(Patente a crediti)
Specie nell’ultimo decennio, il paradigma socioeconomico ha subìto, invece, profondi cambiamenti nei Paesi occidentali. I segni più tangibili di questo incessante fenomeno evolutivo sono la spinta, sempre più forte, verso i processi di esternalizzazione con la proliferazione degli appalti e dei subappalti.
La coesistenza, infatti, in uno stesso teatro lavorativo di più imprese, quindi, di lavoratrici e di lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro, genera ulteriori problemi gestionali, tra cui quello dell’idoneità tecnico-professionale e del corretto governo dei rischi interferenziali.
E proprio questo forse è, oggi più che mai, il nervo scoperto più evidente del D.Lgs. n. 81/2008, che non consente, insieme ad altri diversi fattori, di superare lo “zoccolo duro” rappresentato soprattutto dalla media di tre decessi sul lavoro giornalieri.
TAB 1 – IN SINTESI
Campo di applicazione | Cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.
È obbligatoria sia per le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) sia per i lavoratori autonomi. La sua applicazione potrà essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con apposito decreto. |
Casi di esclusione | Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuali.
Imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III. |
Requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti | Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Possesso del Durc in corso di validità. Possesso del Dvr nei casi previsti dalla normativa vigente. Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 7-bis, comma 5 e 6, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente. avvenuta designazione del Rspp, nei casi previsti dalla normativa vigente. |
Rilascio della patente | La patente, rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro, previa presentazione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti. |
Dotazione iniziale | 30 crediti. |
Numero minimo di crediti per operare | 15 crediti. |
Decurtazione dei crediti | Secondo quanto stabilito dall’allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.
La decurtazione avviene a seguito di provvedimenti definitivi. |
Crediti aggiuntivi e recupero dei crediti decurtati | Sarà un apposito decreto del ministro del Lavoro a individuare i criteri di attribuzione di crediti aggiuntivi le modalità di recupero dei crediti decurtati. |
Sospensione cautelare del cantiere | La sospensione cautelare della patente fino a dodici mesi è disposta dell’INL, qualora in cantiere si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale. |
Sanzioni | Sono previste diverse sanzioni, anche per il committente in caso di mancata verifica del possesso della patente.
In mancanza della patente o di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore 6mila euro. |
Entrata in vigore | 1° ottobre 2024 |
Sotto questo profilo va sottolineato che, già a partire del D.L. n. 146/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 215/2021, il legislatore ha messo in campo interventi più incisivi. Per altro, non va nemmeno dimenticato che nei primi mesi del 2023 il ministero del Lavoro ha messo a punto una strategia d’intervento per un più efficace contrasto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che passa anche attraverso una collaborazione più stretta con le parti sociali e il mondo delle professioni, come testimoniano i diversi tavoli tecnici che sono stati aperti negli ultimi mesi.
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Le nuove misure
E su questa nuova scia, dopo l’introduzione di un primo pacchetto di misure urgenti con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modifiche dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ecco che arriva ora il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr, convertito con modifiche dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Il D.L. n. 19/2024, ribattezzato decreto “Pnrr 4”, infatti, introduce varie misure d’intervento in materia di prevenzione e di contrasto del lavoro irregolare, di sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché il rafforzamento delle attività di accertamento e di contrasto delle violazioni.
In particolare, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro occorre rilevare che le disposizioni si rintracciano negli artt. 29 e 31 e si sostanziano in diverse misure riguardanti essenzialmente l’introduzione del nuovo sistema della patente a crediti e di nuove sanzioni per rendere gli appalti più sicuri; a corollario, poi, ulteriori interventi si registrano sul fronte del Durc e sul piano ispettivo con la previsione della cosiddetta “lista di conformità” e il potenziamento degli organici degli organi di controllo.
Il campo di applicazione
Da una prima lettura di questo nuovo provvedimento emerge in modo nitido che, indubbiamente, la misura destinata forse ad avere nell’immediato un impatto forte sulla vita delle imprese – e dei professionisti – è l’introduzione del nuovo regime sulla patente a crediti che, come vedremo, proprio per le rilevanti ricadute che è destinato ad avere merita un primo approfondimento per quanto riguarda i suoi profili più significativi (vedere la tabella 1).
In primo luogo, occorre premettere che un sistema del genere già era previsto originariamente dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, ma fin ora era rimasto lettera morta, a causa anche di una formulazione normativa non del tutto felice.
L’art. 29 del D.L. n. 19/2024, ha sostituito integralmente l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, con la definizione del nuovo sistema della patente a crediti che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024, a cui è riconosciuto un effetto abilitante per lo svolgimento delle attività economiche e s’inserisce, pertanto, tra quegli elementi essenziali d’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
Inizialmente, però, riguarderà i cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, e sarà obbligatoria sia per le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) che per i lavoratori autonomi; la sua applicazione, però, potrà essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con apposito D.M. Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Sono previste, poi, anche alcune ipotesi di esclusione; si tratta, infatti, di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e delle imprese che sono in possesso dell’attestato di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III.
Inoltre, il provvedimento prevede anche alcune disposizioni particolari per le imprese estere operanti in Italia; in particolare, è stato stabilito che per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
I requisiti
Da rilevare, inoltre, che in sede di conversione del D.L. n. 19/2024, è stato mantenuto fermo che la patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) e subordinatamente al possesso di una serie di specifici requisiti iscrizione presso la Cciaa, regolarità formativa, possesso del Durc; possesso del Durf, piena conformità formativa eccetera.
Gli stessi andranno autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. si tratta, quindi, di una significativa semplificazione rispetto a quanto prevedeva originariamente il D.L. n. 19/2024.
E su questo punto una parte della dottrina ha mosso subito alcune critiche che, tuttavia, appaiono sostanzialmente infondate in quanto va tenuto presente che la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Da precisare, inoltre, che decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Inoltre, nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva «(…) diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro».
Sul piano operativo sarà un apposito decreto attuativo del ministro del Lavoro a stabilire le modalità di rilascio, che già è in fase di “gestazione” e che dovrebbe arrivare, quindi, in tempi presumibilmente brevi.
Il portale nazionale del sommerso
Altro profilo “caldo”, di notevole importanza, è quello della “dotazione” iniziale: la patente conterà, inizialmente, trenta crediti, mentre, invece, è fissata a quindici crediti la soglia sotto la quale non si potrà più operare.
Ma, in questo caso, sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Al tempo stesso è stato inserito all’interno del D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo allegato I-bis, che riporta l’elenco delle fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente, sulla falsariga del modello ben noto della patente automobilistica.
Si tratta di ipotesi tassative di illeciti penali, sia di natura contravvenzionale che delittuose, in parte riprese anche dall’allegato I allo stesso decreto che, com’è noto, riporta le gravi violazioni alla disciplina in materia di salute e di sicurezza che comportano l’adozione, da parte di INL e ASL, del citato provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa.
Le informazioni andranno a confluire in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso, che conterrà anche quelle del Sinp di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008.
Da osservare che il numero dei crediti decurtati varia in funzione della gravità dell’illecito commesso; in particolare, in caso d’infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, la decurtazione sarà di quindici crediti.
Invece, sarà di venti crediti in caso d’infortunio mortale del lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme in materia di sicurezza; la decurtazione scende a dieci crediti in caso di malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme in materia.
Inoltre, il comma 6 del nuovo art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce anche che, se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel già citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Anche in questo caso sarà un apposito D.M. a individuare i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Il requisito della definitività dei provvedimenti
Va anche fatto rilevare, poi, che è rimasto fermo che il punteggio della patente subisce le predette decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis.
Sotto questo profilo appare di notevole rilievo la previsione contenuta al comma 7, in base al quale sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive; questi provvedimenti dovranno essere comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Inl ai fini della decurtazione dei crediti.
La sospensione cautelare e i ricorsi
Da osservare, inoltre, che in sede di conversione è stata anche confermata la sospensione cautelare della patente fino a dodici mesi da parte dell’Inl, qualora in cantiere si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
In questa fattispecie è prevista, tuttavia, la possibilità di ricorrere entro trenta giorni all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si dovrà pronunciare nel termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso (vedere l’art. 14, comma 14, D.Lgs. n. 81/2008).
La posizione del committente
L’art. 29 del D.L. n. 19/2024 ha apportato anche alcune ulteriori necessarie modifiche al D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, all’art. 90, comma 9, è stata aggiunta la nuova lett. b-bis) il base al quale il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della patente – o del documento equivalente in caso di soggetti esteri – e anche nei casi di subappalto e per le imprese che non sono tenute al possesso della patente sensi del comma 15 dell’art. 27 dell'attestazione di qualificazione Soa.
Si tratta, quindi, di un adempimento molto delicato, non tanto per la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da 711,92 a 2.562,91 euro, ma soprattutto per le gravi conseguenze per il committente in caso di omissione, qualora si determini un infortunio sul lavoro di un soggetto sprovvisto dalla patente, configurandosi una responsabilità per culpa in eligendo.
Le sanzioni
Non resta, infine, che precisare che, sempre per quanto riguarda le sanzioni, il comma 11 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che in mancanza della patente – o del documento equivalente – o di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro; si osservi che per questa violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del citato decreto.
In questa fattispecie come sanzione accessoria è prevista anche l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) per un periodo di sei mesi.