Parco agrisolare: via libera ai fondi del Pnrr con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 aprile 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2023, n.152).
Sul piatto 993 milioni di euro per interventi di:
- realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale;
- miglioramento dell'efficienza energetica delle stesse strutture (rimozione e smaltimento dell'amianto; isolamento termico dei tetti; realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto).
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Definiti anche:
- i soggetti beneficiari;
- i criteri e l'entità dei finanziamenti;
- gli interventi e le spese ammissibili;
- la procedura di richiesta del contributo e la relativa modalità di erogazione;
- i criteri dell'istruttoria delle domande;
- la cumulabilità degli aiuti;
- i controlli e le eventuali revoche.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 aprile 2023.
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Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 19 aprile 2023
Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da
installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR,
Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».
(23A03736)
(Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2023, n.152)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) Autoconsumo: qualora un'azienda agricola realizzi
l'investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici,
gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e'
quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la
loro capacita' produttiva annua non supera il consumo medio annuo
combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola,
compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricita', la
vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche' sia
rispettato il limite di autoconsumo medio annuale;
b) Autoconsumo condiviso: qualora piu' aziende agricole,
costituite in forma aggregata, realizzino l'investimento per la
produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti sono
ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e' quello di
soddisfare al piu' il fabbisogno energetico di tutti i soggetti
beneficiari. Le aziende agricole che costituiscono l'aggregato devono
ricadere tutte nella medesima Tabella di cui all'allegato A al
presente decreto;
c) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;
d) DNSH: principio «Do No Significant Harm», sancito dall'art. 17
del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non e' ammissibile
finanziare interventi che arrechino un danno significativo
all'ambiente;
e) Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia: fondo di cui
all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
f) Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere
precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella
Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e'
qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o
la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale
delle Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee
o per conto di esse;
alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di
un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per
cui essi sono stati inizialmente concessi;
g) Frode sospetta: irregolarita' che, a livello nazionale,
determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario
volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e,
in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa
alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
h) GBER: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
i) GDPR: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
j) Impresa: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un'attivita' economica, come definita
nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472,
che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie
e grandi imprese;
k) Intervento: progetto realizzabile nell'ambito della misura
M2C1. I 2.2, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento
degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso
un Codice unico di progetto (CUP), esso rappresenta la principale
entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle
informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
l) Milestone (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da
raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o
investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione
europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena
operativita' dei sistemi IT, ecc.);
m) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
o) Orientamenti: orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
p) Piattaforma informatica: piattaforma telematica allestita ad
hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;
q) PNRR (o Piano): Piano nazionale di ripresa e resilienza
approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della
Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM(2021) 344);
r) Proposta: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario
avente ad oggetto la realizzazione di un intervento principale
(l'installazione di pannelli fotovoltaici) e, unitamente a tale
attivita', l'eventuale realizzazione di uno o piu' interventi di
riqualificazione delle strutture oggetto di intervento finalizzate al
conseguimento di un maggior livello di efficientamento energetico
attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente,
sostituito con piu' efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o il
miglioramento della coibentazione e dell'areazione delle coperture
oggetto di intervento cio' in quanto connesse al conseguimento di una
maggiore efficienza energetica. L'iniziativa potra' essere
selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del
presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo
stesso;
s) Provvedimenti: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero
in attuazione del presente decreto o, sulla base dell'atto di
regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal soggetto
gestore;
t) RPD: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37
del GDPR;
u) RUP: Responsabile unico del procedimento ex art. 4 e ss. della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
v) Rendicontazione delle spese: attivita' necessaria a comprovare
la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
w) Settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore
della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli
di cui ai punti (33)9, (33)46, (33)47 degli orientamenti;
x) Soggetto beneficiario: l'impresa del settore agricolo e
agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art. 4 del
presente decreto, che realizza gli interventi di cui al presente
decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilita'
dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto
dei predetti interventi, e che riceve il contributo;
y) Soggetto attuatore: gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.,
cui e' affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola
i rapporti con il Ministero;
z) Target: traguardo quantitativo da raggiungere mediante
l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o
investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione
europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore
specifico.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal
Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, fornisce le direttive necessarie all'attuazione della
misura «Parco Agrisolare», Missione 2, componente 1, investimento
2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo
nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio
disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo.
2. L'investimento persegue l'obiettivo climatico-ambientale di
contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro
mitigazione tramite la promozione dell'energia sostenibile e
dell'efficienza energetica, ai sensi del punto 152 lettera e) degli
orientamenti.
3. Salvo per i casi di cui all'Allegato A, Tabella 4A, per le
aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici
sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e' quello di
soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel
caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La
vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche' sia
rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso,
annuale.
4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che
prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici
sulle coperture di fabbricati strumentali all'attivita' dei soggetti
beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed
ospitalita' nell'ambito dell'attivita' agrituristica. Unitamente a
tale attivita', possono essere eseguiti uno o piu' dei seguenti
interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento
dell'efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso,
dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di
settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di
migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del
professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di
migliorare il benessere animale.
5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela
ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno
significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852,
come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformita' alle
previsioni dell'art. 13.
6. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi
che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come
individuate dalla guida operativa per il rispetto del principio di
non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla circolare
RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n. 33
del 13 ottobre 2022): i) ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle; ii) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
iii) alle attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv)
alle attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
7. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di
erogazione delle risorse e, in particolare:
a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai
soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso;
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalita' di concessione
dell'aiuto.
8. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti
successivi che individuano, oltre a quanto previsto nel presente
decreto, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle
agevolazioni, le modalita' concrete per assicurare il rispetto del
principio «non arrecare danno significativo», i termini e le
modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di
valutazione (anche al fine di favorire l'accesso delle aziende
agricole di produzione primaria alla misura del presente decreto), le
modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' ogni
altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle
interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla
decisione di cui all'art. 13 del presente avviso. I provvedimenti
successivi non possono derogare in alcun modo a quanto stabilito nel
presente decreto, anche con riferimento alla forma e all'intensita'
delle agevolazioni.
9. I provvedimenti forniscono inoltre al soggetto attuatore, in
ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori
specificazioni sulle modalita':
a) per garantire il pieno rispetto dei target e del
cronoprogramma della misura;
b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema
informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento
procedurale, fisico e finanziario dei progetti;
c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in
materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti
di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di
recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, nonche'
per garantire l'assenza di doppio finanziamento;
d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano
finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;
e) per la rendicontazione del contributo al conseguimento di
milestone e target nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;
f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di
comunicazione e informazione.
Art. 3
Risorse
1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500
milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente
1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e
decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse residue pari ad euro
993.031.470,19.
2. Le risorse residue di cui al comma precedente sono destinate
alla realizzazione di interventi come di seguito descritti e nelle
forme di cui all'Allegato A:
(i) alle imprese del settore della produzione agricola primaria,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del presente
decreto (tabella 1A di cui all'Allegato A del decreto), per una quota
pari a 693.031.470,19 euro;
(ii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti
agricoli (tabella 2A di cui all'Allegato A del decreto), per un
importo pari a 150 milioni di euro;
(iii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti
agricoli in non agricoli (tabella 3A di cui all'Allegato A del
decreto), per un importo pari a 75 milioni di euro;
(iv) alle imprese del settore della produzione agricola primaria,
senza il vincolo di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto
(tabella 4A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a
75 milioni di euro.
Eventuali ulteriori risorse precedentemente assegnate con decreto
del 21 dicembre 2022 o con decreto del 30 marzo 2023 che si rendano
di nuovo disponibili per effetto di rinunce e/o revoche saranno
destinate alle imprese di cui al punto (i). Le risorse di cui al
punto (i) potranno subire una riduzione per eventuali atti adottati
in via di autotutela o per effetto di altri procedimenti
amministrativi adottati sulla base di eventuali procedimenti
giurisdizionali al fine di incrementare le risorse assegnate con i
predetti decreti.
Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono
presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del punto
(i) o del punto (iv) del presente comma. Qualora l'impresa presenti
domande a valere sulle risorse di entrambi i punti (i) e (iv), le
medesime non sono ammissibili a finanziamento.
3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto
di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in
relazione all'andamento della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021
e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno
il 40% delle predette risorse e' destinato al finanziamento di
progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle
Regioni di cui al comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o
in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di
progetti realizzati in altre Regioni italiane.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Sono soggetti beneficiari:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui
all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative
agricole che svolgono attivita' di cui all'art. 2135 del Codice
civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma
aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti
temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunita' energetiche
rinnovabili (CER).
2. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della
contabilita' IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro
7.000,00. Resta inteso che puo' presentare domanda il soccidario con
un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore
del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000
nell'anno precedente la richiesta.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel
registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e
possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi
colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni
suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche amministrazioni
in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da
Documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione
del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed
essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a
provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla
domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del Regolamento
GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli orientamenti.
4. Per le istanze presentate dai soggetti beneficiari di cui al
comma 1, lettera d) del presente articolo, costituiti in forma
aggregata, e di cui al comma 2, secondo periodo, successivi
provvedimenti definiscono la documentazione da allegare alla
proposta.
Art. 5
Criteri ed entita' dell'aiuto
1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, a concedere:
(a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato,
come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, Tabelle
1A e 2A;
(b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio
specificato nell'allegato A al presente decreto, Tabella 3A e 4A.
2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento
in conto capitale con le seguenti intensita' di aiuto, con le
relative maggiorazioni ove previste, rispetto alla spesa ammessa:
a) Per le aziende agricole attive nella produzione primaria:
per progetti nei limiti di cui all'art. 2, comma 3, del
presente decreto le intensita' di aiuto di cui all'Allegato A al
presente decreto, Tabella 1A;
per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per l'intero
progetto le intensita' di aiuto di cui all'Allegato A del presente
decreto, Tabella 4A;
b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di
prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui all'Allegato A al
presente decreto, Tabella 2A;
c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non
agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui
alle precedenti lettere a) e b): le intensita' di aiuto di cui
all'Allegato A al presente decreto, Tabella 3A.
3. Il contributo e' concesso fino ad esaurimento delle risorse
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e i limiti
definiti dall'Avviso di cui all'art. 13.
4. Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione
in assenza di aiuti, indicare quale situazione e' specificata come
scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire
documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale
descritto nella domanda.
5. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che concede l'aiuto
deve verificare la credibilita' dello scenario controfattuale e
confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto.
Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra
i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa
al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario.
6. Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica
individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo
dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione
dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario
controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti
agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime
notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto
sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del
«sovraccosto netto».
7. L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario
per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non
dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati
dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi
o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il
costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi
di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
8. Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese
nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire
che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al
punto precedente deve essere utilizzato in combinazione con le
intensita' massime di aiuto per stabilire il limite massimo.
Art. 6
Interventi e spese ammissibili
1. Fatte salve le previsioni del presente decreto, gli interventi
ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di
fabbricati strumentali all'attivita' agricola, zootecnica e
agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti
fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non
superiore a 1000 kWp.
2. Unitamente alle attivita' di cui al precedente comma, possono
essere eseguiti uno o piu' dei seguenti interventi di
riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica
delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso,
l'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di
settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del
professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.
In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non
potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e
delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme
nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il
rispetto del principio «non arrecare un danno significativo
all'ambiente».
2. Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e
comprovate, le seguenti spese:
a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di
gestione, ulteriori componenti di impianto;
sistemi di accumulo;
fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla
realizzazione degli interventi;
costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l'installazione
dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni
complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di
scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati
anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile
per i sistemi di accumulo non puo' eccedere euro 100.000,00. Qualora
siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilita'
sostenibile e per le macchine agricole, potra' essere riconosciuta,
in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite
massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi e le
quantita' che saranno dettagliatamente individuati nell'avviso di cui
all'art. 13;
b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e
l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento
dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di
realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione
del tetto (intercapedine d'aria):
demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa
in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi,
fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.
3. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili - nei
limiti massimi indicati al precedente comma 3 - le spese di
progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste
dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e
presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate
da soggetti esterni all'impresa.
4. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla
consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita';
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili
come connessi all'intervento di efficienza energetica o
all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti
rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta
da impianti fotovoltaici gia' esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da
societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito
dall'art. 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese
potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti,
al momento della presentazione della domanda di partecipazione al
presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale
impianto o strumentazione;
k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in
compensazione.
Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato
avviso.
5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo
se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente
tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
6. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova
costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel
rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui
all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento
della circolare n. 32/2021, «Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)», come specificato
nell'avviso da emanare ai sensi del successivo art. 13.
7. E' consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su
coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica
dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purche' appartenenti
allo stesso fabbricato.
8. E' ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a
quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purche'
appartenenti allo stesso fabbricato.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 10, le domande di
agevolazione riferite a progetti inclusi negli elenchi di cui ai
decreti del 21 dicembre 2022 e 30 marzo 2023 sono ammissibili
esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo stabilito dal
decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022 da effettuarsi prima
della presentazione della domanda di agevolazione.
10. I progetti devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte
le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione
della domanda da parte del soggetto beneficiario.
Art. 7
Procedura di richiesta del contributo
1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalita'
e nei termini fissati nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art.
13 del presente decreto, esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica, pena l'irricevibilita' della domanda.
2. Con i provvedimenti e' stabilita la data di apertura e chiusura
per la presentazione delle domande.
3. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere
presentate personalmente dai soggetti beneficiari o per il tramite
dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati, come
disciplinati dall'avviso di cui all'art. 13.
4. Alla domanda di agevolazione dovra' essere allegata la seguente
documentazione:
a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto
beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di
intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di
contributo, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Republica n. 445/2000;
b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista
abilitato, contenente:
descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di
contributo;
stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per
tipologie di intervento come elencate all'art. 6;
cronoprogramma delle attivita' tecnico-amministrative
necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si
chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo
sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche
previste dal PNRR;
descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche
tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per
cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio «non
arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento
(UE) 2020/852, come meglio specificato nell'aviso di cui al
successivo art. 13;
visura del catasto fabbricati;
documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei
luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione
della domanda;
ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto
attuatore e disciplinata nei provvedimenti e nell'avviso di cui
all'art. 13.
5. Le autorizzazioni ex lege, eventualmente necessarie, distinte
per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate
al soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima
erogazione finanziaria, come disciplinata all'art. 10.
Art. 8
Istruttoria delle domande e criteri
1. Il soggetto attuatore procede alla verifica di ammissibilita'
delle domande secondo le modalita' e i criteri stabiliti nei
provvedimenti.
2. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande ricevute
ai sensi dell'art. 7, il soggetto attuatore provvede a redigere
l'elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione
del contributo da ciascuno richiesto.
3. Sui siti del Ministero e del soggetto attuatore e' pubblicato
l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al contributo.
Art. 9
Realizzazione degli interventi
1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e
rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 8, salvo
richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta
all'approvazione a cura del soggetto attuatore, d'intesa con il
Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo
e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a
condizione che le stesse non comportino un peggioramento della
prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in
sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino
l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche
predefinite dal Piano.
3. Nel caso di interventi che non rispettino le suddette
condizioni, il contributo assegnato verra' revocato integralmente e
la parte gia' erogata dovra' essere restituita ai sensi della
normativa vigente in materia.
Art. 10
Modalita' di erogazione del contributo
1. Il provvedimento di concessione del contributo e' emanato entro
trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda.
2. L'erogazione del contributo avverra' a mezzo bonifico bancario
alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della
domanda.
3. L'ammontare massimo del contributo e' erogato in un'unica
soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di
concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della
disponibilita' delle risorse, un'anticipazione fino al 30 per cento,
a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria
rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di
solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative.
4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto
beneficiario e' tenuto a trasmettere tramite il sistema informativo,
come meglio dettagliato nei provvedimenti, entro trenta giorni
dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata
digitalmente dal legale rappresentante:
a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti
bancari che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese
assicurative;
b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;
c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche,
documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di
beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo
pari almeno al 5% dell'investimento ammesso.
5. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario e'
tenuto a trasmettere con le modalita' meglio dettagliate nei
provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di conclusione
dell'intervento:
a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti
dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare
diffusione dei risultati delle attivita', sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai
sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili,
effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso;
c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al
conseguimento dei target associati all'investimento;
d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.
6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo
espletamento delle verifiche previste, avverra' entro il termine
di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa.
7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste
per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine
massimo di dieci giorni solari e consecutivi.
8. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di
erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della
documentazione integrativa.
9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa e di
pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la
relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri ancora) dovranno
essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di
ricezione della richiesta di modifica.
10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento e' subordinata:
a) all'approvazione, da parte delle competenti autorita' in
materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto
beneficiario;
b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarita'
contributiva e fiscale;
c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa
antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;
d) all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e
dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
11. L'erogazione del contributo in favore dei soggetti beneficiari
e' subordinata all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da
parte del servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero e
all'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione con
cui autorizza il regime di aiuto.
12. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e
amministrativa relativa alla realizzazione degli interventi
finanziati sono effettuati sulla base di dati forniti dai soggetti
beneficiari, secondo le modalita' che saranno definite nell'avviso di
cui all'art. 13, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti
dalla normativa europea e nazionale di riferimento.
Art. 11
Cumulo
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in
relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e
aiuti de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e
purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto
stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente
decreto.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresi'
cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con
risorse pubbliche, purche' tale cumulo non riguardi gli stessi costi
ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e
non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di
intervento di cui al presente decreto.
Art. 12
Controlli e revoche
1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto attuatore, ha
facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi
agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di
verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi
secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio
finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli
interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima agevolazione.
2. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il
Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o
parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei
seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della
concessione delle agevolazioni;
c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali
indicati all'art. 9;
e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso
di cui all'art. 13, relative al rispetto del principio «non arrecare
un danno significativo»;
f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili
ai soggetti beneficiari;
g) esito negativo dei controlli;
h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal
provvedimento di concessione del finanziamento;
i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.
3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha
diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente
erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.
4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea
in conformita' col Regolamento (CE) n. 2015/1589 e al regolamento
(UE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.
Art. 13
Avviso di adesione, entrata in vigore
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi
dell'art. 108 del medesimo trattato, di cui all'Allegato A al
presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di
ricevimento della decisione di approvazione da parte della
Commissione europea. A seguito di detta decisione, sara' emanato
l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di
presentazione delle domande.
2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'Allegato A del
presente decreto, Tabella 3A e Tabella 4A, sono esenti dall'obbligo
di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato,
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e sue successive
modificazioni.
3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui
all'Allegato A del presente decreto, Tabella 3 A e Tabella 4A, sono
inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente
normativa sugli aiuti di stato.
Art. 14
Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali
1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del
Ministero www.politicheagricole.it ai sensi della sezione 3.2.4.,
punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1 del GBER. Le
informazioni sono conservate per almeno 10 anni e sono accessibili al
pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4., punto
(112) degli orientamenti e all'art. 9, comma 4 del GBER. In
particolare, e' garantita la pubblicazione delle informazioni
seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale del
regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la
base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorita'
che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma
e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di
concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il
beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario
svolge le sue attivita'.
2. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto,
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato A
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi
immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola
primaria
+-----------------------------------------------+ |L'investimento riguarda attivi materiali o | |immateriali nelle aziende agricole connessi | |alla produzione agricola primaria per la | |produzione di energia rinnovabile solare | |(fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario,| |potranno essere altresi' finanziati interventi | |complementari, tesi all'efficientamento | |energetico degli edifici di cui all'art. 2 del | |presente decreto. Devono essere rispettate le | |condizioni indicate ai punti 52 e da 143 a 151 | |degli Orientamenti dell'Unione europea per gli | |aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale| |e nelle zone rurali (2022/C 485/01). | |L'investimento deve perseguire l'obiettivo di | |contribuire all'adattamento ai cambiamenti | |climatici e alla loro mitigazione, anche | |attraverso la riduzione delle emissioni di gas | |a effetto serra e il miglioramento del | |sequestro del carbonio, nonche' promozione | |dell'energia sostenibile e dell'efficienza | |energetica (punto 152, lettera e) degli | |Orientamenti). | +-----------------------------------------------+ ================================================================= | Spese ammissibili | Intesita' dell'agevolazione | +===========================+===================================+ |1. Costruzione o | | |miglioramento di beni | | |immobili | 80% | +---------------------------+-----------------------------------+ |2. Acquisto di macchinari e| | |attrezzature, fino ad un | | |massimo del loro valore di | | |mercato. | 80% | +---------------------------+-----------------------------------+ |3. Acquisizione o sviluppo | | |di programmi informatici e | | |acquisizione di brevetti, | | |licenze, diritti d'autore e| | |marchi commerciali. | 80% | +---------------------------+-----------------------------------+ |4. Costi generali, | | |collegati alle spese di cui| | |ai punti 1) e 2), come | | |onorari di architetti, | | |ingegneri e consulenti, | | |onorari per consulenze | | |sulla sostenibilita' | | |ambientale ed economica, | | |compresi gli studi di | | |fattibilita'. | 80% | +---------------------------+-----------------------------------+
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione
di prodotti agricoli
+-----------------------------------------------+ |L'investimento riguarda attivi materiali o | |immateriali connessi alla trasformazione di | |prodotti agricoli per la produzione di energia | |rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove | |richiesto dal beneficiario, potranno essere | |altresi' finanziati interventi collaterali, | |tesi all'efficientamento energetico degli | |edifici di cui all'art. 2 del presente | |decreto.Devono essere rispettate le condizioni | |indicate ai punti 52 e da 169 a 177 degli | |Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti | |di Stato nei settori agricolo e forestale e | |nelle zone rurali (2022/C 485/01). | |L'investimento deve perseguire l'obiettivo di | |contribuire all'adattamento ai cambiamenti | |climatici e alla loro mitigazione, anche | |attraverso la riduzione delle emissioni di gas | |a effetto serra e il miglioramento del | |sequestro del carbonio, nonche' promozione | |dell'energia sostenibile e dell'efficienza | |energetica (punto 152, lettera e) degli | |Orientamenti). | +-----------------------------------------------+
================================================================= | Spese ammissibili | Intesita' dell'agevolazione | +===========================+===================================+ |1. Costruzione o | | |miglioramento di beni | | |immobili | 80% | +---------------------------+-----------------------------------+ |2. Acquisto di macchinari e| | |attrezzature, fino ad un | | |massimo del loro valore di | | |mercato. | 80% | +---------------------------+-----------------------------------+ |3. Acquisizione o sviluppo | | |di programmi informatici e | | |acquisizione di brevetti, | | |licenze, diritti d'autore e| | |marchi commerciali. | 80% | +---------------------------+-----------------------------------+ |4. Costi generali, | | |collegati alle spese di cui| | |ai punti 1) e 2), come | | |onorari di architetti, | | |ingegneri e consulenti, | | |onorari per consulenze | | |sulla sostenibilita' | | |ambientale ed economica, | | |compresi gli studi di | | |fattibilita'. | 80% | +---------------------------+-----------------------------------+ |5. Acquisizione o sviluppo | | |di programmi informatici e | | |acquisizione di brevetti, | | |licenze, diritti d'autore e| | |marchi commerciali. | 80% | +---------------------------+-----------------------------------+
L'intensita' dell'agevolazione riconosciuta per i progetti
ammessi a finanziamento e' individuata, nei limiti massimi delle
intensita' di cui al presente decreto e nel rispetto delle previsioni
del medesimo, con i successivi provvedimenti sulla base della potenza
degli impianti fotovoltaici oggetto di investimento.
Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione
di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014
+-------------------------------------------------------+ |Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di | |misure di efficienza energetica Articolo 41 - Aiuti | |agli investimenti volti a promuovere la produzione di | |energia da fonti rinnovabili. L'investimento riguarda | |la promozione della produzione di energia rinnovabile | |solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di | |trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, | |per la realizzazione di nuovi impianti (attivita' | |principale). Ove richiesto dal beneficiario, potranno | |essere altresi' finanziati interventi collaterali tesi | |all'efficientamento energetico degli edifici. | +-------------------------------------------------------+ ===================================================================== | I costi ammissibili sono i costi | | | degli investimenti supplementari | | | necessari per promuovere la | | | produzione di energia da fonti | | | rinnovabili e, ove richiesto | | | dall'azienda in relazione alla | | |specifica situazione dell'edificio| | | su cui pone i pannelli solari, | | | anche i costi degli investimenti | | | supplementari necessari a | | |conseguire il livello piu' elevato| | | di efficienza energetica, come | | | disciplinati nel decreto e | | | nell'avviso di partecipazione | Intensita' dell'agevolazione | +==================================+================================+ |Tali costi sono determinati come | | |segue: impianti su scala ridotta | | |per i quali non e' individuabile | | |un investimento meno rispettoso | | |dell'ambiente in quanto non | | |esistono impianti di dimensioni | | |analoghe: i costi di investimento | | |totali per conseguire un livello | | |piu' elevato di tutela | | |dell'ambiente costituiscono i | | |costi ammissibili; il costo | | |dell'investimento per l'efficienza| | |energetica e' individuabile come | | |investimento distinto all'interno | | |del costo complessivo | | |dell'investimento: il costo | | |ammissibile corrisponde al costo | | |per l'efficienza energetica. Non | | |sono ammissibili i costi non | | |direttamente connessi al | | |conseguimento di un livello piu' | | |elevato di tutela dell'ambiente. | 30 % dei costi ammissibili | +----------------------------------+--------------------------------+
L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di:
20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole
imprese;
10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone
assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3,
lettera a) del Trattato.
Tabella 4A: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione
agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite
di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE)
n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.
+-------------------------------------------------------+ |Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di | |misure di efficienza energeticaArticolo 41 - Aiuti agli| |investimenti volti a promuovere la produzione di | |energia da fonti rinnovabili. L'investimento riguarda | |la promozione della produzione di energia rinnovabile | |solare (fotovoltaico), realizzati da imprese agricole | |di produzione primaria, per la realizzazione di nuovi | |impianti (attivita' principale). Non sono concessi | |aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per | |conformarsi a norme dell'Unione gia' adottate, anche se| |non ancora in vigore. Non sono ammissibili i costi non | |direttamente connessi al conseguimento di un livello | |piu' elevato di efficienza energetica. Non sono | |ammissibili i costi non direttamente connessi al | |conseguimento di un livello piu' elevato di tutela | |dell'ambiente. Gli aiuti agli investimenti sono | |concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono| |concessi o erogati dopo l'entrata in attivita' | |dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione. Ove| |richiesto dal beneficiario, potranno essere altresi' | |finanziati interventi collaterali tesi | |all'efficientamento energetico degli edifici. | +-------------------------------------------------------+ ===================================================================== | I costi ammissibili sono i costi | | | degli investimenti supplementari | | | necessari per promuovere la | | | produzione di energia da fonti | | | rinnovabili e, ove richiesto | | | dall'azienda in relazione alla | | |specifica situazione dell'edificio| | | su cui pone i pannelli solari, | | | anche i costi degli investimenti | | | supplementari necessari a | | |conseguire il livello piu' elevato| | | di efficienza energetica, come | | | disciplinati nel decreto e | | | nell'avviso di partecipazione. | Intensita' dell'agevolazioni | +==================================+================================+ |Tali costi sono determinati come | | |segue:impianti su scala ridotta | | |per i quali non e' individuabile | | |un investimento meno rispettoso | | |dell'ambiente in quanto non | | |esistono impianti di dimensioni | | |analoghe: i costi di investimento | | |totali per conseguire un livello | | |piu' elevato di tutela | | |dell'ambiente costituiscono i | | |costi ammissibili; il costo | | |dell'investimento per l'efficienza| | |energetica e' individuabile come | | |investimento distinto all'interno | | |del costo complessivo | | |dell'investimento: il costo | | |ammissibile corrisponde al costo | | |per l'efficienza energetica. Si | | |applicano i divieti di cui agli | | |articoli 38 e 41 del regolamento | | |(UE) n. 651/2014. | 30 % dei costi ammissibili | +----------------------------------+--------------------------------+
L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di:
20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole
imprese;
10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone
assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3,
lettera a) del trattato.