Osservatori ambientali: fissate le modalità di funzionamento con il decreto del ministero della Transizione ecologica 25 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2021, n. 165).
L'osservatorio ambientale è un istituito al quale ricorrere in caso di opere o interventi particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni, sentito il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica Via-Vas o della commissione tecnica Pnrr-Pniec.
Il D.M. 25 giugno 2021 definisce anche:
- i compiti e le funzioni;
- la durata dell'osservatorio e degli incarichi dei soggetti coinvolti;
- gli oneri.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 25 giugno 2021.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 25 giugno 2021
Modalita' di funzionamento degli Osservatori ambientali. (21A04112)
(in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2021, n. 165)
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri che all'art. 2 ha previsto di ridenominare il «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, che all'art. 9, comma
1, attribuisce alla Direzione generale per la crescita sostenibile e
la qualita' dello sviluppo, di seguito «CRESS», la competenza in
materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di
valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata
ambientale (Via, Vas e Aia) avvalendosi delle rispettive commissioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 363 del 24 dicembre 2019, come modificato
dal decreto n. 54 del 6 marzo 2020, recante «Individuazione e
definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare»;
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 24 del 31 gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito
anche: decreto legislativo n. 152 del 2006), e in particolare l'art.
28, comma 2 laddove si dispone l'istituzione di osservatori
ambientali in fase di decreto di compatibilita' ambientale;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in
particolare, l'art. 50, comma 1, lettera p) nella parte in cui,
modificando il richiamato art. 28, comma 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, rinvia a uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la disciplina
degli Osservatori ambientali (di seguito anche: decreto-legge n. 76
del 2020);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e, in particolare,
l'art. 26 che apporta modificazioni all'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 175 del 13 agosto 2020, recante «Modalita'
di funzionamento degli Osservatori ambientali»;
Considerato che, secondo il disposto del citato art. 28 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nei decreti di Valutazione d'impatto
ambientale l'esito positivo della compatibilita' ambientale sul
progetto definitivo o di fattibilita' e' subordinato all'osservanza
di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, da verificarsi
nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o nel
corso della realizzazione dell'opera, nonche' nella fase di
monitoraggio ambientale post operam, e che, in caso di progetti di
opere di competenza statale particolarmente rilevanti per natura,
complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi,
il medesimo decreto puo' disporre l'istituzione di appositi
Osservatori ambientali per lo svolgimento delle predette attivita',
al fine di garantire la trasparenza e la diffusione delle
informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza;
Considerato che l'art. 50 del richiamato decreto-legge n. 76 del
2020 e l'art. 26 del decreto-legge n. 77 del 2021 hanno modificato
l'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2016 rinviando ad uno o
piu' decreti ministeriali il compito di definire:
a) la designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di
ciascuna delle amministrazioni e degli enti individuati nel decreto
di Valutazione di impatto ambientale;
b) la nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero
della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione
del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita'
per l'esercizio delle funzioni;
c) le previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e
conflitto di interessi;
d) la temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni,
non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) la individuazione degli oneri a carico del proponente,
fissando un limite massimo per i compensi dei componenti
dell'Osservatorio;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, dare attuazione a
quanto disposto dal citato art. 28, comma 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 cosi' come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
n. 76 del 2020 e dall'art. 26 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche
al fine di fornire indirizzi omogenei alla competente Direzione
generale per la costituzione e il funzionamento degli osservatori
ambientali assicurando l'esercizio delle funzioni secondo obiettivi
di imparzialita' e assoluta trasparenza;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art.
28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce
le modalita' di funzionamento degli Osservatori ambientali.
Art. 2
Istituzione degli Osservatori ambientali
1. L'Osservatorio ambientale puo' essere istituito, con il decreto
ministeriale di Valutazione d'impatto ambientale, in considerazione
della particolare rilevanza, per natura, complessita', ubicazione e
dimensioni, delle opere o degli interventi, sentito il soggetto
proponente, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica
VIA-VAS o della commissione tecnica PNRR-PNIEC.
2. Il decreto di Valutazione d'impatto ambientale individua le
amministrazioni e gli enti rappresentati nell'Osservatorio
ambientale.
Art. 3
Compiti e funzioni dell'Osservatorio ambientale
1. L'Osservatorio ambientale e' organismo collegiale che svolge
compiti di supporto all'autorita' competente per lo svolgimento delle
attivita' previste dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n.
152 del 2006.
2. l'Osservatorio ambientale garantisce la trasparenza e la
diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di
ottemperanza, al fine di assicurarne la piena e immediata
conoscibilita'.
3. l'Osservatorio ambientale sovrintende, tra gli altri, ai
seguenti compiti:
a) verifica della corretta esecuzione delle attivita' di
monitoraggio ambientale;
b) monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle
prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di
VIA, esprimendo, su richiesta della competente Direzione generale,
pareri specifici;
c) diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di
ottemperanza poste in essere dalle competenti autorita' indicate dal
provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale;
d) informazione al pubblico, anche attraverso uno specifico sito
internet, per assicurare una efficace azione di comunicazione e
divulgativa, attenta ai bisogni del cittadino;
e) informazioni alle amministrazioni ed agli enti locali
territorialmente interessati all'attivita' dell'Osservatorio
ambientale stesso, ai comitati civici, alle associazioni
ambientaliste e agli organismi rappresentativi di interessi
collettivi;
f) ricezione, da parte di enti pubblici, associazioni, comitati,
singoli cittadini, di informazioni, documenti, criticita' in merito
al progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale;
g) trasmissione e condivisione con la competente Direzione
generale dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle
diverse componenti ambientali e di tutte le informazioni necessarie
ad alimentare le banche dati del portale delle valutazioni ambientali
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
h) segnalazione alla competente Direzione generale di ogni
problematica connessa all'acquisizione di dati e informazioni da
rendere disponibili al cittadino.
4. La competente Direzione generale adotta un regolamento tipo di
funzionamento interno degli Osservatori ambientali per lo svolgimento
dei compiti sopra richiamati.
5. L'Osservatorio trasmette, ogni quattro mesi, al Ministro e al
direttore generale competente una relazione sull'attivita' posta in
essere, sulle criticita' riscontrate e sulle misure occorrenti per
farvi fronte.
6. Le convocazioni delle riunioni dell'Osservatorio ambientale,
l'ordine del giorno delle sedute e i verbali sono pubblicati,
contestualmente alla sua diffusione tra i componenti
dell'Osservatorio, sul sito internet del Ministero ovvero sul sito
internet istituzionale dell'Osservatorio ove realizzato. In caso di
mancata ottemperanza a questa disposizione, le deliberazioni
dell'Osservatorio sono nulle.
Art. 4
Costituzione e composizione dell'Osservatorio ambientale
1. La costituzione dell'Osservatorio ambientale, istituito con il
decreto ministeriale di Valutazione d'impatto ambientale, e'
effettuata con decreto del Ministro della transizione ecologica (di
seguito anche: Ministro), su proposta del direttore generale
competente.
2. L'Osservatorio ambientale e' composto dal presidente, dal
segretario e da due componenti designati dal Ministro, nonche' da un
componente in rappresentanza di ciascuna delle altre amministrazioni
e degli enti individuati nel decreto di Valutazione di impatto
ambientale.
3. Due dei componenti designati dal Ministro sono scelti tra
soggetti estranei all'amministrazione del Ministero della transizione
ecologica. Il presidente puo' essere scelto tra soggetti estranei
all'amministrazione medesima, mentre il segretario e' individuato dal
competente direttore generale, conformemente alle vigenti procedure
di conferimento degli incarichi, tra funzionari di ruolo del
Ministero della transizione ecologica.
4. I rappresentanti del Ministero della transizione ecologica
nell'Osservatorio ambientale estranei all'amministrazione medesima
sono scelti dal Ministro tra soggetti dotati di significativa
competenza e professionalita' per lo svolgimento dei compiti di cui
all'art. 3, comma 3, del presente decreto e, in particolare, in
ambito ambientale con riferimento alle tematiche del diritto
pubblico, italiano europeo e comparato, ed amministrativo, della
trasparenza e della legalita', dell'accesso civico, della
comunicazione, delle politiche ambientali ovvero delle tematiche
connesse all'opera oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio
per il quale il soggetto e' designato. Il segretario
dell'Osservatorio e' individuato, ai sensi del comma precedente, tra
funzionari dotati di comprovata esperienza nell'ambito della gestione
di organi collegiali e delle procedure di valutazione di impatto
ambientale e svolge, in particolare, le funzioni di raccordo tra
l'Osservatorio e la competente Direzione generale.
5. La proposta di costituzione dell'Osservatorio ambientale e'
effettuata dal competente direttore generale sentito il soggetto
proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n.
152 del 2006 e tenuto conto delle designazioni dei rispettivi
rappresentanti da parte delle amministrazioni ed enti individuati dal
decreto di Valutazione d'impatto ambientale per la partecipazione
all'Osservatorio ambientale.
Art. 5
Durata dell'Osservatorio ambientale e degli incarichi di presidente,
componenti e segretario e determinazione dei compensi
1. La durata dell'Osservatorio ambientale e' prevista in funzione
del cronoprogramma di realizzazione dell'opera indicato dal
proponente ed e' comunque commisurata al completamento delle
attivita' di verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali
dettate nel provvedimento di VIA, che si esplicano anche nella fase
di realizzazione dell'opera e nei due anni di monitoraggio ambientale
post-operam.
2. Il presidente, il segretario e i componenti dell'Osservatorio
restano in carica quattro anni, salvo una minore durata
dell'Osservatorio presso il quale sono nominati, non rinnovabili.
3. I componenti di un Osservatorio non possono ricoprire l'incarico
di presidente, segretario o componente di piu' di un Osservatorio
ambientale contemporaneamente.
4. Non possono essere nominati componenti dell'Osservatorio coloro
che versano in una condizione di incompatibilita' ed inconferibilita'
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e al decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ne' coloro che
prestano servizio presso gli uffici di diretta collaborazione di
organi politici. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive
dell'osservatorio senza giustificato motivo determina la decadenza
dall'incarico.
5. Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti
dell'Osservatorio si astengono in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il decreto di costituzione dell'Osservatorio di cui all'art. 4,
comma 1, del presente decreto determina i compensi per il presidente,
il segretario e i componenti dell'Osservatorio, motivando la scelta
in considerazione dei compiti e delle funzioni previste dal presente
decreto nonche' in relazione alla complessita' e alla durata delle
attivita' dell'Osservatorio ambientale e delle conseguenti
responsabilita' professionali, anche sotto il profilo amministrativo,
civile e penale, entro il limite massimo mensile lordo di euro 3.000
per il presidente, euro 2.000 per i componenti, euro 1.500 per il
segretario.
Art. 6
Oneri
1. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio, ivi
inclusi i compensi per il presidente, il segretario e i componenti e
i relativi rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni, le
missioni e i sopralluoghi necessari per lo svolgimento dei compiti
previsti, nonche' per la messa a disposizione di una sede per le
riunioni o per il collegamento da remoto e l'eventuale onere di
realizzazione del sito internet istituzionale, nonche' ogni ulteriore
onere derivante dal funzionamento dell'Osservatorio anche per le
attivita' di informazione al pubblico e di supporto
tecnico-amministrativo all'Osservatorio, sono a carico del soggetto
proponente.
Art. 7
Disposizioni transitorie, finali e abrogazione
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 175 del 13 agosto 2020, recante «Modalita'
di funzionamento degli Osservatori ambientali» e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 2, del decreto
legge n. 76 del 2020 e dall'art. 26, del decreto-legge n. 77 del
2021, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli osservatori ambientali gia' costituiti sono rinnovati
nel rispetto delle modalita' fissate dal presente decreto, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione, e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
della transizione ecologica ed entra in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.