Parco Agrisolare: novità per le misure del Pnrr nel decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14 luglio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193) che modifica il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 marzo 2022, n. 140119.
Le variazioni nello specifico riguardano:
- l'art. 2, comma 3;
- l'art. 5, al quale sono stati aggiunti 5 nuovi commi;
- l'art. 6, comma 3 e comma 10;
- l'art. 13, comma 1. Sempre all'art. 13 è stato aggiunto un nuovo comma.
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Di seguito il testo del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14 luglio 2022.
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Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14 luglio 2022
Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR,
Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare».
(22A04739)
(Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Vista la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» che
prevede, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro, «il sostegno
agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo,
zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti
esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi
automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare
pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli
accumulatori.»
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi
adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi
e obiettivi;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020
(2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale U.E. L187 del 26 giugno 2014;
Visto il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali n. 140119 del 25 marzo 2022, recante interventi per la
realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso
produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da
finanziare nell'ambito del PNRR, missione 2, componente 1,
investimento 2.2 «Parco agrisolare»;
Vista la notifica effettuata in data 31 marzo 2022, con
trasmissione del menzionato decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali n. 140119/2022 alla Commissione
europea, direzione generale concorrenza, con assegnazione del numero
S.A. 102460 (2022/N);
Vista la nota di riscontro, pervenuta dalla Commissione europea,
direzione generale concorrenza, prot. comp (2022)2649035 del 2 maggio
2022 in francese e, in data 12 maggio 2022 nella versione italiana,
in cui oltre ad alcune richieste di chiarimenti, e' stato chiesto
alle autorita' italiane di produrre una bozza di disposizioni
integrative al fine di poter disporre di un quadro completo del
regime di aiuto notificato, cui sono seguite ulteriori comunicazioni
da parte della Commissione europea, direzione generale concorrenza,
contenenti ulteriori richieste di precisazione della base giuridica,
da effettuare tramite il presente decreto integrativo;
Vista la nota prot. 0267848 del 14 giugno 2022, con cui il
Ministero ha fornito i riscontri richiesti su quanto innanzi;
Vista la decisione C (2022) 4660 final del 7 luglio 2022, con cui
la Commissione europea ha autorizzato il regime d'aiuto numero SA
102460 (2022/N), indicando al punto (6), paragrafo 2.3, che la base
giuridica del regime e' costituita dal decreto ministeriale n.
0140119 del 25 marzo 2022 e dalle sue successive modificazioni;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto innanzi, integrare il
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
n. 0140119 del 25 marzo 2022 (di seguito, il «decreto»);
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 2, comma 3 del decreto e' modificato come segue: «Per le
aziende agricole di produzione primaria e le imprese attive nel
settore della trasformazione di prodotti agricoli, gli impianti
fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e'
quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la
loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato
di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso
quello familiare. La vendita di energia elettrica e' consentita nella
rete purche' sia rispettato il limite di autoconsumo annuale».
2. All'art. 5 del decreto, dopo il comma 4, sono inseriti i
seguenti commi:
«5. Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la
situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione e'
specificata come scenario controfattuale o progetto o attivita'
alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello
scenario controfattuale descritto nella domanda.
6. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che concede l'aiuto
deve verificare la credibilita' dello scenario controfattuale e
confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto.
Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra
i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa
al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario.
7. Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica
individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo
dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione
dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario
controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti
agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime
notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto
sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del
«sovraccosto netto».
8. L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo
necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad
esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di
rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di
investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili,
aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo
insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati
nel settore interessato.
9. Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese
nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire
che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al
punto precedente deve essere utilizzato in combinazione con le
intensita' massime di aiuto per stabilire il limite massimo».
3. All'art. 6, comma 3, lettera a) del decreto:
le parole «il contributo complessivo corrisposto» sono sostituite
dalle seguenti: «la spesa massima ammissibile»;
le parole «installate colonnine» sono sostituire dalle seguenti
«installati dispositivi»;
le parole «euro 1.000,00/kw a colonnina» sono sostituite dalle
seguenti «euro 15.000,00».
4. All'art. 6 del decreto, il comma 10 e' modificato come segue: «I
progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione
della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono
ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da
parte del soggetto beneficiario».
5. L'art. 13, comma 1 del decreto e' modificato come segue:
«Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi
dell'art. 108 del medesimo trattato, di cui all'Allegato A al
presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di
notifica della decisione di approvazione da parte della Commissione
europea. A seguito di detta decisione, sara' emanato l'avviso di
adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle
domande».
6. All'art. 13 del decreto, dopo il comma 3, e' inserito il comma
seguente:
«4. Il presente regime sara' adattato, qualora necessario, alle
regole sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore alla scadenza
dei vigenti orientamenti».
Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.