Opere idraulico-forestali: i criteri minimi nazionali per le caratteristiche tecnico-costruttive, gli scopi e le tipologie sono stati definiti tramite il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2021, n. 286.
Le misure riguardano anche la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse alla gestione dei boschi.
Definiti, tra gli altri:
- i criteri di classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale;
- la possibilità per le Regioni di provvedere all'implementazione di una propria banca dati georeferenziata della viabilità forestale e silvo-pastorale principale.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021.
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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021
Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti
agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive
della viabilita' forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse
alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.
(21A06999)
(in Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2021, n. 286)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
e
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo
e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare,
l'art. 9, comma 2, che prevede la definizione di «apposite
disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti
gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive
della viabilita' forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse
alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31, concernente «Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, delle recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento recante
organizzazione del ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,
concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con
nota prot. n. 15619 del 1° settembre 2020;
Vista la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 del Ministero della
cultura, con la quale si e' espresso l'assenso, con condizioni, per
l'ulteriore corso del provvedimento;
Acquisita in data 17 dicembre 2020, repertorio atti n. 223/CSR,
l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la nota del Ministero della cultura, prot. n. 7515 dell'11
marzo 2021, con la quale e' stata rappresentata la necessita' di
apportare al testo del provvedimento le modifiche necessarie a
renderlo coerente con quanto comunicato con la nota prot. 33256 del
16 dicembre 2020 e condiviso nelle riunioni presso il Dipartimento
degli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio
dei ministri del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021;
Preso atto del parere del Ministero della cultura comunicato con
nota n. 27184 del 29 settembre 2021;
Acquisito nuovamente il concerto del Ministero della transizione
ecologica con nota prot. n. 21290 del 5 ottobre 2020;
Acquisita in data 7 ottobre 2021, l'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce i criteri minimi nazionali
inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche
tecnico-costruttive della viabilita' forestale e silvo-pastorale,
delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione
idraulico-forestale secondo quanto disposto all'art. 9 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle
proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e
socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni minime di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
possono integrare le disposizioni del presente provvedimento, purche'
non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle
foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative
norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
4. Costituiscono parte integrante del presente provvedimento la
Tabella - «Classificazione tecnico-dimensionale della viabilita'
forestale e silvo-pastorale permanente» e l'allegato - «Indirizzi
procedurali».
Art. 2
Scopi
1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e le associate opere
connesse alla gestione dei boschi e alle sistemazioni idraulico
forestali, indipendentemente dal titolo di proprieta', sono elementi
funzionali ad agevolare e garantire anche contemporaneamente le
funzioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34, e dalle norme regionali anche in riferimento al
regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e con riferimento alle definizioni
ivi contenute, i tratti della viabilita' forestale e silvo-pastorale
permanente e temporanea di cui all'art. 3 non interrompono la
continuita' del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco.
3. Indipendentemente dal titolo di proprieta', la viabilita'
forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al
successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono
soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano
le modalita' di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle
necessita' correlate all'attivita' di gestione silvo-pastorale e alla
tutela ambientale e paesaggistica.
4. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e le opere connesse
sono coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale
sostenibile: ecologia, economia e realta' sociale.
Art. 3
Classificazione
1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale viene concepita con un
approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo
periodo e viene differenziata in tre macro-categorie:
a) viabilita' principale;
b) viabilita' secondaria;
c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.
2. La viabilita' principale e' formata da una rete permanente di
strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e,
quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo
stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non
asfaltato, anche dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico
forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di
ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilita' e la
regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la
conservazione del piano stradale e la stabilita' delle scarpate.
3. La viabilita' principale di cui comma 1 lettera a), come
dall'allegata Tabella, si distingue in viabilita' di primo e di
secondo livello:
a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 3,5 a
massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte
al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi
speciali di grandi dimensioni e massa, ovvero mezzi con limitata
mobilita' di avanzamento per pendenza, larghezza e/o raggio di
manovra;
b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 2,5
a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al
transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri
piu' limitati rispetto a quanto previsto alla lettera precedente e
dotati di piu' elevata mobilita' in termini di avanzamento in tratti
con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.
4. La viabilita' secondaria di cui comma 1, lettera b), si
distingue in:
a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti ad
uso permanente:
i. con fondo naturale, fatta salva, in presenza di pendenze
longitudinali maggiori o uguali al 15 per cento, la presenza di
eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato preferibilmente
con esclusione di emulsioni bituminose;
ii. aperte con macchine movimento terra che per la loro
realizzazione richiedono movimenti terra con eventuali conseguenti
interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate di monte e di
valle, e di regimazione delle acque;
iii. caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti
di regimazione delle acque nei tratti in maggiore pendenza ed ove
necessario in prossimita' e nell'attraversamento negli impluvi;
iv. transitabili ordinariamente da trattori, macchine
operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale o
animali da lavoro;
b) percorsi da lavoro, pedonali e per animali, aventi ingombri e
pendenze simili ma tipologie realizzative diverse legate alle
tradizioni locali e alle realta' geo-pedo-morfologiche.
5. I tracciati di uso ed allestimento temporanei di cui al comma 1
lettera c), comprendono:
a) tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il
passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza
l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi
eccezionali e per brevi tratti. Le regioni disciplinano sulla base
delle realta' geo-pedo-morfologiche locali i loro parametri, fermo
restando che i tracciati non devono superare una lunghezza massima di
250 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata
dall'attivita' forestale e una altezza massima della sezione di scavo
a monte di 1,5 metri, in funzione della pendenza;
b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle
operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di
marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e
la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso
del tracciato con la morfologia del terreno. La loro realizzazione
deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) linee di avvallamento per gravita', coincidono con formazioni
naturali permanenti come impluvi, vallecole o canaloni oppure
elementi artificiali temporanei come risine artificiali ancorate
temporaneamente al terreno;
d) linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti a
consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune
(linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4
e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che
presentano eccezionali difficolta' per l'esbosco, per consentire la
tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei
carichi fluttuanti, affinche' non rechino danno alle piante limitrofe
se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.
6. I tracciati e di uso e allestimento temporanei e le piazzole
temporanee sono:
a) inerenti all'esercizio dell'attivita' forestale, non
costituiscono interruzione della superficie boscata e non comportano
alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) elementi cronologicamente correlati all'esercizio
dell'attivita' forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere
dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa
della vegetazione naturale;
c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti
a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso delle
acque.
7. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo agricolo o
forestale in occasione di un'attivita' forestale senza alcun
approntamento del terreno non prefigura viabilita' forestale e
silvo-pastorale e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione
del presente decreto.
Art. 4
Criteri progettuali e procedurali
1. La progettazione della viabilita' forestale e silvo-pastorale
permanente prevede:
a) modalita' di realizzazione o adeguamento tali da seguire
ordinariamente l'andamento naturale del terreno evitando al massimo
il movimento terra e, dove possibile, nel rispetto dei parametri
definiti dal presente decreto, tali da operare il recupero di
tracciati preesistenti purche' nel rispetto del loro assetto
storicizzato e di eventuali opere di valore storico-testimoniale, ove
idonei alle moderne esigenze e tenuto conto della sicurezza del
transito;
b) l'utilizzo di materiali compatibili con la componente
ambientale e paesaggistica locale;
c) la gestione della manutenzione funzionale nel tempo,
ispirandosi a principi generali di efficienza, efficacia e
sostenibilita' degli interventi dal punto di vista ambientale,
economico e della durata;
d) la realizzazione, dove possibile, di piazzole di scambio e di
inversione per consentire il transito degli automezzi. La loro
realizzazione considera la tipologia di automezzo piu' ingombrante
che puo' transitare lungo la strada e viene attuata in punti
favorevoli in termini di morfologia del terreno;
e) sui versanti con pendenze elevate oltre il 60 per cento,
l'adozione di opportune scelte progettuali alternative atte a
garantire la stabilita' e la corretta regimazione idraulica
dell'opera ed il riutilizzo del materiale di scavo in eccesso per la
realizzazione in siti idonei di piazzole di scambio, deposito e/o
inversione di marcia.
2. Le regioni, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei
procedimenti autorizzativi necessari, definiscono la documentazione
progettuale minima per la realizzazione della viabilita' forestale e
silvo-pastorale, modulandola specificatamente per le diverse
tipologie di cui al presente decreto, con un livello di onerosita'
tecnica decrescente a partire dalla viabilita' principale.
3. La realizzazione di strade e piste forestali e silvo-pastorali
puo' essere attuata secondo linee guida regionali, nel rispetto del
presente decreto e dei principi di compatibilita' ambientale e
paesaggistica, che definiscono le finalita', gli obiettivi attesi e
le prescrizioni d'uso.
Art. 5
Sistemazioni idraulico-forestali
1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo
ed estensivo, in quanto attivita' di gestione forestale ai sensi
dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, che si
avvale di materiale vegetale vivo, (piante o parti di esse), in
abbinamento con materiali inerti, quali pietrame, legname, fibre
vegetali o sintetiche o equivalenti.
2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali realizzate con
tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove
le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria
la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche di cui
al comma precedente.
Art. 6
Banca dati
1. Al fine di favorire l'archiviazione informatica con modalita'
uniformi e interoperabili a scala nazionale delle informazioni
inerenti la rete della viabilita' forestale e silvo-pastorale
principale e secondaria le regioni possono provvedere
all'implementazione di una propria Banca dati georeferenziata della
viabilita' forestale e silvo-pastorale principale e secondaria da
aggiornare periodicamente, distinguendo per ogni categoria di cui
all'art. 3, commi 3 e 4, lo sviluppo, inteso come valore numerico in
metri, e lo stato di percorribilita' e delle eventuali necessita' di
manutenzione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
Indirizzi procedurali
Il seguente testo fornisce indirizzi procedurali al fine di
supportare le amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni.
1. In materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.
146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137» si rinvia a quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, punti A.19, A.20
e B.35. Resta ferma la necessita' di autorizzazione paesaggistica
semplificata per la viabilita' secondaria, ai sensi del punto B.35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017:
i. nei casi in cui gli interventi di realizzazione o
adeguamento della viabilita' ricadano in area tutelata ai sensi
dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del
2004 se eseguiti con caratteristiche differenti da quelle di cui al
presente decreto o in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai
sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
ii. nei casi in cui non sia stato approvato con il parere
favorevole del soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio il
Piano forestale di indirizzo territoriale per la parte inerente la
viabilita' o, se approvato, i Piani di gestione forestale non siano
coerenti con esso.
2. L'attraversamento dei terreni di proprieta' privata e'
disciplinato dal codice civile. Per l'attraversamento, per via
terrestre o aerea, di strade adibite a pubblico transito e'
necessario acquisire l'autorizzazione da parte del soggetto
proprietario.
3. Le esigenze di protezione dell'ambiente implicano, per la
realizzazione delle diverse tipologie di viabilita' forestale e
silvopastorale, una valutazione in fase di progettazione e
costruzione, sia nelle sue linee generali, sia nei dettagli tecnici
secondo le normative vigenti. Nelle aree naturali protette si
applicano le indicazioni, le norme, i regolamenti di gestione
approvati e vigenti. In loro assenza e' fatto riferimento a quanto
enunciato con il presente decreto.
4. Nelle aree naturali protette, prive degli strumenti
pianificatori previsti, si applicano le misure di salvaguardia
previste dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Nei siti della rete ecologica Natura 2000 prive degli
strumenti pianificatori previsti si applica il decreto del Ministro
della transizione ecologica del 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)».
6. In riferimento agli interventi di manutenzione e conservazione
della viabilita' forestale e silvo-pastorale, principale e
secondaria, anche con la finalita' d'adeguamento della legislazione
alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi, si intendono
per interventi di:
a) manutenzione ordinaria, le opere di mantenimento,
riparazione, parziale rinnovamento, necessarie per l'efficienza del
sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il
recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo
complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione
del materiale in esubero ovvero non comportino modificazioni
sostanziali delle caratteristiche dimensionali (maggiore del 15 per
cento dei valori esistenti) e strutturali;
b) manutenzione straordinaria, gli interventi eccedenti quelli
di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e sostituire parti,
anche strutturali, del tracciato e volti a garantire e ripristinare
la protezione e la funzionalita' dell'infrastruttura e delle relative
pertinenze purche' non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti
modifiche delle caratteristiche funzionali.
7. Gli interventi sistematici sulla viabilita' esistente che non
costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria sono volti alla
conservazione o all'adeguamento/mutamento funzionale di
un'infrastruttura, determinandone una modifica delle componenti
fisiche o delle modalita' d'uso. A titolo esemplificativo si
riportano le seguenti casistiche:
a) trasformazione: interventi migliorativi delle infrastrutture
forestali che implicano la modifica dei parametri dimensionali o
delle caratteristiche tecniche con conseguente passaggio ad una
categoria superiore;
b) adeguamento funzionale: interventi necessari per ricondurre
l'opera nell'ambito dei parametri dimensionali e delle
caratteristiche tecniche stabiliti per le infrastrutture forestali
disciplinate dal presente decreto. In particolare, con l'adeguamento
l'opera e' ricondotta alla categoria piu' prossima tra quelle
previste dal decreto stesso.
8. Per quanto riguarda la programmazione e la pianificazione
della viabilita' forestale e silvo-pastorale, principale e
secondaria, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale di
cui all'art. 6, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.