Opere idrauliche: le regole per i finanziamenti sono state dettate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77 (sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2024, n. 135). In particolare, la misura riguarda
- la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche;
- il recupero e il miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.
Fissati, tra gli altri, i criteri per:
- il riparto delle risorse;
- l'ammissibilità dei progetti e delle spese;
- l'approvazione delle graduatorie;
- la realizzazione delle progettazioni;
- il monitoraggio delle opere;
- la revoca dei finanziamenti.
Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77
Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi
di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e
miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici.
(24G00092)
(Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2024, n. 135)
Vigente al: 26-6-2024
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(omissis)
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma
416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disciplina il
funzionamento del Fondo istituito dal medesimo articolo, i criteri e
le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca delle risorse in caso di
loro mancato o parziale utilizzo.
Art. 2
Riparto delle risorse
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, iscritte al centro
di responsabilita' 2, capitolo n. 925, del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il
triennio 2022-2024, ammontano a 5 milioni di euro annui per il
triennio 2022-2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano utilizzando gli indicatori di
riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2016, come risulta dalla tabella contenuta
nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa
Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, adotta il provvedimento di concessione delle
risorse per ciascuna delle annualita' considerate, in favore di
ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti di quanto indicato
nell'allegato 1.
Art. 3
Progettazioni ammissibili
1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono finalizzate alle
progettazioni relative a interventi esclusivamente pubblici di
rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e
miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici,
con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente
vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'
e dei beni e delle attivita' produttive, secondo i criteri di
priorita' di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. E' ammessa a finanziamento la redazione del progetto esecutivo
previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori anche
attraverso l'elaborazione dei livelli di progettazione inferiori,
qualora mancanti. In tal caso, la richiesta di finanziamento puo'
comprendere anche i livelli di progettazione mancanti. Sono,
altresi', ammesse a finanziamento le progettazioni volte ad
aggiornare gli elaborati gia' esistenti, qualora necessario.
Art. 4
Spese ammissibili
1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attivita'
previste dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, connesse alle progettazioni di cui all'articolo 3, quali, a
titolo esemplificativo:
a) indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche, sismiche, storiche;
b) indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico,
ove necessarie;
c) indagini di bonifica da ordigni bellici, ove necessario;
d) rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione;
e) verifiche preventive alla progettazione;
f) analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica
strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione;
g) spese di supporto al responsabile unico del procedimento
(RUP).
2. In ogni caso, non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti
a:
a) affidamenti delle prestazioni di cui al comma 1, qualora
effettuati anteriormente alla data di pubblicazione del presente
regolamento;
b) elaborazione del documento preliminare alla progettazione o di
elaborati equivalenti.
L'esclusione della remunerabilita' di tali spese discende
dall'esigenza che tali atti risultino gia' in possesso dei soggetti
beneficiari all'atto di presentazione della domanda di finanziamento.
Art. 5
Procedimento di approvazione
della graduatoria delle progettazioni
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, ciascuna regione e provincia autonoma, sentite
le ANCI e le UPI regionali e, per quanto di competenza, i consorzi di
bonifica, predispone un elenco delle progettazioni e le inserisce in
una apposita sezione separata del Repertorio Nazionale degli
Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS-web) in ordine di
graduatoria, secondo i criteri di priorita' indicati all'allegato 2,
che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le
progettazioni sono suddivise per annualita' fino a copertura
dell'ammontare previsto per ciascun anno dall'allegato 1 per ogni
regione e provincia autonoma e sono identificate dal codice unico di
progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3. I progetti a carattere interregionale sono suddivisi tra
gli elenchi delle regioni e delle province autonome interessate,
previo coordinamento tra loro, con l'indicazione dei relativi importi
pro quota. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alla validazione delle progettazioni sulla piattaforma
ReNDIS-web ai fini dell'espressione del parere delle Autorita' di
bacino distrettuali sul rispetto e la coerenza delle progettazioni
con gli obiettivi della pianificazione di bacino, ai sensi
dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per
le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, nei casi stabiliti dal protocollo d'intesa tra
il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sua
qualita' di Presidente della Conferenza Istituzionale Permanente
delle relative Autorita' di bacino distrettuali, e i Presidenti della
Province interessate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 settembre 2021, il parere delle Autorita' di bacino
distrettuali e' rilasciato dalle medesime province autonome.
2. L'ISPRA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, adegua la sezione separata del ReNDIS-web, gia'
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
giugno 2021, in conformita' a quanto previsto dal presente
regolamento nonche' sulla base delle indicazioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Ai fini del
presente comma, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento Casa Italia e ISPRA sono regolati mediante
appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. Il parere di cui al comma 1, per le progettazioni da avviare
nella prima annualita', e' reso entro e non oltre il termine di
sessanta giorni dalla data di validazione delle progettazioni
effettuata dalle regioni sulla piattaforma ReNDIS-web. Per le
annualita' successive alla prima, il parere di cui al comma 1 e' reso
entro sessanta giorni dal termine previsto al comma 5. In caso di
parere negativo sulle progettazioni, si procede allo scorrimento
della graduatoria. E', in ogni caso, consentito inserire
nell'apposita piattaforma ReNDIS-web, nel rispetto di quanto previsto
al comma 1, ulteriori progettazioni, in sostituzione di quelle
progettazioni per le quali il parere di cui al comma 1 ha avuto esito
negativo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
trenta giorni dal rilascio, ove previsto, del parere favorevole di
cui al comma 1, per le progettazioni relative alla prima annualita',
approvano, secondo i rispettivi ordinamenti, la graduatoria delle
progettazioni. L'approvazione delle progettazioni finanziate a valere
sulle risorse stanziate nella seconda e nella terza annualita' resta,
in ogni caso, subordinata al rilascio del parere favorevole secondo
le modalita' previste al comma 3.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
modificare la graduatoria approvata ai sensi del comma 4, solo per le
annualita' successive alla prima, entro e non oltre il 31 marzo della
corrispondente annualita', purche' non si sia gia' proceduto
all'affidamento della progettazione. La modifica avviene con le
medesime modalita' di cui al presente articolo. La rimodulazione
degli importi delle progettazioni, anche relative alla prima
annualita', e' sempre consentita nei limiti di quanto indicato
nell'allegato 1.
Art. 6
Realizzazione delle progettazioni
1. L'attuazione degli interventi di progettazione e' assicurata dai
Presidenti delle regioni, in qualita' di commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, i quali verificano che gli interventi non
pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti
dalla Direttiva Quadro «Acque» e rispettino i presupposti e le
condizioni per impedire il deterioramento dei corpi idrici come
previsto dall'articolo 4, punti 6, 7, 8, e 9 della Direttiva Quadro
«Acque» (DIR/2000/60/CE).
2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 sono i responsabili unici
degli interventi di progettazione approvati ai sensi dell'articolo 5.
3. I soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, entro il 31 dicembre di ogni anno, avviano le procedure di
affidamento delle progettazioni relative all'annualita' di
riferimento secondo la suddivisione delle progettazioni di cui
all'articolo 5, comma 2, con relativa acquisizione del Codice
Identificativo di Gara (CIG).
4. Entro due anni dalla data di avvio delle procedure di
affidamento delle progettazioni di cui al comma 3, i soggetti
attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
approvano, nel rispetto del cronoprogramma contenuto nella relazione
tecnica di cui all'allegato 3, il progetto esecutivo, comprensivo
delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione
necessaria.
5. Nel caso di ritardo incolpevole nella realizzazione delle
progettazioni, i soggetti attuatori possono richiedere una proroga
motivata del termine previsto al comma 4 trasmettendo apposita
domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
Casa Italia che, in caso di sussistenza dei presupposti, autorizza la
proroga.
Art. 7
Finanziamento delle progettazioni
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa
Italia finanzia le progettazioni contenute nella graduatoria
approvata ai sensi dell'articolo 5 nei limiti del riparto di cui
all'allegato 1, per ciascuna annualita', su domanda dei soggetti
attuatori di cui all'articolo 6, comma 1, da inviare in formato
elettronico all'indirizzo
casaitalia@pec.governo.it, indicando un referente unico per
ciascuna regione e provincia autonoma.
2. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera a)
del comma 5, i soggetti attuatori, per la prima annualita',
trasmettono, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria,
la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento Casa Italia. Per le annualita' successive alla prima, i
soggetti attuatori trasmettono la domanda entro il 31 luglio di
ciascun anno. La domanda deve essere corredata dall'atto di
approvazione della graduatoria e dalla relazione tecnica di cui
all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera b)
del comma 4, i soggetti attuatori trasmettono la relativa domanda
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa
Italia, corredata dalla documentazione che attesti la liquidazione,
da parte degli stessi, delle spese sostenute per le progettazioni in
misura non inferiore all'80 per cento delle risorse gia' erogate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa
Italia trasferisce le risorse, per ciascuna annualita', mediante
versamento sulle contabilita' speciali dei soggetti attuatori e, per
le province autonome di Trento e Bolzano, con vincolo di
destinazione, sul conto intestato a ciascuna provincia autonoma
istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, secondo la
seguente scansione temporale e secondo le seguenti modalita':
a) 70 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato,
entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
2, previa verifica della presenza dei CUP identificativi, anche
attraverso il sistema della Banca Dati delle Amministrazione
Pubbliche (BDAP), nonche' della presenza degli ulteriori elementi
della relazione tecnica di cui all'allegato 3;
b) 30 per cento dell'importo annuale complessivo finanziato
residuo, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 3, previa verifica della documentazione che attesti la
liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per i
rispettivi progetti in misura non inferiore all'80 per cento della
precedente anticipazione di cui alla lettera a), anche attraverso il
sistema BDAP.
5. Ai soggetti attuatori e' consentito, a valere sulle risorse
trasferite, utilizzare le economie accertate sulle progettazioni
concluse, attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle
progettazioni, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento Casa Italia, secondo le medesime modalita' di
cui all'articolo 5. Le eventuali economie sono accertate tramite la
BDAP. Le eventuali risorse derivanti dal mancato riutilizzo delle
economie sono versate in favore del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalita'
originaria prevista dalla norma.
Art. 8
Monitoraggio
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa
Italia trasmette gli elenchi delle progettazioni approvati da
ciascuna regione e provincia autonoma al Ministero dell'economia e
delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai fini delle
attivita' di competenza connesse alla gestione della BDAP.
2. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso il sistema
di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229. I soggetti attuatori ovvero, se diversi, i soggetti titolari dei
CUP, alimentano la BDAP. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento Casa Italia monitora l'avanzamento degli interventi
progettuali tramite la BDAP, comunicando il riscontro di eventuali
difformita' ai soggetti attuatori che provvedono, in coordinamento
con gli eventuali soggetti titolari dei CUP, all'aggiornamento della
BDAP.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti attuatori
inviano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento Casa Italia sullo stato di avanzamento delle
progettazioni approvate ai sensi dell'articolo 5, ammesse al
finanziamento e finanziate nei limiti delle risorse di cui
all'allegato 1, fino all'esaurimento delle stesse, contenente:
a) il quadro complessivo dello stato di avanzamento degli
interventi progettuali previsti;
b) lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento di
progettazione, in relazione al cronoprogramma elaborato in sede di
approvazione degli elenchi, corredato di un prospetto delle risorse
gia' utilizzate;
c) la descrizione delle eventuali criticita' riscontrate nella
realizzazione delle progettazioni nonche' delle iniziative intraprese
al fine del superamento delle medesime criticita'.
4. I dati e le informazioni contenuti nella relazione di cui al
comma 3 devono essere coerenti con le risultanze della BDAP. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia,
nell'ambito del monitoraggio di cui al presente articolo, puo'
richiedere ai soggetti attuatori riscontri, integrazioni e
chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi. In ogni caso,
i soggetti attuatori si impegnano a fornire al medesimo Dipartimento
tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del
monitoraggio.
5. Tutte le amministrazioni interessate hanno pieno accesso alla
BDAP per le attivita' di cui al presente regolamento.
Art. 9
Revoca del finanziamento
1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6,
commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
Casa Italia, sentito il soggetto attuatore responsabile unico
dell'intervento considerato, assegna allo stesso un congruo termine
per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale
termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa
Italia procede alla revoca, eventualmente anche pro quota, del
finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di proroga motivata
di cui all'articolo 6, comma 5.
2. L'eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento delle
progettazioni e il rispettivo cronoprogramma non comporta revoca del
finanziamento purche' sia rispettato il termine di cui all'articolo
6, comma 4.
3. Qualora dall'esito del progetto di fattibilita'
tecnico-economica risulti non opportuno procedere alla realizzazione
dei successivi livelli progettuali, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ne danno comunicazione tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. In
tal caso, la mancata approvazione del progetto esecutivo entro il
termine di cui all'articolo 6, comma 4, non puo' dar luogo a revoca o
a restituzione delle somme gia' utilizzate per il progetto di
fattibilita' tecnico-economica. Le eventuali risorse residue
costituiscono economie rimodulabili ai sensi dell'articolo 7, comma
5.
4. Le eventuali risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1
del presente articolo sono versate in favore del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la
finalita' originaria prevista dalla norma.
Art. 10
Disposizioni di salvaguardia e rinvio
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa
Italia, tramite direttive o istruzioni operative pubblicate sul sito
istituzionale, promuove l'attuazione da parte dei soggetti attuatori
del presente regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente regolamento ai sensi dei rispettivi statuti
speciali e delle norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti.
Art. 11
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
TABELLA
Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale
Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale | |||||
a | b | c | d | e | F |
Regione |
Aliquota (%) |
Risorse 2022 (€) |
Risorse 2023 (€) |
Risorse 2024 (€) |
Totale (c + d + e) |
Abruzzo | 3,6486% | 182.430,00 € | 182.430,00 € | 182.430,00 € | 547.290,00 € |
Basilicata | 3,0332% | 151.660,00 € | 151.660,00 € | 151.660,00 € | 454.980,00 € |
Calabria | 4,4284% | 221.420,00 € | 221.420,00 € | 221.420,00 € | 664.260,00 € |
Campania | 6,0406% | 302.030,00 € | 302.030,00 € | 302.030,00 € | 906.090,00 € |
Emilia- Romagna | 7,8352% | 391.760,00 € | 391.760,00 € | 391.760,00 € | 1.175.280,00 € |
Friuli Venezia Giulia |
2,6809% |
134.045,00 € | 134.045,00 € | 134.045,00 € |
402.135,00 € |
Lazio | 6,0941% | 304.705,00 € | 304.705,00 € | 304.705,00 € | 914.115,00 € |
Liguria | 2,6736% | 133.680,00 € | 133.680,00 € | 133.680,00 € | 401.040,00 € |
Lombardia | 9,4825% | 474.125,00 € | 474.125,00 € | 474.125,00 € | 1.422.375,00 € |
Marche | 3,2915% | 164.575,00 € | 164.575,00 € | 164.575,00 € | 493.725,00 € |
Molise | 1,6417% | 82.085,00 € | 82.085,00 € | 82.085,00 € | 246.255,00 € |
PA
Bolzano |
1,9507% | 97.535,00 € | 97.535,00 € | 97.535,00 € | 292.605,00 € |
PA Trento | 1,8123% | 90.615,00 € | 90.615,00 € | 90.615,00 € | 271.845,00 € |
Piemonte | 7,6010% | 380.050,00 € | 380.050,00 € | 380.050,00 € | 1.140.150,00 € |
Puglia | 6,0899% | 304.495,00 € | 304.495,00 € | 304.495,00 € | 913.485,00 € |
Sardegna | 5,9402% | 297.010,00 € | 297.010,00 € | 297.010,00 € | 891.030,00 € |
Sicilia | 7,6607% | 383.035,00 € | 383.035,00 € | 383.035,00 € | 1.149.105,00 € |
Toscana | 7,7447% | 387.235,00 € | 387.235,00 € | 387.235,00 € | 1.161.705,00 € |
Umbria | 2,6384% | 131.920,00 € | 131.920,00 € | 131.920,00 € | 395.760,00 € |
Valle D'Aosta | 1,3448% | 67.240,00 € | 67.240,00 € | 67.240,00 € | 201.720,00 € |
Veneto | 6,3670% | 318.350,00 € | 318.350,00 € | 318.350,00 € | 955.050,00 € |
TOTALE ITALIA | 100,0000% | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 15.000.000,00 € |
Allegato 2
CRITERI DI PRIORITA'
Ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all’articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano osservano i seguenti criteri per la definizione della priorità degli interventi:
CRITERI | VALORI | PUNTI |
1. Numero delle persone beneficiarie degli effetti dell'intervento: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alle persone esposte ad un rischio diretto nell'area interessata dall'intervento che, potenzialmente, può essere mitigato dalla realizzazione dell'intervento |
N ≥ 1.000 | 10 |
200 ≤ N < 1.000 | 7,5 | |
50 ≤ N < 200 | 5 | |
0 < N < 50 | 2,5 | |
0 (no stima) | 0 | |
Edifici strategici (ospedali, scuole, sedi amministrative,ecc.) | ||
Nucleo abitato | ||
Linee di comunicazione strategiche come individuate nei piani di emergenza di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza |
4 |
|
Grandi infrastrutture idriche | ||
Industrie a rischio incidente rilevante | ||
2. Beni a rischio: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla tipologia dei beni esposti a danno grave. | Lifelines (elettrodotti, acquedotto, oleodotti, linee telefoniche, ecc.)
Altre linee di comunicazione |
|
Case sparse | 3 | |
Strutture ricettive e di svago | ||
Insediamenti produttivi/commerciali | ||
Beni culturali | ||
Aree naturali e protette di interesse rilevante
Altre strutture di interesse pubblico |
1 |
|
Nessun bene a rischio grave o NO stima | 0 |
0<T≤50 | 4 | |
3. Tempo di ritorno dell'evento alluvionale di progetto:
attribuisce rilevanza alla frequenza del fenomeno di cui l'intervento intende contrastare gli effetti |
50<T≤100
100<T≤200 |
3
2 |
T>200 | 1 | |
SI | 1,5 | |
4. Completamento | NO | 0 |
80 ≤ % ≤ 100 | 2,5 | |
5. Riduzione percentuale del numero di persone a | 60 ≤ % < 80 | 2 |
rischio: indica l’efficacia dell’intervento ai fini della | 40 ≤ % < 60 | 1,5 |
riduzione percentuale del numero di persone a | 20 ≤ % <40 | 1 |
rischio dopo l’esecuzione dell’intervento. | 0 < % < 20 | 0,5 |
0% | 0 | |
6. Esistenza di misure di compensazione e mitigazione: | SI | 1,5 |
attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione | ||
alla presenza di misure di compensazione e | NO | 0 |
mitigazione. |
A parità di punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all’articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano danno priorità ai progetti che per i quali è disponibile il livello di progettazione più avanzato, come verificabile dalla BDAP.
Allegato 3
RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, del presente
regolamento dovra' indicare, per ciascuno degli interventi
progettuali proposti, i seguenti elementi:
1. codice unico di progetto - CUP;
2. luogo fisico di esecuzione dell'intervento;
3. indicazione della priorita' dell'intervento progettuale
rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma;
4. elementi essenziali di valutazione preventiva della
sostenibilita' ambientale, della compatibilita' paesaggistica e dei
vincoli ambientali dell'intervento progettuale;
5. costo dell'intervento progettuale, con indicazione del
quadro economico preliminare che specifichi i costi previsti per i
livelli di progettazione mancanti, nonche' le spese necessarie
all'esecuzione di rilievi e indagini;
6. cronoprogramma dell'intervento progettuale, con indicazione
della tempistica prevista per l'esecuzione di indagini e rilievi e
per la realizzazione delle singole fasi di progettazione;
7. indicazione dell'eventuale presenza di cofinanziamenti per
la compiuta realizzazione dell'intervento progettuale;
8. attestazione circa l'assenza di finanziamenti, gia' disposti
nell'ambito di altri programmi, per i medesimi interventi
progettuali.