Parco agrisolare: al via i finanziamenti del Pnrr

Parco agrisolare
I fondi rientrano nella missione 2, componente 1,  investimento  2.2

Parco agrisolare: al via i finanziamenti del Pnrr. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il decreto 17 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197.

In particolare, il provvedimento riguarda gli «Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo  nei  settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da  finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1,  investimento  2.2  "Parco  Agrisolare"».

Clicca qui per l'Osservatorio Pnrr

L'allegato A al provvedimento è composto da quattro tabelle recanti:

  • gli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
  • gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione i prodotti agricoli
  • gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
  • gli aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.

Di seguito il testo del D.M. 17 aprile 2024; i testi delle tabelle di cui all'allegato A sono disponibili alla fine della pagina in formato pdf.

Parco agrisolare

Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 17 aprile 2024 

Interventi  per  la  realizzazione  di   impianti   fotovoltaici   da
installare  su  edifici  a  uso  produttivo  nei  settori   agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da  finanziare  nell'ambito  del  PNRR,
Missione  2,  componente  1,  investimento  2.2  «Parco  Agrisolare».
(24A04406)
(Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197)

 

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante

«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'

amministrativa  delle  amministrazioni   pubbliche»,   e   successive

modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16

ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione

del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle

foreste a norma dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile

2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno

2023, n. 74»;

Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello

generale conferito, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4  del  decreto

legislativo n. 165/2001,  alla  dott.ssa  Eleonora  Iacovoni,  del  7

febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei  ministri,  registrato

dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  116,  in  data  23  febbraio

2024, ai sensi del decreto legislativo n.  123  del  30  giugno  2011

dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che

stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale

dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.

223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  del  27  novembre  2019,  relativo  all'informativa  sulla

sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre

2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la

ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi

COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la

ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e

che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro

che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del

regolamento (UE) 2019/2088;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che reca il  principio

di non arrecare un danno  significativo  (DNSH,  «Do  no  significant

harm»), e ferma restando  l'inammissibilita'  alle  agevolazioni  dei

progetti riferiti agli ambiti di attivita' esclusi di cui all'art.  2

del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18

febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione

del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione

del 4 giugno 2021, che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio

tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa

considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo

sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o

all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno

significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  valutato

positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e

notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con

nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la «Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio» del 24

novembre 2023, COM(2023) 765 final, approvata  dal  Consiglio  ECOFIN

dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, nella  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente

«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive

modificazioni e integrazioni;

Visto, in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del  menzionato

decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che  «le  amministrazioni  di

cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che,  in  sede  di  definizione

delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40

per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso

bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia

destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche

allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6

agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento

della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,

ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia

e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili

per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'

le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al

comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre

2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le  attivita'

di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle

componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa

e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30

dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e

delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di

attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun

progetto;

Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre

2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di

attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun

progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con

particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi

perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne

beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione

previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di

risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la

valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,

che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti

da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del

codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto

(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera  del  CIPE  n.  63  del  26  novembre  2020,  che

introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma  1,  lettera  ggggg-bis  del

decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  che  disciplina  il

principio di unicita' dell'invio, secondo il quale  ciascun  dato  e'

fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere

richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile  dal

sistema informativo ricevente;

Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni

ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione»,   e,   in

particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti

amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o

autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono

nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che

costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista le circolari emanate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relative

all'attuazione,  monitoraggio,  rendicontazione   e   controllo   dei

progetti di  cui  alle  misure  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza e, in particolare, le circolari nn. 21,  25,  32,  33  del

2021, nn. 4, 6, 9, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 41 del  2022,  nn.

1, 10, 11, 16, 19, 27, 32, 33, 35 del 2023 e n. 2 del 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio

2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali

titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma

1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

Tenuto conto che anche a seguito della  riprogrammazione  PNRR,  il

Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste e' amministrazione  titolare  nell'ambito  della  Missione  2

«Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente  1  «Economia

circolare  e  agricoltura  sostenibile»,  Investimento   2.2   «Parco

Agrisolare»;

Vista la misura M2C1 -  Investimento  2.2  «Parco  Agrisolare»  che

prevede, con una dotazione pari a 2.350.000.000,00 euro, «il sostegno

agli investimenti nelle strutture produttive  del  settore  agricolo,

zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti

esistenti  e  costruire   nuovi   tetti   isolati,   creare   sistemi

automatizzati di ventilazione  e/o  di  raffreddamento  e  installare

pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli

accumulatori»;

Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e

milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR,  e  in

particolare,  per  la   misura   M2C1 -   Investimento   2.2   «Parco

Agrisolare»:

il  target  M2C1-6,  da  conseguire  entro  il  30  giugno  2024:

«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore  totale  pari

ad   almeno   al   63,5%   delle   risorse   finanziarie    assegnate

all'investimento»;

il target M2C1-6 bis, da conseguire entro il  31  dicembre  2024:

«Identificazione dei progetti beneficiari con un valore  totale  pari

ad almeno al 100% delle ulteriori risorse  finanziarie  supplementari

assegnate all'investimento»;

il target M2C1-9, da conseguire entro il 30 giugno 2026:  «Almeno

1.383.000  kW  di  capacita'  di  generazione   di   energia   solare

installata»;

Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi

adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e

corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva

realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal

PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi

e obiettivi;

Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato

nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C  485/01)

e, in particolare, i punti (144), (146 lettera b), (152 lettere  b  e

c), (153), dal (169) al (177);

Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella

G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014, con incluso  l'Allegato  1  per  la

definizione delle piccole e medie imprese;

Visti,  in  particolare,  gli  articoli  38  e  41   del   predetto

regolamento (UE) n. 651/2014  «General  Block  Exemption  Regulation»

(GBER);

Visto il regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020,  che  modifica,

tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando  la

validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento UE 2023/1315 del 30 giugno 2023, che modifica,

tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando  la

validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2026;

Visto il regolamento UE 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre

2022,  che  dichiara  compatibili  con   il   mercato   interno,   in

applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52

della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro delle imprese  e

del made in Italy con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e

delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017,

n. 115, recante la  disciplina  per  il  funzionamento  del  registro

nazionale degli aiuti di Stato;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,

il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.

tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione

e  valorizzazione  dei  giovani  ed  il   superamento   del   divario

territoriale;

Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante

«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'

nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in

materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per

l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,

relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al

trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche

e integrazioni;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle

finanze e  la  Guardia  di  finanza  del  17  dicembre  2021,  avente

l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione  e  garantire

un adeguato presidio di legalita' a tutela delle  risorse  del  Piano

nazionale di ripresa e resilienza;

Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al  clima,

come da allegato VI del regolamento UE 2021/241,  e  che  nell'ambito

della misura saranno selezionati progetti coerenti  con  i  campi  di

intervento  029  (energia  rinnovabile  solare)  e  024   (efficienza

energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno);

Visto il decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022,  recante

«Interventi  per  la  realizzazione  di  impianti   fotovoltaici   da

installare  su  edifici  a  uso  produttivo  nei  settori   agricolo,

zootecnico e agroindustriale, da  finanziare  nell'ambito  del  PNRR,

Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare"»;

Visto il decreto  ministeriale  integrativo  del  14  luglio  2022,

recante «Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  attivazione  della

misura PNRR,  Missione  2,  Componente  1,  Investimento  2.2  "Parco

Agrisolare"»;

Visto l'avviso pubblico del 23  agosto  2022  e  i  suoi  allegati,

recanti le modalita' di presentazione delle domande di  accesso  alla

realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso

produttivo nei settori agricolo,  zootecnico  e  agroindustriale,  da

finanziare  nell'ambito  del  PNRR,   Missione   2,   Componente   1,

Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» e sue successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2023, n. 211444 recante

interventi  per  la  realizzazione  di   impianti   fotovoltaici   da

installare  su  edifici  a  uso  produttivo  nei  settori   agricolo,

zootecnico e agroindustriale, da  finanziare  nell'ambito  del  PNRR,

Missione  2,  Componente  1,  Investimento  2.2  «Parco  Agrisolare»,

autorizzato dalla Commissione europea con COM  C(2023)  4039  del  19

giugno 2023;

Visto l'avviso del 21 luglio 2023, n. 386481 recante  le  modalita'

di presentazione delle  domande  di  accesso  alla  realizzazione  di

impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso  produttivo  nei

settori  agricolo,  zootecnico  e  agroindustriale,   da   finanziare

nell'ambito del PNRR, Missione  2,  Componente  1,  Investimento  2.2

«Parco Agrisolare»;

Considerato che, con riferimento alle risorse assegnate dal decreto

ministeriale n. 211444 alle imprese del settore della  trasformazione

di  prodotti  agricoli  in  non  agricoli  (tabella  3A),  e'   stata

registrata una eccedenza di risorse rispetto alle domande pervenute;

Vista la convenzione stipulata con il soggetto  attuatore,  gestore

dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

 

Decreta:

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto persegue le medesime  finalita'  di  cui  al

decreto ministeriale prot. n. 211444  del  19  aprile  2023,  che  si

intende integralmente richiamato.

2.  In  particolare,  il  presente  decreto,  nel  rispetto   degli

obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento  europeo

e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo

per la ripresa e la  resilienza,  fornisce  le  direttive  necessarie

all'attuazione  della  misura   «Parco   Agrisolare»,   Missione   2,

Componente 1, Investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo

a fondo perduto per la  realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  su

edifici  a  uso  produttivo  nei  settori  agricolo,   zootecnico   e

agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma  5  del

presente articolo.

3.  L'investimento  persegue  l'obiettivo  climatico-ambientale  di

contribuire all'adattamento ai  cambiamenti  climatici  e  alla  loro

mitigazione  tramite  la  promozione   dell'energia   sostenibile   e

dell'efficienza energetica, ai sensi del punto 152, lettera e)  degli

orientamenti.

4. Salvo per i casi di cui  all'Allegato  A,  Tabella  4A,  per  le

aziende agricole di produzione primaria,  gli  impianti  fotovoltaici

sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo  e'  quello  di

soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel

caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La

vendita di energia elettrica e' consentita  nella  rete  purche'  sia

rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso,

annuale.

5. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che

prevedono l'acquisto e la posa  in  opera  di  pannelli  fotovoltaici

sulle coperture di fabbricati strumentali all'attivita' dei  soggetti

beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed

ospitalita' nell'ambito dell'attivita'  agrituristica.  Unitamente  a

tale attivita', possono essere  eseguiti  uno  o  piu'  dei  seguenti

interventi   di   riqualificazione   ai   fini   del    miglioramento

dell'efficienza energetica delle strutture:

a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso,

dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa  nazionale  di

settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da

ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione

tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare

la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle

specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di

migliorare il benessere animale;

c)  realizzazione  di  un  sistema  di  aerazione  connesso  alla

sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del

professionista  dovra'  dare  conto  delle  modalita'  di  aereazione

previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a

ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato  mediante

tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di

migliorare il benessere animale.

6. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento

delle condizioni ambientali e  delle  risorse  naturali,  e  dovranno

essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di  tutela

ambientale,   nonche'   al   principio   «non   arrecare   un   danno

significativo», di cui all'art. 17  del  regolamento  (UE)  2020/852,

come illustrato nell'avviso del 21 luglio 2023.

7. Non sono in ogni caso ammissibili alle  agevolazioni  interventi

che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come

individuate dalla guida operativa per il rispetto  del  principio  di

non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla  circolare

RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n.  33

del 13 ottobre 2022): i) ai combustibili fossili,  compreso  l'uso  a

valle; ii) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote

di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di  gas  a  effetto

serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di  riferimento;

iii)  alle  attivita'  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli

inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;  iv)

alle attivita' nel cui ambito lo  smaltimento  a  lungo  termine  dei

rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

 

                               Art. 2

                               Risorse

1. Tenuto conto della riprogrammazione PNRR di cui in premessa, per

gli  anni  dal  2024  al  2026,  le  ulteriori  risorse   finanziarie

supplementari assegnate all'investimento «Parco Agrisolare» ammontano

a euro 850.000.000,000 a valere  sui  fondi  del  PNRR,  Missione  2,

Componente 1, Investimento 2.2.

2. I commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto n. 211444 del 19 aprile

2023 sono sostituiti dai seguenti

«1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse  ammontano  a  2.350

milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione  2,  Componente

1, Investimento 2.2., a seguito del decreto  del  21  dicembre  2022,

decreto del 30 marzo 2023, decreto del 20 luglio 2023, decreto del 18

ottobre 2023 a valere  sull'avviso  del  23  agosto  2022,  risultano

risorse residue pari ad euro 1.911.866.149,534.

2. Anche tenuto conto  dei  decreti  di  assegnazioni  emanati  e

dell'ammontare di domande presentate, le risorse residue  di  cui  al

comma precedente sono complessivamente destinate  alla  realizzazione

di interventi  come  di  seguito  descritti  e  nelle  forme  di  cui

all'Allegato A:

(i)  alle  imprese  del  settore  della   produzione   agricola

primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2,  comma  3  del

presente decreto (tabella 1A di cui all'Allegato A del decreto),  per

una quota pari a euro 1.327.590.868,48;

(ii) alle imprese del settore della trasformazione di  prodotti

agricoli (tabella 2A di cui  all'Allegato  A  del  decreto),  per  un

importo pari a 300 milioni di euro, destinati  al  finanziamento  dei

progetti presentati a valere sulla  Tabella  2A  dell'avviso  del  21

luglio 2023, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni

di euro per l'anno 2024;

(iii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti

agricoli in non agricoli  (tabella  3A  di  cui  all'Allegato  A  del

decreto), per un importo pari a 59.275.281,05 di euro;

(iv)  alle  imprese  del  settore  della  produzione   agricola

primaria, senza il vincolo di cui all'art. 2, comma  3  del  presente

decreto (tabella 4A di  cui  all'Allegato  A  del  decreto),  per  un

importo pari a 225 milioni di euro; di cui 75  milioni  di  euro  per

l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024.

Eventuali ulteriori risorse precedentemente assegnate di  cui  al

decreto del 18 dicembre 2023, al  decreto  del  1°  febbraio  2024  e

successivi decreti, che si rendano di nuovo disponibili  per  effetto

di  rinunce  e/o  revoche  e/o  eventuali  economie  derivanti  dalla

realizzazione dei progetti ammessi saranno destinate alle imprese  di

cui al punto (i). Le risorse di cui  al  punto  (i),  fermo  restando

quando previsto dal  successivo  comma  3-bis,  potranno  subire  una

riduzione per eventuali atti adottati in  via  di  autotutela  o  per

effetto di altri procedimenti amministrativi adottati sulla  base  di

eventuali procedimenti giurisdizionali al  fine  di  incrementare  le

risorse assegnate con i predetti decreti.

Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono

presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del  punto

(i) o del punto (iv) del presente comma. Qualora  l'impresa  presenti

domande a valere sulle risorse di entrambi i punti  (i)  e  (iv),  le

medesime non sono ammissibili a finanziamento.

3. Le quote  indicate  al  precedente  comma  2  potranno  essere

oggetto di modifica e/o integrazione nel corso  di  attuazione  della

misura,  in  relazione  all'andamento  della  stessa.  Tali   risorse

potranno altresi' essere incrementate di  eventuali  ulteriori  somme

residue di cui al presente decreto.

3-bis. Tenuto conto delle previsioni di  cui  all'art.  2,  comma

6-bis,  del  decreto-legge  n.  77/2021,  e  conformemente  a  quanto

previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto, una quota delle risorse di

cui all'art. 2, comma 2, lettera (i) pari ad euro  250.000.000,00  e'

destinata al finanziamento di progetti da realizzarsi  nelle  Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e

Sicilia sulla base di  apposito  avviso  da  emanarsi  da  parte  del

Ministero e nel rispetto delle previsioni di cui al presente decreto.

Qualora tali risorse non dovessero essere impiegate, in  tutto  o  in

parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti

realizzati in  altre  regioni  italiane  presentati  a  valere  sulla

Tabella 1A dell'avviso del 21 luglio 2023.»

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si

applicano le disposizioni di cui al  decreto  ministeriale  prot.  n.

211444 del 19 aprile 2023.

 

                               Art. 3

                Avviso di adesione, entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.

107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato   sul   funzionamento

dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi

dell'art. 108  del  medesimo  Trattato,  di  cui  all'Allegato  A  al

presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore  dalla  data  di

ricevimento  della  decisione  di   approvazione   da   parte   della

Commissione europea. A seguito  di  detta  decisione,  si  procedera'

all'assegnazione delle risorse aggiuntive ai  progetti  presentati  a

valere sull'avviso del 21 luglio 2023 e per la sola quota di  risorse

di cui all'art. 2, comma 3-bis sara' emanato l'avviso di  adesione  e

identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.

2. Le agevolazioni  concesse  in  conformita'  all'Allegato  A  del

presente decreto, Tabella 4A, sono esenti dall'obbligo di notifica di

cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea ai sensi dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella  G.U.U.E.  26

giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna  misura  di  aiuto,  di  cui

all'Allegato A del presente decreto, Tabella 4A,  sono  inviate  alla

Commissione europea nei  termini  previsti  dalla  vigente  normativa

sugli aiuti di Stato.

                               Art. 4

          Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali

1.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del

Ministero (www.politicheagricole.it) ai sensi della  sezione  3.2.4.,

punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1  del  GBER.  Le

informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili

al pubblico senza restrizioni  come  previsto  alla  sezione  3.2.4.,

punto (112) degli orientamenti e all'art. 9, comma  4  del  GBER.  In

particolare,  e'  garantita  la  pubblicazione   delle   informazioni

seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale  del

regime di aiuti e delle relative disposizioni di  applicazione  o  la

base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome  dell'autorita'

che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la  forma

e l'importo dell'aiuto concesso ad  ogni  beneficiario,  la  data  di

concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si  trova  il

beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario

svolge le sue attivita'.

2. All'espletamento delle attivita' connesse al  presente  decreto,

il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle

foreste provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi

competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

↓ CLICCA QUI SOTTO PER LE TABELLE ↓

Allegati

CLICCA QUI PER LA TABELLA 1

CLICCA QUI PER LA TABELLA 2

CLICCA QUI PER LA TABELLA 3

CLICCA QUI PER LA TABELLA 4

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome