Parco agrisolare: al via i finanziamenti del Pnrr. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il decreto 17 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197.
In particolare, il provvedimento riguarda gli «Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"».
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L'allegato A al provvedimento è composto da quattro tabelle recanti:
- gli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
- gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione i prodotti agricoli
- gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
- gli aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.
Di seguito il testo del D.M. 17 aprile 2024; i testi delle tabelle di cui all'allegato A sono disponibili alla fine della pagina in formato pdf.
Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 17 aprile 2024
Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da
installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR,
Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».
(24A04406)
(Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74»;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088;
Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che reca il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant
harm»), e ferma restando l'inammissibilita' alle agevolazioni dei
progetti riferiti agli ambiti di attivita' esclusi di cui all'art. 2
del presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione
del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista la «Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio» del 24
novembre 2023, COM(2023) 765 final, approvata dal Consiglio ECOFIN
dell'8 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato
decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che «le amministrazioni di
cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione
delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40
per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il
principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e'
fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere
richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal
sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista le circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relative
all'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei
progetti di cui alle misure del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e, in particolare, le circolari nn. 21, 25, 32, 33 del
2021, nn. 4, 6, 9, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41 del 2022, nn.
1, 10, 11, 16, 19, 27, 32, 33, 35 del 2023 e n. 2 del 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;
Tenuto conto che anche a seguito della riprogrammazione PNRR, il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e' amministrazione titolare nell'ambito della Missione 2
«Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia
circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 2.2 «Parco
Agrisolare»;
Vista la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» che
prevede, con una dotazione pari a 2.350.000.000,00 euro, «il sostegno
agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo,
zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti
esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi
automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare
pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli
accumulatori»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in
particolare, per la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco
Agrisolare»:
il target M2C1-6, da conseguire entro il 30 giugno 2024:
«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari
ad almeno al 63,5% delle risorse finanziarie assegnate
all'investimento»;
il target M2C1-6 bis, da conseguire entro il 31 dicembre 2024:
«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari
ad almeno al 100% delle ulteriori risorse finanziarie supplementari
assegnate all'investimento»;
il target M2C1-9, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno
1.383.000 kW di capacita' di generazione di energia solare
installata»;
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi
adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi
e obiettivi;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)
e, in particolare, i punti (144), (146 lettera b), (152 lettere b e
c), (153), dal (169) al (177);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014, con incluso l'Allegato 1 per la
definizione delle piccole e medie imprese;
Visti, in particolare, gli articoli 38 e 41 del predetto
regolamento (UE) n. 651/2014 «General Block Exemption Regulation»
(GBER);
Visto il regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020, che modifica,
tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la
validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;
Visto il regolamento UE 2023/1315 del 30 giugno 2023, che modifica,
tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la
validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2026;
Visto il regolamento UE 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre
2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017,
n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro
nazionale degli aiuti di Stato;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario
territoriale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, avente
l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire
un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza;
Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al clima,
come da allegato VI del regolamento UE 2021/241, e che nell'ambito
della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di
intervento 029 (energia rinnovabile solare) e 024 (efficienza
energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno);
Visto il decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, recante
«Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da
installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR,
Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"»;
Visto il decreto ministeriale integrativo del 14 luglio 2022,
recante «Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della
misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco
Agrisolare"»;
Visto l'avviso pubblico del 23 agosto 2022 e i suoi allegati,
recanti le modalita' di presentazione delle domande di accesso alla
realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso
produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da
finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1,
Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» e sue successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2023, n. 211444 recante
interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da
installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR,
Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»,
autorizzato dalla Commissione europea con COM C(2023) 4039 del 19
giugno 2023;
Visto l'avviso del 21 luglio 2023, n. 386481 recante le modalita'
di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di
impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei
settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare
nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2
«Parco Agrisolare»;
Considerato che, con riferimento alle risorse assegnate dal decreto
ministeriale n. 211444 alle imprese del settore della trasformazione
di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A), e' stata
registrata una eccedenza di risorse rispetto alle domande pervenute;
Vista la convenzione stipulata con il soggetto attuatore, gestore
dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto persegue le medesime finalita' di cui al
decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023, che si
intende integralmente richiamato.
2. In particolare, il presente decreto, nel rispetto degli
obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie
all'attuazione della misura «Parco Agrisolare», Missione 2,
Componente 1, Investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo
a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su
edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e
agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma 5 del
presente articolo.
3. L'investimento persegue l'obiettivo climatico-ambientale di
contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro
mitigazione tramite la promozione dell'energia sostenibile e
dell'efficienza energetica, ai sensi del punto 152, lettera e) degli
orientamenti.
4. Salvo per i casi di cui all'Allegato A, Tabella 4A, per le
aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici
sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e' quello di
soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel
caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La
vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche' sia
rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso,
annuale.
5. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che
prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici
sulle coperture di fabbricati strumentali all'attivita' dei soggetti
beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed
ospitalita' nell'ambito dell'attivita' agrituristica. Unitamente a
tale attivita', possono essere eseguiti uno o piu' dei seguenti
interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento
dell'efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso,
dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di
settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di
migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del
professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di
migliorare il benessere animale.
6. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela
ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno
significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852,
come illustrato nell'avviso del 21 luglio 2023.
7. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi
che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come
individuate dalla guida operativa per il rispetto del principio di
non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla circolare
RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n. 33
del 13 ottobre 2022): i) ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle; ii) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
iii) alle attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv)
alle attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
Art. 2
Risorse
1. Tenuto conto della riprogrammazione PNRR di cui in premessa, per
gli anni dal 2024 al 2026, le ulteriori risorse finanziarie
supplementari assegnate all'investimento «Parco Agrisolare» ammontano
a euro 850.000.000,000 a valere sui fondi del PNRR, Missione 2,
Componente 1, Investimento 2.2.
2. I commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto n. 211444 del 19 aprile
2023 sono sostituiti dai seguenti
«1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 2.350
milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente
1, Investimento 2.2., a seguito del decreto del 21 dicembre 2022,
decreto del 30 marzo 2023, decreto del 20 luglio 2023, decreto del 18
ottobre 2023 a valere sull'avviso del 23 agosto 2022, risultano
risorse residue pari ad euro 1.911.866.149,534.
2. Anche tenuto conto dei decreti di assegnazioni emanati e
dell'ammontare di domande presentate, le risorse residue di cui al
comma precedente sono complessivamente destinate alla realizzazione
di interventi come di seguito descritti e nelle forme di cui
all'Allegato A:
(i) alle imprese del settore della produzione agricola
primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del
presente decreto (tabella 1A di cui all'Allegato A del decreto), per
una quota pari a euro 1.327.590.868,48;
(ii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti
agricoli (tabella 2A di cui all'Allegato A del decreto), per un
importo pari a 300 milioni di euro, destinati al finanziamento dei
progetti presentati a valere sulla Tabella 2A dell'avviso del 21
luglio 2023, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni
di euro per l'anno 2024;
(iii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti
agricoli in non agricoli (tabella 3A di cui all'Allegato A del
decreto), per un importo pari a 59.275.281,05 di euro;
(iv) alle imprese del settore della produzione agricola
primaria, senza il vincolo di cui all'art. 2, comma 3 del presente
decreto (tabella 4A di cui all'Allegato A del decreto), per un
importo pari a 225 milioni di euro; di cui 75 milioni di euro per
l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024.
Eventuali ulteriori risorse precedentemente assegnate di cui al
decreto del 18 dicembre 2023, al decreto del 1° febbraio 2024 e
successivi decreti, che si rendano di nuovo disponibili per effetto
di rinunce e/o revoche e/o eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dei progetti ammessi saranno destinate alle imprese di
cui al punto (i). Le risorse di cui al punto (i), fermo restando
quando previsto dal successivo comma 3-bis, potranno subire una
riduzione per eventuali atti adottati in via di autotutela o per
effetto di altri procedimenti amministrativi adottati sulla base di
eventuali procedimenti giurisdizionali al fine di incrementare le
risorse assegnate con i predetti decreti.
Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono
presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del punto
(i) o del punto (iv) del presente comma. Qualora l'impresa presenti
domande a valere sulle risorse di entrambi i punti (i) e (iv), le
medesime non sono ammissibili a finanziamento.
3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere
oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della
misura, in relazione all'andamento della stessa. Tali risorse
potranno altresi' essere incrementate di eventuali ulteriori somme
residue di cui al presente decreto.
3-bis. Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 2, comma
6-bis, del decreto-legge n. 77/2021, e conformemente a quanto
previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto, una quota delle risorse di
cui all'art. 2, comma 2, lettera (i) pari ad euro 250.000.000,00 e'
destinata al finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia sulla base di apposito avviso da emanarsi da parte del
Ministero e nel rispetto delle previsioni di cui al presente decreto.
Qualora tali risorse non dovessero essere impiegate, in tutto o in
parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti
realizzati in altre regioni italiane presentati a valere sulla
Tabella 1A dell'avviso del 21 luglio 2023.»
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n.
211444 del 19 aprile 2023.
Art. 3
Avviso di adesione, entrata in vigore
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi
dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'Allegato A al
presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di
ricevimento della decisione di approvazione da parte della
Commissione europea. A seguito di detta decisione, si procedera'
all'assegnazione delle risorse aggiuntive ai progetti presentati a
valere sull'avviso del 21 luglio 2023 e per la sola quota di risorse
di cui all'art. 2, comma 3-bis sara' emanato l'avviso di adesione e
identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'Allegato A del
presente decreto, Tabella 4A, sono esenti dall'obbligo di notifica di
cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26
giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni.
3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui
all'Allegato A del presente decreto, Tabella 4A, sono inviate alla
Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa
sugli aiuti di Stato.
Art. 4
Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali
1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del
Ministero (www.politicheagricole.it) ai sensi della sezione 3.2.4.,
punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1 del GBER. Le
informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili
al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4.,
punto (112) degli orientamenti e all'art. 9, comma 4 del GBER. In
particolare, e' garantita la pubblicazione delle informazioni
seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale del
regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la
base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorita'
che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma
e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di
concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il
beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario
svolge le sue attivita'.
2. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto,
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.