Organismo di vigilanza dei consorzi rifiuti: obiettivi e funzionamento

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 dicembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2024, n. 97

Organismo di vigilanza dei consorzi rifiuti: obiettivi e funzionamento sono al centro del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2024, n. 97.

Di cosa si tratta

L'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione  dei  rifiuti,  degli imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggi è istituito  presso  il  ministero dell'Ambiente  e  della sicurezza energetica, ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Obiettivi del consorzio sono:

  • rafforzare il sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, con riferimento all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  • garantire il corretto impiego del contributo ambientale;
  • migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei consorzi e dei sistemi autonomi  per  la  gestione dei rifiuti.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 dicembre 2023.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 dicembre 2023 

 

Obiettivi specifici e modalita' di  funzionamento  dell'organismo  di
vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi  per  la  gestione  dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. (24A02073)
(Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2024, n.97)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

 

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga

alcune direttive;

Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva (UE)  2018/852  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1994/62/CE

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la direttiva (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 5  giugno  2019,  sulla  riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e

i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche  alla  Parte  IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia

ambientale;

Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30

dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto

parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per

l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»;

Visto l'articolo 206-bis, il comma 4-bis del decreto legislativo  3

aprile 2006,  n.  152,  che  istituisce  presso  il  Ministero  della

transizione ecologica, dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei

sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e  dei

rifiuti di imballaggi;

Considerato che il citato comma  4-bis  prevede  l'adozione  di  un

decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  di

concerto con il Ministero delle imprese e del made in  Italy  per  la

definizione  delle  modalita'  di  funzionamento  dell'organismo   di

vigilanza e dei suoi obiettivi specifici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,

recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on.  Gilberto  Pichetto

Fratin e' stato nominato Ministro della transizione  ecologica  e  il

sen. Adolfo Urso, Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204.   e,   in

particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il  Ministero

dello sviluppo economico in Ministero delle imprese  e  del  made  in

Italy e, l'articolo 4, comma 1,  che  ha  ridenominato  il  Ministero

della  transizione  ecologica  in  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2022

con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin  e'  stato  nominato  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica e  il  sen.  Adolfo  Urso,

Ministro delle imprese e del made in Italy;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                       Organismo di vigilanza

1. Con il presente decreto sono stabiliti gli obiettivi specifici e

le  modalita'  di  funzionamento  dell'organismo  di  vigilanza   dei

consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione  dei  rifiuti,  degli

imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggi,  di  seguito  denominato

organismo,  istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 206-bis del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

                               Art. 2

                      Obiettivi dell'organismo

1.  Obiettivo  generale  dell'organismo  e'  il  rafforzamento  del

sistema di vigilanza sui consorzi  e  sui  sistemi  autonomi  per  la

gestione dei rifiuti, con riferimento all'efficacia, all'efficienza e

all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi  e  dei

rifiuti di  imballaggio,  per  la  tutela  della  salute  pubblica  e

dell'ambiente.

2. L'organismo persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) garantire il corretto impiego del contributo ambientale, anche

al fine di assicurare la gestione dei rifiuti sull'intero  territorio

nazionale  e  prevenire  situazioni  di  mercato  discriminatorie   e

distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione  di  proposte

tecniche e normative ai Ministeri competenti;

b) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei consorzi

e dei sistemi autonomi  per  la  gestione  dei  rifiuti  mediante  lo

svolgimento di periodici esami delle filiere produttive,  finalizzati

anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri

competenti;

c) supportare i  Ministeri  competenti  nello  svolgimento  delle

attivita' di vigilanza riguardanti:

1)  la  coerenza  degli  statuti  dei   sistemi   di   gestione

individuali e collettivi ai principi della responsabilita' estesa del

produttore di cui alla parte IV del decreto legislativo  n.  152  del

2006;

2) l'attuazione del Programma  generale  di  prevenzione  e  di

gestione degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggi,  di  cui

all'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

3) il  funzionamento  dei  sistemi  istituiti  ai  sensi  degli

articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152  del  2006,

per  promuovere   l'incremento   delle   attivita'   di   riutilizzo,

prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti;

4) il riconoscimento da  parte  dei  Ministeri  competenti  dei

consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;

5) le funzioni e le azioni di cui alle lettere a), b), d) ed e)

del comma 6 dell'articolo 178-ter, comma 6  e  all'articolo  206-bis,

comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

6)  la  corretta  quantificazione  del  contributo   ambientale

nonche' la sua determinazione, nel caso previsto  dall'articolo  237,

comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

3. Qualora ne ravvisi l'esigenza,  l'organismo  puo'  fare  ricorso

alle  competenze  tecniche  dell'ISPRA  e  di  altre  amministrazioni

competenti.

4. Non rientrano tra  gli  obiettivi  dell'organismo  le  finalita'

perseguite dall'ISPRA  nell'espletamento  delle  attivita'  svolte  a

supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai

sensi dell'articolo 206-bis, comma 4 del decreto legislativo  n.  152

del 2006.

 

                               Art. 3

              Modalita' di funzionamento dell'organismo

1. L'organismo si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e, per

specifiche esigenze,  possono  essere  invitati  a  partecipare  alle

sedute dell'organismo esperti qualificati di altre amministrazioni.

2. Il presidente dell'organismo ha la rappresentanza  del  medesimo

e, per il tramite della segreteria di  cui  al  comma  8  convoca  le

sedute dell'organismo medesimo trasmettendo  ai  componenti  l'ordine

del giorno della seduta, con un preavviso di almeno quindici giorni.

3. Il presidente dell'organismo designa il proprio  sostituto,  che

svolge le medesime funzioni del presidente,  in  caso  assenza  dello

stesso.

4. La convocazione puo' essere richiesta al presidente da un  terzo

dei  componenti  dell'organismo,   per   argomenti   di   particolare

rilevanza, specificamente indicati nella richiesta medesima.

5. Le sedute dell'organismo sono considerate valide con la presenza

di almeno quattro  componenti  e  le  decisioni  dell'organismo  sono

adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita',  il

voto del presidente determina la decisione da assumere.

6. L'assenza non giustificata e consecutiva  di  un  componente  ad

almeno tre sedute ne determina la decadenza.

7.  Le  dimissioni  di  uno  dei  componenti  dell'organismo   sono

comunicate direttamente al presidente in forma scritta.

8. Le funzioni di segreteria dell'organismo sono assicurate da  una

segreteria composta da cinque componenti, di cui tre designati  dalla

competente Direzione generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica e due dalla competente  Direzione  generale  del

Ministero delle imprese e del made in Italy.

9. La segreteria dell'organismo e' nominata con  decreto  del  Capo

Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica e opera presso la competente Direzione  generale

dello stesso Ministero.

10.  Le  risultanze  delle  attivita'  svolte  dall'organismo  sono

pubblicate  su  apposita  pagina  web  del  sito  istituzionale   del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del  Ministero

delle imprese e del made in Italy, entro il 30 aprile di ogni anno, a

cura della segreteria di cui al comma 8. L'organismo puo' proporre ai

Ministeri competenti l'organizzazione di specifici  eventi  pubblici,

ai fini della divulgazione delle suddette risultanze.

 

                               Art. 4

                      Disposizioni finanziarie

1. Per il funzionamento dell'organismo di cui al  presente  decreto

sono assegnate le risorse iscritte sul capitolo di bilancio  4124  PG

01 dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica.

2. Ai componenti dell'organismo non spettano compensi,  gettoni  di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3.  Ad  ogni  componente  della  segreteria,  di  cui  al  comma  9

dell'articolo  3,  spetta  un  compenso  annuo  lordo  pari  a   euro

cinquemila, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

4. La competente Direzione generale del Ministero  dell'ambiente  e

della   sicurezza   energetica   puo'    stipulare,    su    proposta

dell'organismo,  appositi  accordi   di   collaborazione   ai   sensi

dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, per le  finalita'  previste

dall'articolo 2, anche al fine  di  garantire  la  partecipazione  di

esperti qualificati di altre amministrazioni.  Agli  oneri  derivanti

dai predetti accordi si provvede con le risorse di cui al comma 1.

5. Gli eventuali  oneri  derivanti  dall'organizzazione  di  eventi

pubblici, di cui al secondo periodo del  comma  10  dell'articolo  3,

gravano sulle risorse di cui al comma 1.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome