Parco agrisolare: via libera ai fondi del Pnrr

Parco Agrisolare Pnrr
Pubblicato il D.M. 19 aprile 2023. Sul piatto più di 900 milioni di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ma anche interventi di efficientamento degli edifici, compresa la rimozione dell'amianto

Parco agrisolare: via libera ai fondi del Pnrr con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 aprile 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2023, n.152).

Sul piatto 993 milioni di euro per interventi di:

  • realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo,  zootecnico e agroindustriale;
  • miglioramento dell'efficienza energetica delle stesse strutture (rimozione e smaltimento  dell'amianto; isolamento termico dei tetti; realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del  tetto).

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Definiti anche:

  • i soggetti beneficiari;
  • i criteri e l'entità dei finanziamenti;
  • gli interventi e le spese ammissibili;
  • la procedura di richiesta del contributo e la relativa modalità di erogazione;
  • i criteri dell'istruttoria delle domande;
  • la cumulabilità degli aiuti;
  • i controlli e le eventuali revoche.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 aprile 2023.

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Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 19 aprile 2023

Interventi  per  la  realizzazione  di   impianti   fotovoltaici   da
installare  su  edifici  a  uso  produttivo  nei  settori   agricolo,
zootecnico e agroindustriale, da  finanziare  nell'ambito  del  PNRR,
Missione  2,  componente  1,  investimento  2.2  «Parco  Agrisolare».
(23A03736) 

(Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2023, n.152)

 

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

(omissis)

Decreta:

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti

definizioni:

a)   Autoconsumo:   qualora    un'azienda    agricola    realizzi

l'investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici,

gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e'

quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda  e  se  la

loro capacita' produttiva annua non supera  il  consumo  medio  annuo

combinato di energia  termica  ed  elettrica  dell'azienda  agricola,

compreso quello familiare. Per  quanto  riguarda  l'elettricita',  la

vendita di energia elettrica e' consentita  nella  rete  purche'  sia

rispettato il limite di autoconsumo medio annuale;

b)  Autoconsumo  condiviso:  qualora   piu'   aziende   agricole,

costituite in  forma  aggregata,  realizzino  l'investimento  per  la

produzione di energia da impianti  fotovoltaici,  gli  impianti  sono

ammissibili  agli  aiuti  unicamente  se  l'obiettivo  e'  quello  di

soddisfare al piu' il  fabbisogno  energetico  di  tutti  i  soggetti

beneficiari. Le aziende agricole che costituiscono l'aggregato devono

ricadere tutte nella  medesima  Tabella  di  cui  all'allegato  A  al

presente decreto;

c) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette

riforme  e  priorita'  di  investimento  correlate  ad   un'area   di

intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo

di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;

d) DNSH: principio «Do No Significant Harm», sancito dall'art. 17

del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale  non  e'  ammissibile

finanziare  interventi   che   arrechino   un   danno   significativo

all'ambiente;

e) Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia: fondo di cui

all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30  dicembre  2020,  n.

178;

f) Frode: comportamento illecito col  quale  si  mira  a  eludere

precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella

Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli  interessi

finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e'

qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all'utilizzo  o  alla  presentazione  di  dichiarazioni  o   di

documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o

la ritenzione illecita di fondi  provenienti  dal  bilancio  generale

delle Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee

o per conto di esse;

alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione  di

un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

alla distrazione di tali fondi per fini diversi da  quelli  per

cui essi sono stati inizialmente concessi;

g)  Frode  sospetta:  irregolarita'  che,  a  livello  nazionale,

determina l'inizio di un procedimento  amministrativo  o  giudiziario

volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale,  e,

in particolare, l'esistenza  di  una  frode  ai  sensi  dell'art.  1,

paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995  relativa

alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

h) GBER: regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del  17

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

trattato;

i) GDPR: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

j) Impresa: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica

rivestita,  che  eserciti  un'attivita'  economica,   come   definita

nell'allegato I del regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione

del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE)  2022/2472,

che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole,  medie

e grandi imprese;

k) Intervento: progetto  realizzabile  nell'ambito  della  misura

M2C1. I 2.2, oggetto del  presente  decreto,  per  il  raggiungimento

degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato  attraverso

un Codice unico di progetto (CUP),  esso  rappresenta  la  principale

entita' del monitoraggio quale unita'  minima  di  rilevazione  delle

informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

l) Milestone (lett. «pietra miliare»): traguardo  qualitativo  da

raggiungere tramite una determinata  misura  del  PNRR  (riforma  e/o

investimento), che rappresenta un  impegno  concordato  con  l'Unione

europea o a  livello  nazionale  (es.  legislazione  adottata,  piena

operativita' dei sistemi IT, ecc.);

m) Ministero: il  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'

alimentare e delle foreste;

n)  Missione:  risposta,  organizzata   secondo   macro-obiettivi

generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali

che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;

o) Orientamenti: orientamenti per gli aiuti di Stato nei  settori

agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

p) Piattaforma informatica: piattaforma telematica  allestita  ad

hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;

q) PNRR (o  Piano):  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza

approvato definitivamente con decisione di esecuzione  del  Consiglio

ECOFIN del  13  luglio  2021,  che  ha  recepito  la  proposta  della

Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM(2021) 344);

r) Proposta:  iniziativa  presentata  dal  soggetto  beneficiario

avente ad  oggetto  la  realizzazione  di  un  intervento  principale

(l'installazione di  pannelli  fotovoltaici)  e,  unitamente  a  tale

attivita', l'eventuale realizzazione di  uno  o  piu'  interventi  di

riqualificazione delle strutture oggetto di intervento finalizzate al

conseguimento di un maggior  livello  di  efficientamento  energetico

attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente,

sostituito con piu' efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o  il

miglioramento della coibentazione e  dell'areazione  delle  coperture

oggetto di intervento cio' in quanto connesse al conseguimento di una

maggiore   efficienza   energetica.   L'iniziativa   potra'    essere

selezionata  e  finanziata  nell'ambito  della  Misura  oggetto   del

presente  decreto,  ove  rispondente  ai  requisiti  richiesti  dallo

stesso;

s) Provvedimenti: i bandi e gli altri atti emanati dal  Ministero

in attuazione  del  presente  decreto  o,  sulla  base  dell'atto  di

regolazione dei rapporti  con  il  Ministero,  emanati  dal  soggetto

gestore;

t) RPD: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37

del GDPR;

u) RUP: Responsabile unico del procedimento ex art. 4 e ss. della

legge 7 agosto 1990, n. 241;

v) Rendicontazione delle spese: attivita' necessaria a comprovare

la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

w) Settore agricolo: l'insieme delle imprese attive  nel  settore

della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli

di cui ai punti (33)9, (33)46, (33)47 degli orientamenti;

x)  Soggetto  beneficiario:  l'impresa  del  settore  agricolo  e

agroalimentare, rientrante nelle categorie  di  cui  all'art.  4  del

presente decreto, che realizza gli  interventi  di  cui  al  presente

decreto, ne  sostiene  i  relativi  costi  ed  ha  la  disponibilita'

dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto

dei predetti interventi, e che riceve il contributo;

y) Soggetto attuatore: gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.,

cui e' affidata la gestione della misura mediante atto che ne  regola

i rapporti con il Ministero;

z)  Target:  traguardo  quantitativo  da   raggiungere   mediante

l'attuazione  di  una  determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o

investimento), che rappresenta un  impegno  concordato  con  l'Unione

europea  o  a  livello  nazionale,  misurato  tramite  un  indicatore

specifico.

 

                               Art. 2 

                  Finalita' e ambito di applicazione 

1. Il presente decreto, nel rispetto degli  obiettivi  fissati  dal

Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12

febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la  ripresa  e  la

resilienza, fornisce le  direttive  necessarie  all'attuazione  della

misura «Parco Agrisolare», Missione  2,  componente  1,  investimento

2.2, tramite l'erogazione di un contributo a  fondo  perduto  per  la

realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici  a  uso  produttivo

nei settori  agricolo,  zootecnico  e  agroindustriale,  come  meglio

disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo.

2.  L'investimento  persegue  l'obiettivo  climatico-ambientale  di

contribuire all'adattamento ai  cambiamenti  climatici  e  alla  loro

mitigazione  tramite  la  promozione   dell'energia   sostenibile   e

dell'efficienza energetica, ai sensi del punto 152 lettera  e)  degli

orientamenti.

3. Salvo per i casi di cui  all'Allegato  A,  Tabella  4A,  per  le

aziende agricole di produzione primaria,  gli  impianti  fotovoltaici

sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo  e'  quello  di

soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel

caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La

vendita di energia elettrica e' consentita  nella  rete  purche'  sia

rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso,

annuale.

4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che

prevedono l'acquisto e la posa  in  opera  di  pannelli  fotovoltaici

sulle coperture di fabbricati strumentali all'attivita' dei  soggetti

beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed

ospitalita' nell'ambito dell'attivita'  agrituristica.  Unitamente  a

tale attivita', possono essere  eseguiti  uno  o  piu'  dei  seguenti

interventi   di   riqualificazione   ai   fini   del    miglioramento

dell'efficienza energetica delle strutture:

a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso,

dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa  nazionale  di

settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da

ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione

tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare

la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle

specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di

migliorare il benessere animale;

c)  realizzazione  di  un  sistema  di  aerazione  connesso  alla

sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del

professionista  dovra'  dare  conto  delle  modalita'  di  aereazione

previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a

ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato  mediante

tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di

migliorare il benessere animale.

5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento

delle condizioni ambientali e  delle  risorse  naturali,  e  dovranno

essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di  tutela

ambientale,   nonche'   al   principio   «non   arrecare   un   danno

significativo», di cui all'art. 17  del  regolamento  (UE)  2020/852,

come  illustrato  nell'avviso  da  emanarsi   in   conformita'   alle

previsioni dell'art. 13.

6. Non sono in ogni caso ammissibili alle  agevolazioni  interventi

che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come

individuate dalla guida operativa per il rispetto  del  principio  di

non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla  circolare

RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n.  33

del 13 ottobre 2022): i) ai combustibili fossili,  compreso  l'uso  a

valle; ii) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote

di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di  gas  a  effetto

serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di  riferimento;

iii)  alle  attivita'  connesse  alle  discariche  di  rifiuti,  agli

inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;  iv)

alle attivita' nel cui ambito lo  smaltimento  a  lungo  termine  dei

rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

7. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di

erogazione delle risorse e, in particolare:

a)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai

soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c)  i  criteri  di  verifica  e  le  modalita'   di   concessione

dell'aiuto.

8.  Gli  interventi  agevolativi  sono  attuati  con  provvedimenti

successivi che individuano, oltre  a  quanto  previsto  nel  presente

decreto,  le  spese  ammissibili,  la  forma  e  l'intensita'   delle

agevolazioni, le modalita' concrete per assicurare  il  rispetto  del

principio  «non  arrecare  danno  significativo»,  i  termini  e   le

modalita'  per  la  presentazione  delle  domande,   i   criteri   di

valutazione (anche  al  fine  di  favorire  l'accesso  delle  aziende

agricole di produzione primaria alla misura del presente decreto), le

modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonche'  ogni

altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti  delle

interlocuzioni con la Commissione europea e,  in  particolare,  dalla

decisione di cui all'art. 13 del  presente  avviso.  I  provvedimenti

successivi non possono derogare in alcun modo a quanto stabilito  nel

presente decreto, anche con riferimento alla forma  e  all'intensita'

delle agevolazioni.

9. I provvedimenti forniscono inoltre  al  soggetto  attuatore,  in

ottemperanza alle  vigenti  norme  nazionali  ed  europee,  ulteriori

specificazioni sulle modalita':

a)  per  garantire  il  pieno   rispetto   dei   target   e   del

cronoprogramma della misura;

b)  per  la  rilevazione  e  imputazione  dei  dati  nel  sistema

informativo   adottato   per   il    monitoraggio    sull'avanzamento

procedurale, fisico e finanziario dei progetti;

c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare  in

materia di prevenzione, identificazione e risoluzione  dei  conflitti

di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di

recupero e restituzione dei fondi  indebitamente  assegnati,  nonche'

per garantire l'assenza di doppio finanziamento;

d) per la rendicontazione delle  spese  nel  rispetto  del  piano

finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;

e) per la rendicontazione  del  contributo  al  conseguimento  di

milestone e target nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;

f) per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  in  materia  di

comunicazione e informazione.

 

                               Art. 3 

                                Risorse 

1. Per gli anni dal 2022 al  2026  le  risorse  ammontano  a  1.500

milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione  2,  Componente

1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022  e

decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse  residue  pari  ad  euro

993.031.470,19.

2. Le risorse residue di cui al  comma  precedente  sono  destinate

alla realizzazione di interventi come di seguito  descritti  e  nelle

forme di cui all'Allegato A:

(i) alle imprese del settore della produzione agricola  primaria,

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2,  comma  3  del  presente

decreto (tabella 1A di cui all'Allegato A del decreto), per una quota

pari a 693.031.470,19 euro;

(ii) alle imprese del settore della  trasformazione  di  prodotti

agricoli (tabella 2A di cui  all'Allegato  A  del  decreto),  per  un

importo pari a 150 milioni di euro;

(iii) alle imprese del settore della trasformazione  di  prodotti

agricoli in non agricoli  (tabella  3A  di  cui  all'Allegato  A  del

decreto), per un importo pari a 75 milioni di euro;

(iv) alle imprese del settore della produzione agricola primaria,

senza il vincolo di cui all'art. 2,  comma  3  del  presente  decreto

(tabella 4A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a

75 milioni di euro.

Eventuali ulteriori risorse precedentemente assegnate  con  decreto

del 21 dicembre 2022 o con decreto del 30 marzo 2023 che  si  rendano

di nuovo disponibili per  effetto  di  rinunce  e/o  revoche  saranno

destinate alle imprese di cui al punto (i).  Le  risorse  di  cui  al

punto (i) potranno subire una riduzione per eventuali  atti  adottati

in  via  di  autotutela  o  per   effetto   di   altri   procedimenti

amministrativi  adottati  sulla  base   di   eventuali   procedimenti

giurisdizionali al fine di incrementare le risorse  assegnate  con  i

predetti decreti.

Le imprese del settore della produzione agricola  primaria  possono

presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del  punto

(i) o del punto (iv) del presente comma. Qualora  l'impresa  presenti

domande a valere sulle risorse di entrambi i punti  (i)  e  (iv),  le

medesime non sono ammissibili a finanziamento.

3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere  oggetto

di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in

relazione all'andamento della stessa.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n.  77/2021

e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad  almeno

il 40% delle  predette  risorse  e'  destinato  al  finanziamento  di

progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5. Qualora le risorse destinate ai  progetti  da  realizzare  nelle

Regioni di cui al comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto  o

in parte, le stesse saranno  destinate  a  coprire  i  fabbisogni  di

progetti realizzati in altre Regioni italiane.

 

                               Art. 4 

                         Soggetti beneficiari 

1. Sono soggetti beneficiari:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice  ATECO  di  cui

all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13;

c)  indipendentemente  dai  propri  associati,   le   cooperative

agricole che svolgono attivita'  di  cui  all'art.  2135  del  Codice

civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1,  comma  2,

del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma

aggregata  quale,  a  titolo   esemplificativo   e   non   esaustivo,

associazioni   temporanee   di   imprese   (A.T.I.),   raggruppamenti

temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunita'  energetiche

rinnovabili (CER).

2.  Sono  esclusi  i  soggetti   esonerati   dalla   tenuta   della

contabilita' IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad  euro

7.000,00. Resta inteso che puo' presentare domanda il soccidario  con

un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore

del relativo  contratto  di  soccida  sia  superiore  ad  euro  7.000

nell'anno precedente la richiesta.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della

domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed  iscritti  come  attivi  nel

registro delle imprese;

b) essere nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri  diritti  e

possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'art. 9,

comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.

231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre  con  la

pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti  interdittivi  di

cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) non avere amministratori o rappresentanti che  si  siano  resi

colpevoli  anche  solo  per   negligenza   di   false   dichiarazioni

suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche amministrazioni

in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da

Documento unico di regolarita' contributiva (DURC);

f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi

in stato di fallimento, di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di

amministrazione controllata, di concordato preventivo  (ad  eccezione

del concordato preventivo con continuita' aziendale) o  in  qualsiasi

altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

g) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  per

effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che

dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno  ed

essere in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione  a

provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non essere stati destinatari, nei  tre  anni  precedenti  alla

domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse

dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle

foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

i) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in

difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del Regolamento

GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli orientamenti.

4. Per le istanze presentate dai soggetti  beneficiari  di  cui  al

comma 1, lettera  d)  del  presente  articolo,  costituiti  in  forma

aggregata,  e  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo,   successivi

provvedimenti  definiscono  la  documentazione   da   allegare   alla

proposta.

 

                               Art. 5 

                    Criteri ed entita' dell'aiuto 

1. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  diretti,  nel

rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di

Stato, a concedere:

(a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi  dell'art.

107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento

dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla

Commissione europea ai sensi dell'art.  108  del  medesimo  Trattato,

come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto,  Tabelle

1A e 2A;

(b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi  dell'art.

107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato   sul   funzionamento

dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica,  come  meglio

specificato nell'allegato A al presente decreto, Tabella 3A e 4A.

2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto  un  finanziamento

in conto capitale  con  le  seguenti  intensita'  di  aiuto,  con  le

relative maggiorazioni ove previste, rispetto alla spesa ammessa:

a) Per le aziende agricole attive nella produzione primaria:

per progetti nei  limiti  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del

presente decreto le intensita' di aiuto  di  cui  all'Allegato  A  al

presente decreto, Tabella 1A;

per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per  l'intero

progetto le intensita' di aiuto di cui all'Allegato  A  del  presente

decreto, Tabella 4A;

b) per le imprese attive  nel  settore  della  trasformazione  di

prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui  all'Allegato  A  al

presente decreto, Tabella 2A;

c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli  in  non

agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni  di  cui

alle precedenti lettere a) e  b):  le  intensita'  di  aiuto  di  cui

all'Allegato A al presente decreto, Tabella 3A.

3. Il contributo e' concesso  fino  ad  esaurimento  delle  risorse

disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e  i  limiti

definiti dall'Avviso di cui all'art. 13.

4. Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la  situazione

in assenza di aiuti, indicare quale situazione  e'  specificata  come

scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e  fornire

documenti giustificativi a  sostegno  dello  scenario  controfattuale

descritto nella domanda.

5. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che  concede  l'aiuto

deve verificare  la  credibilita'  dello  scenario  controfattuale  e

confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto.

Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra

i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione  relativa

al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario.

6. Di regola, gli  aiuti  agli  investimenti  soggetti  a  notifica

individuale  sono  considerati  limitati  al  minimo   se   l'importo

dell'aiuto   corrisponde   ai   sovraccosti   netti   di   attuazione

dell'investimento nella regione interessata, rispetto  allo  scenario

controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso  di  aiuti

agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un  regime

notificato, lo Stato membro deve garantire che  l'importo  dell'aiuto

sia  limitato  al  minimo  sulla  base  di  un  approccio  detto  del

«sovraccosto netto».

7. L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo  necessario

per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad  esempio  non

dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati

dall'impresa interessata ad altri progetti di  investimento  analoghi

o, se tali tassi non sono disponibili,  aumentare  il  TRI  oltre  il

costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i  tassi

di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

8. Per gli  aiuti  agli  investimenti  concessi  a  grandi  imprese

nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro  deve  garantire

che  l'importo  dell'aiuto  corrisponda  ai  sovraccosti   netti   di

attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo

scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato  al

punto precedente  deve  essere  utilizzato  in  combinazione  con  le

intensita' massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

 

                               Art. 6 

                    Interventi e spese ammissibili 

1. Fatte salve le previsioni del presente decreto,  gli  interventi

ammissibili all'agevolazione, da realizzare  sui  tetti/coperture  di

fabbricati   strumentali   all'attivita'   agricola,   zootecnica   e

agroindustriale,  devono  prevedere   l'installazione   di   impianti

fotovoltaici, con potenza di picco  non  inferiore  a  6  kWp  e  non

superiore a 1000 kWp.

2. Unitamente alle attivita' di cui al  precedente  comma,  possono

essere   eseguiti   uno   o   piu'   dei   seguenti   interventi   di

riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica

delle strutture:

a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (e,  se  del   caso,

l'eternit) dai tetti, in  conformita'  alla  normativa  nazionale  di

settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da

ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione

tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare

la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle

specifiche destinazioni produttive del fabbricato;

c)  realizzazione  di  un  sistema  di  aerazione  connesso  alla

sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del

professionista  dovra'  dare  conto  delle  modalita'  di  aereazione

previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a

ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato  mediante

tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.

In tutti i casi  innanzi  elencati,  gli  interventi  eseguiti  non

potranno comportare un peggioramento delle  condizioni  ambientali  e

delle  risorse  naturali,  e  dovranno  essere  conformi  alle  norme

nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e  garantire  il

rispetto  del  principio  «non  arrecare   un   danno   significativo

all'ambiente».

2. Sono considerate ammissibili,  ove  effettivamente  sostenute  e

comprovate, le seguenti spese:

a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter,  software  di

gestione, ulteriori componenti di impianto;

sistemi di accumulo;

fornitura  e  messa  in  opera  dei  materiali  necessari  alla

realizzazione degli interventi;

costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp  per  l'installazione

dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione  delle  dimensioni

complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di

scala, e fino ad ulteriori euro  1.000,00/kWh  ove  siano  installati

anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile

per i sistemi di accumulo non puo' eccedere euro 100.000,00.  Qualora

siano installati dispositivi di ricarica elettrica per  la  mobilita'

sostenibile e per le macchine agricole, potra'  essere  riconosciuta,

in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa  fino  ad  un  limite

massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi  e  le

quantita' che saranno dettagliatamente individuati nell'avviso di cui

all'art. 13;

b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove  presente,  e

l'esecuzione  di  interventi   di   realizzazione   o   miglioramento

dell'isolamento termico  e  della  coibentazione  dei  tetti  e/o  di

realizzazione di un sistema di aerazione connesso  alla  sostituzione

del tetto (intercapedine d'aria):

demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa

in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi,

fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

3. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili - nei

limiti  massimi  indicati  al  precedente  comma  3 -  le  spese   di

progettazione, asseverazioni ed altre spese  professionali  richieste

dal tipo di  lavori,  comprese  quelle  relative  all'elaborazione  e

presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se  prestate

da soggetti esterni all'impresa.

4. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla

consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita';

b) acquisto di beni usati;

c) acquisto di beni in leasing;

d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili

come   connessi   all'intervento   di   efficienza    energetica    o

all'installazione  dell'impianto   per   la   produzione   da   fonti

rinnovabili;

e) acquisto di dispositivi per l'accumulo  dell'energia  prodotta

da impianti fotovoltaici gia' esistenti;

f) lavori in economia;

g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;

h) prestazioni gestionali;

i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;

j) spese effettuate  o  fatturate  al  soggetto  beneficiario  da

societa' con rapporti di controllo o di collegamento,  come  definito

dall'art. 2359 del Codice  civile  o  che  abbiano  in  comune  soci,

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese

potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti,

al momento della presentazione della  domanda  di  partecipazione  al

presente bando, che  tale  societa'  e'  l'unico  fornitore  di  tale

impianto o strumentazione;

k)  pagamenti  effettuati  cumulativamente,  in  contanti  e   in

compensazione.

Per gli ulteriori dettagli in  materia  si  rimanda  al  menzionato

avviso.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo

se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale

di riferimento. Tale  importo  dovra'  tuttavia  essere  puntualmente

tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

6. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova

costruzione e realizzati con componenti  di  nuova  costruzione,  nel

rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di  cui

all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e  alle  schede  intervento

della  circolare  n.  32/2021,  «Piano   nazionale   di   ripresa   e

resilienza - Guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non

arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»,  come  specificato

nell'avviso da emanare ai sensi del successivo art. 13.

7. E' consentita  la  realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  su

coperture anche diverse  da  quelle  su  cui  si  opera  la  bonifica

dall'amianto (e, se del  caso,  dall'eternit),  purche'  appartenenti

allo stesso fabbricato.

8. E' ammessa l'opera di bonifica anche su  superfici  superiori  a

quelle   dell'installazione   di   impianti   fotovoltaici,   purche'

appartenenti allo stesso fabbricato.

9. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  10,  le  domande  di

agevolazione riferite a progetti inclusi  negli  elenchi  di  cui  ai

decreti del 21  dicembre  2022  e  30  marzo  2023  sono  ammissibili

esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo  stabilito  dal

decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022 da effettuarsi prima

della presentazione della domanda di agevolazione.

10.  I  progetti  devono  essere   avviati   successivamente   alla

presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte

le spese sono ammissibili a  partire  dal  momento  di  presentazione

della domanda da parte del soggetto beneficiario.

                               Art. 7 

                 Procedura di richiesta del contributo 

1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalita'

e nei termini fissati nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art.

13 del presente decreto,  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma

informatica, pena l'irricevibilita' della domanda.

2. Con i provvedimenti e' stabilita la data di apertura e  chiusura

per la presentazione delle domande.

3.  Le  istanze  di  ammissione  al  contributo   potranno   essere

presentate personalmente dai soggetti beneficiari o  per  il  tramite

dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati, come

disciplinati dall'avviso di cui all'art. 13.

4. Alla domanda di agevolazione dovra' essere allegata la  seguente

documentazione:

a)   modulo   informatizzato   con   anagrafica   del    soggetto

beneficiario,  descrizione  catastale  dei   manufatti   oggetto   di

intervento, descrizione  di  massima  dell'intervento,  richiesta  di

contributo, dichiarazione resa ai sensi del  decreto  del  Presidente

della Republica n. 445/2000;

b) relazione  tecnica  asseverata  da  parte  del  professionista

abilitato, contenente:

descrizione del sito  e  dei  lavori  oggetto  dell'istanza  di

contributo;

stima  preliminare  dei  costi  e  dei  lavori,  distinti   per

tipologie di intervento come elencate all'art. 6;

cronoprogramma    delle    attivita'     tecnico-amministrative

necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si

chiede l'agevolazione, dal momento della concessione  del  contributo

sino alla conclusione  dei  lavori  nel  rispetto  delle  tempistiche

previste dal PNRR;

descrizione  dei  lavori,  che  deve  contenere  le  specifiche

tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli  interventi  per

cui  si  chiede  l'agevolazione,  nel  rispetto  del  principio  «non

arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del  regolamento

(UE)  2020/852,  come  meglio  specificato  nell'aviso  di   cui   al

successivo art. 13;

visura del catasto fabbricati;

documentazione atta all'identificazione del fabbricato;

dossier fotografico ante operam per documentare  lo  stato  dei

luoghi e eventuali coperture in amianto alla  data  di  presentazione

della domanda;

ogni altra richiesta presente nella  modulistica  del  soggetto

attuatore e disciplinata  nei  provvedimenti  e  nell'avviso  di  cui

all'art. 13.

5. Le autorizzazioni ex lege,  eventualmente  necessarie,  distinte

per tipologia di intervento, dovranno essere possedute  e  comprovate

al soggetto attuatore entro  il  termine  di  richiesta  della  prima

erogazione finanziaria, come disciplinata all'art. 10.

 

                               Art. 8 

                  Istruttoria delle domande e criteri 

1. Il soggetto attuatore procede alla  verifica  di  ammissibilita'

delle  domande  secondo  le  modalita'  e  i  criteri  stabiliti  nei

provvedimenti.

2. Sulla base delle informazioni contenute nelle  domande  ricevute

ai sensi dell'art. 7,  il  soggetto  attuatore  provvede  a  redigere

l'elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione

del contributo da ciascuno richiesto.

3. Sui siti del Ministero e del soggetto  attuatore  e'  pubblicato

l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al contributo.

 

                               Art. 9 

                    Realizzazione degli interventi 

1.  I  soggetti  beneficiari  dovranno  realizzare,  collaudare   e

rendicontare  gli  interventi  entro  18  mesi   dalla   data   della

pubblicazione dell'elenco di  cui  al  comma  3  dell'art.  8,  salvo

richiesta di  proroga,  sostenuta  da  motivi  oggettivi  e  soggetta

all'approvazione a cura  del  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il

Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione,  collaudo

e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

2. Eventuali variazioni progettuali potranno  essere  apportate,  a

condizione che  le  stesse  non  comportino  un  peggioramento  della

prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in

sede di concessione del  contributo  e  in  ogni  caso  non  superino

l'importo del contributo concesso,  nel  rispetto  delle  tempistiche

predefinite dal Piano.

3.  Nel  caso  di  interventi  che  non  rispettino   le   suddette

condizioni, il contributo assegnato verra' revocato  integralmente  e

la parte  gia'  erogata  dovra'  essere  restituita  ai  sensi  della

normativa vigente in materia.

 

Art. 10

Modalita' di erogazione del contributo

 

1. Il provvedimento di concessione del contributo e' emanato  entro

trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo avverra' a mezzo  bonifico  bancario

alle coordinate IBAN  indicate  al  momento  di  presentazione  della

domanda.

3. L'ammontare  massimo  del  contributo  e'  erogato  in  un'unica

soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la  facolta'  di

concedere, a domanda del soggetto beneficiario  e  nei  limiti  della

disponibilita' delle risorse, un'anticipazione fino al 30 per  cento,

a  fronte  della  presentazione  di  idonea   garanzia   fideiussoria

rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di

solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano  le  rispettive

attivita'  o  rilasciata  dagli  intermediari   finanziari   iscritti

nell'albo di cui all'art. 106 del decreto  legislativo  1°  settembre

1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative.

4.  Ai  fini  dell'erogazione   dell'anticipazione,   il   soggetto

beneficiario e' tenuto a trasmettere tramite il sistema  informativo,

come  meglio  dettagliato  nei  provvedimenti,  entro trenta   giorni

dall'inizio  dell'intervento,  la  seguente  documentazione   firmata

digitalmente dal legale rappresentante:

a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  primari  istituti

bancari che rispondano ai requisiti di  solvibilita'  previsti  dalle

leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata  dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui  all'art.  106  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie  imprese

assicurative;

b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;

c)   in   caso   di   opere   edili-murarie   e   impiantistiche,

documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;

d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di

beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati  per  un  importo

pari almeno al 5% dell'investimento ammesso.

5. Per la fruizione del contributo,  il  soggetto  beneficiario  e'

tenuto  a  trasmettere  con  le  modalita'  meglio  dettagliate   nei

provvedimenti,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  conclusione

dell'intervento:

a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi  conseguiti

dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero  al  fine  di  dare

diffusione dei risultati delle  attivita',  sottoscritta  dal  legale

rappresentante dell'impresa e  da  un  professionista  abilitato,  ai

sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) una rendicontazione delle  spese  effettivamente  sostenute  e

fatture quietanzate relative alle  tipologie  di  spesa  ammissibili,

effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso;

c) una rendicontazione del contributo  fornito  dal  progetto  al

conseguimento dei target associati all'investimento;

d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo,  previo

espletamento delle verifiche  previste,  avverra'  entro  il  termine

di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste

per la fase di erogazione devono essere presentate entro  un  termine

massimo di dieci giorni solari e consecutivi.

8. In  tale  ipotesi,  i  termini  temporali  del  procedimento  di

erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento  della

documentazione integrativa.

9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di  spesa  e  di

pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti  ad  esempio  la

relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri  ancora)  dovranno

essere trasmesse direttamente nel sistema informativo  a  seguito  di

ricezione della richiesta di modifica.

10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento e' subordinata:

a) all'approvazione,  da  parte  delle  competenti  autorita'  in

materia   urbanistica,   del   progetto   presentato   dal   soggetto

beneficiario;

b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarita'

contributiva e fiscale;

c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa

antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;

d) all'acquisizione dei certificati del casellario  giudiziale  e

dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

11. L'erogazione del contributo in favore dei soggetti  beneficiari

e' subordinata all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie  da

parte del servizio centrale per il PNRR in  favore  del  Ministero  e

all'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione con

cui autorizza il regime di aiuto.

12.  Il   monitoraggio   e   la   rendicontazione   finanziaria   e

amministrativa   relativa   alla   realizzazione   degli   interventi

finanziati sono effettuati sulla base di dati  forniti  dai  soggetti

beneficiari, secondo le modalita' che saranno definite nell'avviso di

cui all'art. 13, nel rispetto delle norme e  dei  principi  stabiliti

dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

 

                               Art. 11 

                                Cumulo 

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in

relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di  Stato  e

aiuti de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e

purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto

stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui  al  presente

decreto.

2. Gli aiuti di cui al presente  decreto  possono  essere  altresi'

cumulati con  qualsiasi  altra  misura  di  sostegno  finanziata  con

risorse pubbliche, purche' tale cumulo non riguardi gli stessi  costi

ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene,  e

non porti al superamento del costo  sostenuto  per  ciascun  tipo  di

intervento di cui al presente decreto.

 

                               Art. 12 

                         Controlli e revoche 

1. Il Ministero, anche per il tramite del  soggetto  attuatore,  ha

facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli  interventi

agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto,  al  fine  di

verificare  il  rispetto  delle   condizioni   per   l'accesso   alle

agevolazioni concesse, la  corretta  realizzazione  degli  interventi

secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza  di  doppio

finanziamento ed il mantenimento in efficienza  e  in  esercizio  gli

interventi per i cinque  anni  successivi  alla  data  di  erogazione

dell'ultima agevolazione.

2. In relazione alla natura e  all'entita'  dell'inadempimento,  il

Ministero dispone con  proprio  provvedimento  la  revoca,  totale  o

parziale, del finanziamento concesso  ai  soggetti  beneficiari,  nei

seguenti casi:

a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero

documentazione irregolare per fatti comunque imputabili  al  soggetto

beneficiario e non sanabili;

b)  false  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  ai  fini   della

concessione delle agevolazioni;

c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;

d) mancata realizzazione dell'intervento  nei  termini  temporali

indicati all'art. 9;

e) mancato rispetto delle previsioni,  puntualizzate  nell'avviso

di cui all'art. 13, relative al rispetto del principio «non  arrecare

un danno significativo»;

f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause  imputabili

ai soggetti beneficiari;

g) esito negativo dei controlli;

h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste  dal

provvedimento di concessione del finanziamento;

i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.

3. In caso di  revoca  totale,  il  soggetto  beneficiario  non  ha

diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente

erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.

4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea

in conformita' col Regolamento (CE) n.  2015/1589  e  al  regolamento

(UE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

 

                               Art. 13 

                 Avviso di adesione, entrata in vigore 

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.

107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato   sul   funzionamento

dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi

dell'art. 108  del  medesimo  trattato,  di  cui  all'Allegato  A  al

presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore  dalla  data  di

ricevimento  della  decisione  di   approvazione   da   parte   della

Commissione europea. A seguito  di  detta  decisione,  sara'  emanato

l'avviso  di  adesione  e  identificata  la  finestra  temporale   di

presentazione delle domande.

2. Le agevolazioni  concesse  in  conformita'  all'Allegato  A  del

presente decreto, Tabella 3A e Tabella 4A, sono  esenti  dall'obbligo

di notifica di cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul

funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,

che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato

interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato,

pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e  sue  successive

modificazioni.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna  misura  di  aiuto,  di  cui

all'Allegato A del presente decreto, Tabella 3 A e Tabella  4A,  sono

inviate alla Commissione europea nei termini previsti  dalla  vigente

normativa sugli aiuti di stato.

 

                               Art. 14 

          Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali

1.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del

Ministero www.politicheagricole.it ai  sensi  della  sezione  3.2.4.,

punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1  del  GBER.  Le

informazioni sono conservate per almeno 10 anni e sono accessibili al

pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione  3.2.4.,  punto

(112)  degli  orientamenti  e  all'art.  9,  comma  4  del  GBER.  In

particolare,  e'  garantita  la  pubblicazione   delle   informazioni

seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale  del

regime di aiuti e delle relative disposizioni di  applicazione  o  la

base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome  dell'autorita'

che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la  forma

e l'importo dell'aiuto concesso ad  ogni  beneficiario,  la  data  di

concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si  trova  il

beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario

svolge le sue attivita'.

2. All'espletamento delle attivita' connesse al  presente  decreto,

il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle

foreste provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi

competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 

 

                                                           Allegato A 

 Tabella 1A: Aiuti agli investimenti  in  attivi  materiali  e  attivi

immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione  agricola

primaria 

 

          +-----------------------------------------------+

          |L'investimento riguarda attivi materiali o     |

          |immateriali nelle aziende agricole connessi    |

          |alla produzione agricola primaria per la       |

          |produzione di energia rinnovabile solare       |

          |(fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario,|

          |potranno essere altresi' finanziati interventi |

          |complementari, tesi all'efficientamento        |

          |energetico degli edifici di cui all'art. 2 del |

          |presente decreto. Devono essere rispettate le  |

          |condizioni indicate ai punti 52 e da 143 a 151 |

          |degli Orientamenti dell'Unione europea per gli |

          |aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale|

          |e nelle zone rurali (2022/C 485/01).           |

          |L'investimento deve perseguire l'obiettivo di  |

          |contribuire all'adattamento ai cambiamenti     |

          |climatici e alla loro mitigazione, anche       |

          |attraverso la riduzione delle emissioni di gas |

          |a effetto serra e il miglioramento del         |

          |sequestro del carbonio, nonche' promozione     |

          |dell'energia sostenibile e dell'efficienza     |

          |energetica (punto 152, lettera e) degli        |

          |Orientamenti).                                 |

          +-----------------------------------------------+










  =================================================================

  |     Spese ammissibili     |    Intesita' dell'agevolazione    |

  +===========================+===================================+

  |1. Costruzione o           |                                   |

  |miglioramento di beni      |                                   |

  |immobili                   |                80%                |

  +---------------------------+-----------------------------------+

  |2. Acquisto di macchinari e|                                   |

  |attrezzature, fino ad un   |                                   |

  |massimo del loro valore di |                                   |

  |mercato.                   |                80%                |

  +---------------------------+-----------------------------------+

  |3. Acquisizione o sviluppo |                                   |

  |di programmi informatici e |                                   |

  |acquisizione di brevetti,  |                                   |

  |licenze, diritti d'autore e|                                   |

  |marchi commerciali.        |                80%                |

  +---------------------------+-----------------------------------+

  |4. Costi generali,         |                                   |

  |collegati alle spese di cui|                                   |

  |ai punti 1) e 2), come     |                                   |

  |onorari di architetti,     |                                   |

  |ingegneri e consulenti,    |                                   |

  |onorari per consulenze     |                                   |

  |sulla sostenibilita'       |                                   |

  |ambientale ed economica,   |                                   |

  |compresi gli studi di      |                                   |

  |fattibilita'.              |                80%                |

  +---------------------------+-----------------------------------+


Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della  trasformazione

di prodotti agricoli 

 

          +-----------------------------------------------+

          |L'investimento riguarda attivi materiali o     |

          |immateriali connessi alla trasformazione di    |

          |prodotti agricoli per la produzione di energia |

          |rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove         |

          |richiesto dal beneficiario, potranno essere    |

          |altresi' finanziati interventi collaterali,    |

          |tesi all'efficientamento energetico degli      |

          |edifici di cui all'art. 2 del presente         |

          |decreto.Devono essere rispettate le condizioni |

          |indicate ai punti 52 e da 169 a 177 degli      |

          |Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti |

          |di Stato nei settori agricolo e forestale e    |

          |nelle zone rurali (2022/C 485/01).             |

          |L'investimento deve perseguire l'obiettivo di  |

          |contribuire all'adattamento ai cambiamenti     |

          |climatici e alla loro mitigazione, anche       |

          |attraverso la riduzione delle emissioni di gas |

          |a effetto serra e il miglioramento del         |

          |sequestro del carbonio, nonche' promozione     |

          |dell'energia sostenibile e dell'efficienza     |

          |energetica (punto 152, lettera e) degli        |

          |Orientamenti).                                 |

          +-----------------------------------------------+

 



  =================================================================

  |     Spese ammissibili     |    Intesita' dell'agevolazione    |

  +===========================+===================================+

  |1. Costruzione o           |                                   |

  |miglioramento di beni      |                                   |

  |immobili                   |                80%                |

  +---------------------------+-----------------------------------+

  |2. Acquisto di macchinari e|                                   |

  |attrezzature, fino ad un   |                                   |

  |massimo del loro valore di |                                   |

  |mercato.                   |                80%                |

  +---------------------------+-----------------------------------+

  |3. Acquisizione o sviluppo |                                   |

  |di programmi informatici e |                                   |

  |acquisizione di brevetti,  |                                   |

  |licenze, diritti d'autore e|                                   |

  |marchi commerciali.        |                80%                |

  +---------------------------+-----------------------------------+

  |4. Costi generali,         |                                   |

  |collegati alle spese di cui|                                   |

  |ai punti 1) e 2), come     |                                   |

  |onorari di architetti,     |                                   |

  |ingegneri e consulenti,    |                                   |

  |onorari per consulenze     |                                   |

  |sulla sostenibilita'       |                                   |

  |ambientale ed economica,   |                                   |

  |compresi gli studi di      |                                   |

  |fattibilita'.              |                80%                |

  +---------------------------+-----------------------------------+

  |5. Acquisizione o sviluppo |                                   |

  |di programmi informatici e |                                   |

  |acquisizione di brevetti,  |                                   |

  |licenze, diritti d'autore e|                                   |

  |marchi commerciali.        |                80%                |

  +---------------------------+-----------------------------------+

 

L'intensita'  dell'agevolazione  riconosciuta  per   i   progetti

ammessi a finanziamento e'  individuata,  nei  limiti  massimi  delle

intensita' di cui al presente decreto e nel rispetto delle previsioni

del medesimo, con i successivi provvedimenti sulla base della potenza

degli impianti fotovoltaici oggetto di investimento.

Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della  trasformazione

di prodotti agricoli in non  agricoli,  in  esenzione  ai  sensi  del

regolamento (UE) n. 651/2014

 

      +-------------------------------------------------------+

      |Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di      |

      |misure di efficienza energetica Articolo 41 - Aiuti    |

      |agli investimenti volti a promuovere la produzione di  |

      |energia da fonti rinnovabili. L'investimento riguarda  |

      |la promozione della produzione di energia rinnovabile  |

      |solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di        |

      |trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli,   |

      |per la realizzazione di nuovi impianti (attivita'      |

      |principale). Ove richiesto dal beneficiario, potranno  |

      |essere altresi' finanziati interventi collaterali tesi |

      |all'efficientamento energetico degli edifici.          |

      +-------------------------------------------------------+







=====================================================================

| I costi ammissibili sono i costi |                                |

| degli investimenti supplementari |                                |

|   necessari per promuovere la    |                                |

|  produzione di energia da fonti  |                                |

|   rinnovabili e, ove richiesto   |                                |

|  dall'azienda in relazione alla  |                                |

|specifica situazione dell'edificio|                                |

|  su cui pone i pannelli solari,  |                                |

| anche i costi degli investimenti |                                |

|    supplementari necessari a     |                                |

|conseguire il livello piu' elevato|                                |

|  di efficienza energetica, come  |                                |

|    disciplinati nel decreto e    |                                |

|  nell'avviso di partecipazione   |  Intensita' dell'agevolazione  |

+==================================+================================+

|Tali costi sono determinati come  |                                |

|segue: impianti su scala ridotta  |                                |

|per i quali non e' individuabile  |                                |

|un investimento meno rispettoso   |                                |

|dell'ambiente in quanto non       |                                |

|esistono impianti di dimensioni   |                                |

|analoghe: i costi di investimento |                                |

|totali per conseguire un livello  |                                |

|piu' elevato di tutela            |                                |

|dell'ambiente costituiscono i     |                                |

|costi ammissibili; il costo       |                                |

|dell'investimento per l'efficienza|                                |

|energetica e' individuabile come  |                                |

|investimento distinto all'interno |                                |

|del costo complessivo             |                                |

|dell'investimento: il costo       |                                |

|ammissibile corrisponde al costo  |                                |

|per l'efficienza energetica. Non  |                                |

|sono ammissibili i costi non      |                                |

|direttamente connessi al          |                                |

|conseguimento di un livello piu'  |                                |

|elevato di tutela dell'ambiente.  |   30 % dei costi ammissibili   |

+----------------------------------+--------------------------------+

 

L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di:

20 punti  percentuali  per  gli  aiuti  concessi  alle  piccole

imprese;

10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

15 punti percentuali per  investimenti  effettuati  nelle  zone

assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107,  par.  3,

lettera a) del Trattato.

Tabella 4A: Aiuti agli  investimenti  nel  settore  della  produzione

agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite

di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento  (UE)

n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.

 

      +-------------------------------------------------------+

      |Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di      |

      |misure di efficienza energeticaArticolo 41 - Aiuti agli|

      |investimenti volti a promuovere la produzione di       |

      |energia da fonti rinnovabili. L'investimento riguarda  |

      |la promozione della produzione di energia rinnovabile  |

      |solare (fotovoltaico), realizzati da imprese agricole  |

      |di produzione primaria, per la realizzazione di nuovi  |

      |impianti (attivita' principale). Non sono concessi     |

      |aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per     |

      |conformarsi a norme dell'Unione gia' adottate, anche se|

      |non ancora in vigore. Non sono ammissibili i costi non |

      |direttamente connessi al conseguimento di un livello   |

      |piu' elevato di efficienza energetica. Non sono        |

      |ammissibili i costi non direttamente connessi al       |

      |conseguimento di un livello piu' elevato di tutela     |

      |dell'ambiente. Gli aiuti agli investimenti sono        |

      |concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono|

      |concessi o erogati dopo l'entrata in attivita'         |

      |dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione. Ove|

      |richiesto dal beneficiario, potranno essere altresi'   |

      |finanziati interventi collaterali tesi                 |

      |all'efficientamento energetico degli edifici.          |

      +-------------------------------------------------------+







=====================================================================

| I costi ammissibili sono i costi |                                |

| degli investimenti supplementari |                                |

|   necessari per promuovere la    |                                |

|  produzione di energia da fonti  |                                |

|   rinnovabili e, ove richiesto   |                                |

|  dall'azienda in relazione alla  |                                |

|specifica situazione dell'edificio|                                |

|  su cui pone i pannelli solari,  |                                |

| anche i costi degli investimenti |                                |

|    supplementari necessari a     |                                |

|conseguire il livello piu' elevato|                                |

|  di efficienza energetica, come  |                                |

|    disciplinati nel decreto e    |                                |

|  nell'avviso di partecipazione.  |  Intensita' dell'agevolazioni  |

+==================================+================================+

|Tali costi sono determinati come  |                                |

|segue:impianti su scala ridotta   |                                |

|per i quali non e' individuabile  |                                |

|un investimento meno rispettoso   |                                |

|dell'ambiente in quanto non       |                                |

|esistono impianti di dimensioni   |                                |

|analoghe: i costi di investimento |                                |

|totali per conseguire un livello  |                                |

|piu' elevato di tutela            |                                |

|dell'ambiente costituiscono i     |                                |

|costi ammissibili; il costo       |                                |

|dell'investimento per l'efficienza|                                |

|energetica e' individuabile come  |                                |

|investimento distinto all'interno |                                |

|del costo complessivo             |                                |

|dell'investimento: il costo       |                                |

|ammissibile corrisponde al costo  |                                |

|per l'efficienza energetica. Si   |                                |

|applicano i divieti di cui agli   |                                |

|articoli 38 e 41 del regolamento  |                                |

|(UE) n. 651/2014.                 |   30 % dei costi ammissibili   |

+----------------------------------+--------------------------------+


L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di:

20 punti  percentuali  per  gli  aiuti  concessi  alle  piccole

imprese;

10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

15 punti percentuali per  investimenti  effettuati  nelle  zone

assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107,  par.  3,

lettera a) del trattato.

 

 

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