Opere idrauliche: le regole per i finanziamenti

Pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77. Stanziati cinque milioni di euro per il 2024 da suddividere tra Regioni e Province autonome

Opere idrauliche: le regole per i finanziamenti sono state dettate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77 (sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2024, n. 135). In particolare, la misura riguarda

  • la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche;
  • il recupero e il miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.

Fissati, tra gli altri, i criteri per:

  • il riparto delle risorse;
  • l'ammissibilità dei progetti e delle spese;
  • l'approvazione delle graduatorie;
  • la realizzazione delle progettazioni;
  • il monitoraggio delle opere;
  • la revoca dei finanziamenti.

Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77.

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, n. 77 

 

Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi
di rimessa in efficienza delle  opere  idrauliche  e  di  recupero  e
miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici.
(24G00092)
(Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2024, n. 135)

 

Vigente al: 26-6-2024

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(omissis)

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

 

1. Il presente regolamento, in attuazione  dell'articolo  1,  comma

416,  della  legge  30  dicembre  2021,   n.   234,   disciplina   il

funzionamento del Fondo istituito dal medesimo articolo, i criteri  e

le modalita' di riparto tra le regioni  e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca delle risorse in  caso  di

loro mancato o parziale utilizzo.

 

                               Art. 2

                        Riparto delle risorse

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, iscritte  al  centro

di responsabilita' 2, capitolo n. 925,  del  bilancio  di  previsione

della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per  il

triennio 2022-2024, ammontano a  5  milioni  di  euro  annui  per  il

triennio 2022-2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e  le

province autonome di Trento e Bolzano utilizzando gli  indicatori  di

riparto stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 5  dicembre  2016,  come  risulta  dalla  tabella  contenuta

nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

regolamento.

3. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  Casa

Italia, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente regolamento, adotta il provvedimento  di  concessione  delle

risorse per ciascuna  delle  annualita'  considerate,  in  favore  di

ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti di quanto  indicato

nell'allegato 1.

 

                               Art. 3

                      Progettazioni ammissibili

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono finalizzate alle

progettazioni  relative  a  interventi  esclusivamente  pubblici   di

rimessa  in  efficienza  delle  opere  idrauliche  e  di  recupero  e

miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici,

con particolare riferimento ad  interventi  in  aree  particolarmente

vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata  incolumita'

e dei beni  e  delle  attivita'  produttive,  secondo  i  criteri  di

priorita' di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del

presente decreto.

2. E' ammessa a finanziamento la redazione del  progetto  esecutivo

previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori  anche

attraverso l'elaborazione dei  livelli  di  progettazione  inferiori,

qualora mancanti. In tal caso, la  richiesta  di  finanziamento  puo'

comprendere  anche  i  livelli  di  progettazione   mancanti.   Sono,

altresi',  ammesse  a  finanziamento  le   progettazioni   volte   ad

aggiornare gli elaborati gia' esistenti, qualora necessario.

 

                               Art. 4

                          Spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le spese  relative  alle  attivita'

previste dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.

36, connesse alle progettazioni  di  cui  all'articolo  3,  quali,  a

titolo esemplificativo:

a) indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche,  idrauliche,

geotecniche, sismiche, storiche;

b) indagini di verifica preventiva  dell'interesse  archeologico,

ove necessarie;

c) indagini di bonifica da ordigni bellici, ove necessario;

d) rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione;

e) verifiche preventive alla progettazione;

f)  analisi  di   laboratorio   finalizzate   della   diagnostica

strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione;

g) spese di  supporto  al  responsabile  unico  del  procedimento

(RUP).

2. In ogni caso, non sono ammesse a finanziamento le spese inerenti

a:

a) affidamenti delle prestazioni  di  cui  al  comma  1,  qualora

effettuati anteriormente alla  data  di  pubblicazione  del  presente

regolamento;

b) elaborazione del documento preliminare alla progettazione o di

elaborati equivalenti.

L'esclusione  della  remunerabilita'   di   tali   spese   discende

dall'esigenza che tali atti risultino gia' in possesso  dei  soggetti

beneficiari all'atto di presentazione della domanda di finanziamento.

 

                               Art. 5

                    Procedimento di approvazione

                della graduatoria delle progettazioni

1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente regolamento, ciascuna regione e provincia autonoma,  sentite

le ANCI e le UPI regionali e, per quanto di competenza, i consorzi di

bonifica, predispone un elenco delle progettazioni e le inserisce  in

una  apposita  sezione  separata  del  Repertorio   Nazionale   degli

Interventi  per  la  Difesa  del  Suolo  (ReNDIS-web)  in  ordine  di

graduatoria, secondo i criteri di priorita' indicati all'allegato  2,

che  costituisce  parte  integrante  del  presente  regolamento.   Le

progettazioni  sono  suddivise  per  annualita'  fino   a   copertura

dell'ammontare previsto per ciascun anno  dall'allegato  1  per  ogni

regione e provincia autonoma e sono identificate dal codice unico  di

progetto (CUP), ai sensi dell'articolo  11  della  legge  16  gennaio

2003, n. 3. I progetti a carattere interregionale sono suddivisi  tra

gli elenchi delle regioni  e  delle  province  autonome  interessate,

previo coordinamento tra loro, con l'indicazione dei relativi importi

pro quota. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano

provvedono alla validazione  delle  progettazioni  sulla  piattaforma

ReNDIS-web ai fini dell'espressione del  parere  delle  Autorita'  di

bacino distrettuali sul rispetto e la  coerenza  delle  progettazioni

con  gli  obiettivi  della  pianificazione  di   bacino,   ai   sensi

dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  Per

le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto  di  quanto

previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica

22 marzo 1974, n. 381, nei casi stabiliti dal protocollo d'intesa tra

il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  nella  sua

qualita' di  Presidente  della  Conferenza  Istituzionale  Permanente

delle relative Autorita' di bacino distrettuali, e i Presidenti della

Province interessate, di cui al decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri 27 settembre 2021, il parere delle Autorita'  di  bacino

distrettuali e' rilasciato dalle medesime province autonome.

2. L'ISPRA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento,  adegua  la  sezione  separata  del   ReNDIS-web,   gia'

istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  18

giugno  2021,  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal   presente

regolamento nonche' sulla base delle indicazioni della Presidenza del

Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  Casa  Italia.  Ai  fini  del

presente comma, i  rapporti  tra  la  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri - Dipartimento Casa Italia e ISPRA  sono  regolati  mediante

appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della  legge

7 agosto 1990, n. 241.

3. Il parere di cui al comma 1, per  le  progettazioni  da  avviare

nella prima annualita', e' reso entro  e  non  oltre  il  termine  di

sessanta  giorni  dalla  data  di  validazione  delle   progettazioni

effettuata  dalle  regioni  sulla  piattaforma  ReNDIS-web.  Per   le

annualita' successive alla prima, il parere di cui al comma 1 e' reso

entro sessanta giorni dal termine previsto al comma  5.  In  caso  di

parere negativo sulle  progettazioni,  si  procede  allo  scorrimento

della  graduatoria.   E',   in   ogni   caso,   consentito   inserire

nell'apposita piattaforma ReNDIS-web, nel rispetto di quanto previsto

al comma  1,  ulteriori  progettazioni,  in  sostituzione  di  quelle

progettazioni per le quali il parere di cui al comma 1 ha avuto esito

negativo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro

trenta giorni dal rilascio, ove previsto, del  parere  favorevole  di

cui al comma 1, per le progettazioni relative alla prima  annualita',

approvano, secondo i rispettivi  ordinamenti,  la  graduatoria  delle

progettazioni. L'approvazione delle progettazioni finanziate a valere

sulle risorse stanziate nella seconda e nella terza annualita' resta,

in ogni caso, subordinata al rilascio del parere  favorevole  secondo

le modalita' previste al comma 3.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

modificare la graduatoria approvata ai sensi del comma 4, solo per le

annualita' successive alla prima, entro e non oltre il 31 marzo della

corrispondente  annualita',  purche'  non  si  sia   gia'   proceduto

all'affidamento della  progettazione.  La  modifica  avviene  con  le

medesime modalita' di cui  al  presente  articolo.  La  rimodulazione

degli  importi  delle  progettazioni,  anche  relative   alla   prima

annualita', e'  sempre  consentita  nei  limiti  di  quanto  indicato

nell'allegato 1.

 

                               Art. 6

                  Realizzazione delle progettazioni

  1. L'attuazione degli interventi di progettazione e' assicurata dai

Presidenti delle regioni, in qualita' di commissari di Governo per il

contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi  dell'articolo  10  del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e  dalle  province  autonome  di

Trento  e  Bolzano,  i  quali  verificano  che  gli  interventi   non

pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi  ambientali  previsti

dalla Direttiva Quadro  «Acque»  e  rispettino  i  presupposti  e  le

condizioni per impedire  il  deterioramento  dei  corpi  idrici  come

previsto dall'articolo 4, punti 6, 7, 8, e 9 della  Direttiva  Quadro

«Acque» (DIR/2000/60/CE).

2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 sono i responsabili unici

degli interventi di progettazione approvati ai sensi dell'articolo 5.

3. I soggetti attuatori ovvero i soggetti da  loro  individuati  ai

sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.

116, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  avviano  le  procedure  di

affidamento   delle   progettazioni   relative   all'annualita'    di

riferimento  secondo  la  suddivisione  delle  progettazioni  di  cui

all'articolo  5,  comma  2,  con  relativa  acquisizione  del  Codice

Identificativo di Gara (CIG).

4.  Entro  due  anni  dalla  data  di  avvio  delle  procedure   di

affidamento delle  progettazioni  di  cui  al  comma  3,  i  soggetti

attuatori  ovvero  i  soggetti   da   loro   individuati   ai   sensi

dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,

approvano, nel rispetto del cronoprogramma contenuto nella  relazione

tecnica di cui all'allegato 3,  il  progetto  esecutivo,  comprensivo

delle  autorizzazioni,  nulla  osta,  pareri  o  altra   attestazione

necessaria.

5. Nel  caso  di  ritardo  incolpevole  nella  realizzazione  delle

progettazioni, i soggetti attuatori possono  richiedere  una  proroga

motivata del  termine  previsto  al  comma  4  trasmettendo  apposita

domanda alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento

Casa Italia che, in caso di sussistenza dei presupposti, autorizza la

proroga.

                               Art. 7

                  Finanziamento delle progettazioni

1. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  Casa

Italia  finanzia  le  progettazioni   contenute   nella   graduatoria

approvata ai sensi dell'articolo 5 nei  limiti  del  riparto  di  cui

all'allegato 1, per ciascuna  annualita',  su  domanda  dei  soggetti

attuatori di cui all'articolo 6,  comma  1,  da  inviare  in  formato

elettronico all'indirizzo

casaitalia@pec.governo.it,  indicando  un   referente   unico   per

ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera a)

del  comma  5,  i  soggetti  attuatori,  per  la  prima   annualita',

trasmettono, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria,

la relativa domanda alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -

Dipartimento Casa Italia. Per le annualita' successive alla prima,  i

soggetti attuatori trasmettono la  domanda  entro  il  31  luglio  di

ciascun  anno.  La  domanda  deve  essere  corredata   dall'atto   di

approvazione della graduatoria  e  dalla  relazione  tecnica  di  cui

all'allegato  3,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

regolamento.

3. Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera b)

del comma 4, i soggetti attuatori  trasmettono  la  relativa  domanda

alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  Casa

Italia, corredata dalla documentazione che attesti  la  liquidazione,

da parte degli stessi, delle spese sostenute per le progettazioni  in

misura non inferiore all'80 per cento delle risorse gia' erogate.

4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  Casa

Italia trasferisce le  risorse,  per  ciascuna  annualita',  mediante

versamento sulle contabilita' speciali dei soggetti attuatori e,  per

le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano,   con   vincolo   di

destinazione, sul  conto  intestato  a  ciascuna  provincia  autonoma

istituito presso la tesoreria provinciale  dello  Stato,  secondo  la

seguente scansione temporale e secondo le seguenti modalita':

a) 70 per  cento  dell'importo  annuale  complessivo  finanziato,

entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui  al  comma

2, previa verifica  della  presenza  dei  CUP  identificativi,  anche

attraverso  il  sistema  della  Banca  Dati   delle   Amministrazione

Pubbliche (BDAP), nonche' della  presenza  degli  ulteriori  elementi

della relazione tecnica di cui all'allegato 3;

b) 30  per  cento  dell'importo  annuale  complessivo  finanziato

residuo, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda  di  cui

al comma 3, previa  verifica  della  documentazione  che  attesti  la

liquidazione, da parte degli stessi,  delle  spese  sostenute  per  i

rispettivi progetti in misura non inferiore all'80  per  cento  della

precedente anticipazione di cui alla lettera a), anche attraverso  il

sistema BDAP.

5. Ai soggetti attuatori e'  consentito,  a  valere  sulle  risorse

trasferite, utilizzare  le  economie  accertate  sulle  progettazioni

concluse,  attraverso  lo   scorrimento   delle   graduatorie   delle

progettazioni, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento Casa Italia, secondo le medesime modalita' di

cui all'articolo 5. Le eventuali economie sono accertate  tramite  la

BDAP. Le eventuali risorse derivanti  dal  mancato  riutilizzo  delle

economie  sono  versate  in  favore  del  bilancio   autonomo   della

Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma  restando  la  finalita'

originaria prevista dalla norma.

                               Art. 8

                            Monitoraggio

1. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  Casa

Italia  trasmette  gli  elenchi  delle  progettazioni  approvati   da

ciascuna regione e provincia autonoma al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze  -  Ragioneria  Generale  dello  Stato  ai  fini  delle

attivita' di competenza connesse alla gestione della BDAP.

2. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso  il  sistema

di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.

229. I soggetti attuatori ovvero, se diversi, i soggetti titolari dei

CUP, alimentano la BDAP. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -

Dipartimento Casa  Italia  monitora  l'avanzamento  degli  interventi

progettuali tramite la BDAP, comunicando il  riscontro  di  eventuali

difformita' ai soggetti attuatori che  provvedono,  in  coordinamento

con gli eventuali soggetti titolari dei CUP, all'aggiornamento  della

BDAP.

3. Entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  i  soggetti  attuatori

inviano una relazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -

Dipartimento  Casa  Italia   sullo   stato   di   avanzamento   delle

progettazioni  approvate  ai  sensi  dell'articolo  5,   ammesse   al

finanziamento  e  finanziate  nei  limiti  delle   risorse   di   cui

all'allegato 1, fino all'esaurimento delle stesse, contenente:

a)  il  quadro  complessivo  dello  stato  di  avanzamento  degli

interventi progettuali previsti;

b)  lo  stato  di  avanzamento  di  ogni  singolo  intervento  di

progettazione, in relazione al cronoprogramma elaborato  in  sede  di

approvazione degli elenchi, corredato di un prospetto  delle  risorse

gia' utilizzate;

c) la descrizione delle eventuali  criticita'  riscontrate  nella

realizzazione delle progettazioni nonche' delle iniziative intraprese

al fine del superamento delle medesime criticita'.

4. I dati e le informazioni contenuti nella  relazione  di  cui  al

comma 3 devono essere coerenti  con  le  risultanze  della  BDAP.  La

Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  Casa  Italia,

nell'ambito del  monitoraggio  di  cui  al  presente  articolo,  puo'

richiedere  ai   soggetti   attuatori   riscontri,   integrazioni   e

chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi. In ogni caso,

i soggetti attuatori si impegnano a fornire al medesimo  Dipartimento

tutti i  dati  e  le  informazioni  necessarie  all'espletamento  del

monitoraggio.

5. Tutte le amministrazioni interessate hanno  pieno  accesso  alla

BDAP per le attivita' di cui al presente regolamento.

 

                               Art. 9

                      Revoca del finanziamento

1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui  all'articolo  6,

commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento

Casa  Italia,  sentito  il  soggetto  attuatore  responsabile   unico

dell'intervento considerato, assegna allo stesso un  congruo  termine

per adottare i  provvedimenti  necessari.  Decorso  inutilmente  tale

termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa

Italia procede  alla  revoca,  eventualmente  anche  pro  quota,  del

finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di  proroga  motivata

di cui all'articolo 6, comma 5.

2. L'eventuale  scostamento  tra  lo  stato  di  avanzamento  delle

progettazioni e il rispettivo cronoprogramma non comporta revoca  del

finanziamento purche' sia rispettato il termine di  cui  all'articolo

6, comma 4.

3.   Qualora    dall'esito    del    progetto    di    fattibilita'

tecnico-economica risulti non opportuno procedere alla  realizzazione

dei successivi livelli progettuali, le regioni e le province autonome

di Trento e  Bolzano  ne  danno  comunicazione  tempestivamente  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia.  In

tal caso, la mancata approvazione del  progetto  esecutivo  entro  il

termine di cui all'articolo 6, comma 4, non puo' dar luogo a revoca o

a restituzione  delle  somme  gia'  utilizzate  per  il  progetto  di

fattibilita'  tecnico-economica.   Le   eventuali   risorse   residue

costituiscono economie rimodulabili ai sensi dell'articolo  7,  comma

5.

4. Le eventuali risorse derivanti dalle revoche di cui al  comma  1

del presente articolo sono versate in favore  del  bilancio  autonomo

della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ferma  restando  la

finalita' originaria prevista dalla norma.

                               Art. 10

                Disposizioni di salvaguardia e rinvio

1. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  Casa

Italia, tramite direttive o istruzioni operative pubblicate sul  sito

istituzionale, promuove l'attuazione da parte dei soggetti  attuatori

del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle

finalita' del presente regolamento ai sensi  dei  rispettivi  statuti

speciali e delle norme  di  attuazione,  nell'ambito  dei  rispettivi

ordinamenti.

                               Art. 11

                            Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                           Allegato 1

                               TABELLA

       Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale

 

Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale
a b c d e F
 

 

Regione

 

Aliquota (%)

 

Risorse 2022 (€)

 

Risorse 2023 (€)

 

Risorse 2024 (€)

 

Totale (c + d + e)

Abruzzo 3,6486% 182.430,00 € 182.430,00 € 182.430,00 € 547.290,00 €
Basilicata 3,0332% 151.660,00 € 151.660,00 € 151.660,00 € 454.980,00 €
Calabria 4,4284% 221.420,00 € 221.420,00 € 221.420,00 € 664.260,00 €
Campania 6,0406% 302.030,00 € 302.030,00 € 302.030,00 € 906.090,00 €
Emilia- Romagna 7,8352% 391.760,00 € 391.760,00 € 391.760,00 € 1.175.280,00 €
Friuli Venezia Giulia  

2,6809%

134.045,00 € 134.045,00 € 134.045,00 €  

402.135,00 €

Lazio 6,0941% 304.705,00 € 304.705,00 € 304.705,00 € 914.115,00 €
Liguria 2,6736% 133.680,00 € 133.680,00 € 133.680,00 € 401.040,00 €
Lombardia 9,4825% 474.125,00 € 474.125,00 € 474.125,00 € 1.422.375,00 €
Marche 3,2915% 164.575,00 € 164.575,00 € 164.575,00 € 493.725,00 €
Molise 1,6417% 82.085,00 € 82.085,00 € 82.085,00 € 246.255,00 €
PA

Bolzano

1,9507% 97.535,00 € 97.535,00 € 97.535,00 € 292.605,00 €
PA Trento 1,8123% 90.615,00 € 90.615,00 € 90.615,00 € 271.845,00 €
Piemonte 7,6010% 380.050,00 € 380.050,00 € 380.050,00 € 1.140.150,00 €
Puglia 6,0899% 304.495,00 € 304.495,00 € 304.495,00 € 913.485,00 €
Sardegna 5,9402% 297.010,00 € 297.010,00 € 297.010,00 € 891.030,00 €
Sicilia 7,6607% 383.035,00 € 383.035,00 € 383.035,00 € 1.149.105,00 €
Toscana 7,7447% 387.235,00 € 387.235,00 € 387.235,00 € 1.161.705,00 €
Umbria 2,6384% 131.920,00 € 131.920,00 € 131.920,00 € 395.760,00 €
Valle D'Aosta 1,3448% 67.240,00 € 67.240,00 € 67.240,00 € 201.720,00 €
Veneto 6,3670% 318.350,00 € 318.350,00 € 318.350,00 € 955.050,00 €
TOTALE ITALIA 100,0000% 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 15.000.000,00 €

 

                                                           Allegato 2

CRITERI DI PRIORITA'

Ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all’articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano osservano i seguenti criteri per la definizione della priorità degli interventi:

CRITERI VALORI PUNTI
 

 

1. Numero delle persone beneficiarie degli effetti dell'intervento: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alle persone esposte ad un rischio diretto nell'area interessata dall'intervento che, potenzialmente, può essere mitigato dalla realizzazione dell'intervento

N ≥ 1.000 10
200 ≤ N < 1.000 7,5
50 ≤ N < 200 5
0 < N < 50 2,5
0 (no stima) 0
Edifici strategici (ospedali, scuole, sedi amministrative,ecc.)
Nucleo abitato
Linee di comunicazione strategiche come individuate nei piani di emergenza di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza  

4

Grandi infrastrutture idriche
Industrie a rischio incidente rilevante
2. Beni a rischio: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla tipologia dei beni esposti a danno grave. Lifelines (elettrodotti, acquedotto, oleodotti, linee telefoniche, ecc.)

Altre linee di comunicazione

Case sparse 3
Strutture ricettive e di svago
Insediamenti produttivi/commerciali
Beni culturali
Aree naturali e protette di interesse rilevante

Altre strutture di interesse pubblico

 

1

Nessun bene a rischio grave o NO stima 0
0<T≤50 4
3.    Tempo di ritorno dell'evento alluvionale di progetto:

attribuisce rilevanza alla frequenza del fenomeno di cui l'intervento intende contrastare gli effetti

50<T≤100

100<T≤200

3

2

T>200 1
SI 1,5
4.    Completamento NO 0
80 ≤ % ≤ 100 2,5
5.    Riduzione percentuale del numero di persone a 60 ≤ % < 80 2
rischio: indica l’efficacia dell’intervento ai fini della 40 ≤ % < 60 1,5
riduzione percentuale del numero di persone a 20 ≤ % <40 1
rischio dopo l’esecuzione dell’intervento. 0 < % < 20 0,5
0% 0
6.    Esistenza di misure di compensazione e mitigazione: SI 1,5
attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione
alla    presenza   di    misure   di   compensazione    e NO 0
mitigazione.

 

A parità di punteggio, ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all’articolo 5 del presente regolamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano danno priorità ai progetti che per i quali è disponibile il livello di progettazione più avanzato, come verificabile dalla BDAP.

Allegato 3

RELAZIONE TECNICA

 

La relazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, del presente

regolamento  dovra'   indicare,   per   ciascuno   degli   interventi

progettuali proposti, i seguenti elementi:

1. codice unico di progetto - CUP;

2. luogo fisico di esecuzione dell'intervento;

3.  indicazione  della  priorita'  dell'intervento  progettuale

rispetto alle  politiche  di  mitigazione  del  rischio  idraulico  e

idrogeologico della Regione o Provincia autonoma;

4.  elementi  essenziali  di   valutazione   preventiva   della

sostenibilita' ambientale, della compatibilita' paesaggistica  e  dei

vincoli ambientali dell'intervento progettuale;

5.  costo  dell'intervento  progettuale,  con  indicazione  del

quadro economico preliminare che specifichi i costi  previsti  per  i

livelli  di  progettazione  mancanti,  nonche'  le  spese  necessarie

all'esecuzione di rilievi e indagini;

6. cronoprogramma dell'intervento progettuale, con  indicazione

della tempistica prevista per l'esecuzione di indagini  e  rilievi  e

per la realizzazione delle singole fasi di progettazione;

7. indicazione dell'eventuale presenza di  cofinanziamenti  per

la compiuta realizzazione dell'intervento progettuale;

8. attestazione circa l'assenza di finanziamenti, gia' disposti

nell'ambito  di  altri   programmi,   per   i   medesimi   interventi

progettuali.

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