e complessita';
Visto in particolare l'art. 10, comma 8, lettera b) del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che disciplina la
definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione
professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli
interventi di gestione forestale da adottarsi con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97»;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, concernente
l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in
particolare, l'art. 1, comma 4, il quale statuisce che nelle more del
riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali la Direzione generale per la valorizzazione
dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera
collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale;
Considerato quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e
68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Considerato inoltre il decreto interministeriale 30 giugno 2015
recante la «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento
a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nel Tavolo di
concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto
ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792 e nel Tavolo di filiera del
legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2020;
Decreta:
Art. 1
Criteri minimi nazionali
1. I criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli
operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione
forestale di cui all'art. 10, comma 8, lettera b) del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 sono individuati:
a) dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro
nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali» a norma del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto
interministeriale del 30 giugno 2015;
b) dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle
regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti
in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la
corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016
(Attivita' professionali non regolamentate - Operatore forestale -
Requisiti di conoscenza, abilita' e competenza).
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020
Albi regionali delle imprese forestali. (20A02482)
(in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2020, n. 121)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo
e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare,
l'art. 10, comma 8, lettera a), che prevede la definizione di
«disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per
l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2»;
Vista la definizione «impresa forestale» di cui all'art. 3, comma
2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
Visto il regolamento (UE) n. 995 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607 della Commissione
del 6 luglio 2012;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 di attuazione
del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un
sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella
Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce
gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da
esso derivati (14G00191);
Tenuto conto del documento di orientamento per il regolamento UE
sul legno C(2016) 755 final del 12 febbraio 2016 ed in particolare
delle indicazioni relative alla definizione di commercializzazione di
legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o
all'uso nell'ambito di un'attivita' commerciale;
Considerata la concertazione realizzata nel Tavolo di filiera del
legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746
e nel Tavolo di concertazione permanente del settore forestale,
istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792;
Acquisita l'intesa in data 8 aprile 2020 con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, come previsto all'art. 10, comma 8,
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
Decreta:
Art. 1
Criteri minimi nazionali
1. Sono di seguito definiti i criteri minimi nazionali richiesti
per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che
eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10,
comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Al fine di semplificare il recepimento delle disposizioni del
presente decreto, si adotta il solo termine di «albi delle imprese»,
comprendendo con tale definizione anche gli elenchi regionali gia'
istituiti alla sua data di entrata in vigore.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
4. Ferma restando la mutua riconoscibilita' delle imprese iscritte
in riferimento ai requisiti minimi, le regioni, per quanto di
competenza e sulla base delle loro esigenze e caratteristiche
territoriali, socio-economiche nonche' delle peculiarita' del tessuto
imprenditoriale, possono prevedere ulteriori criteri in relazione
alla natura e complessita' dell'intervento selvicolturale, nel
rispetto delle finalita' di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Art. 2
Iscrizione agli albi regionali delle imprese
che eseguono lavori o forniscono servizi forestali
1. Possono iscriversi agli albi regionali le imprese forestali che,
in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi:
a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e
ambientale, nonche' attivita' nel settore della prima trasformazione
e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e
cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attivita' di
gestione forestale come definite all'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
b) sono iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni per l'esercizio di
attivita' di gestione forestale, come definite all'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in quanto eseguono
lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla
categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice
ATECO 02)». Per le imprese aventi sede legale all'estero, le regioni
definiscono condizioni e criteri di equiparazione da rispettare per
l'iscrizione al proprio albo;
c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla
richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del
personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i
direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale,
paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
e) non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta,
alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa
forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a
30.000,00 euro;
f) sono in possesso dei requisiti di regolarita' contributiva
(DURC);
g) il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo
indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche
competenze professionali in campo forestale acquisite secondo quanto
disposto dal decreto ministeriale di cui all'art. 10, comma 8,
lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro
degli operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre
2014, n. 178, in attuazione di quanto disposto all'art. 10, comma 12
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' necessario che gli
albi regionali riportino per ogni impresa, consorzio o altra forma
associativa almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice
fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC);
b) dati anagrafici del legale rappresentante;
c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni
fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile,
la localita' di provenienza quantita' annuale commercializzata
espressa in volume, peso o numero di unita' del legno o dei prodotti
da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE)
995/2010 inclusi nell'allegato al regolamento stesso, distinguendo le
quantita' complessive nelle seguenti classi:
1) minore di 100 metri cubi per anno;
2) da 101 a 500 metri cubi per anno;
3) da 501 a 1000 metri cubi per anno;
4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
5) maggiore di 2000 metri cubi per anno.
3. Le regioni disciplinano le modalita' per l'iscrizione e
l'aggiornamento degli albi relativamente ai dati di cui al comma 1 e
2 del presente articolo nonche' per la sospensione e la cancellazione
delle imprese forestali gia' iscritte.
4. Gli albi regionali sono articolati per categorie o per sezioni
tenendo conto della diversa natura giuridica delle imprese, delle
loro capacita' tecnico-economiche nonche' delle tipologie di
prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a). E' in
ogni caso prevista una specifica categoria per le imprese agricole di
cui all'art. 2135 del codice civile.
Art. 3
Adempimenti
1. Entro il 1° marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto
dall'art. 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
le regioni e le province autonome comunicano all'Autorita' competente
per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti
delle informazioni di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto,
per le sole imprese iscritte al fine di garantire l'esonero
dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.
2. Le regioni effettuano annualmente le verifiche sul possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni di cui all'art. 2 comma 1, delle
imprese che si iscrivono agli albi su una campione di almeno il 5 per
cento delle imprese iscritte.
Art. 4
Norme transitorie
1. Qualora le regioni non adeguino le proprie disposizioni in
materia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto ministeriale, gli elenchi e gli albi gia' costituiti presso
le regioni e le province autonome conservano la loro efficacia, ma
non consentono l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli
operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014,
n. 178.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.